Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 58
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di motivazione sul calcolo degli interessi

    L'atto impugnato contiene indicazioni sulla decorrenza degli interessi, sulle modalità di calcolo (ai sensi dell'art. 55, del D. P. R. 131/86 e dell'art. 6, comma 2, del D.M. 21/05/2009, fino alla data del 17-09-2024. Per ogni giorno successivo maturano interessi in ragione del tasso annuale del 3,5%). La motivazione è quindi completa.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità per eccessivo ammontare degli interessi

    Alla società sono stati applicati gli interessi maturati tenendo conto delle percentuali e disposizioni indicate nel Decreto del 21.05.2009 - Min. Economia e Finanze, che prevede il tasso annuo del 3,5%.

  • Rigettato
    Prescrizione degli interessi

    Il termine quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4, cod. civ. decorre dalla data in cui il credito principale, costituito dal tributo, è divenuto esigibile. Tale data va individuata allo scadere del termine di 11 anni (dalla compravendita) entro il quale la società acquirente era tenuta a realizzare l'intervento edificatorio. Il decorso del termine quinquennale corrisponde dopo gli 11 anni senza che sia avvenuta un'utilizzazione edificatoria. Da questo momento l'Ufficio ha notificato l'Avviso qui impugnato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 58
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo