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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9632/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex artt.22 L689/1981
promossa da
C.F. difeso e rappresentato dall'Avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Maria Di Maggio e elettivamente domiciliato presso il suo sito in Catania, Via Genova
n. 45, giusta procura in atti;
- Appellante -
contro pagina 1 di 7 (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Letizia Grillo, CP_2
dell'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti.
- Appellato -
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.03.25
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 22 L 689/81, depositato in cancelleria il 22.03.2024, , Parte_1
ricorreva innanzi al Giudice di Pace di Catania avverso il di Controparte_3
Polizia Municipale per l'annullamento del verbale n. 4806890/24/V/0 del 11.01.2024, con il quale gli veniva comminata una sanzione pecuniaria di euro 100,50, per violazione dell'art.7 comma 9 e 14 del c.d.s. perché “accedeva in data 16.12.2023 alle ore 22,39 nel varco di Via Etnea, Piazza Stesicoro senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto”. Si contestava il suddetto verbale, in quanto, al momento della rilevazione dell'accesso del veicolo, il sistema informatico su postazione fissa, non è riuscito ad intercettare il “contrassegno speciale” di cui all'art.12 del D.P.R. n.503/1996 apposto sulla sua autovettura, essendo trasportatore di un soggetto
(sua moglie) affetto da patologia di notevole gravità tale da non consentirgli di poter deambulare. Si chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva del verbale di contestazione e di dichiararne la nullità.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la regolarità della Controparte_1
condotta amministrativa tenuta dall'Ente ed evidenziava la corretta applicazione delle normative vigenti disciplinanti l'accesso veicolare nelle aree pedonali e nelle ZTL istituite nel territorio della città di Catania;
chiedeva il rigetto del ricorso perché
infondato in fatto e in diritto.
Esperita la fase istruttoria, il Giudice di Pace di Catania in data 11.09.24, emanava l'impugnata sentenza n.1886/2024, depositata in data 12.09.24, con la quale rigettava il ricorso di parte opponente.
Con atto di appello depositato il 20.09.24 chiedeva la riforma della detta Parte_1
sentenza, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il chiedendo di confermare la sentenza di primo grado, Controparte_1
con vittoria di spese e compensi.
Nel merito, l'appello va rigettato in quanto infondato per le ragioni che seguono.
Con il principale motivo di gravame parte appellante eccepisce l'illegittimità del provvedimento amministrativo per insussistenza della violazione, essendo il veicolo sanzionato posto al servizio di soggetto disabile e provvisto di contrassegno regolarmente esposto a bordo dell'auto.
Preliminarmente occorre osservare che l'accesso veicolare relativo alle zone a traffico limitato istituite nel territorio del Comune di Catania è disciplinato dalle “Disposizioni operative per la gestione del controllo telematico dei varchi di accesso veicolare alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato” approvate con Provvedimento della
Direzione LL.PP. n.05/168 del 16/06/2022 e da ultimo modificate con Provvedimento
pagina 3 di 7 della Direzione Corpo Polizia Municipale n.A09/6 del 09/01/2023, giusta deliberazione di G.M. n.13 dell'11/02/2022. Con le summenzionate “Disposizioni operative”, agli artt. 4, 5 e 15, il ha provveduto ad individuare le categorie alle Controparte_1
quali consentire l'accesso alla circolazione nelle ZTL, subordinando l'esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli, con a bordo persone invalide, all'obbligo di comunicare la targa del veicolo prima dell'utilizzo. Tale condizione ha lo scopo di permettere al Comune di inserire la targa all'interno della banca dati predisposta dall'amministrazione, consentendo in questo modo ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito. In assenza della suddetta comunicazione o in caso di accesso con un veicolo diverso da quello registrato e,
comunque, in tutte le ipotesi di necessità, è previsto il rimedio della comunicazione di transito successiva all'accesso entro 48 ore.
In punto di diritto, si osserva che la Suprema Corte, in più occasioni ha qualificato il diritto dell'invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato come diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone (v.
Cass. n. 21320/2017; Cass. n.719/2008). Tale orientamento è stato ribadito da due recenti ordinanze (v. Cass. n. 8226/2022 e Cass. n. 24015/2022), in base alle quali
“l'autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del
"contrassegno invalidi", diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non
può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale. La
mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della
persona invalida non può quindi configurare la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 14.
La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità
pagina 4 di 7 motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con
ordinanze degli enti locali, che - lungi dal ridursi, come ha statuito la sentenza
impugnata, a una "modalità informativa, di natura preventiva", diretta al
conseguimento delle finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di
prevenzione dell'inquinamento in queste zone - finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto.”
Tuttavia, va rilevato che il proprietario di un autoveicolo a servizio di persona invalida titolare del contrassegno – non autorizzato all'accesso nella ZTL - si espone agli accertamenti effettuati con strumenti di videosorveglianza e rimane gravato, qualora sia raggiunto da provvedimento sanzionatorio, dell'onere di dimostrare che in quella specifica circostanza il veicolo, munito di contrassegno esposto, trasportava effettivamente un disabile.
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, per circolare nelle zone a traffico limitato,
è necessario "che l'autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale con l'effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l'uso dell'autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità
di superare il divieto di circolare nelle predette zone ( v. Cass. 37452/2021; n.
21320/2017).
Nella fattispecie de quo, poiché il contrassegno invalidi è stato rilasciato a persona diversa da quella nei cui confronti è stata elevata la multa, il soggetto contravvenzionato avrebbe dovuto dimostrare che il disabile, regolarmente autorizzato ad accedere alle zone a traffico limitato, si trovasse effettivamente a bordo del veicolo.
pagina 5 di 7 Dalla documentazione versata in atti, tale circostanza non è stata provata, in quanto l'appellante si è limitato a depositare esclusivamente il pass di cui è titolare una tale
, con la conseguenza di doversi dichiarare la legittimità del verbale di Persona_1
violazione al c.d.s. n.4806890/24/V/0 elevato in data 11.01.24 dalla Polizia Municipale
di Catania.
In definitiva, alla luce di quanto esposto va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Catania.
In virtù del principio della soccombenza va condannato alla rifusione Parte_1
delle spese processuali nei confronti del – Corpo di Polizia Controparte_1
Municipale nella misura indicata in dispositivo.
Pur ricorrendo le condizioni dell'art.13 comma1 quater DPR 115/2002, in ragione di integrale rigetto dell'appello, si dà atto che parte appellante è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9632/2024, così
statuisce:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1886/2024 emanata dal
Giudice di Pace di Catania;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio che liquida in 332 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex L. prof. for. in favore di parte appellata.
Così deciso il 7/4/25
pagina 6 di 7 Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo Dott.ssa Monica Neri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9632/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex artt.22 L689/1981
promossa da
C.F. difeso e rappresentato dall'Avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Maria Di Maggio e elettivamente domiciliato presso il suo sito in Catania, Via Genova
n. 45, giusta procura in atti;
- Appellante -
contro pagina 1 di 7 (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Letizia Grillo, CP_2
dell'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti.
- Appellato -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.03.25
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In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 22 L 689/81, depositato in cancelleria il 22.03.2024, , Parte_1
ricorreva innanzi al Giudice di Pace di Catania avverso il di Controparte_3
Polizia Municipale per l'annullamento del verbale n. 4806890/24/V/0 del 11.01.2024, con il quale gli veniva comminata una sanzione pecuniaria di euro 100,50, per violazione dell'art.7 comma 9 e 14 del c.d.s. perché “accedeva in data 16.12.2023 alle ore 22,39 nel varco di Via Etnea, Piazza Stesicoro senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto”. Si contestava il suddetto verbale, in quanto, al momento della rilevazione dell'accesso del veicolo, il sistema informatico su postazione fissa, non è riuscito ad intercettare il “contrassegno speciale” di cui all'art.12 del D.P.R. n.503/1996 apposto sulla sua autovettura, essendo trasportatore di un soggetto
(sua moglie) affetto da patologia di notevole gravità tale da non consentirgli di poter deambulare. Si chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva del verbale di contestazione e di dichiararne la nullità.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la regolarità della Controparte_1
condotta amministrativa tenuta dall'Ente ed evidenziava la corretta applicazione delle normative vigenti disciplinanti l'accesso veicolare nelle aree pedonali e nelle ZTL istituite nel territorio della città di Catania;
chiedeva il rigetto del ricorso perché
infondato in fatto e in diritto.
Esperita la fase istruttoria, il Giudice di Pace di Catania in data 11.09.24, emanava l'impugnata sentenza n.1886/2024, depositata in data 12.09.24, con la quale rigettava il ricorso di parte opponente.
Con atto di appello depositato il 20.09.24 chiedeva la riforma della detta Parte_1
sentenza, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il chiedendo di confermare la sentenza di primo grado, Controparte_1
con vittoria di spese e compensi.
Nel merito, l'appello va rigettato in quanto infondato per le ragioni che seguono.
Con il principale motivo di gravame parte appellante eccepisce l'illegittimità del provvedimento amministrativo per insussistenza della violazione, essendo il veicolo sanzionato posto al servizio di soggetto disabile e provvisto di contrassegno regolarmente esposto a bordo dell'auto.
Preliminarmente occorre osservare che l'accesso veicolare relativo alle zone a traffico limitato istituite nel territorio del Comune di Catania è disciplinato dalle “Disposizioni operative per la gestione del controllo telematico dei varchi di accesso veicolare alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato” approvate con Provvedimento della
Direzione LL.PP. n.05/168 del 16/06/2022 e da ultimo modificate con Provvedimento
pagina 3 di 7 della Direzione Corpo Polizia Municipale n.A09/6 del 09/01/2023, giusta deliberazione di G.M. n.13 dell'11/02/2022. Con le summenzionate “Disposizioni operative”, agli artt. 4, 5 e 15, il ha provveduto ad individuare le categorie alle Controparte_1
quali consentire l'accesso alla circolazione nelle ZTL, subordinando l'esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli, con a bordo persone invalide, all'obbligo di comunicare la targa del veicolo prima dell'utilizzo. Tale condizione ha lo scopo di permettere al Comune di inserire la targa all'interno della banca dati predisposta dall'amministrazione, consentendo in questo modo ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito. In assenza della suddetta comunicazione o in caso di accesso con un veicolo diverso da quello registrato e,
comunque, in tutte le ipotesi di necessità, è previsto il rimedio della comunicazione di transito successiva all'accesso entro 48 ore.
In punto di diritto, si osserva che la Suprema Corte, in più occasioni ha qualificato il diritto dell'invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato come diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone (v.
Cass. n. 21320/2017; Cass. n.719/2008). Tale orientamento è stato ribadito da due recenti ordinanze (v. Cass. n. 8226/2022 e Cass. n. 24015/2022), in base alle quali
“l'autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del
"contrassegno invalidi", diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non
può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale. La
mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della
persona invalida non può quindi configurare la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 14.
La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità
pagina 4 di 7 motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con
ordinanze degli enti locali, che - lungi dal ridursi, come ha statuito la sentenza
impugnata, a una "modalità informativa, di natura preventiva", diretta al
conseguimento delle finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di
prevenzione dell'inquinamento in queste zone - finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto.”
Tuttavia, va rilevato che il proprietario di un autoveicolo a servizio di persona invalida titolare del contrassegno – non autorizzato all'accesso nella ZTL - si espone agli accertamenti effettuati con strumenti di videosorveglianza e rimane gravato, qualora sia raggiunto da provvedimento sanzionatorio, dell'onere di dimostrare che in quella specifica circostanza il veicolo, munito di contrassegno esposto, trasportava effettivamente un disabile.
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, per circolare nelle zone a traffico limitato,
è necessario "che l'autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale con l'effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l'uso dell'autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità
di superare il divieto di circolare nelle predette zone ( v. Cass. 37452/2021; n.
21320/2017).
Nella fattispecie de quo, poiché il contrassegno invalidi è stato rilasciato a persona diversa da quella nei cui confronti è stata elevata la multa, il soggetto contravvenzionato avrebbe dovuto dimostrare che il disabile, regolarmente autorizzato ad accedere alle zone a traffico limitato, si trovasse effettivamente a bordo del veicolo.
pagina 5 di 7 Dalla documentazione versata in atti, tale circostanza non è stata provata, in quanto l'appellante si è limitato a depositare esclusivamente il pass di cui è titolare una tale
, con la conseguenza di doversi dichiarare la legittimità del verbale di Persona_1
violazione al c.d.s. n.4806890/24/V/0 elevato in data 11.01.24 dalla Polizia Municipale
di Catania.
In definitiva, alla luce di quanto esposto va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Catania.
In virtù del principio della soccombenza va condannato alla rifusione Parte_1
delle spese processuali nei confronti del – Corpo di Polizia Controparte_1
Municipale nella misura indicata in dispositivo.
Pur ricorrendo le condizioni dell'art.13 comma1 quater DPR 115/2002, in ragione di integrale rigetto dell'appello, si dà atto che parte appellante è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9632/2024, così
statuisce:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1886/2024 emanata dal
Giudice di Pace di Catania;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio che liquida in 332 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex L. prof. for. in favore di parte appellata.
Così deciso il 7/4/25
pagina 6 di 7 Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo Dott.ssa Monica Neri
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