Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 775 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(c.f ) con il proc. dom. avv.to Parte_1 P.IVA_1
Fabio Armenante, delega in atti
-attore opponente- contro
, in qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
(c.f. Parte_2
p.i. , con il proc. dom. avv.to Antonio D'Ursi, C.F._1 P.IVA_1
delega in atti
-convenuto opposto-
e
( ),Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( , ( , C.F._3 Controparte_4 C.F._4 [...]
( ) e Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
( ) con il proc. dom. avv.to Costantino Montesanto, delega in attiC.F._6
-terzi chiamati- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato pagina 1 di 10
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Condominio attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3188/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della ditta convenuta della somma di € 7.412,80 (iva compresa), a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso il fabbricato CP_7
Affermava che la mancata consegna del verbale di conclusione dei lavori lo aveva esposto alle contestazioni di alcuni condomini che si erano resi, per l'appunto, morosi nel pagamento delle rispettive quote e lamentava l'esecuzione di opere di pertinenza delle proprietà esclusive il cui valore non era stato scomputato dal computo metrico, né dal saldo azionato in via monitoria.
Eccepiva pertanto il proprio difetto di legittimazione a fronte della richiesta di pagamento di opere rese in favore dei privati ed instava per la chiamata dei condomini nel cui esclusivo interesse erano state eseguite parte delle lavorazioni in oggetto per essere da questi manlevato da quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare alla ditta opposta.
Concludeva in ogni caso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con accertamento di nulla dovere alla controparte.
Costituitosi, il titolare della ditta convenuta chiariva di aver provveduto alla manutenzione straordinaria del terrazzo di proprietà esclusiva del Parte_1 Pt_3
e di copertura dei sottostanti immobili facenti parte del condominio appaltante
[...]
realizzando lavori per complessivi € 27.911,47 (oltre iva).
Dava poi atto di aver provveduto alla sostituzione di cinque davanzali in marmo ed alla fornitura e posa in opera di tre discese pluviali per 18 metri lineari, maturando un ulteriore credito di euro 1.900,00, e di aver già percepito acconti per € 22.398,67 (oltre iva).
pagina 2 di 10 Contestava l'assunto attoreo per cui il saldo azionato in via monitoria si riferiva a quote di lavori svolti sulle proprietà esclusive dei condomini, rilevando che i lavori di sostituzione dei davanzali si erano resi necessari per garantire la buona impermeabilizzazione del terrazzo;
impermeabilizzazione realizzata sino alle parti sottostanti detti davanzali che dovettero essere necessariamente rimossi perché la precedente guaina si estendeva fin sotto i medesimi.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la conferma del proprio credito nella misura di € 5.512,80 (oltre iva), detratto l'importo di € 1.900,00 relativo a lavori extra contratto.
Si costituivano anche i terzi chiamati i quali chiedevano di essere dichiarati estranei al giudizio per non essere committenti o in qualche modo beneficiari delle opere eseguite dall'impresa . CP_1
Riferivano di essere comproprietari del lastrico di copertura del fabbricato e di un'area catastalmente individuata costituente un volume edificabile, ad oggi allo stato grezzo e priva di accesso perché murata, facenti parte del e Parte_1
sostenevano di nulla dovere all'opponente, né all'impresa, in quanto il regolamento condominiale vigente prevedeva che avrebbero partecipato alle parti comuni del fabbricato le sole unità immobiliari ricavate per sopraelevazione, per costruzione, e/o le nuove unità immobiliari aventi comunque ingresso dal cancello di preingresso e successivi cortile e vano di scale.
Esponevano di aver già impugnato avanti al Tribunale di Salerno le delibere assembleari con cui erano stati approvati due prospetti di riparto che ponevano a loro carico i 2/3 delle spese relative ai lavori per cui è causa e ribadivano di nulla dovere per il lastrico solare di loro proprietà posto al piano strada, e dunque al di sopra dell'appartamento di proprietà , posto al primo piano sottostrada, il cui terrazzo Pt_3
era stato oggetto dell'appalto stipulato con l'impresa . CP_1
Concludevano quindi per il rigetto della domanda proposta dal nei loro Parte_1
confronti.
pagina 3 di 10 Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza dell'8.5.2019), esaurita l'istruttoria orale ed espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.5.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione va accolta.
Deve in primo luogo darsi contezza degli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di causa.
Con indagine oltremodo approfondita e scevra da lacune o contraddizioni, l'ausiliario ha accertato che (cfr. relazione ing. del 19.10.2023): Persona_1
(i) le lavorazioni sono state eseguite in sostanziale conformità alle previsioni contrattuali e l'intervento al terrazzo si è rivelato efficace e risolutivo delle infiltrazioni che avevano determinato il ricorso all'appalto;
(ii)per i soli lavori previsti nel contratto d'appalto, e da corrispondersi “a misura e non a corpo”, in mancanza della produzione della contabilità di cantiere, la più probabile contabilizzazione ammontava ad € 26.800,00 oltre iva;
(iii)per il lavori extra contratto (quantificati da parte convenuta in € 1.900,00 oltre iva) non essendo stata reperita alcuna evidenza della effettiva sostituzione dei discendenti pluviali e della correlata installazione di ponteggio (quindi opere di interesse condominiale), è possibile riconoscere la sola voce inerente la sostituzione delle soglie con relativa impermeabilizzazione tipo “mapelastic” ed operazioni accessorie per un totale di € 620,00 oltre iva.
Ciò posto, il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Parte_1
chiamando in causa i condomini morosi ed invocando (negli atti conclusivi)
l'applicazione dell'art. 18 del contratto di appalto contenente la clausola di esclusione di solidarietà tra i condomini (doc. 3 fascicolo monitorio).
Precisamente, si legge all'articolo citato che:
pagina 4 di 10 per quanto attiene il recupero delle somme dai morosi, l'amministratore con cadenza mensile accerterà le eventuali morosità e dovrà con tempestività sollecitare il pagamento, e laddove entro quindici giorni non dovesse recuperare le somme riscosse, dovrà affidare la pratica ad un legale il quale avrà facoltà di agire giudizialmente per il recupero delle somme (art. 18.2); resta inteso che l'appaltatore, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 18.2, potrà richiedere i nominativi dei morosi all'amministratore, il quale come per legge è tenuto a comunicarli, al fine di intraprendere per proprio conto l'iter del recupero credito in morosità, escludendo in tal caso l'onere di detta zione al condominio (art. 18.3); con la sottoscrizione del presente contratto le parti escludono il vincolo di solidarietà passiva tra i condomini per cui tutti i crediti in morosità dovranno essere recuperati solo ed esclusivamente avverso i condomini morosi (art. 18.4).
Giova allora chiarire che in ordine alle obbligazioni contrattualmente assunte da un condominio, la Suprema Corte, con le sentenze rese a Sezioni Unite (n. 9148/2008 e n.
24832/2008, ma vedi anche Cassazione n. 14530/17 e n. 27363/18), ha chiarito che, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Le predette sentenze di legittimità chiariscono, poi, che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del , nel senso della Parte_1
loro ripartizione tra i singoli condòmini in proporzione alle rispettive quote, si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse;
dunque, esse si applicano nella fase esecutiva.
La pronuncia sopra richiamata (sentenza n. 9148/2008), nel precisare che la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio sono pagina 5 di 10 governate dal criterio della parziarietà e si interpretano in proporzione delle rispettive quote di proprietà millesimale, stabilisce anche che tale principio si applica rispetto ai terzi dopo l'accertamento dell'obbligazione gravante sulla compagine condominiale, affermandosi che “conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”.
Infatti, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del
, quest'ultima viceversa divisibile pro quota e, quindi, suscettibile di Parte_1
esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della rappresentanza conferita all'amministratore, sia rimasto inadempiente.
In conclusione, le obbligazioni condominiali, in quanto pecuniarie e come tali naturalmente divisibili ex parte debitoris, difettano del requisito dell'unicità della prestazione. Per tale ragione, in assenza di una disposizione normativa diversa, tali obbligazioni non sono soggette al regime della solidarietà, ma a quello della parziarietà.
Il terzo creditore, ottenuto il titolo esecutivo, potrà allora promuovere l'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini nei limiti della rispettiva quota e a condizione che i condomini destinatari dell'azione siano morosi, secondo il principio della necessità della loro preventiva escussione dettato dall'art. 63 disp. att. c.c.
Ciò, naturalmente, fatta salva l'ipotesi della specifica diversa pattuizione, ben potendo, le parti, derogare al dettato normativo e ai suddetti principi di diritto, come è accaduto nella specie in forza della clausola sopra trascritta.
In via generale, l'esclusione del vincolo di solidarietà contenuta nel testo negoziale non preclude al terzo-creditore la possibilità di agire previamente per l'accertamento dell'ammontare complessivo del credito nei confronti del , quale ente di Parte_1
gestione delle cose comuni: esso impedisce soltanto l'azione per il “pagamento” ovvero l'azione costitutiva di condanna nei confronti del condominio genericamente inteso, senza peraltro aver previamente richiesto i nomi dei condomini morosi e aver pagina 6 di 10 agito, dopo il citato accertamento, nei loro confronti.
A quest'ultimo proposito, occorre rilevare che il presente giudizio non è soltanto finalizzato all'accertamento del diritto di credito residuo di parte opposta in relazione al contratto di appalto.
Al contrario, il petitum attiene precipuamente alla condanna diretta nei confronti del stesso, essendo stato avviato mediante ricorso nella fase monitoria il cui Parte_1
contenuto era espressamente quello di ingiungere al il Parte_1
pagamento di € 7.412,80. Parimenti, la causa petendi del presente giudizio di opposizione è relativa all'impugnazione di decreto ingiuntivo n. 3188/2018 attraverso cui si “ingiunge” al medesimo di pagare il predetto imptorto. Parte_1
L'esclusione del vincolo di solidarietà non determina la carenza di legittimazione passiva del , e quindi l'inammissibilità della domanda ma, al contrario, Parte_1
l'infondatezza della medesima.
A tal proposito, secondo recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale, la valutazione circa la legittimazione attiva o passiva relativa ad un determinato rapporto processuale deve essere compiuta esclusivamente sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio;
in altri termini, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva, è sufficiente che il diritto sia affermato da colui che propone la domanda nei confronti del soggetto evocato in giudizio e, pertanto, che vi sia coincidenza soggettiva tra colui nei cui confronti è formulata la domanda e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto (Cassazione n.
6132/2008).
In ragione di quanto esposto, poiché la domanda è stata formulata in fase monitoria nei confronti del allegando un debito di quest'ultimo nei confronti della Parte_1
ditta , sussiste la sua legittimazione passiva al contrario, pur ammissibile, la CP_1
domanda nei suoi confronti è infondata per i rilievi innanzi esplicitati.
Con la clausola sopra citata era stato, infatti, convenuto che al recupero delle somme dai condomini morosi avrebbe provveduto il (art. 18.2) o l'appaltatore Parte_1
pagina 7 di 10 (quest'ultimo previa richiesta all'amministratore di comunicazione dei nominativi e delle rispettive quote, cfr. art. 18.3) ma che in ogni caso i crediti avrebbero dovuto essere recuperati dai condomini con chiara esclusione quindi di azioni svolte nei confronti Parte_1
Parte opposta, invece, in violazione della pattuizione de qua, non ha mai rivolto all'amministratore di condominio la richiesta di comunicargli i nominativi dei condomini morosi e le loro quote ed ha agito direttamente nei confronti dell'ente per ottenere la sua condanna al pagamento del saldo.
Nonostante poi al presente giudizio abbiano partecipato anche i condomini morosi a seguito di chiamata ad opera dell'opponente, nessuna condanna può essere pronunciata nei loro confronti a fronte dell'eccepito giudicato esterno formatosi sulla questione (contestata anche in questa sede) relativa al loro obbligo di contribuzione alle spese per cui è causa (cfr. sentenze Tribunale di Salerno n. 3409/2021 e n.
1844/2022 allegate alle note di parte opponente del 31.1.2022 e 2.5.2023).
Premessa invero l'improprietà della domanda di “manleva” svolta dal Parte_1
nei confronti dei terzi chiamati, non ricorrendo inter partes alcuna rapporto di garanzia, nemmeno impropria, e non potendosi neppure ipotizzare un'azione di regresso perché, come detto, l'obbligazione del condomini è parziaria e non solidale, va rilevato che parte opposta (attrice in senso sostanziale) non ha esteso la propria domanda nei confronti dei terzi chiamati.
Se infatti è vero che la domanda attorea può considerarsi automaticamente estesa al chiamato in causa quando il convenuto lo abbia chiamato al fine di ottenere la propria liberazione e che l'estensione automatica della domanda originaria ha quale indispensabile presupposto l'unicità del rapporto controverso, tale estensione trova un limite nella volontà contraria espressa dall'attore.
Nella specie l'opposto (attore in senso sostanziale) ha dedotto che quanto alla costituzione dei terzi chiamati, a modesto avviso dello scrivente la vertenza sembra rimanere nel rapporto interno tra e terzi chiamati, essendo di mero stile le confutazioni Parte_1
pagina 8 di 10 mosse dai chiamati stessi avverso la pretesa di pagamento dell'opposto (cfr. Controparte_1
foglio 3 memoria dell'8.3.2020) e che tutte le questioni dibattute tra l'opponente Parte_1
e i condomini dallo stesso chiamati in causa sono estranee al rapporto di appalto intercorso tra
l'opposta ditta e il condominio. Né mai l'amministratore del opponente ha Parte_1
comunicato alla ditta opposta le generalità dei condomini morosi e gli importi da ciascuno degli stessi dovuto (cfr. foglio 11 memoria discussione del 2.5.2025).
Ha inoltre sempre concluso nel senso di pronunciare la condanna nei soli confronti del
. Parte_1
Anche a voler però ritenere diversamente ed ammettere l'estensione della domanda, nella presente causa (come ammesso dalla stessa ditta convenuta) il credito pro quota nei confronti di ciascun condomino non sarebbe comunque provato, visto che non sono emersi in questa sede i relativi riparti effettuati secondo i rispettivi millesimi di proprietà.
In conclusione, accertato che parte opposta è creditrice in forza del contratto stipulato con il attore della residua somma di € 5.021,33 (oltre iva), oltre interessi ex Parte_1
art. 1284 comma 4 c.c., il decreto va revocato e nessuna condanna può essere pronunciata nei confronti del condominio e dei terzi chiamati.
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa, da un lato, la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, seppur in misura leggermente ridotta e, dall'altro, l'intervenuto giudicato sull'obbligo dei terzi chiamati di contribuire al pagamento dei lavori per cui è causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3188/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 26-28.11.2018 che, per l'effetto, revoca; accerta e dichiara che , in qualità di titolare della ditta Impresa Controparte_1
Edile Stradale Masullo Costruzioni di Masullo Domenico, è creditore in forza del pagina 9 di 10 contratto di appalto stipulato in data 19.1.2016 con il Controparte_8
Vietri sul Mare di € 5.021,33 (oltre iva), oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.; rigetta nel resto;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di tutte le parti, in via solidale, gli onorari di ctu liquidati con decreto del 23.10.2023.
Così deciso in Salerno, lì 12.6.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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