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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/10/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.37/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Signori Magistrati:
Dott. RI RE Presidente rel.
Dott. RI Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 37/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 20/01/2025
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, proc. dom. avv. MONAI CARLO per mandato Controparte_1
allegato alla comparsa di risposta di primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: e CP_2 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), proc. dom. avv. Parte_2 C.F._2
1 BE VA per mandato allegato all'atto di citazione depositato telematicamente in primo grado
(P.I.: Controparte_3
), in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_2 [...]
proc. dom. avv. RIZZO MARCO e CP_4 Controparte_5
e per mandato allegato alla comparsa di
[...] CP_6
risposta depositata in grado di appello
(P.I.: , in persona del Parte_3 P.IVA_3
procuratore proc. dom. avv. BENZ CLAUDE e Controparte_7
ON IN per procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente in grado di appello
- APPELLATI -
OGGETTO: Vendita di cose mobili. Appello avverso la sentenza n.
708/2024 pubblicata il 19/06/2024 del Tribunale di Udine.
Causa iscritta a ruolo il 30/01/2025 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 22/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“IN VIA PREGIUDIZIALE disporsi la sospensione del presente giudizio ex artt. 295 cpc o 337 c.p.c. atteso che il processo principale n. 252/23 RG in cui fu pronunciata la sentenza appellata è in fase di decisione finale al
2 Tribunale di Udine con udienza di assegnazione a sentenza del 13.5.2025 e termini per le comparse conclusionali al 14.7.2025 e per memorie di replica al 3.9.2025.
IN VIA GRADATA E NEL MERITO: in totale riforma della sentenza nr.706/2024 di data 19.6.2024 del Tribunale di Udine respingere le domande degli attori e di ogni altra parte in danno di e condannare gli attori Pt_1
alla restituzione di quanto già pagato da il 10 luglio 2024, Pt_1
oltre alla tassa di registro pagata il 12.7.2024, con interessi moratori dai singoli pagamenti sino al saldo. In estremo subordine, condannarsi la al regresso in favore di e quindi condannarla Parte_3 Pt_1
a rimborsarle o a tenerla indenne per ogni somma già pagata o da pagare a qualunque tra le parti in causa, comprese le spese e gli interessi di mora sino al saldo, ai sensi dell'art. 131 vigente ratione temporis del Codice del
Consumo. Spese rifuse per entrambi i gradi del giudizio e per l'ATP,
compreso il rimborso dei compensi pagati al CTU e al CTP di . Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede la rinnovazione dell'istruttoria negata in primo grado con ammissione di tutte le istanze dedotte nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 17.9.2024 e con acquisizione del fascicolo dell'ATP n. 176/22
RG.”.
Per gli appellati e : CP_2 Parte_2
3 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via del tutto preliminare
Rigettare l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.
formulata dall'appellante in quanto manifestamente infondata in Parte_1
fatto e in diritto.
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n° 708/2024 del Tribunale di Udine, per i motivi tutti esposti nell'atto introduttivo
Nel merito e in via subordinata
Nella denegata ipotesi di ammissibilità del gravame, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per i Parte_1
motivi specificati nella comparsa costitutiva e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 708/2024 emessa dal Tribunale di Udine.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Per l'appellata : CP_3
4 “Con le presenti Note, lo scrivente patrocinio ribadisce che nessuno dei motivi di appello coinvolge in via diretta capi della SENTENZA che riguardano che si vede dunque costretta a rimettersi alle CP_3
valutazioni di codesta Ecc.ma Corte.
Inoltre, previo accertamento dell'acquiescenza da parte di rispetto alla Pt_1
condanna a restituire a la somma di Euro 26.000,00, oltre CP_3
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, l'odierna deducente chiede la condanna di al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Pt_1
giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.”.
Per l'appellata : Parte_3
“Piaccia al Ecc.ma Corte adìta, rigettata e respinta ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione:
1. Rigettare e respingere l'istanza dell'appellante di sospensione del presente procedimento.
2. Rigettare e respingere l'appello nei confronti di Parte_3
siccome infondato.
3. Condannare al pagamento delle spese del giudizio.”. Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19/01/2023 e CP_2 [...]
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Udine, la società Parte_2
(d'ora in avanti solo ) e la (d'ora in Parte_1 Pt_1 Controparte_8
5 avanti solo per sentir: a) in via principale, accertare il difetto di CP_8
conformità del veicolo acquistato e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra il e la società per CP_2 Pt_1
inadempimento di quest'ultima, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dalla con la con condanna delle Parte_2 CP_8
parti convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, alla restituzione del corrispettivo già pagato, pari ad € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, ed €
221,10 mensili a partire dal 30/06/2021, fino al momento della cessazione dell'obbligo di pagamento;
b) in via subordinata, dichiarare la riduzione del prezzo per l'importo da determinarsi secondo giustizia;
c) in ogni caso condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Pt_1
Esponevano gli attori che il aveva acquistato, in data 29/05/2021, CP_2
dalla concessionaria , l'autoveicolo Peugeot Nuovo SUV 2008, versione Pt_1
e-2008 Elet 136 cv GT, Controparte_9 CodiceFiscale_3
tg GD876VS, al prezzo (chiavi in mano) di € 30.000,00, detratti gli incentivi statali Ecobonus;
che il pagamento del corrispettivo era avvenuto mediante anticipo di € 4.000,00 e per la cifra residua di € 26.000,00 mediante finanziamento acceso con la dalla moglie , con CP_8 Parte_2
rate di € 221,10 a partire dal 30/06/2021; che l'autovettura era stata immatricolata in data 15/06/2021 e messa su strada con consegna
6 all'acquirente in pari data;
che, circa due settimane dopo, in data
05/07/2021, durante un viaggio di piacere in Toscana, si era verificato il
CP_1 primo guasto all'autovettura di cui venivano informati sia la società
che la Peugeot;
che tale guasto aveva comportato numerosi disagi, tra
[...]
cui la necessità di noleggiare altra autovettura a spese degli attori per proseguire il viaggio;
che, solo in data 16/07/2021, Peugeot Assistant, dopo svariate trafile telefoniche, aveva fornito al una autovettura CP_2
Citroen C3, di categoria non equivalente alla Peugeot acquistata;
che,
nonostante i numerosi solleciti per conoscere lo stato dell'autovettura acquistata, il era stato costretto a rinnovare il noleggio dell'auto CP_2
sostitutiva ogni mese fino ad inizio settembre 2021; che l'autovettura era stata ritirata in data 16/09/2021; che, quello stesso giorno, percorsi circa 15
km, l'auto aveva ripresentato le stesse problematiche che avevano causato il primo guasto;
che l'autovettura era stata trasportata presso un altro centro autorizzato a Pontedera;
che, a seguito della messa in mora in data
15/11/2021, con richiesta di immediata sostituzione dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 130, comma 7°, del Codice del Consumo, veniva radicato un procedimento per ATP che non aveva sortito alcun effetto in quanto, in fase di sopralluogo del CTU, era emerso che il mezzo era stato riparato dalla concessionaria depositaria;
che tale procedimento non si era ancora concluso;
che, pertanto, il contratto di compravendita andava risolto ai sensi
7 del CdC;
che parimenti doveva essere risolto il contratto di finanziamento con;
che andavano risarciti tutti i danni subiti sia patrimoniali CP_8
che non patrimoniali.
Si costituiva la società contestando la sussistenza di proprie Pt_1
responsabilità rispetto alla collaborazione prestata ad un difetto di fabbrica,
spiegando di aver dato al ogni informazione utile e di averlo CP_2
assistito in ogni modo, facendogli attivare subito la garanzia convenzionale della Casa madre Peugeot e vigilando sul Servizio clienti post-vendita.
Evidenziava inoltre la convenuta che la garanzia contrattuale era stata adempiuta;
che l'automobile era stata perfettamente ripristinata;
che,
semmai, era configurabile la mora che aveva Parte_4
rifiutato la consegna dell'auto revisionata al proprio domicilio.
Tutto ciò premesso la convenuta chiedeva: a) in via preliminare, lo spostamento della prima udienza allo scopo di autorizzare la chiamata in causa di , di e al fine di Parte_3 CP_11 CP_12
essere manlevata;
b) nel merito che venissero dichiarate inammissibili e/o venissero respinte le domande attoree.
Si costituiva (già Controparte_3 Controparte_8
,) chiedendo, in via principale, che venissero respinte tutte le domande
[...]
formulate dagli attori nei suoi confronti ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, che venisse
8 dichiarata l'esclusiva responsabilità di , con conseguente condanna della Pt_1
medesima alla ripetizione dell'importo capitale erogato in virtù del finanziamento stipulato.
Autorizzata la chiamata in causa della sola la Parte_3
predetta si costituiva evidenziando che non sussisteva alcun titolo idoneo a fondare una sua responsabilità in quanto, quale mero distributore del veicolo, non rispondeva di eventuali difetti del bene, non essendole questi imputabili a norma dell'art. 131, comma 1°, CdC e chiedendo quindi il rigetto delle domande formulate da nei suoi confronti. Pt_1
Radicatosi così il contraddittorio, il G.I. dopo aver svolto una proposta transattiva non accettata da , che aveva insistito nella sua domanda di Pt_1
regresso, invitava le parti a precisare le conclusioni.
Indi, con la sentenza impugnata, pronunciando definitivamente nei soli confronti di e non definitivamente nei Controparte_3
confronti delle altre parti, il Tribunale di Udine: 1) accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 29/5/2021 tra e nonché la risoluzione del contratto di finanziamento CP_2 Pt_1
stipulato in data 29/5/2021 tra e Parte_2 Controparte_3
(già ), dando atto che l'autovettura Peugeot
[...] Controparte_8
targata GD876VS era di proprietà di;
2) condannava al pagamento, Pt_1 Pt_1
in favore di della somma di € 3.950,00, oltre interessi CP_2
9 legali dalla domanda giudiziale al saldo nonché Controparte_3
al pagamento in favore di di una somma pari alle rate
[...] Parte_2
già corrisposte da quest'ultima, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condannava al pagamento in favore di Pt_1 [...]
della somma di € 26.000,00, oltre interessi legali Controparte_3
dalla domanda giudiziale al saldo nonché al pagamento delle spese processuali in favore di;
4) rimetteva la causa sul ruolo con CP_3
separata ordinanza.
Affermava il primo Giudice che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita era fondata, in quanto i coniugi avevano subito ben CP_2
due blocchi completi dell'autovettura, con ricovero presso due diverse officine e tempi di attesa di mesi;
che, parimenti, fondata era la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento funzionalmente collegato;
che dalla risoluzione dei due predetti contratti conseguivano gli obblighi restitutori di cui all'art. 1458 c.c., di tal che l'autovettura doveva essere restituita che ne tornava proprietaria, il aveva diritto alla Pt_1 CP_2
restituzione della somma di € 3.950,00 pagata a a titolo di acconto, Pt_1
mentre la aveva diritto alla restituzione delle rate già corrisposte a Parte_2
e alla restituzione della somma Controparte_3 CP_3
versata a pari a € 26.000,00. Pt_1
10 Il Tribunale di Udine rimetteva poi la causa in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento con riguardo alle altre domande formulate,
precisando che la sentenza era definitiva nei soli confronti di . CP_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello fondandolo su cinque Pt_1
motivi.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice avrebbe errato laddove a pag. 2, secondo capoverso della motivazione, aveva affermato che, in base all'art. 130 CdC (nella originaria versione vigente ante 01/01/2022), “per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento
della consegna del bene”, l'“unica responsabile” fosse la società , Pt_1
trattandosi di affermazione apodittica perché slegata dai successivi commi che circoscrivevano la responsabilità del venditore a seconda della scelta del consumatore tra i due rimedi ripristinatori della riparazione del guasto o della sostituzione del bene, che era - per legge - mitigata dall'ipotesi che la richiesta del consumatore comportasse un'eccessiva onerosità: nella specie,
il dapprima, aveva chiesto di attivare la garanzia convenzionale CP_2
pattuita con la Casa madre pretendendo la riparazione, salvo poi optare per la sostituzione del bene in violazione del dovere di buona fede perché,
ormai, la vettura era stata nel frattempo integralmente ripristinata con la sostituzione di interi sistemi elettronici, elettrici e meccanici nuovi.
11 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha implicitamente rigettato l'obiezione che si trattasse pacificamente di un difetto all'origine e di fabbrica, non “imputabile” al venditore/concessionario la cui responsabilità era sussidiaria e condizionata alla mancata o intempestiva indicazione al consumatore dei dati identificativi del produttore/importatore contro il quale l'utente aveva azione diretta.
Con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha deciso senza Pt_1
aver previamente acquisito l'ATP e senza aver concesso i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. per articolare le richieste istruttorie e documentali, disposte dopo l'”estromissione” di : ciò aveva CP_3
impedito di opporre alla banca la perizia dell'ing. le cui Per_1
conclusioni erano “assai favorevoli” alla posizione di . Pt_1
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Giudice avrebbe travisato i fatti ed errato nell'interpretazione delle norme che condizionavano l'esperimento del rimedio residuale della risoluzione del contratto rispetto alle risultanze dell'ATP che aveva accertato che la riparazione era perfettamente avvenuta negando molti dei danni paventati dai coniugi
CP_2
Con il quinto motivo parte appellante censura l'omessa decisione sul diritto di regresso di nei confronti di . Pt_1 Parte_3
12 Si costituivano gli appellati e chiedendo, in principalità, CP_2 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello sia per acquiescenza alla sentenza impugnata
(avendo, nel frattempo, provveduto a restituire l'acconto ricevuto), sia Pt_1
per difetto di interesse in relazione alla posizione di , nulla avendo CP_3
argomentato in ordine alla risoluzione del contratto di mutuo.
Gli appellati evidenziavano altresì l'inammissibilità del quinto motivo e, in subordine, chiedevano il rigetto dei restanti motivi.
Si costituiva l'appellata evidenziando che nessuno nei motivi di CP_3
appello riguardava strettamente essa appellata e affermando che vi era,
pertanto, acquiescenza rispetto alla debenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 quinquies T.U.B., della ripetizione da parte di nei Pt_1
confronti di dell'importo erogato in virtù del finanziamento. CP_3
Si costituiva rilevando che, diversamente da quanto Parte_3
ritenuto dall'appellante, non vi era stata una omessa decisione sulla domanda di manleva/regresso, perché, come ben chiarito nella motivazione,
tale domanda era ancora sub iudice essendo stata la causa rimessa in istruttoria.
All'udienza del 09/07/2025 il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
13 Indi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 22/10/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
Ciò premesso in fatto, va, innanzitutto, dato atto che parte appellante ha rinunciato alla domanda di sospensione del presente giudizio, in attesa della decisone definitiva del Giudice di primo grado nella causa n. 252/23 R.G.,
pendente avanti il Tribunale di Udine, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto nel frattempo è stata pronunciata la sentenza n.
638/2023 pubblicata il 23/09/2025.
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per intervenuta acquiescenza alla sentenza formulata dalla difesa dei coniugi CP_2
Vero è che , nel proprio atto di gravame, ammette testualmente di aver Pt_1
dato esecuzione spontanea alla sentenza impugnata, restituendo materialmente l'acconto versato dall'acquirente (cfr. anche docc. CP_2
16-18 appellante) ed è altrettanto vero che la sentenza di risoluzione ha natura costitutiva, ma va rilevato, da un lato, che ha formalizzato Pt_1
riserva di appello sia nella causale del bonifico che agli atti del processo;
dall'altro, che si è limitata a restituire l'esigua somma ricevuta a titolo di acconto ma non a re-intestarsi il veicolo.
A fronte di un tale comportamento va esclusa l'applicazione della disposizione di cui all'art. 329 c.p.c., posto che l'acquiescenza tacita può
14 ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali si desuma, in maniera precisa ed univoca, la volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, ovvero atti assolutamente incompatibili con l'intento di impugnare (cfr. ex multis Cass. 28/08/2015 n.
17267; Cass. 11/06/2014 n. 13293; Cass. 02/03/2006 n. 4650).
Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
formulata sia dalla difesa degli appellati , sia dalla Controparte_13
difesa di relativamente alla sua posizione, va ricordato quanto CP_3
segue.
La nuova formulazione della disposizione di cui all'art. 342 c.p.c. (nel testo attuale “….L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve
indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1)
il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure
proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3)
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata…) non ha comportato sostanziali modifiche rispetto al testo precedente (che così recitava: “…l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
15 violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata…”).
Va ritenuto, pertanto, ancora attuale l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
SS.UU. 13/12/2022 n. 36481).
Ciò premesso in linea generale, va ritenuto che l'appello di sia Pt_1
inammissibile nei soli nei confronti di . CP_3
Ancorché la difesa dell'appellante abbia dichiarato di essere stata
“…costretta ad appellare la sentenza verso Controparte_14
.” e di impugnare “…subito l'intera decisione, comunque
[...]
pregiudiziale anche per le domande ancora pendenti in Tribunale….”, non
16 risultano in alcun modo impugnate le statuizioni definitive riguardanti la
Banca (capi 2, 5, 6 e 7 della sentenza)
L'unico riferimento alla posizione di è contenuto nel terzo motivo CP_3
di appello nel quale la difesa dell'appellante sostiene che il Tribunale
avrebbe errato “…… nel non aver previamente acquisito l'ATP né
Pt_ consentito alla , che li aveva puntualmente chiesti, i termini per le
memorie ex art. 183 c.p.c. per articolare le richieste istruttorie e
documentali. Tali approfondimenti il Tribunale ha tardivamente disposto,
Pt_ cioè solo dopo l'”estromissione” di Ciò ha impedito a Controparte_15
di opporre alla banca la perizia dell'ing. , le cui conclusioni Per_1
furono assai favorevoli alla posizione della .”. CP_16
Ora fermo restando che l'ATP era già in causa per essere stato prodotto dalla stessa in comparsa di risposta (cfr. doc. 8 convenuta) e, quindi, Pt_1
conosciuto in ogni sua parte dal Giudice di prime cure (come emerge anche dalla motivazione della sentenza impugnata) e comunque non era opponibile a che non era parte in quel procedimento, va ritenuto che tale CP_3
generica contestazione non sia da sola sufficiente per affermare l'ammissibilità dell'appello nei confronti di , attesa l'assoluta CP_3
mancanza di impugnazione dei capi riguardanti la predetta appellata.
Acclarato che l'appello nei confronti di è inammissibile, va CP_3
ritenuto che l'appello formulato nei confronti dei coniugi e di CP_2
17 , non sia inammissibile, ma sia infondato e debba essere Parte_3
rigettato.
Con riguardo al primo motivo, va ricordato che l'art. 130 CdC, nella previgente formulazione applicabile al caso di specie, prevedeva al comma
7: “Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del
bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.”.
Il comma 5° a sua volta prevedeva: “Le riparazioni o le sostituzioni devono
essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono
arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura
del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.”.
Sulla base di queste disposizioni non merita censura la sentenza di primo grado laddove afferma: “…Nel caso di specie, in cui i sig.ri e CP_2
hanno subito ben due blocchi completi dell'autovettura, con Parte_2
ricovero presso due diverse officine e tempi di attesa di mesi, circostanze
18 non contestate e che emergono in via documentale, anche sulla base
dell'A.T.P. svolto ante causam, ricorrono senz'altro le ipotesi descritte al
punto precedente, sub lettere b) e c). Si osserva, in proposito, che è la stessa
nella comparsa di risposta ad affermare che l'autovettura avrebbe Parte_1
potuto essere rimessa su strada “quantomeno da luglio 2022”, a distanza di
un anno esatto dalla manifestazione del vizio;
e comunque la disponibilità
dell'auto non vi sarebbe stata prima del giorno 8/3/2022, data della
seconda fattura di a cui gli attori si erano rivolti per le Controparte_12
riparazioni. La c.t.u. svolta in sede di A.T.P. ha confermato l'esistenza del
vizio, la mancata risoluzione dello stesso da parte della prima officina
[...]
e la riparazione dell'autovettura da parte della seconda officina CP_11
mediante un intervento drastico che ha comportato la Controparte_12
sostituzione dell'intero gruppo motore, gruppo batteria, gruppo carica
batterie e fasci elettrici, in tempistiche del tutto incongrue….”.
Dato atto che sussiste appieno il requisito di cui al comma 5°, in quanto il avrebbe potuto fruire dell'autovettura riparata solo a partire dal CP_2
luglio 2022 e, quindi, dopo un anno esatto dal verificarsi del primo guasto,
nessuna scorrettezza o mala fede si rinviene nel comportamento del compratore-consumatore che – dapprima – ha ovviamente optato per la riparazione dell'autovettura appena acquistata, attivando la garanzia convenzionale, non conoscendo né la natura del guasto, né i tempi necessari
19 per la messa in pristino e poi, mano a mano che il tempo passava, ha chiesto la risoluzione del contratto a seguito dei notevoli disagi derivatagli dal non aver a disposizione la propria autovettura per oltre un anno.
La circostanza che, nel frattempo, l'autovettura fosse stata perfettamente riparata non rileva ai fini della richiesta della risoluzione, posto che –
all'evidenza – la riparazione non è stata effettuata in un tempo “congruo”.
Quanto al secondo motivo è appena il caso di ricordare che l'art. 130 CdC –
nella previgente formulazione applicabile nella fattispecie (ora sostituito dall' art. 135-bis) stabiliva: “il venditore è responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della
consegna del bene”.
La responsabilità del venditore per i difetti di conformità è quindi contrattuale, mentre la responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi (artt. 114 CdC) è extracontrattuale.
La responsabilità del produttore non esclude la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 130 CdC per i vizi di conformità del bene venduto.
Di tal che anche sul punto l'appello va rigettato.
Sul terzo motivo si è già detto, ma va aggiunto che il diritto di difesa di Pt_1
non è stato in alcun modo violato, in quanto, da un lato, l'ATP era già in causa essendo stato prodotto dalla stessa convenuta;
dall'altro la convenuta non ha nemmeno indicato i mezzi istruttori che avrebbe introdotto con le
20 memorie ex art. 183 c.p.c. e che sarebbero stati decisivi ai fini del rigetto della domanda di risoluzione.
Con riguardo al quarto motivo, va escluso che il Tribunale di Udine abbia travisato i fatti e le risultanze dell'ATP.
Invero, pacifico che l'autovettura è stata riparata, va evidenziato innanzitutto che risoluzione del contratto non è stata disposta ai sensi del comma 7 lett a) dell'art. 130, bensì ai sensi dell'art. 7 lett. b) e lett. c), vale a dire per non aver il venditore provveduto alla riparazione entro un termine congruo e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
In questo contesto, come si è già detto nell'esaminare il secondo motivo di appello, il Tribunale di Udine ha correttamente valorizzato le “tempistiche
del tutto incongrue” e il fatto che la riparazione definitiva sia avvenuta solo dopo un “intervento drastico”: va ricordato, infatti, che, per il ripristino dell'autovettura, sono stati sostituiti il gruppo motore, il gruppo batterie, il gruppo carica batterie e i fasci elettrici (cfr. pag. 18 dell'ATP, doc. 8 attori).
Riguardo al tentativo di conciliazione menzionato nella CTU, il fallimento dello stesso non può essere di certo imputato agli odierni appellati i quali, a fronte del protrarsi del silenzio e dell'inerzia di e del deposito tardivo Pt_1
della CTU (avvenuto solo il 12/04/2023, ben oltre i termini originariamente fissati per settembre/ottobre 2022), hanno legittimamente intrapreso l'azione giudiziale per la risoluzione del contratto nel gennaio 2023.
21 Infine, con riguardo al quinto motivo, va rilevato che lo stesso non è
inammissibile come sostenuto dalla difesa dei coniugi bensì va CP_2
rigettato come ritenuto dalla stessa difesa . Parte_3
Dall'esame della sentenza emerge chiaramente, infatti, come il Tribunale di
Udine non abbia statuito sulla domanda di garanzia proposta da nei Pt_1
confronti della predetta appellata, in quanto ha demandato la decisione alla sentenza definitiva, pronunciata dopo l'espletamento dell'istruttoria,
disposta con separata ordinanza.
Per le svolte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Dato l'esito del giudizio l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore di tutti gli appellati,
spese che si liquidano secondo i valori medi delle cause ricomprese tra €
26.001,00 ed € 52.000,00, ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata in base ai valori minimi essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma
1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_2 Pt_2
22 , e Parte_2 Controparte_3
così provvede: Parte_3
- dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti di
[...]
rigetta l'appello nei confronti Controparte_3
degli altri appellati e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
708/2024 pubblicata il 19/06/2024 del Tribunale di Udine;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, nei confronti di e CP_2 [...]
in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% per il Parte_2
rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge, nei confronti di in Controparte_3
complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge e nei confronti di in complessivi € 8.469,00 per compensi, Parte_3
oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA
come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°,
quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente est.
RI RE
23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Signori Magistrati:
Dott. RI RE Presidente rel.
Dott. RI Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 37/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 20/01/2025
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, proc. dom. avv. MONAI CARLO per mandato Controparte_1
allegato alla comparsa di risposta di primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: e CP_2 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), proc. dom. avv. Parte_2 C.F._2
1 BE VA per mandato allegato all'atto di citazione depositato telematicamente in primo grado
(P.I.: Controparte_3
), in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_2 [...]
proc. dom. avv. RIZZO MARCO e CP_4 Controparte_5
e per mandato allegato alla comparsa di
[...] CP_6
risposta depositata in grado di appello
(P.I.: , in persona del Parte_3 P.IVA_3
procuratore proc. dom. avv. BENZ CLAUDE e Controparte_7
ON IN per procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente in grado di appello
- APPELLATI -
OGGETTO: Vendita di cose mobili. Appello avverso la sentenza n.
708/2024 pubblicata il 19/06/2024 del Tribunale di Udine.
Causa iscritta a ruolo il 30/01/2025 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 22/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“IN VIA PREGIUDIZIALE disporsi la sospensione del presente giudizio ex artt. 295 cpc o 337 c.p.c. atteso che il processo principale n. 252/23 RG in cui fu pronunciata la sentenza appellata è in fase di decisione finale al
2 Tribunale di Udine con udienza di assegnazione a sentenza del 13.5.2025 e termini per le comparse conclusionali al 14.7.2025 e per memorie di replica al 3.9.2025.
IN VIA GRADATA E NEL MERITO: in totale riforma della sentenza nr.706/2024 di data 19.6.2024 del Tribunale di Udine respingere le domande degli attori e di ogni altra parte in danno di e condannare gli attori Pt_1
alla restituzione di quanto già pagato da il 10 luglio 2024, Pt_1
oltre alla tassa di registro pagata il 12.7.2024, con interessi moratori dai singoli pagamenti sino al saldo. In estremo subordine, condannarsi la al regresso in favore di e quindi condannarla Parte_3 Pt_1
a rimborsarle o a tenerla indenne per ogni somma già pagata o da pagare a qualunque tra le parti in causa, comprese le spese e gli interessi di mora sino al saldo, ai sensi dell'art. 131 vigente ratione temporis del Codice del
Consumo. Spese rifuse per entrambi i gradi del giudizio e per l'ATP,
compreso il rimborso dei compensi pagati al CTU e al CTP di . Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede la rinnovazione dell'istruttoria negata in primo grado con ammissione di tutte le istanze dedotte nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 17.9.2024 e con acquisizione del fascicolo dell'ATP n. 176/22
RG.”.
Per gli appellati e : CP_2 Parte_2
3 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via del tutto preliminare
Rigettare l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.
formulata dall'appellante in quanto manifestamente infondata in Parte_1
fatto e in diritto.
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n° 708/2024 del Tribunale di Udine, per i motivi tutti esposti nell'atto introduttivo
Nel merito e in via subordinata
Nella denegata ipotesi di ammissibilità del gravame, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per i Parte_1
motivi specificati nella comparsa costitutiva e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 708/2024 emessa dal Tribunale di Udine.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Per l'appellata : CP_3
4 “Con le presenti Note, lo scrivente patrocinio ribadisce che nessuno dei motivi di appello coinvolge in via diretta capi della SENTENZA che riguardano che si vede dunque costretta a rimettersi alle CP_3
valutazioni di codesta Ecc.ma Corte.
Inoltre, previo accertamento dell'acquiescenza da parte di rispetto alla Pt_1
condanna a restituire a la somma di Euro 26.000,00, oltre CP_3
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, l'odierna deducente chiede la condanna di al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Pt_1
giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.”.
Per l'appellata : Parte_3
“Piaccia al Ecc.ma Corte adìta, rigettata e respinta ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione:
1. Rigettare e respingere l'istanza dell'appellante di sospensione del presente procedimento.
2. Rigettare e respingere l'appello nei confronti di Parte_3
siccome infondato.
3. Condannare al pagamento delle spese del giudizio.”. Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19/01/2023 e CP_2 [...]
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Udine, la società Parte_2
(d'ora in avanti solo ) e la (d'ora in Parte_1 Pt_1 Controparte_8
5 avanti solo per sentir: a) in via principale, accertare il difetto di CP_8
conformità del veicolo acquistato e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra il e la società per CP_2 Pt_1
inadempimento di quest'ultima, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dalla con la con condanna delle Parte_2 CP_8
parti convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, alla restituzione del corrispettivo già pagato, pari ad € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, ed €
221,10 mensili a partire dal 30/06/2021, fino al momento della cessazione dell'obbligo di pagamento;
b) in via subordinata, dichiarare la riduzione del prezzo per l'importo da determinarsi secondo giustizia;
c) in ogni caso condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Pt_1
Esponevano gli attori che il aveva acquistato, in data 29/05/2021, CP_2
dalla concessionaria , l'autoveicolo Peugeot Nuovo SUV 2008, versione Pt_1
e-2008 Elet 136 cv GT, Controparte_9 CodiceFiscale_3
tg GD876VS, al prezzo (chiavi in mano) di € 30.000,00, detratti gli incentivi statali Ecobonus;
che il pagamento del corrispettivo era avvenuto mediante anticipo di € 4.000,00 e per la cifra residua di € 26.000,00 mediante finanziamento acceso con la dalla moglie , con CP_8 Parte_2
rate di € 221,10 a partire dal 30/06/2021; che l'autovettura era stata immatricolata in data 15/06/2021 e messa su strada con consegna
6 all'acquirente in pari data;
che, circa due settimane dopo, in data
05/07/2021, durante un viaggio di piacere in Toscana, si era verificato il
CP_1 primo guasto all'autovettura di cui venivano informati sia la società
che la Peugeot;
che tale guasto aveva comportato numerosi disagi, tra
[...]
cui la necessità di noleggiare altra autovettura a spese degli attori per proseguire il viaggio;
che, solo in data 16/07/2021, Peugeot Assistant, dopo svariate trafile telefoniche, aveva fornito al una autovettura CP_2
Citroen C3, di categoria non equivalente alla Peugeot acquistata;
che,
nonostante i numerosi solleciti per conoscere lo stato dell'autovettura acquistata, il era stato costretto a rinnovare il noleggio dell'auto CP_2
sostitutiva ogni mese fino ad inizio settembre 2021; che l'autovettura era stata ritirata in data 16/09/2021; che, quello stesso giorno, percorsi circa 15
km, l'auto aveva ripresentato le stesse problematiche che avevano causato il primo guasto;
che l'autovettura era stata trasportata presso un altro centro autorizzato a Pontedera;
che, a seguito della messa in mora in data
15/11/2021, con richiesta di immediata sostituzione dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 130, comma 7°, del Codice del Consumo, veniva radicato un procedimento per ATP che non aveva sortito alcun effetto in quanto, in fase di sopralluogo del CTU, era emerso che il mezzo era stato riparato dalla concessionaria depositaria;
che tale procedimento non si era ancora concluso;
che, pertanto, il contratto di compravendita andava risolto ai sensi
7 del CdC;
che parimenti doveva essere risolto il contratto di finanziamento con;
che andavano risarciti tutti i danni subiti sia patrimoniali CP_8
che non patrimoniali.
Si costituiva la società contestando la sussistenza di proprie Pt_1
responsabilità rispetto alla collaborazione prestata ad un difetto di fabbrica,
spiegando di aver dato al ogni informazione utile e di averlo CP_2
assistito in ogni modo, facendogli attivare subito la garanzia convenzionale della Casa madre Peugeot e vigilando sul Servizio clienti post-vendita.
Evidenziava inoltre la convenuta che la garanzia contrattuale era stata adempiuta;
che l'automobile era stata perfettamente ripristinata;
che,
semmai, era configurabile la mora che aveva Parte_4
rifiutato la consegna dell'auto revisionata al proprio domicilio.
Tutto ciò premesso la convenuta chiedeva: a) in via preliminare, lo spostamento della prima udienza allo scopo di autorizzare la chiamata in causa di , di e al fine di Parte_3 CP_11 CP_12
essere manlevata;
b) nel merito che venissero dichiarate inammissibili e/o venissero respinte le domande attoree.
Si costituiva (già Controparte_3 Controparte_8
,) chiedendo, in via principale, che venissero respinte tutte le domande
[...]
formulate dagli attori nei suoi confronti ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, che venisse
8 dichiarata l'esclusiva responsabilità di , con conseguente condanna della Pt_1
medesima alla ripetizione dell'importo capitale erogato in virtù del finanziamento stipulato.
Autorizzata la chiamata in causa della sola la Parte_3
predetta si costituiva evidenziando che non sussisteva alcun titolo idoneo a fondare una sua responsabilità in quanto, quale mero distributore del veicolo, non rispondeva di eventuali difetti del bene, non essendole questi imputabili a norma dell'art. 131, comma 1°, CdC e chiedendo quindi il rigetto delle domande formulate da nei suoi confronti. Pt_1
Radicatosi così il contraddittorio, il G.I. dopo aver svolto una proposta transattiva non accettata da , che aveva insistito nella sua domanda di Pt_1
regresso, invitava le parti a precisare le conclusioni.
Indi, con la sentenza impugnata, pronunciando definitivamente nei soli confronti di e non definitivamente nei Controparte_3
confronti delle altre parti, il Tribunale di Udine: 1) accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 29/5/2021 tra e nonché la risoluzione del contratto di finanziamento CP_2 Pt_1
stipulato in data 29/5/2021 tra e Parte_2 Controparte_3
(già ), dando atto che l'autovettura Peugeot
[...] Controparte_8
targata GD876VS era di proprietà di;
2) condannava al pagamento, Pt_1 Pt_1
in favore di della somma di € 3.950,00, oltre interessi CP_2
9 legali dalla domanda giudiziale al saldo nonché Controparte_3
al pagamento in favore di di una somma pari alle rate
[...] Parte_2
già corrisposte da quest'ultima, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condannava al pagamento in favore di Pt_1 [...]
della somma di € 26.000,00, oltre interessi legali Controparte_3
dalla domanda giudiziale al saldo nonché al pagamento delle spese processuali in favore di;
4) rimetteva la causa sul ruolo con CP_3
separata ordinanza.
Affermava il primo Giudice che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita era fondata, in quanto i coniugi avevano subito ben CP_2
due blocchi completi dell'autovettura, con ricovero presso due diverse officine e tempi di attesa di mesi;
che, parimenti, fondata era la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento funzionalmente collegato;
che dalla risoluzione dei due predetti contratti conseguivano gli obblighi restitutori di cui all'art. 1458 c.c., di tal che l'autovettura doveva essere restituita che ne tornava proprietaria, il aveva diritto alla Pt_1 CP_2
restituzione della somma di € 3.950,00 pagata a a titolo di acconto, Pt_1
mentre la aveva diritto alla restituzione delle rate già corrisposte a Parte_2
e alla restituzione della somma Controparte_3 CP_3
versata a pari a € 26.000,00. Pt_1
10 Il Tribunale di Udine rimetteva poi la causa in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento con riguardo alle altre domande formulate,
precisando che la sentenza era definitiva nei soli confronti di . CP_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello fondandolo su cinque Pt_1
motivi.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice avrebbe errato laddove a pag. 2, secondo capoverso della motivazione, aveva affermato che, in base all'art. 130 CdC (nella originaria versione vigente ante 01/01/2022), “per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento
della consegna del bene”, l'“unica responsabile” fosse la società , Pt_1
trattandosi di affermazione apodittica perché slegata dai successivi commi che circoscrivevano la responsabilità del venditore a seconda della scelta del consumatore tra i due rimedi ripristinatori della riparazione del guasto o della sostituzione del bene, che era - per legge - mitigata dall'ipotesi che la richiesta del consumatore comportasse un'eccessiva onerosità: nella specie,
il dapprima, aveva chiesto di attivare la garanzia convenzionale CP_2
pattuita con la Casa madre pretendendo la riparazione, salvo poi optare per la sostituzione del bene in violazione del dovere di buona fede perché,
ormai, la vettura era stata nel frattempo integralmente ripristinata con la sostituzione di interi sistemi elettronici, elettrici e meccanici nuovi.
11 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha implicitamente rigettato l'obiezione che si trattasse pacificamente di un difetto all'origine e di fabbrica, non “imputabile” al venditore/concessionario la cui responsabilità era sussidiaria e condizionata alla mancata o intempestiva indicazione al consumatore dei dati identificativi del produttore/importatore contro il quale l'utente aveva azione diretta.
Con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha deciso senza Pt_1
aver previamente acquisito l'ATP e senza aver concesso i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. per articolare le richieste istruttorie e documentali, disposte dopo l'”estromissione” di : ciò aveva CP_3
impedito di opporre alla banca la perizia dell'ing. le cui Per_1
conclusioni erano “assai favorevoli” alla posizione di . Pt_1
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Giudice avrebbe travisato i fatti ed errato nell'interpretazione delle norme che condizionavano l'esperimento del rimedio residuale della risoluzione del contratto rispetto alle risultanze dell'ATP che aveva accertato che la riparazione era perfettamente avvenuta negando molti dei danni paventati dai coniugi
CP_2
Con il quinto motivo parte appellante censura l'omessa decisione sul diritto di regresso di nei confronti di . Pt_1 Parte_3
12 Si costituivano gli appellati e chiedendo, in principalità, CP_2 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello sia per acquiescenza alla sentenza impugnata
(avendo, nel frattempo, provveduto a restituire l'acconto ricevuto), sia Pt_1
per difetto di interesse in relazione alla posizione di , nulla avendo CP_3
argomentato in ordine alla risoluzione del contratto di mutuo.
Gli appellati evidenziavano altresì l'inammissibilità del quinto motivo e, in subordine, chiedevano il rigetto dei restanti motivi.
Si costituiva l'appellata evidenziando che nessuno nei motivi di CP_3
appello riguardava strettamente essa appellata e affermando che vi era,
pertanto, acquiescenza rispetto alla debenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 quinquies T.U.B., della ripetizione da parte di nei Pt_1
confronti di dell'importo erogato in virtù del finanziamento. CP_3
Si costituiva rilevando che, diversamente da quanto Parte_3
ritenuto dall'appellante, non vi era stata una omessa decisione sulla domanda di manleva/regresso, perché, come ben chiarito nella motivazione,
tale domanda era ancora sub iudice essendo stata la causa rimessa in istruttoria.
All'udienza del 09/07/2025 il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
13 Indi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 22/10/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
Ciò premesso in fatto, va, innanzitutto, dato atto che parte appellante ha rinunciato alla domanda di sospensione del presente giudizio, in attesa della decisone definitiva del Giudice di primo grado nella causa n. 252/23 R.G.,
pendente avanti il Tribunale di Udine, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto nel frattempo è stata pronunciata la sentenza n.
638/2023 pubblicata il 23/09/2025.
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per intervenuta acquiescenza alla sentenza formulata dalla difesa dei coniugi CP_2
Vero è che , nel proprio atto di gravame, ammette testualmente di aver Pt_1
dato esecuzione spontanea alla sentenza impugnata, restituendo materialmente l'acconto versato dall'acquirente (cfr. anche docc. CP_2
16-18 appellante) ed è altrettanto vero che la sentenza di risoluzione ha natura costitutiva, ma va rilevato, da un lato, che ha formalizzato Pt_1
riserva di appello sia nella causale del bonifico che agli atti del processo;
dall'altro, che si è limitata a restituire l'esigua somma ricevuta a titolo di acconto ma non a re-intestarsi il veicolo.
A fronte di un tale comportamento va esclusa l'applicazione della disposizione di cui all'art. 329 c.p.c., posto che l'acquiescenza tacita può
14 ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali si desuma, in maniera precisa ed univoca, la volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, ovvero atti assolutamente incompatibili con l'intento di impugnare (cfr. ex multis Cass. 28/08/2015 n.
17267; Cass. 11/06/2014 n. 13293; Cass. 02/03/2006 n. 4650).
Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
formulata sia dalla difesa degli appellati , sia dalla Controparte_13
difesa di relativamente alla sua posizione, va ricordato quanto CP_3
segue.
La nuova formulazione della disposizione di cui all'art. 342 c.p.c. (nel testo attuale “….L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve
indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1)
il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure
proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3)
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata…) non ha comportato sostanziali modifiche rispetto al testo precedente (che così recitava: “…l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
15 violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata…”).
Va ritenuto, pertanto, ancora attuale l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
SS.UU. 13/12/2022 n. 36481).
Ciò premesso in linea generale, va ritenuto che l'appello di sia Pt_1
inammissibile nei soli nei confronti di . CP_3
Ancorché la difesa dell'appellante abbia dichiarato di essere stata
“…costretta ad appellare la sentenza verso Controparte_14
.” e di impugnare “…subito l'intera decisione, comunque
[...]
pregiudiziale anche per le domande ancora pendenti in Tribunale….”, non
16 risultano in alcun modo impugnate le statuizioni definitive riguardanti la
Banca (capi 2, 5, 6 e 7 della sentenza)
L'unico riferimento alla posizione di è contenuto nel terzo motivo CP_3
di appello nel quale la difesa dell'appellante sostiene che il Tribunale
avrebbe errato “…… nel non aver previamente acquisito l'ATP né
Pt_ consentito alla , che li aveva puntualmente chiesti, i termini per le
memorie ex art. 183 c.p.c. per articolare le richieste istruttorie e
documentali. Tali approfondimenti il Tribunale ha tardivamente disposto,
Pt_ cioè solo dopo l'”estromissione” di Ciò ha impedito a Controparte_15
di opporre alla banca la perizia dell'ing. , le cui conclusioni Per_1
furono assai favorevoli alla posizione della .”. CP_16
Ora fermo restando che l'ATP era già in causa per essere stato prodotto dalla stessa in comparsa di risposta (cfr. doc. 8 convenuta) e, quindi, Pt_1
conosciuto in ogni sua parte dal Giudice di prime cure (come emerge anche dalla motivazione della sentenza impugnata) e comunque non era opponibile a che non era parte in quel procedimento, va ritenuto che tale CP_3
generica contestazione non sia da sola sufficiente per affermare l'ammissibilità dell'appello nei confronti di , attesa l'assoluta CP_3
mancanza di impugnazione dei capi riguardanti la predetta appellata.
Acclarato che l'appello nei confronti di è inammissibile, va CP_3
ritenuto che l'appello formulato nei confronti dei coniugi e di CP_2
17 , non sia inammissibile, ma sia infondato e debba essere Parte_3
rigettato.
Con riguardo al primo motivo, va ricordato che l'art. 130 CdC, nella previgente formulazione applicabile al caso di specie, prevedeva al comma
7: “Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del
bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.”.
Il comma 5° a sua volta prevedeva: “Le riparazioni o le sostituzioni devono
essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono
arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura
del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.”.
Sulla base di queste disposizioni non merita censura la sentenza di primo grado laddove afferma: “…Nel caso di specie, in cui i sig.ri e CP_2
hanno subito ben due blocchi completi dell'autovettura, con Parte_2
ricovero presso due diverse officine e tempi di attesa di mesi, circostanze
18 non contestate e che emergono in via documentale, anche sulla base
dell'A.T.P. svolto ante causam, ricorrono senz'altro le ipotesi descritte al
punto precedente, sub lettere b) e c). Si osserva, in proposito, che è la stessa
nella comparsa di risposta ad affermare che l'autovettura avrebbe Parte_1
potuto essere rimessa su strada “quantomeno da luglio 2022”, a distanza di
un anno esatto dalla manifestazione del vizio;
e comunque la disponibilità
dell'auto non vi sarebbe stata prima del giorno 8/3/2022, data della
seconda fattura di a cui gli attori si erano rivolti per le Controparte_12
riparazioni. La c.t.u. svolta in sede di A.T.P. ha confermato l'esistenza del
vizio, la mancata risoluzione dello stesso da parte della prima officina
[...]
e la riparazione dell'autovettura da parte della seconda officina CP_11
mediante un intervento drastico che ha comportato la Controparte_12
sostituzione dell'intero gruppo motore, gruppo batteria, gruppo carica
batterie e fasci elettrici, in tempistiche del tutto incongrue….”.
Dato atto che sussiste appieno il requisito di cui al comma 5°, in quanto il avrebbe potuto fruire dell'autovettura riparata solo a partire dal CP_2
luglio 2022 e, quindi, dopo un anno esatto dal verificarsi del primo guasto,
nessuna scorrettezza o mala fede si rinviene nel comportamento del compratore-consumatore che – dapprima – ha ovviamente optato per la riparazione dell'autovettura appena acquistata, attivando la garanzia convenzionale, non conoscendo né la natura del guasto, né i tempi necessari
19 per la messa in pristino e poi, mano a mano che il tempo passava, ha chiesto la risoluzione del contratto a seguito dei notevoli disagi derivatagli dal non aver a disposizione la propria autovettura per oltre un anno.
La circostanza che, nel frattempo, l'autovettura fosse stata perfettamente riparata non rileva ai fini della richiesta della risoluzione, posto che –
all'evidenza – la riparazione non è stata effettuata in un tempo “congruo”.
Quanto al secondo motivo è appena il caso di ricordare che l'art. 130 CdC –
nella previgente formulazione applicabile nella fattispecie (ora sostituito dall' art. 135-bis) stabiliva: “il venditore è responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della
consegna del bene”.
La responsabilità del venditore per i difetti di conformità è quindi contrattuale, mentre la responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi (artt. 114 CdC) è extracontrattuale.
La responsabilità del produttore non esclude la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 130 CdC per i vizi di conformità del bene venduto.
Di tal che anche sul punto l'appello va rigettato.
Sul terzo motivo si è già detto, ma va aggiunto che il diritto di difesa di Pt_1
non è stato in alcun modo violato, in quanto, da un lato, l'ATP era già in causa essendo stato prodotto dalla stessa convenuta;
dall'altro la convenuta non ha nemmeno indicato i mezzi istruttori che avrebbe introdotto con le
20 memorie ex art. 183 c.p.c. e che sarebbero stati decisivi ai fini del rigetto della domanda di risoluzione.
Con riguardo al quarto motivo, va escluso che il Tribunale di Udine abbia travisato i fatti e le risultanze dell'ATP.
Invero, pacifico che l'autovettura è stata riparata, va evidenziato innanzitutto che risoluzione del contratto non è stata disposta ai sensi del comma 7 lett a) dell'art. 130, bensì ai sensi dell'art. 7 lett. b) e lett. c), vale a dire per non aver il venditore provveduto alla riparazione entro un termine congruo e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
In questo contesto, come si è già detto nell'esaminare il secondo motivo di appello, il Tribunale di Udine ha correttamente valorizzato le “tempistiche
del tutto incongrue” e il fatto che la riparazione definitiva sia avvenuta solo dopo un “intervento drastico”: va ricordato, infatti, che, per il ripristino dell'autovettura, sono stati sostituiti il gruppo motore, il gruppo batterie, il gruppo carica batterie e i fasci elettrici (cfr. pag. 18 dell'ATP, doc. 8 attori).
Riguardo al tentativo di conciliazione menzionato nella CTU, il fallimento dello stesso non può essere di certo imputato agli odierni appellati i quali, a fronte del protrarsi del silenzio e dell'inerzia di e del deposito tardivo Pt_1
della CTU (avvenuto solo il 12/04/2023, ben oltre i termini originariamente fissati per settembre/ottobre 2022), hanno legittimamente intrapreso l'azione giudiziale per la risoluzione del contratto nel gennaio 2023.
21 Infine, con riguardo al quinto motivo, va rilevato che lo stesso non è
inammissibile come sostenuto dalla difesa dei coniugi bensì va CP_2
rigettato come ritenuto dalla stessa difesa . Parte_3
Dall'esame della sentenza emerge chiaramente, infatti, come il Tribunale di
Udine non abbia statuito sulla domanda di garanzia proposta da nei Pt_1
confronti della predetta appellata, in quanto ha demandato la decisione alla sentenza definitiva, pronunciata dopo l'espletamento dell'istruttoria,
disposta con separata ordinanza.
Per le svolte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Dato l'esito del giudizio l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore di tutti gli appellati,
spese che si liquidano secondo i valori medi delle cause ricomprese tra €
26.001,00 ed € 52.000,00, ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata in base ai valori minimi essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma
1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_2 Pt_2
22 , e Parte_2 Controparte_3
così provvede: Parte_3
- dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti di
[...]
rigetta l'appello nei confronti Controparte_3
degli altri appellati e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
708/2024 pubblicata il 19/06/2024 del Tribunale di Udine;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, nei confronti di e CP_2 [...]
in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% per il Parte_2
rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge, nei confronti di in Controparte_3
complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge e nei confronti di in complessivi € 8.469,00 per compensi, Parte_3
oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA
come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°,
quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente est.
RI RE
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