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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9867 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. FF NO - Presidente est-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12168 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio giudiziale - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] ( ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NA), alla via Emilio Merone n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Imma Zeno
( ) presso cui elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla via Tironi di Moccia C.F._2
n. 2, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._3
Napoli, alla Via Miguel Cervantes nr. 55/5, presso lo studio dell'avv. Loredana Neri, del foro di Napoli,
CF , PEC in virtù di procura in atti C.F._4 Email_1
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024 adiva il Tribunale chiedendo la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in Pozzuoli in data 18 ottobre 2014, con Controparte_1 conferma delle seguenti condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli in data
29 marzo 2021:
Per_
- affidamento congiunto della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre;
Per_
- tutti i fini settimana, alternativamente la minore starà con il padre dalle ore 11,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compatibilmente con le esigenze della minore, oltre ad almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 11,00 alle ore 20,00, sempre compatibilmente con le esigenze della minore;
per le vacanze estive la figlia minore trascorrerà quindici giorni con la madre e gli altri quindici con il padre da concordare;
anche le festività Pasqua e Pasquetta,
Natale e Capodanno saranno concordate tra i coniugi di volta in volta anno per anno ed alternativamente;
Per_
- assegno di mantenimento della figlia minore a carico del padre in misura di € 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese;
il tutto rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; pagamento in misura del 50% delle spese straordinarie, ossia: scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ludiche le quali dovranno essere concordate tra i coniugi;
mentre per le spese necessarie e urgenti non sarà necessario il preventivo consenso dell'altro coniuge;
- assegnazione della casa familiare alla madre che ivi vivrà con la figlia minore.
Il sig. hiedeva, oltre alla conferma di tali condizioni, la revoca dell'assegno di mantenimento Pt_1
a favore della moglie, stante la raggiunta indipendenza economica della stessa.
Si costituiva la sig.ra , la quale aderiva all'altrui domanda di pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio;
chiedeva disporre a carico del marito, in via provvisoria e di urgenza, la Per_ corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della figlia nella misura di € 800,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via definitiva chiedeva disporsi a carico del marito assegno di Per_ mantenimento a favore di nella misura di € 800,00 e porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
All'udienza del 18 febbraio 2025 il G.I., dopo aver liberamente interrogato le parti, formulava loro la seguente proposta conciliativa ex art. 473-bis.21 c.p.c.: “aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore ad € 600,00; assegno unico al 50%; ferma tutta la restante disciplina.”. Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 1° aprile 2025, la resistente dichiarava di aderire alla proposta del giudice nella parte della determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 600,00 euro mensili ma chiedendo l'intera assegnazione dell'Assegno Unico a proprio favore;
il ricorrente dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa.
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° aprile 2025, emetteva ordinanza di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis 22 c.p.c., disponendo la conferma della disciplina della separazione, l'aumento dell'assegno di mantenimento, a carico del padre per la figlia minore, a €
600,00 e l'assegnazione dell'Assegno Unico al 50% tra i genitori.
Parte ricorrente concludeva chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della minore in misura non superiore ad € 500,00 mensili, l'assegnazione dell'Assegno Unico a ciascun genitore al 50 %, l'attribuzione delle spese straordinarie al 50 % a ciascun genitore.
Parte resistente concludeva chiedendo la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia nella misura di € 600,00 mensili così come disposto in via temporanea e urgente,
l'attribuzione al 100% dell'assegno unico in suo favore, l'attribuzione delle spese straordinarie al 75% a carico del padre.
Il P.M. concludeva chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei rapporti delle parti con la figlia minore mediante conferma della disciplina in atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con il decreto di omologa n. 2940/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'affido della figlia nata il [...] Persona_2 In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme all' interesse della minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata della stessa il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative relative alla prole, ed avendo anche le parti concordato nel chiedere la conferma del regime di affido previsto in sede di separazione, di talché non Per_ si è ritenuto necessario, nell'interesse della minore procedere all'audizione della stessa, va disposto l'affido condiviso della figlia con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, ritiene il Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri previsto in sede di separazione perché idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana della figlia, con diritto del padre di vedere la minore tutti i fini settimana, alternativamente dalle ore 11,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compatibilmente con le esigenze della stessa, oltre ad almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 11,00 alle ore 20,00, sempre compatibilmente con le esigenze della minore;
per le vacanze estive la figlia minore trascorrerà quindici giorni con la madre e gli altri quindici con il padre da concordare;
anche le festività Pasqua e Pasquetta,
Natale e Capodanno saranno concordate tra i coniugi di volta in volta anno per anno ed alternativamente.
Sul mantenimento della minore
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
È doveroso inoltre tener conto del lasso di tempo trascorso tra l'omologa della separazione e l'odierna pronuncia, considerato che all'aumentare dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della figlia, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento
(cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007) rispetto al 2021, epoca della separazione.
Quanto alle risorse economiche del ricorrente, va evidenziato che lo stesso, nei propri atti, ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche ma tale circostanza non risulta efficacemente provata, limitandosi il produrre tre Certificazioni Uniche con riferimento ai periodi d'imposta Pt_1
2021 (€ 37.522,93), 2022 (€ 41.770,94) e 2023 (€ 42.601,99), non indicative di alcuna variazione reddituale.
Tra l'altro, le certificazioni uniche depositate fanno riferimento ai periodi d'imposta relativi agli anni 2021,
2022 e 2023; considerate le tempistiche processuali, ben avrebbe potuto il ricorrente integrare la documentazione almeno con la CU più recente, per l'anno 2024, ma a ciò il on ha provveduto. Pt_1
In ogni caso, alla luce di un'apprezzabile situazione reddituale del ricorrente, pressoché invariata, la deduzione di eventi quali un pignoramento di crediti pari a € 603, 37, uno scoperto bancario di € 1.292,83, una stipulazione di un contratto di locazione successiva all'instaurazione del presente giudizio, è del tutto inidonea a provarne un concreto peggioramento delle condizioni economiche. Giova altresì rilevare che lo stesso ricorrente in sede di separazione consensuale ha spontaneamente accettato di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia per la somma di €400,00 e un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 200,00, per un totale mensile pari a € 600,00, indice di una discreta capacità economica.
Alla luce dell'insussistenza di un'adeguata prova dell'avvenuta alterazione dell'equilibrio economico esistente al momento della separazione, nonché della rinuncia della resistente al proprio mantenimento
(la sig.ra non ha, infatti, chiesto alcun assegno divorzile), è congruo determinare il quantum del CP_1 mantenimento della figlia a carico del padre nella somma indicata in dispositivo.
Orbene, considerando le mutate esigenze della figlia nel lungo tempo trascorso dalla separazione, va determinato quale contributo paterno al suo mantenimento l'importo mensile di € 600,00 (seicento).
Detta somma andrà corrisposta ad , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Del resto, quanto all'Assegno Unico, ricorrendo i presupposti dell'affido condiviso, è prevista per legge la percezione dello stesso nella misura del 50% a ciascun genitore.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, ad Parte_1
le spese straordinarie per la figlia, come da protocollo del Tribunale di Napoli Controparte_1 del 07/3/18.
Considerato che la sig.ra non ha chiesto il riconoscimento dell'assegno divorzile, l'emissione della CP_1 sentenza di divorzio (o, più correttamente, il passaggio in giudicato) determina automaticamente la cessazione dell'obbligo di mantenimento.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti a Pozzuoli il
18/10/2014 (atto n. 272, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2014); • affida la figlia ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la Persona_2 madre e prevede, quale regime di frequentazione del padre con la figlia, quello di cui alla parte motiva;
• revoca l'assegno di mantenimento a favore di a far data dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , Parte_1 Controparte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €600,00 (seicento /00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
attribuisce a ciascuna parte la percezione dell'Assegno Unico al
50%;
• pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia Parte_1 secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli;
• compensa interamente le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
FF NO
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Claudia Cimmino, MOT in tirocinio mirato presso l'intestata sezione.