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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/11/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 155 /2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 155/2025 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. RANALLI ANDREA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
RE GIANNA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto
CP_1 di “1) dichiarare l'inesistenza dell'indebito e dunque l'infondatezza della pretesa dell' . Con conseguente condanna
CP_1 dell' a restituire tutto quanto ad oggi eventualmente già
CP_1 recuperato a tale titolo;
2) in subordine, dichiarare l'irripetibilità dell'indebito ovvero la ripetibilità solo dal momento dell'accertamento. Conseguentemente, dichiarare l tenuto
CP_1
a restituire quanto eventualmente recuperato per il periodo precedente;
3) Vinte le spese distraende ex art. 93 c.p.c..; ”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che con nota del 10.07.2024 l' comunicava l'esistenza di un CP_1 indebito complessivo lordo di € 4.142,30 maturato nel periodo 01.06.2018/31.07.2019 sulla prestazione di invalidità civile Cat. INCIV n. 07076325;
- L'indebito è emerso “… a seguito di revisione dell'operazioni di calcolo….”.
Ciò premesso, parte ricorrente parte ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare l'inesistenza e l'irripetibilità dell'indebito . Parte CP_1 ricorrente ha in primo luogo evidenziato che per il 2018 i redditi sono stati pari ad € 9.690,00 come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, e dunque, ben dentro i limiti di reddito previsti.
In secondo luogo, parte ricorrente ha dedotto in ogni caso l'irripetibilità del preteso indebito, in quanto sarebbe in ogni caso solo dalla data del provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti di legge
L' si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha in particolare dedotto che la ricorrente, come già dedotto, nel 2018 era titolare dell'assegno di invalidità INV-CIV n. n.07076325 e, dunque, beneficiava della prestazione di invalidità nel limite annuale del reddito di legge. L'Ente ha inoltre evidenziato che sebbene il reddito della ricorrente del 2018 le permetteva il riconoscimento del diritto alla prestazione INVCIV senza maggiorazione, però, la stessa a seguito di riconoscimento di detta prestazione assistenziale a decorrere dal 2018, in sede di compilazione del Modello AP70 ha errato nell'indicare nel QUADRO D il reddito da terreni e fabbricati inserendoli nel riquadro della Tipologia Redditi alla stregua di Altri redditi assoggettati ad IRPEF, causandone una automatica duplicazione nella lettura della voce reddituale apparentemente diversa, inducendo in tal modo in errore l' CP_1 nel calcolo del limite reddituale per l'erogazione della prestazione INV-CIV in parola, risultando il reddito annuale superiore al citato limite reddituale annuale e pari a €.16.664,36.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa alla odierna del 5.11.2025, svolta mediante il deposito di note di trattazione scritta e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati.
L'indebito in esame riguarda una prestazione di natura assistenziale (pensione cat. INV.CIV. n 07076325) per la somma di €.4.142,30, maturato nel periodo 01.06.2018/31.07.2019 a causa di pagamenti della pensione non dovuti, verificati a seguito di revisione dell'operazione di calcolo;
L' ha in particolare dedotto, a fondamento della richiesta di CP_1 recupero che il debito è derivato dalla circostanza che la ricorrente ha compilato erroneamente il Mod. AP70 e duplicando i redditi in modo da far apparentemente risultare di aver superato il requisito reddituale previsto per continuare a godere della prestazione.
Con il presente ricorso, la parte ricorrente, ha in primo luogo evidenziato che per il 2018 i redditi sono stati pari ad € 9.690,00 come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, e dunque, ben dentro i limiti di reddito previsti.
In secondo luogo, parte ricorrente ha dedotto che gli indebiti assistenziali possono essere recuperati solo dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e che in ogni caso ha sempre puntualmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate.
Giova in via preliminare inquadrare la disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
In materia di indebito previdenziale l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 prevede un regime di non ripetibilità delle somme erogate dall' salvo il caso di dolo dell'accipens; stabilisce infatti che CP_1 nel caso in cui l proceda alla rettifica della posizione CP_1 previdenziale dei suoi assistiti ed “in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti come non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Con la legge n. 412 del 1991, art. 13 (richiamato da parte ricorrente), è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del precedente art. 52 con la previsione che la sanatoria ivi prevista operi in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo sempre il caso del dolo dell'accipiens. L'art. 13 ha previsto poi che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta consentisse la ripetibilità delle somme indebitamente percepite qualora si tratti di fatti che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Con riferimento al citato art. 52 la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aveva costantemente precisato che il regime di ripetibilità introdotto dalla legge n. 412 del 1991 all'art.13 non operasse se non per le prestazioni indebite erogate dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
e che gravava sull l'onere di CP_1 provare (nel vigore del regime di cui all'art.52 cit) che la prestazione indebita era stata percepita a causa del dolo dell'accipiens.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 1993 ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 primo comma L. 412 del 1991, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla data stessa.
Con la Legge n. 662 del 1996 è stato poi introdotto un nuovo regime di ripetibilità commisurato alla misura del reddito personale IRPEF dell'accipiens; la sanatoria è totale per i soggetti in possesso di un reddito inferiore ai 16 milioni delle vecchie lire ed è limitata ad 1/3 dell'indebito per coloro che superavano questo limite.
La disciplina del 1996 ha carattere interamente sostitutivo della precedente normativa in materia di indebito previdenziale e per costante giurisprudenza si applica anche agli indebiti precedenti al 1 gennaio 1996 con la sola eccezione dei recuperi già effettuati.
La Cassazione ha infatti chiarito più volte che “Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e seguenti, legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore;
né la retroattività delle indicate disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione “ ( Cass. 10270 del 2001, nello stesso senso la Cass. 328 del 2002, la Cass. 15819/00, Cass. 10008/00, Cass. 9967/00, Cass. 30/00 ).
La medesima normativa, per il periodo successivo dal 1 gennaio 1996 è stata dettata dall'art. 38 comma 7 e seguenti della L. 448 del 2001, che ha fissato per l'anno 2000 in € 8.263,31 il reddito annuo al di sotto del quale è esclusa la ripetizione dell'indebito previdenziale. Per i possessori di redditi superiori a tale limite la non ripetibilità è limitata ad ¼ dell'indebito totale.
Sul punto la Cassazione recentemente ha confermato che “Le prestazioni pensionistiche o i trattamenti di famiglia indebitamente erogati dall' prima del 1 gennaio 2001 sono ripetibili secondo CP_1
i criteri posti dall'art. 38, commi settimo e seguenti, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riproducono la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con la conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile” ( Cass. 2921 del 2003
).
La Legge n. 662/96 e n. 448/2001 cit. hanno dettato, per i pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31.12.2000, una disciplina transitoria sostituiva di quella posta dall'art. 13 della L. 412/1991 cit., che torna ad applicarsi alle prestazioni previdenziali erogate dal 1° gennaio 2001.
Alla luce delle osservazioni descritte, l'art. 13 della L. 412/1991 cit. e la sanatoria ivi prevista, relativa agli indebiti previdenziali, sono inconferenti atteso che nella specie il recupero riguarda il pagamento indebito di una prestazione assistenziale.
Per quanto riguarda la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, come è nel caso di specie, la materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
In sostanza, la disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
Sul punto è di recente intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 che ha affermato i seguenti principi:
-in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui
“gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”, risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);
-la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
-ne deriva che l 'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.);
-specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell CP_1
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass. n. 26036 del 2019 secondo cui
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” e Cass. n. 13223 del 2020 ove è statuito “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge quindi, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra il dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario.
Infatti, la Cassazione ha evidenziato che tale conclusione si impone “In ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede poiché le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass n. 28771/2018).
Nel caso di specie, la parte ricorrente, ha ricevuto dall' CP_1 comunicazione di restituzione dell'indebito per la prima volta con la comunicazione dell' datata 10.07.24 per la somma di CP_1
€.4.142,30, maturato nel periodo 01.06.2018/31.07.2019 sulla prestazione di invalidità civile Cat. INCIV n. 07076325.
Come detto, risulta dagli atti di causa, che la parte ricorrente ha puntualmente dichiarato i propri redditi per l'anno 2018 all'Agenzia delle Entrate, pari ad € 9.690,00 ossia nei limiti reddituali di legge.
Va quindi certamente sottolineato la sussistenza del requisito della non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole, con conseguente irripetibilità dell'indebito.
Ad avviso del Giudicante, la irripetibilità delle somme in contestazione deriva proprio dalle estensioni al caso di specie dei principi sopra esposti dell'indebito assistenziale (d.l. 173/1988 art. 3 c.9 conv. in l. 291/1988 e dl. 269/2003 art. 42c.5 conv. il L. 326/2003), in base ai quali la revoca o la ripetizione, in caso di insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione, deve avvenire senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
In sostanza, facendo poi applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, deve concludersi che l'indebito assistenziale in oggetto, in mancanza di norme specifiche è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge proprio in quanto deve ritenersi che non ricorrano a priori ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento.
In conclusione, vista la comunicazione inviata da datata CP_1
19/07/2024, la prestazione deve considerarsi irripetibile per il periodo dal 01.06.2018/31.07.2019 (o, in altri termini, ripetibile solo successivamente dall'invio di detta comunicazione).
La presente decisione è basata sul principio della cd. ragione più liquida, dovendosi ritenere assorbite le ulteriori questioni e eccezioni sollevate dalle parti e relative all'erronea compilazione del mod. AP70.
Il ricorso pertanto è fondato e va accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla CP_1 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in Parte_1 CP_1 persona del rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 155/2025 R.G.A.C.: a) Accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di euro
€.4.142,30, sulla pensione Cat. INCIV n. 07076325; b) Condanna l' al pagamento in favore della arte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 155/2025 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. RANALLI ANDREA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
RE GIANNA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto
CP_1 di “1) dichiarare l'inesistenza dell'indebito e dunque l'infondatezza della pretesa dell' . Con conseguente condanna
CP_1 dell' a restituire tutto quanto ad oggi eventualmente già
CP_1 recuperato a tale titolo;
2) in subordine, dichiarare l'irripetibilità dell'indebito ovvero la ripetibilità solo dal momento dell'accertamento. Conseguentemente, dichiarare l tenuto
CP_1
a restituire quanto eventualmente recuperato per il periodo precedente;
3) Vinte le spese distraende ex art. 93 c.p.c..; ”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che con nota del 10.07.2024 l' comunicava l'esistenza di un CP_1 indebito complessivo lordo di € 4.142,30 maturato nel periodo 01.06.2018/31.07.2019 sulla prestazione di invalidità civile Cat. INCIV n. 07076325;
- L'indebito è emerso “… a seguito di revisione dell'operazioni di calcolo….”.
Ciò premesso, parte ricorrente parte ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare l'inesistenza e l'irripetibilità dell'indebito . Parte CP_1 ricorrente ha in primo luogo evidenziato che per il 2018 i redditi sono stati pari ad € 9.690,00 come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, e dunque, ben dentro i limiti di reddito previsti.
In secondo luogo, parte ricorrente ha dedotto in ogni caso l'irripetibilità del preteso indebito, in quanto sarebbe in ogni caso solo dalla data del provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti di legge
L' si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha in particolare dedotto che la ricorrente, come già dedotto, nel 2018 era titolare dell'assegno di invalidità INV-CIV n. n.07076325 e, dunque, beneficiava della prestazione di invalidità nel limite annuale del reddito di legge. L'Ente ha inoltre evidenziato che sebbene il reddito della ricorrente del 2018 le permetteva il riconoscimento del diritto alla prestazione INVCIV senza maggiorazione, però, la stessa a seguito di riconoscimento di detta prestazione assistenziale a decorrere dal 2018, in sede di compilazione del Modello AP70 ha errato nell'indicare nel QUADRO D il reddito da terreni e fabbricati inserendoli nel riquadro della Tipologia Redditi alla stregua di Altri redditi assoggettati ad IRPEF, causandone una automatica duplicazione nella lettura della voce reddituale apparentemente diversa, inducendo in tal modo in errore l' CP_1 nel calcolo del limite reddituale per l'erogazione della prestazione INV-CIV in parola, risultando il reddito annuale superiore al citato limite reddituale annuale e pari a €.16.664,36.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa alla odierna del 5.11.2025, svolta mediante il deposito di note di trattazione scritta e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati.
L'indebito in esame riguarda una prestazione di natura assistenziale (pensione cat. INV.CIV. n 07076325) per la somma di €.4.142,30, maturato nel periodo 01.06.2018/31.07.2019 a causa di pagamenti della pensione non dovuti, verificati a seguito di revisione dell'operazione di calcolo;
L' ha in particolare dedotto, a fondamento della richiesta di CP_1 recupero che il debito è derivato dalla circostanza che la ricorrente ha compilato erroneamente il Mod. AP70 e duplicando i redditi in modo da far apparentemente risultare di aver superato il requisito reddituale previsto per continuare a godere della prestazione.
Con il presente ricorso, la parte ricorrente, ha in primo luogo evidenziato che per il 2018 i redditi sono stati pari ad € 9.690,00 come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, e dunque, ben dentro i limiti di reddito previsti.
In secondo luogo, parte ricorrente ha dedotto che gli indebiti assistenziali possono essere recuperati solo dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e che in ogni caso ha sempre puntualmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate.
Giova in via preliminare inquadrare la disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
In materia di indebito previdenziale l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 prevede un regime di non ripetibilità delle somme erogate dall' salvo il caso di dolo dell'accipens; stabilisce infatti che CP_1 nel caso in cui l proceda alla rettifica della posizione CP_1 previdenziale dei suoi assistiti ed “in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti come non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Con la legge n. 412 del 1991, art. 13 (richiamato da parte ricorrente), è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del precedente art. 52 con la previsione che la sanatoria ivi prevista operi in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo sempre il caso del dolo dell'accipiens. L'art. 13 ha previsto poi che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta consentisse la ripetibilità delle somme indebitamente percepite qualora si tratti di fatti che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Con riferimento al citato art. 52 la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aveva costantemente precisato che il regime di ripetibilità introdotto dalla legge n. 412 del 1991 all'art.13 non operasse se non per le prestazioni indebite erogate dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
e che gravava sull l'onere di CP_1 provare (nel vigore del regime di cui all'art.52 cit) che la prestazione indebita era stata percepita a causa del dolo dell'accipiens.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 1993 ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 primo comma L. 412 del 1991, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla data stessa.
Con la Legge n. 662 del 1996 è stato poi introdotto un nuovo regime di ripetibilità commisurato alla misura del reddito personale IRPEF dell'accipiens; la sanatoria è totale per i soggetti in possesso di un reddito inferiore ai 16 milioni delle vecchie lire ed è limitata ad 1/3 dell'indebito per coloro che superavano questo limite.
La disciplina del 1996 ha carattere interamente sostitutivo della precedente normativa in materia di indebito previdenziale e per costante giurisprudenza si applica anche agli indebiti precedenti al 1 gennaio 1996 con la sola eccezione dei recuperi già effettuati.
La Cassazione ha infatti chiarito più volte che “Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e seguenti, legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore;
né la retroattività delle indicate disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione “ ( Cass. 10270 del 2001, nello stesso senso la Cass. 328 del 2002, la Cass. 15819/00, Cass. 10008/00, Cass. 9967/00, Cass. 30/00 ).
La medesima normativa, per il periodo successivo dal 1 gennaio 1996 è stata dettata dall'art. 38 comma 7 e seguenti della L. 448 del 2001, che ha fissato per l'anno 2000 in € 8.263,31 il reddito annuo al di sotto del quale è esclusa la ripetizione dell'indebito previdenziale. Per i possessori di redditi superiori a tale limite la non ripetibilità è limitata ad ¼ dell'indebito totale.
Sul punto la Cassazione recentemente ha confermato che “Le prestazioni pensionistiche o i trattamenti di famiglia indebitamente erogati dall' prima del 1 gennaio 2001 sono ripetibili secondo CP_1
i criteri posti dall'art. 38, commi settimo e seguenti, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riproducono la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con la conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile” ( Cass. 2921 del 2003
).
La Legge n. 662/96 e n. 448/2001 cit. hanno dettato, per i pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31.12.2000, una disciplina transitoria sostituiva di quella posta dall'art. 13 della L. 412/1991 cit., che torna ad applicarsi alle prestazioni previdenziali erogate dal 1° gennaio 2001.
Alla luce delle osservazioni descritte, l'art. 13 della L. 412/1991 cit. e la sanatoria ivi prevista, relativa agli indebiti previdenziali, sono inconferenti atteso che nella specie il recupero riguarda il pagamento indebito di una prestazione assistenziale.
Per quanto riguarda la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, come è nel caso di specie, la materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
In sostanza, la disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
Sul punto è di recente intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 che ha affermato i seguenti principi:
-in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui
“gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”, risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);
-la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
-ne deriva che l 'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.);
-specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell CP_1
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass. n. 26036 del 2019 secondo cui
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” e Cass. n. 13223 del 2020 ove è statuito “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge quindi, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra il dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario.
Infatti, la Cassazione ha evidenziato che tale conclusione si impone “In ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede poiché le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass n. 28771/2018).
Nel caso di specie, la parte ricorrente, ha ricevuto dall' CP_1 comunicazione di restituzione dell'indebito per la prima volta con la comunicazione dell' datata 10.07.24 per la somma di CP_1
€.4.142,30, maturato nel periodo 01.06.2018/31.07.2019 sulla prestazione di invalidità civile Cat. INCIV n. 07076325.
Come detto, risulta dagli atti di causa, che la parte ricorrente ha puntualmente dichiarato i propri redditi per l'anno 2018 all'Agenzia delle Entrate, pari ad € 9.690,00 ossia nei limiti reddituali di legge.
Va quindi certamente sottolineato la sussistenza del requisito della non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole, con conseguente irripetibilità dell'indebito.
Ad avviso del Giudicante, la irripetibilità delle somme in contestazione deriva proprio dalle estensioni al caso di specie dei principi sopra esposti dell'indebito assistenziale (d.l. 173/1988 art. 3 c.9 conv. in l. 291/1988 e dl. 269/2003 art. 42c.5 conv. il L. 326/2003), in base ai quali la revoca o la ripetizione, in caso di insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione, deve avvenire senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
In sostanza, facendo poi applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, deve concludersi che l'indebito assistenziale in oggetto, in mancanza di norme specifiche è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge proprio in quanto deve ritenersi che non ricorrano a priori ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento.
In conclusione, vista la comunicazione inviata da datata CP_1
19/07/2024, la prestazione deve considerarsi irripetibile per il periodo dal 01.06.2018/31.07.2019 (o, in altri termini, ripetibile solo successivamente dall'invio di detta comunicazione).
La presente decisione è basata sul principio della cd. ragione più liquida, dovendosi ritenere assorbite le ulteriori questioni e eccezioni sollevate dalle parti e relative all'erronea compilazione del mod. AP70.
Il ricorso pertanto è fondato e va accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla CP_1 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in Parte_1 CP_1 persona del rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 155/2025 R.G.A.C.: a) Accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di euro
€.4.142,30, sulla pensione Cat. INCIV n. 07076325; b) Condanna l' al pagamento in favore della arte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore