Versione
2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 1. 1 - I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:
a) di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.
2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile , dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.
a) di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.
2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile , dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.
Commentario • 1
- 1. Disposizioni generali - Degli organi giudiziariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2005 · 0.68838346
Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2007, n. 11851Provvedimento: […] comma terzo, c.p.c., sollevata dall'appellata, osservando che il principio enunciato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte ricorribilità in cassazione delle senten- - ze del giudice di pace in causa avente valore non supe- riore a due milioni di lire non era applicabile alle controversie già pendenti dinanzi al pretore e attribui- te al giudice di pace ai sensi dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, le quali, […] ne conseguiva che alle controversie devolute al giudice di pace ex art. 1 legge n.479/1999 non risulta applicabile (ratione temporis) il secondo comma dell'art. 113 c.p.c. (in vigore al 1° maggio 1995), che impone al giudice di pace, […]Leggi di più...
- appello·
- impugnazione esperibile·
- art. 2 della legge n. 479 del 1999·
- prosecuzione con le norme anteriormente applicabili·
- necessità·
- giudizi introdotti dinanzi al pretore e trasferiti al giudice di pace·
- decisione secondo diritto·
- richiamo all'art. 90 della legge n. 353 del 1990·
- ordinamento giudiziario·
- magistrati onorari