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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 934/2020 del R.G.A.C., decisa il 22/10/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., promossa da (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Valerio, nei confronti di (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Masiello CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23/3/2020 il signor ha agito in giudizio per vedere Parte_1 accertato l'inadempimento, ad opera della signora , degli obblighi derivanti Controparte_1 da un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito a Formia
(LT), in Via Mamurra n. 21. A sostegno della domanda l'istante ha premesso che per effetto della convenzione, conclusa il 5/1/2015 e registrata in pari data, la controparte avrebbe dovuto versare la somma di € 27.000,00, equivalenti a trentasei mensilità del canone concordato (€ 750,00 al mese), in caso di mancata adibizione del bene, entro un anno dal riacquisto della sua disponibilità, agli usi indicati nella disdetta eventualmente notificata in vista della prima scadenza. Ha evidenziato, nello stesso tempo, che nel corso del predetto termine la resistente aveva venduto l'appartamento a terzi, anziché destinarlo alle necessità abitative dell'anziana madre, come riferito in una missiva datata 17/8/2017. Per il signor Pt_1 si sarebbe al cospetto di una palese violazione di patti contrattuali, di contenuto corrispondente alle previsioni dell'art. 3, c. 5, della legge n. 431/1998; in contrario non si potrebbe invocare l'accordo transattivo intervenuto tra gli interessati il 4/5/2018 nell'ambito del procedimento di sfratto per finita locazione promosso dalla signora dinanzi al Tribunale di Cassino, CP_1 essendo la somma di € 9.350,00 erogata dalla donna in esecuzione della convenzione, poi seguita dal rilascio del cespite, imputabile a parziale rimborso dei lavori effettuati durante il rapporto. Sul rilievo dell'infruttuosità del tentativo di mediazione promosso prima dell'avvio della causa l'attore ha insistito per la condanna della locatrice al versamento della cifra controversa e al rimborso delle spese processuali.
***
Costituita con memoria dell'11/2/2021, la signora ha eccepito l'inammissibilità e CP_1
l'improcedibilità della domanda in conseguenza dell'omessa instaurazione della controversia nelle forme richiamate dall'art. 447 bis c.p.c.. Fatta salva tale censura, la convenuta ha dato conto dell'infondatezza delle deduzioni presenti in citazione assumendo, nell'ordine: la portata omnicomprensiva della transazione firmata dalle parti, tanto ampia da comprendere anche le rivendicazioni inerenti alla clausola contrattuale per cui è causa;
l'assenza di riserve o precisazioni sull'imputazione della cifra oggetto dell'accordo transattivo, ad opera del signor nel verbale di restituzione dell'appartamento di Via Mamurra;
l'effettiva adibizione del Pt_1
1 compendio immobiliare alle necessità primarie della madre, affetta da Alzheimer e da altri gravi patologie che in tempi brevi ne avrebbero cagionato la morte. A detta della signora l'interpretazione di segno opposto patrocinata dall'attore a proposito della conciliazione CP_1 giudiziale renderebbe l'accordo privo di causa, rescindibile per approfittamento dello stato di bisogno e suscettibile di rilevanza penale, poiché funzionale a una condotta estorsiva. In forza dii tali argomentazioni la locatrice ha chiesto il rigetto dell'azione intentata dal signor in Pt_1 subordine, a fronte dell'accoglimento delle pretese del conduttore, la condanna di questi, in via riconvenzionale, a pagare € 9.350,00 più interessi moratori, ove occorra previa compensazione nei rapporti dare/avere tra le parti;
con vittoria di spese, competenze e onorari, comprensivi dei danni previsti dall'art. 96 c.p.c..
***
Il 3/3/2021 è stata disposto il mutamento del rito per la natura locatizia del contenzioso.
Espletate le prove orali, il 22/10/2025 la vertenza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
***
Delineati così i termini della lite, il Tribunale reputa che la domanda principale sia infondata.
Dalla documentazione presente in atti emerge che con la comparsa di costituzione nel menzionato procedimento di sfratto, iscritto al n. 888/18 r.g.a.c., il signor ha contrastato Pt_1 la volontà della locatrice di riacquistare la disponibilità dell'appartamento conteso stigmatizzando le reali intenzioni dell'interessata, riconducibili dal suo punto di vista non alle esigenze di protezione e di cura della madre, espresse nella disdetta, ma alla necessità di liberare l'immobile per poter procedere il prima possibile alla vendita del bene.
L'atto non contiene riferimenti a lavori o interventi effettuati a vantaggio della controparte.
L'accordo transattivo intervenuto nelle more del processo, del pari, non collega in maniera esplicita la dazione degli importi promessi dalla signora a presunti oneri di rimborso. CP_1
Ma soprattutto, in occasione del rilascio dell'unità abitativa il signor ancora una volta in Pt_1 assenza di puntualizzazioni sulla causa del versamento, ha dichiarato di ricevere il saldo della cifra promessa dalla locatrice “senza avere null'altro a pretendere dalla signora . Pt_1
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la transazione e la quietanza liberatoria riferibile al patto concernessero anche l'indennità rivendicata in questa sede dall'istante.
Per le ragioni anzidette le richieste del signor non possono che essere disattese. Pt_1
***
E' assorbita ogni considerazione sulle altre eccezioni della signora e sulle domande CP_1 riconvenzionali formulate da quest'ultima, subordinate all'accoglimento delle istanze attoree.
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto alla refusione degli oneri di giudizio, stimabili Pt_1 in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
26.001,00 e € 52.000,00 e della non peculiare complessità della controversia in € 4.537,00
(€ 237,00 per esborsi, € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
***
Nella condotta processuale osservata dal soccombente non si ravvisano elementi di dolo o colpa idonei a giustificare l'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 934/2020 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede;
2
➢ rigetta le richieste di condanna proposte da
contro
; Parte_1 Controparte_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri processuali, Parte_1 Controparte_1 stimabili in complessivi € 4.537,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 22/10/2025
il giudice Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 934/2020 del R.G.A.C., decisa il 22/10/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., promossa da (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Valerio, nei confronti di (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Masiello CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23/3/2020 il signor ha agito in giudizio per vedere Parte_1 accertato l'inadempimento, ad opera della signora , degli obblighi derivanti Controparte_1 da un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito a Formia
(LT), in Via Mamurra n. 21. A sostegno della domanda l'istante ha premesso che per effetto della convenzione, conclusa il 5/1/2015 e registrata in pari data, la controparte avrebbe dovuto versare la somma di € 27.000,00, equivalenti a trentasei mensilità del canone concordato (€ 750,00 al mese), in caso di mancata adibizione del bene, entro un anno dal riacquisto della sua disponibilità, agli usi indicati nella disdetta eventualmente notificata in vista della prima scadenza. Ha evidenziato, nello stesso tempo, che nel corso del predetto termine la resistente aveva venduto l'appartamento a terzi, anziché destinarlo alle necessità abitative dell'anziana madre, come riferito in una missiva datata 17/8/2017. Per il signor Pt_1 si sarebbe al cospetto di una palese violazione di patti contrattuali, di contenuto corrispondente alle previsioni dell'art. 3, c. 5, della legge n. 431/1998; in contrario non si potrebbe invocare l'accordo transattivo intervenuto tra gli interessati il 4/5/2018 nell'ambito del procedimento di sfratto per finita locazione promosso dalla signora dinanzi al Tribunale di Cassino, CP_1 essendo la somma di € 9.350,00 erogata dalla donna in esecuzione della convenzione, poi seguita dal rilascio del cespite, imputabile a parziale rimborso dei lavori effettuati durante il rapporto. Sul rilievo dell'infruttuosità del tentativo di mediazione promosso prima dell'avvio della causa l'attore ha insistito per la condanna della locatrice al versamento della cifra controversa e al rimborso delle spese processuali.
***
Costituita con memoria dell'11/2/2021, la signora ha eccepito l'inammissibilità e CP_1
l'improcedibilità della domanda in conseguenza dell'omessa instaurazione della controversia nelle forme richiamate dall'art. 447 bis c.p.c.. Fatta salva tale censura, la convenuta ha dato conto dell'infondatezza delle deduzioni presenti in citazione assumendo, nell'ordine: la portata omnicomprensiva della transazione firmata dalle parti, tanto ampia da comprendere anche le rivendicazioni inerenti alla clausola contrattuale per cui è causa;
l'assenza di riserve o precisazioni sull'imputazione della cifra oggetto dell'accordo transattivo, ad opera del signor nel verbale di restituzione dell'appartamento di Via Mamurra;
l'effettiva adibizione del Pt_1
1 compendio immobiliare alle necessità primarie della madre, affetta da Alzheimer e da altri gravi patologie che in tempi brevi ne avrebbero cagionato la morte. A detta della signora l'interpretazione di segno opposto patrocinata dall'attore a proposito della conciliazione CP_1 giudiziale renderebbe l'accordo privo di causa, rescindibile per approfittamento dello stato di bisogno e suscettibile di rilevanza penale, poiché funzionale a una condotta estorsiva. In forza dii tali argomentazioni la locatrice ha chiesto il rigetto dell'azione intentata dal signor in Pt_1 subordine, a fronte dell'accoglimento delle pretese del conduttore, la condanna di questi, in via riconvenzionale, a pagare € 9.350,00 più interessi moratori, ove occorra previa compensazione nei rapporti dare/avere tra le parti;
con vittoria di spese, competenze e onorari, comprensivi dei danni previsti dall'art. 96 c.p.c..
***
Il 3/3/2021 è stata disposto il mutamento del rito per la natura locatizia del contenzioso.
Espletate le prove orali, il 22/10/2025 la vertenza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
***
Delineati così i termini della lite, il Tribunale reputa che la domanda principale sia infondata.
Dalla documentazione presente in atti emerge che con la comparsa di costituzione nel menzionato procedimento di sfratto, iscritto al n. 888/18 r.g.a.c., il signor ha contrastato Pt_1 la volontà della locatrice di riacquistare la disponibilità dell'appartamento conteso stigmatizzando le reali intenzioni dell'interessata, riconducibili dal suo punto di vista non alle esigenze di protezione e di cura della madre, espresse nella disdetta, ma alla necessità di liberare l'immobile per poter procedere il prima possibile alla vendita del bene.
L'atto non contiene riferimenti a lavori o interventi effettuati a vantaggio della controparte.
L'accordo transattivo intervenuto nelle more del processo, del pari, non collega in maniera esplicita la dazione degli importi promessi dalla signora a presunti oneri di rimborso. CP_1
Ma soprattutto, in occasione del rilascio dell'unità abitativa il signor ancora una volta in Pt_1 assenza di puntualizzazioni sulla causa del versamento, ha dichiarato di ricevere il saldo della cifra promessa dalla locatrice “senza avere null'altro a pretendere dalla signora . Pt_1
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la transazione e la quietanza liberatoria riferibile al patto concernessero anche l'indennità rivendicata in questa sede dall'istante.
Per le ragioni anzidette le richieste del signor non possono che essere disattese. Pt_1
***
E' assorbita ogni considerazione sulle altre eccezioni della signora e sulle domande CP_1 riconvenzionali formulate da quest'ultima, subordinate all'accoglimento delle istanze attoree.
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto alla refusione degli oneri di giudizio, stimabili Pt_1 in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
26.001,00 e € 52.000,00 e della non peculiare complessità della controversia in € 4.537,00
(€ 237,00 per esborsi, € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
***
Nella condotta processuale osservata dal soccombente non si ravvisano elementi di dolo o colpa idonei a giustificare l'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 934/2020 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede;
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➢ rigetta le richieste di condanna proposte da
contro
; Parte_1 Controparte_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri processuali, Parte_1 Controparte_1 stimabili in complessivi € 4.537,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 22/10/2025
il giudice Virgilio Notari
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