TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1998/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DR TI Presidente
ST TI DI
LA HE DI relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1998/2024, avente come oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato a Piacenza, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Sara Carsaniga, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Francesco Inturri, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
pagina 1 di 9 E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
“CONCLUSIONI
(come da udienza del 25.11.2025)
Per parte ricorrente: “Accertarsi e dichiararsi che ciascuna figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, risiede presso ciascun genitore, segnatamente presso Controparte_2 la madre e presso il padre, in modifica della sentenza n. 525/2023 del Tribunale di Persona_1
Brescia dd.
7.3.2023 in punto mantenimento delle figlie, revocare gli assegni di mantenimento per le figlie e a carico del padre, e a favore di CP_2 Persona_1 Parte_1 [...]
a far tempo dal mese di novembre 2023 ovvero dalla data della domanda, e disporre CP_1 conseguentemente che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario di ciascuna figlia, in particolare, la madre provvederà al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
e il padre, provvederà al mantenimento ordinario della figlia Controparte_2 Parte_1
Persona_1
- Nella denegata ipotesi, in cui il sig. sia tenuto a versare il mantenimento di Parte_1
a favore di accertare e dichiarare a Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 versare a ovvero direttamente a la somma di Euro 1.000.- (mille/) Parte_1 Persona_1
a titolo di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, a far tempo dal mese di novembre 2023 ovvero dalla domanda, o di quella somma maggiore o minore che il
Tribunale riterrà di giustizia, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat annualmente a far tempo dal mese di febbraio 2024,
- Accertarsi e dichiararsi che il cane di proprietà del sig. è, a far tempo dal mese di Parte_1 novembre 2023, con la figlia della coppia presso la di lei residenza in Nave (BS) e che Persona_1 dei costi dello stesso se ne occupa in via esclusiva da quel momento, senza alcun Parte_1 apporto di Controparte_1
- Accertarsi e dichiararsi che a far tempo dal mese di novembre 2023, e senza Controparte_1 soluzione di continuità non sostiene alcuna spesa ordinario per il mantenimento della figlia Per_1
e di , né in misura diretta (mantenimento per la propria quota) né in misura
[...] Controparte_2 indiretta (utilizzando il mantenimento incassato e richiesto a far tempo da novembre 2023 a Pt_1
conseguentemente dichiarare tenuta a restituire le somme incassate, a
[...] Controparte_1
pagina 2 di 9 far tempo dal mese di novembre 2023, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia Per_1
[...]
- Ferme la individuazione delle spese straordinarie (di cui ai criteri di ripartizione all. 1 al doc 1) già concordate tra le parti, porre a carico di ciascun genitore, nella quota del 50% ciascuno le spese straordinarie anticipate per la figlia maggiorenne convivente,
- Con condanna alle spese ed onorari del giudizio, anche alla luce del comportamento processuale di da valutarsi anche ai sensi dell'art. 96 cpc con ogni conseguente pronuncia di Controparte_1 provvedimento, anche di carattere risarcitorio
- Rigettata ogni altra domanda di controparte”;
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. presentato dal dott.
in quanto non corredato dalla documentazione richiesta dall'art. 473 bis 12, 3° comma, Per_1
c.p.c., non prodotta neanche con la memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c. in via principale, nel merito:
- rigettarsi le domande proposte nel merito dal dott. Per_1 in via subordinata, sempre nel merito:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del dott. previo accertamento e Per_1 valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale del dott. e di quella Per_1 dell'avv. determinare an e quantum della modifica delle condizioni economiche di CP_1 entrambi, ai fini dell'assegno di mantenimento della figlia Persona_1 in ogni caso:
- confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia in misura non Controparte_2 inferiore all'importo rivalutato alla data odierna, pari ad € 1.044,33, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- condannare il dott. ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c., al risarcimento dei danni da Per_1 responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., nella misura che verrà determinata, anche in via equitativa, dal giudice;
in via istruttoria: nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare:
- disporre, ex art. 473 bis 2, comma 2, c.p.c. un'indagine, anche avvalendosi della polizia tributaria, sul patrimonio e sui redditi del dott. Per_1
pagina 3 di 9 - ordinare al dott. ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione Per_1 necessaria di cui all'art. 473 bis 12, 3° comma, c.p.c;
- disporsi CTU volta a determinare il valore dei beni immobili e mobili registrati di proprietà del dott.
valutando altresì il valore della nuda proprietà e dell'usufrutto alla luce della situazione Per_1 anagrafica e dello stato di salute dell'usufruttuario;
- disporsi CTU volte ad effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali del dott. e dell'avv. Per_1 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge, se dovuti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2024 deduceva di aver divorziato da Parte_1 [...] con sentenza del Tribunale di Brescia n. 525/2023 emessa all'esito della camera di CP_1 consiglio del 22.2.2023 su conclusioni congiunte, pubblicata il 7.3.2023, che prevedeva un contributo al mantenimento delle figlie e a proprio carico pari ad € 925,00 mensili ciascuna, Per_1 CP_2 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Egli, allegando che la figlia , a decorrere dal mese di dicembre 2023, si era trasferita a vivere Per_1 presso di lui, chiedeva la revoca dell'assegno di € 925,00 mensili posto a proprio carico per il mantenimento di costei e anche di quello per il mantenimento di , così che ogni figlia venisse CP_2 mantenuta direttamente dal genitore con cui trascorreva il tempo prevalente, fermo il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore, in subordine chiedendo che fosse posto a carico della resistente un contributo al mantenimento indiretto di in misura pari a quello da lui pagato per Per_1
l'altra figlia, essendo le condizioni economiche delle parti equivalenti.
In via indifferibile, con decreto inaudita altera parte emesso in data 22.2.2024 e confermato all'esito dell'instaurazione del contraddittorio in data 8.3.2024, veniva revocato, sin dal mese di dicembre 2023, il contributo al mantenimento della figlia , pari ad € 925,00 mensili, posto a carico del padre e a Per_1 favore della madre.
La resistente costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, la pronuncia Controparte_1 dell'inammissibilità del ricorso per mancanza di tutta la documentazione reddituale a supporto richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c., e, nel merito, la conservazione del contributo al mantenimento di a CP_2 carico del padre nella misura rivalutata a decorrere dal mese di dicembre 2022, poiché già il decreto di omologa della separazione consensuale emesso nel mese di aprile 2022 aveva previsto la soggezione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, pari ad € 925,00 mensili per ciascuna, alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. pagina 4 di 9 All'esito della prima udienza dinanzi alla DI delegata, celebrata il 18.9.2024 e poi rinviata al
15.11.2024, in via temporanea ed urgente, confermati i provvedimenti indifferibili, veniva posto, a carico della resistente, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 700,00 mensili, con Per_1 decorrenza dal mese di dicembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, all'udienza del 25.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e il DI delegato si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda della resistente di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto ad esso non allegata la completa documentazione prescritta dall'art. 473-bis.12 c.p.c., poiché non si tratta di un requisito previsto a pena di inammissibilità dalla legge, inoltre la documentazione reddituale mancante può sempre essere integrata, anche su ordine del DI, e la mancata integrazione valutata ai sensi del combinato disposto degli artt. 473-bis.18, 92, 96, e 116 c.p.c.
Nel merito, in primo luogo, appare opportuno confermare la revoca del contributo al mantenimento di previsto a carico del padre dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 525/2023, pubblicata il Per_1
7.3.2023, perché è pacifico, fra le parti, che dal mese di dicembre 2023 si sia trasferita Per_1 stabilmente dal padre e che sia venuto meno il presupposto per la corresponsione di un contributo in favore della madre, non più con lei convivente.
Tale revoca, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal DI delegato, non può farsi retroagire a data anteriore all'introduzione del presente giudizio (18.5.2023): lo si argomenta dalla lettera dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., secondo cui la regola, in materia di decorrenza dei contributi economici posti a carico delle parti (e, pertanto, della relativa revoca), è quella ex nunc, con facoltà del DI di disporne una retroazione, ma non oltre la data della domanda.
Del resto, anche la giurisprudenza ha più volte ribadito il concetto suddetto: “avuto riguardo alle questioni di ripetibilità poste in ordine ad assegni di mantenimento dei figli, in linea con i principi affermati dalle Sezioni unite, si chiarisce che in ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, e non alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita. Pertanto, il diritto di ritenere quanto è stato pagato, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza ab origine, quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola
pagina 5 di 9 collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo” (cfr. Cass. civ.
32676/2023).
In secondo luogo, deve essere confermato il contributo al mantenimento di previsto a carico CP_2 del padre dalla sentenza di divorzio sopra menzionata nella misura di € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale dal mese di ottobre 2023, come da ricorso congiunto datato
27.10.2022, successivamente confermato con note scritte congiunte depositate dalle parti in data
1.2.2023 e poi recepito dalla sentenza di divorzio passata in giudicato: non appare corretta l'interpretazione della decorrenza di tale emolumento dal mese di dicembre 2022 sostenuta dall'ordinanza del Tribunale di Brescia ex art. 615 c.p.c. emessa in data 25.3.2025 (cfr. doc. n. 12 del fascicolo della resistente), non idonea al giudicato e il cui correlato giudizio di merito risulta ancora pendente, con udienza fissata al 12.10.2026 (R.G. n. 4296/2025), perché la scelta consapevole compiuta dalle parti in sede di divorzio, consistente nel quantificare nuovamente il contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre in € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale,
e non in € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale già maturata e rivalutazione successiva, è espressiva della volontà di rideterminare il contributo fissato in sede di separazione nel senso di escludere l'eventuale rivalutazione monetaria annuale già maturata da allora. Il padre dovrà versare anche il 50% delle spese straordinarie come da accordo fra le parti di cui al doc. n. 1 allegato al ricorso di divorzio a domanda congiunta.
Appare corretto, infine, confermare un contributo al mantenimento indiretto della figlia a Per_1 carico della madre, con lei non convivente, ma quantificandolo in € 925,00 mensili, ossia in misura analoga a quello già previsto a carico del padre peer il mantenimento di , e con decorrenza CP_2 dalla data della comunicazione della presente sentenza: le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, infatti, sono sostanzialmente analoghe e non vi è motivo, pertanto, che la madre corrisponda per un contributo al mantenimento inferiore rispetto a quello che il padre corrisponde per la sorella Per_1 di costei, : come emerge dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti, infatti, il CP_2 ricorrente è proprietario di due immobili a Manerba del Garda (BS), uno in Via Atleti Azzurri d'Italia
n. 11, interno 22, dove risiede anagraficamente (e per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo con rata mensile di € 1.273,44, in scadenza al 31.12.2048), e l'altro in via Dante Alighieri n. 35, e di uno in nuda proprietà a Genova, del quale ha donato l'usufrutto alla madre, ed è proprietario dell'autovettura
Alfa Romeo modello 156; egli, inoltre, ha percepito un reddito netto mensile di € 6.170,00 nel 2023, di
€ 9.017,51 nel 2022, e di 8.8.58,00 nel 2021, e ha spese abitative per € 700,00 mensili in relazione all'immobile a Nave dove convive con la figlia . Per_1
pagina 6 di 9 La resistente, invece, è proprietaria di un immobile con autorimessa a Brescia, dove risiede (e per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo in scadenza al 31.10.2027 con rata mensile di € 810,00-
836,00), e ha percepito un reddito netto mensile di € 6.685,00 nel 2023, di € 7.374,25 nel 2022, e di €
5.368,00 nel 2021.
La condizione reddituale e patrimoniale del ricorrente, inoltre, non appare mutata dall'epoca del divorzio, tanto che la resistente non ha chiesto in questa sede un aumento del contributo al mantenimento della figlia posto a carico di costui, bensì la conservazione del contributo già CP_2 previsto, e tale condizione doveva essere ben nota alla resistente nel momento in cui, in sede di divorzio a domanda congiunta, ella ha concordato con il ricorrente che costui pagasse, per il mantenimento ordinario delle figlie con lei conviventi, € 925,00 mensili ciascuna, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. I tre fatti sopravvenuti allegati dalla resistente a dimostrazione del mutamento in meglio della condizione economica del ricorrente (vendita dell'immobile di cui al doc. H del fascicolo della controparte, acquisto dell'immobile di cui al doc. n. 3,
e donazione del diritto di usufrutto di cui al doc. I), del resto, non appaiono significativi perché non comportano un incremento quantitativo del patrimonio appartenente al bensì solo il suo Per_1 mutamento qualitativo, e, anzi, la donazione di un diritto di un diritto reale da parte di lui ha comportato un impoverimento del donante.
Debbono essere dichiarate inammissibili a norma dell'art. 40, comma 3, c.p.c. le ulteriori domande formulate dal ricorrente, quella di accertamento e quella restitutoria, non essendo le stesse, soggette al rito ordinario di cui agli artt. 163 ss. c.p.c., in rapporto di connessione forte con quella principale di modifica delle condizioni di divorzio, soggetta al rito ordinario famiglia di cui agli artt. 473-bis ss.
c.p.c.
Le richieste istruttorie reiterate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti cautelari (per la fase dell'adozione dei provvedimenti indifferibili) e di cognizione (per la fase del merito) di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA, dalla data di introduzione del presente giudizio (19.2.2024), il contributo al mantenimento della figlia , pari ad € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria Per_1 annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, posto a carico di dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 525/2023, Parte_1 pubblicata il 7.3.2023;
2) CONFERMA il contributo posto a carico di alla sentenza di divorzio Parte_1 del Tribunale di Brescia n. 525/2023, pubblicata il 7.3.2023, per il mantenimento della figlia
, pari ad € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici CP_2
ISTAT già maturata a decorrere dal mese di ottobre 2023, importo a sua volta soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da accordo di cui al doc. n. 1 allegato al ricorso di divorzio a domanda congiunta;
3) PONE a carico di a decorrere dalla data di comunicazione della Controparte_1 presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il Per_1 versamento, nelle mani di entro il giorno 10 di ogni mese, della somma Parte_1 di € 925,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da accordo di cui al doc. n. 1 allegato al ricorso di divorzio a domanda congiunta;
4) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande, di accertamento e restitutoria, proposte dalla parte ricorrente;
5) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio che si liquidano, per la fase Parte_1 cautelare, in € 2.608,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e, per la fase di merito, in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 4.12.2025.
pagina 8 di 9 La DI estensora Il Presidente
LA HE DR TI
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DR TI Presidente
ST TI DI
LA HE DI relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1998/2024, avente come oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato a Piacenza, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Sara Carsaniga, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Francesco Inturri, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
pagina 1 di 9 E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
“CONCLUSIONI
(come da udienza del 25.11.2025)
Per parte ricorrente: “Accertarsi e dichiararsi che ciascuna figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, risiede presso ciascun genitore, segnatamente presso Controparte_2 la madre e presso il padre, in modifica della sentenza n. 525/2023 del Tribunale di Persona_1
Brescia dd.
7.3.2023 in punto mantenimento delle figlie, revocare gli assegni di mantenimento per le figlie e a carico del padre, e a favore di CP_2 Persona_1 Parte_1 [...]
a far tempo dal mese di novembre 2023 ovvero dalla data della domanda, e disporre CP_1 conseguentemente che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario di ciascuna figlia, in particolare, la madre provvederà al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
e il padre, provvederà al mantenimento ordinario della figlia Controparte_2 Parte_1
Persona_1
- Nella denegata ipotesi, in cui il sig. sia tenuto a versare il mantenimento di Parte_1
a favore di accertare e dichiarare a Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 versare a ovvero direttamente a la somma di Euro 1.000.- (mille/) Parte_1 Persona_1
a titolo di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, a far tempo dal mese di novembre 2023 ovvero dalla domanda, o di quella somma maggiore o minore che il
Tribunale riterrà di giustizia, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat annualmente a far tempo dal mese di febbraio 2024,
- Accertarsi e dichiararsi che il cane di proprietà del sig. è, a far tempo dal mese di Parte_1 novembre 2023, con la figlia della coppia presso la di lei residenza in Nave (BS) e che Persona_1 dei costi dello stesso se ne occupa in via esclusiva da quel momento, senza alcun Parte_1 apporto di Controparte_1
- Accertarsi e dichiararsi che a far tempo dal mese di novembre 2023, e senza Controparte_1 soluzione di continuità non sostiene alcuna spesa ordinario per il mantenimento della figlia Per_1
e di , né in misura diretta (mantenimento per la propria quota) né in misura
[...] Controparte_2 indiretta (utilizzando il mantenimento incassato e richiesto a far tempo da novembre 2023 a Pt_1
conseguentemente dichiarare tenuta a restituire le somme incassate, a
[...] Controparte_1
pagina 2 di 9 far tempo dal mese di novembre 2023, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia Per_1
[...]
- Ferme la individuazione delle spese straordinarie (di cui ai criteri di ripartizione all. 1 al doc 1) già concordate tra le parti, porre a carico di ciascun genitore, nella quota del 50% ciascuno le spese straordinarie anticipate per la figlia maggiorenne convivente,
- Con condanna alle spese ed onorari del giudizio, anche alla luce del comportamento processuale di da valutarsi anche ai sensi dell'art. 96 cpc con ogni conseguente pronuncia di Controparte_1 provvedimento, anche di carattere risarcitorio
- Rigettata ogni altra domanda di controparte”;
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. presentato dal dott.
in quanto non corredato dalla documentazione richiesta dall'art. 473 bis 12, 3° comma, Per_1
c.p.c., non prodotta neanche con la memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c. in via principale, nel merito:
- rigettarsi le domande proposte nel merito dal dott. Per_1 in via subordinata, sempre nel merito:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del dott. previo accertamento e Per_1 valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale del dott. e di quella Per_1 dell'avv. determinare an e quantum della modifica delle condizioni economiche di CP_1 entrambi, ai fini dell'assegno di mantenimento della figlia Persona_1 in ogni caso:
- confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia in misura non Controparte_2 inferiore all'importo rivalutato alla data odierna, pari ad € 1.044,33, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- condannare il dott. ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c., al risarcimento dei danni da Per_1 responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., nella misura che verrà determinata, anche in via equitativa, dal giudice;
in via istruttoria: nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare:
- disporre, ex art. 473 bis 2, comma 2, c.p.c. un'indagine, anche avvalendosi della polizia tributaria, sul patrimonio e sui redditi del dott. Per_1
pagina 3 di 9 - ordinare al dott. ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione Per_1 necessaria di cui all'art. 473 bis 12, 3° comma, c.p.c;
- disporsi CTU volta a determinare il valore dei beni immobili e mobili registrati di proprietà del dott.
valutando altresì il valore della nuda proprietà e dell'usufrutto alla luce della situazione Per_1 anagrafica e dello stato di salute dell'usufruttuario;
- disporsi CTU volte ad effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali del dott. e dell'avv. Per_1 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge, se dovuti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2024 deduceva di aver divorziato da Parte_1 [...] con sentenza del Tribunale di Brescia n. 525/2023 emessa all'esito della camera di CP_1 consiglio del 22.2.2023 su conclusioni congiunte, pubblicata il 7.3.2023, che prevedeva un contributo al mantenimento delle figlie e a proprio carico pari ad € 925,00 mensili ciascuna, Per_1 CP_2 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Egli, allegando che la figlia , a decorrere dal mese di dicembre 2023, si era trasferita a vivere Per_1 presso di lui, chiedeva la revoca dell'assegno di € 925,00 mensili posto a proprio carico per il mantenimento di costei e anche di quello per il mantenimento di , così che ogni figlia venisse CP_2 mantenuta direttamente dal genitore con cui trascorreva il tempo prevalente, fermo il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore, in subordine chiedendo che fosse posto a carico della resistente un contributo al mantenimento indiretto di in misura pari a quello da lui pagato per Per_1
l'altra figlia, essendo le condizioni economiche delle parti equivalenti.
In via indifferibile, con decreto inaudita altera parte emesso in data 22.2.2024 e confermato all'esito dell'instaurazione del contraddittorio in data 8.3.2024, veniva revocato, sin dal mese di dicembre 2023, il contributo al mantenimento della figlia , pari ad € 925,00 mensili, posto a carico del padre e a Per_1 favore della madre.
La resistente costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, la pronuncia Controparte_1 dell'inammissibilità del ricorso per mancanza di tutta la documentazione reddituale a supporto richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c., e, nel merito, la conservazione del contributo al mantenimento di a CP_2 carico del padre nella misura rivalutata a decorrere dal mese di dicembre 2022, poiché già il decreto di omologa della separazione consensuale emesso nel mese di aprile 2022 aveva previsto la soggezione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, pari ad € 925,00 mensili per ciascuna, alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. pagina 4 di 9 All'esito della prima udienza dinanzi alla DI delegata, celebrata il 18.9.2024 e poi rinviata al
15.11.2024, in via temporanea ed urgente, confermati i provvedimenti indifferibili, veniva posto, a carico della resistente, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 700,00 mensili, con Per_1 decorrenza dal mese di dicembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, all'udienza del 25.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e il DI delegato si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda della resistente di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto ad esso non allegata la completa documentazione prescritta dall'art. 473-bis.12 c.p.c., poiché non si tratta di un requisito previsto a pena di inammissibilità dalla legge, inoltre la documentazione reddituale mancante può sempre essere integrata, anche su ordine del DI, e la mancata integrazione valutata ai sensi del combinato disposto degli artt. 473-bis.18, 92, 96, e 116 c.p.c.
Nel merito, in primo luogo, appare opportuno confermare la revoca del contributo al mantenimento di previsto a carico del padre dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 525/2023, pubblicata il Per_1
7.3.2023, perché è pacifico, fra le parti, che dal mese di dicembre 2023 si sia trasferita Per_1 stabilmente dal padre e che sia venuto meno il presupposto per la corresponsione di un contributo in favore della madre, non più con lei convivente.
Tale revoca, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal DI delegato, non può farsi retroagire a data anteriore all'introduzione del presente giudizio (18.5.2023): lo si argomenta dalla lettera dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., secondo cui la regola, in materia di decorrenza dei contributi economici posti a carico delle parti (e, pertanto, della relativa revoca), è quella ex nunc, con facoltà del DI di disporne una retroazione, ma non oltre la data della domanda.
Del resto, anche la giurisprudenza ha più volte ribadito il concetto suddetto: “avuto riguardo alle questioni di ripetibilità poste in ordine ad assegni di mantenimento dei figli, in linea con i principi affermati dalle Sezioni unite, si chiarisce che in ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, e non alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita. Pertanto, il diritto di ritenere quanto è stato pagato, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza ab origine, quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola
pagina 5 di 9 collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo” (cfr. Cass. civ.
32676/2023).
In secondo luogo, deve essere confermato il contributo al mantenimento di previsto a carico CP_2 del padre dalla sentenza di divorzio sopra menzionata nella misura di € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale dal mese di ottobre 2023, come da ricorso congiunto datato
27.10.2022, successivamente confermato con note scritte congiunte depositate dalle parti in data
1.2.2023 e poi recepito dalla sentenza di divorzio passata in giudicato: non appare corretta l'interpretazione della decorrenza di tale emolumento dal mese di dicembre 2022 sostenuta dall'ordinanza del Tribunale di Brescia ex art. 615 c.p.c. emessa in data 25.3.2025 (cfr. doc. n. 12 del fascicolo della resistente), non idonea al giudicato e il cui correlato giudizio di merito risulta ancora pendente, con udienza fissata al 12.10.2026 (R.G. n. 4296/2025), perché la scelta consapevole compiuta dalle parti in sede di divorzio, consistente nel quantificare nuovamente il contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre in € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale,
e non in € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale già maturata e rivalutazione successiva, è espressiva della volontà di rideterminare il contributo fissato in sede di separazione nel senso di escludere l'eventuale rivalutazione monetaria annuale già maturata da allora. Il padre dovrà versare anche il 50% delle spese straordinarie come da accordo fra le parti di cui al doc. n. 1 allegato al ricorso di divorzio a domanda congiunta.
Appare corretto, infine, confermare un contributo al mantenimento indiretto della figlia a Per_1 carico della madre, con lei non convivente, ma quantificandolo in € 925,00 mensili, ossia in misura analoga a quello già previsto a carico del padre peer il mantenimento di , e con decorrenza CP_2 dalla data della comunicazione della presente sentenza: le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, infatti, sono sostanzialmente analoghe e non vi è motivo, pertanto, che la madre corrisponda per un contributo al mantenimento inferiore rispetto a quello che il padre corrisponde per la sorella Per_1 di costei, : come emerge dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti, infatti, il CP_2 ricorrente è proprietario di due immobili a Manerba del Garda (BS), uno in Via Atleti Azzurri d'Italia
n. 11, interno 22, dove risiede anagraficamente (e per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo con rata mensile di € 1.273,44, in scadenza al 31.12.2048), e l'altro in via Dante Alighieri n. 35, e di uno in nuda proprietà a Genova, del quale ha donato l'usufrutto alla madre, ed è proprietario dell'autovettura
Alfa Romeo modello 156; egli, inoltre, ha percepito un reddito netto mensile di € 6.170,00 nel 2023, di
€ 9.017,51 nel 2022, e di 8.8.58,00 nel 2021, e ha spese abitative per € 700,00 mensili in relazione all'immobile a Nave dove convive con la figlia . Per_1
pagina 6 di 9 La resistente, invece, è proprietaria di un immobile con autorimessa a Brescia, dove risiede (e per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo in scadenza al 31.10.2027 con rata mensile di € 810,00-
836,00), e ha percepito un reddito netto mensile di € 6.685,00 nel 2023, di € 7.374,25 nel 2022, e di €
5.368,00 nel 2021.
La condizione reddituale e patrimoniale del ricorrente, inoltre, non appare mutata dall'epoca del divorzio, tanto che la resistente non ha chiesto in questa sede un aumento del contributo al mantenimento della figlia posto a carico di costui, bensì la conservazione del contributo già CP_2 previsto, e tale condizione doveva essere ben nota alla resistente nel momento in cui, in sede di divorzio a domanda congiunta, ella ha concordato con il ricorrente che costui pagasse, per il mantenimento ordinario delle figlie con lei conviventi, € 925,00 mensili ciascuna, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. I tre fatti sopravvenuti allegati dalla resistente a dimostrazione del mutamento in meglio della condizione economica del ricorrente (vendita dell'immobile di cui al doc. H del fascicolo della controparte, acquisto dell'immobile di cui al doc. n. 3,
e donazione del diritto di usufrutto di cui al doc. I), del resto, non appaiono significativi perché non comportano un incremento quantitativo del patrimonio appartenente al bensì solo il suo Per_1 mutamento qualitativo, e, anzi, la donazione di un diritto di un diritto reale da parte di lui ha comportato un impoverimento del donante.
Debbono essere dichiarate inammissibili a norma dell'art. 40, comma 3, c.p.c. le ulteriori domande formulate dal ricorrente, quella di accertamento e quella restitutoria, non essendo le stesse, soggette al rito ordinario di cui agli artt. 163 ss. c.p.c., in rapporto di connessione forte con quella principale di modifica delle condizioni di divorzio, soggetta al rito ordinario famiglia di cui agli artt. 473-bis ss.
c.p.c.
Le richieste istruttorie reiterate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti cautelari (per la fase dell'adozione dei provvedimenti indifferibili) e di cognizione (per la fase del merito) di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA, dalla data di introduzione del presente giudizio (19.2.2024), il contributo al mantenimento della figlia , pari ad € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria Per_1 annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, posto a carico di dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 525/2023, Parte_1 pubblicata il 7.3.2023;
2) CONFERMA il contributo posto a carico di alla sentenza di divorzio Parte_1 del Tribunale di Brescia n. 525/2023, pubblicata il 7.3.2023, per il mantenimento della figlia
, pari ad € 925,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici CP_2
ISTAT già maturata a decorrere dal mese di ottobre 2023, importo a sua volta soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da accordo di cui al doc. n. 1 allegato al ricorso di divorzio a domanda congiunta;
3) PONE a carico di a decorrere dalla data di comunicazione della Controparte_1 presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il Per_1 versamento, nelle mani di entro il giorno 10 di ogni mese, della somma Parte_1 di € 925,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da accordo di cui al doc. n. 1 allegato al ricorso di divorzio a domanda congiunta;
4) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande, di accertamento e restitutoria, proposte dalla parte ricorrente;
5) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio che si liquidano, per la fase Parte_1 cautelare, in € 2.608,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e, per la fase di merito, in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 4.12.2025.
pagina 8 di 9 La DI estensora Il Presidente
LA HE DR TI
pagina 9 di 9