CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
OZ AN, OR
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero, 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T000429000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il 21/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL presenta ricorso avverso l'avviso di liquidazione N.000429-000, ai fini dell'imposta di registro, emesso dall'Agenzia delle Entrate N. 20111T000429000 per l'anno 2011. Il valore economico della controversia è pari ad € 38.805,00.
TO
La società acquistava la proprietà di alcuni beni immobili, siti in C.C. Luogo_1, per il prezzo di € 170.080,00 (prima compravendita), € 234.780,00 (seconda compravendita), € 173.600,00 (terza compravendita),
€ 124.960,00 (quarta compravendita).
Nell'atto la società, chiedeva l'applicazione del trattamento fiscale agevolato previsto dall'art. 1 della Tariffa,
Parte Prima, allegata al DPR 131/1986 - TUR, consistente nella tassazione con imposta di registro all'1% ed imposta ipotecaria al 3%, trattandosi di pp.ff. inserite in un piano urbanistico particolareggiato diretto all'attuazione di programmi di edilizia residenziale.
L'applicazione dell'imposta di registro all'1% era sottoposta alla condizione che l'intervento fosse completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto. Tale termine venne prorogato di ulteriori 6 anni a seguito dell'emanazione dell'art. 6, co. 6, del D.L. 102/2013, conv. dalla L. 124/2013. Decorso il termine di 11 anni,
l'ufficio constatava la mancata utilizzazione edificatoria nei termini di legge.
Nel caso di specie, sulle aree acquistate non risultava realizzato alcun fabbricato. Pertanto, con l'avviso de quo, notificato in data 17.09.2024, l'Ufficio revocava l'applicazione del trattamento fiscale di favore, provvedendo a liquidare l'imposta di registro in misura ordinaria sul valore dichiarato dalle parti contraenti e tenendo conto dell'imposta già riscossa con aliquota agevolata dell'1% in sede di registrazione.
Ricorso
Violazione dell'art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000. Illegittimità e annullabilità della pretesa in quanto non sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Difetto di motivazione.
Con il presente ricorso si intende eccepire la annullabilità dell'atto di intimazione di pagamento in epigrafe per difetto di motivazione in quanto non sono state indicati i criteri e le modalità di calcolo degli interessi di mora. Questo vizio è previsto a livello generale dall'art. 3, co. 1, Legge n. 241/90 con riferimento ad “ogni provvedimento amministrativo”, inclusi quindi gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Violazione del principio di proporzionalità, illegittimità e infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi.
Si intende, inoltre, sollevare l'illegittimità e l'illogicità dell'azione amministrativa anche sotto il profilo del quantum degli interessi, ritenendo assurda e sproporzionata la pretesa sotto questo profilo, che ammonta all'enorme cifra di 18.497,22 euro, pari a circa la metà della maggiore imposta liquidata.
Sul punto si intende evidenziare che, dal momento in cui l'agevolazione preveda un termine (11 anni) entro cui procedere all'edificazione, questo è da considerarsi condizione sospensiva per la decorrenza dei termini per l'accertamento di una maggiore imposta dovuta. Parte ricorrente precisa, inoltre, che la richiesta di un quantum di interessi di tale entità si sostanzia di fatto in una sanzione amministrativa non prevista dall'ordinamento.
Infine chiede la violazione dell'art. 2948, co. 1, n. 4 C.C. in considerazione dell'intervenuta prescrizione degli interessi. In ogni caso, in via subordinata, si chiede l'annullamento dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione delle disposizioni che regolano la prescrizione degli interessi. L'art. 2498, comma 1, n. 4, c.c. prevede che “si prescrivono in cinque anni: … 4) gli interessi e, in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Si chiede l'accoglimento del ricorso, dichiarando illegittimo e infondato l'atto impugnato con vittoria delle spese.
****
Si costituisce in giudizio l'Ufficio insistendo sul proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Riguardo la mancata indicazione del calcolo degli interessi le motivazioni addotte da parte ricorrente, oltre ad essere generiche, non possono essere condivise perché, come indicato dall'Ufficio l'atto impugnato contiene indicazioni sia sulla decorrenza degli interessi, sia sulle modalità di calcolo (ai sensi dell'art. 55, del D. P. R. 131/86 e dell'art. 6, comma 2, del D.M. 21/05/2009, fino alla data del 17-09-2024. Per ogni giorno successivo maturano interessi in ragione del tasso annuale del 3,5%”). In buona sostanza il collegio rileva che nel momento in cui l'atto impugnato specifica la normativa, il tasso applicato e la decorrenza, l'obbligo di motivazione è assolto e quindi l'eccezione di parte ricorrente non può trovare fondamento.
Riguardo il secondo motivo di ricorso (violazione del principio di proporzionalità per eccessivo ammontare degli interessi) il collegio evidenzia che alla società de qua sono stati applicati gli interessi maturati tenendo conto delle percentuali e disposizini indicate Decreto del 21.05.2009 - Min. Economia e Finanze. La norma prevede il tasso annuo del 3,5%.
Infine, circa il terzo motivo di ricorso (prescrizione degli interessi ed eccesso di potere) il collegio condivide l'assunto di parte resistente dove evidenzia che “il termine quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4, cod. civ. decorre dalla data in cui il credito principale, costituito dal tributo, è divenuto esigibile” (v. Cass. 27.11.2019,
n. 30901). Tale data va individuata allo scadere del termine di 11 anni (dalla compravendita) entro il quale la società acquirente era tenuta a realizzare l'intervento edificatorio.
In buona sostanza il collegio conferma che agli interessi si applica la prescrizione breve di 5 anni, come previsto dall'art. 2948, n. 4 del Codice Civile. Tuttavia, il punto cruciale non è tanto stabilire quanto dura la prescrizione, ma da quando inizia a correre e cioè il dies a quo.
Nel caso di specie, il decorso del termine quinquennale corrisponde dopo gli 11 anni senza che sia avvenuta un'utilizzazione edificatoria. Da questo momento l'Ufficio ha notificato l'Avviso qui impugnato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente che liquida in complessivi 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
OZ AN, OR
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero, 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T000429000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il 21/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL presenta ricorso avverso l'avviso di liquidazione N.000429-000, ai fini dell'imposta di registro, emesso dall'Agenzia delle Entrate N. 20111T000429000 per l'anno 2011. Il valore economico della controversia è pari ad € 38.805,00.
TO
La società acquistava la proprietà di alcuni beni immobili, siti in C.C. Luogo_1, per il prezzo di € 170.080,00 (prima compravendita), € 234.780,00 (seconda compravendita), € 173.600,00 (terza compravendita),
€ 124.960,00 (quarta compravendita).
Nell'atto la società, chiedeva l'applicazione del trattamento fiscale agevolato previsto dall'art. 1 della Tariffa,
Parte Prima, allegata al DPR 131/1986 - TUR, consistente nella tassazione con imposta di registro all'1% ed imposta ipotecaria al 3%, trattandosi di pp.ff. inserite in un piano urbanistico particolareggiato diretto all'attuazione di programmi di edilizia residenziale.
L'applicazione dell'imposta di registro all'1% era sottoposta alla condizione che l'intervento fosse completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto. Tale termine venne prorogato di ulteriori 6 anni a seguito dell'emanazione dell'art. 6, co. 6, del D.L. 102/2013, conv. dalla L. 124/2013. Decorso il termine di 11 anni,
l'ufficio constatava la mancata utilizzazione edificatoria nei termini di legge.
Nel caso di specie, sulle aree acquistate non risultava realizzato alcun fabbricato. Pertanto, con l'avviso de quo, notificato in data 17.09.2024, l'Ufficio revocava l'applicazione del trattamento fiscale di favore, provvedendo a liquidare l'imposta di registro in misura ordinaria sul valore dichiarato dalle parti contraenti e tenendo conto dell'imposta già riscossa con aliquota agevolata dell'1% in sede di registrazione.
Ricorso
Violazione dell'art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000. Illegittimità e annullabilità della pretesa in quanto non sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Difetto di motivazione.
Con il presente ricorso si intende eccepire la annullabilità dell'atto di intimazione di pagamento in epigrafe per difetto di motivazione in quanto non sono state indicati i criteri e le modalità di calcolo degli interessi di mora. Questo vizio è previsto a livello generale dall'art. 3, co. 1, Legge n. 241/90 con riferimento ad “ogni provvedimento amministrativo”, inclusi quindi gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Violazione del principio di proporzionalità, illegittimità e infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi.
Si intende, inoltre, sollevare l'illegittimità e l'illogicità dell'azione amministrativa anche sotto il profilo del quantum degli interessi, ritenendo assurda e sproporzionata la pretesa sotto questo profilo, che ammonta all'enorme cifra di 18.497,22 euro, pari a circa la metà della maggiore imposta liquidata.
Sul punto si intende evidenziare che, dal momento in cui l'agevolazione preveda un termine (11 anni) entro cui procedere all'edificazione, questo è da considerarsi condizione sospensiva per la decorrenza dei termini per l'accertamento di una maggiore imposta dovuta. Parte ricorrente precisa, inoltre, che la richiesta di un quantum di interessi di tale entità si sostanzia di fatto in una sanzione amministrativa non prevista dall'ordinamento.
Infine chiede la violazione dell'art. 2948, co. 1, n. 4 C.C. in considerazione dell'intervenuta prescrizione degli interessi. In ogni caso, in via subordinata, si chiede l'annullamento dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione delle disposizioni che regolano la prescrizione degli interessi. L'art. 2498, comma 1, n. 4, c.c. prevede che “si prescrivono in cinque anni: … 4) gli interessi e, in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Si chiede l'accoglimento del ricorso, dichiarando illegittimo e infondato l'atto impugnato con vittoria delle spese.
****
Si costituisce in giudizio l'Ufficio insistendo sul proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Riguardo la mancata indicazione del calcolo degli interessi le motivazioni addotte da parte ricorrente, oltre ad essere generiche, non possono essere condivise perché, come indicato dall'Ufficio l'atto impugnato contiene indicazioni sia sulla decorrenza degli interessi, sia sulle modalità di calcolo (ai sensi dell'art. 55, del D. P. R. 131/86 e dell'art. 6, comma 2, del D.M. 21/05/2009, fino alla data del 17-09-2024. Per ogni giorno successivo maturano interessi in ragione del tasso annuale del 3,5%”). In buona sostanza il collegio rileva che nel momento in cui l'atto impugnato specifica la normativa, il tasso applicato e la decorrenza, l'obbligo di motivazione è assolto e quindi l'eccezione di parte ricorrente non può trovare fondamento.
Riguardo il secondo motivo di ricorso (violazione del principio di proporzionalità per eccessivo ammontare degli interessi) il collegio evidenzia che alla società de qua sono stati applicati gli interessi maturati tenendo conto delle percentuali e disposizini indicate Decreto del 21.05.2009 - Min. Economia e Finanze. La norma prevede il tasso annuo del 3,5%.
Infine, circa il terzo motivo di ricorso (prescrizione degli interessi ed eccesso di potere) il collegio condivide l'assunto di parte resistente dove evidenzia che “il termine quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4, cod. civ. decorre dalla data in cui il credito principale, costituito dal tributo, è divenuto esigibile” (v. Cass. 27.11.2019,
n. 30901). Tale data va individuata allo scadere del termine di 11 anni (dalla compravendita) entro il quale la società acquirente era tenuta a realizzare l'intervento edificatorio.
In buona sostanza il collegio conferma che agli interessi si applica la prescrizione breve di 5 anni, come previsto dall'art. 2948, n. 4 del Codice Civile. Tuttavia, il punto cruciale non è tanto stabilire quanto dura la prescrizione, ma da quando inizia a correre e cioè il dies a quo.
Nel caso di specie, il decorso del termine quinquennale corrisponde dopo gli 11 anni senza che sia avvenuta un'utilizzazione edificatoria. Da questo momento l'Ufficio ha notificato l'Avviso qui impugnato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente che liquida in complessivi 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.