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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2291/18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, assunta in decisione con ordinanza del 14.11.2024, promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato difeso dall'avv. Rosanna Cristarella, domiciliato presso l'Avvocatura del Comune;
- opponente
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SAFFIOTI ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA SANTA CATERINA 8D presso il difensore;
Parte_1
- opposta
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Appiano Gentile (CO), Viale dello Sport snc, con l'Avv. Enrica
Caon;
pagina 1 di 14 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: Le parti concludevano come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2018, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in favore dell'odierna convenuta per i crediti derivanti dal contratto n. rep. 34784 del 28 aprile 2010 stipulato dal Parte_1
con la società ammontanti alla somma di euro €
[...] Controparte_1
392.291,07.
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
-l'incapacità giuridica ex lege della società , a causa del Controparte_1
provvedimento interdittivo comunicato dalla Prefettura di in data 7 Parte_1
febbraio 2017 – emesso ex art. 91 e 100 ex art. 92 del D.lgs n. 159/2011 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - che avrebbe comportato,
necessariamente, il recesso unilaterale dal contratto da parte del con Pt_1
conseguente inesigibilità del credito ingiunto, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa;
- l'inesigibilità del credito, riportato nella fattura n. 5/2016, per mancato accreditamento delle somme al da parte Parte_1
dell'Amministrazione statale che, ai sensi dell'art. 3 comma IV della legge n.
472/1999, cofinanziava la predetta opera pubblica finalizzata a migliorare la mobilità urbana;
- la inadeguatezza/non sufficienza, ai fini della liquidità ed esigibilità, del credito riportato delle due fatture commerciali emesse nel 2017, per interessi di mora su ritardati pagamenti evidenziando che le stesse, oltre a non essere corredate dalla prova di consegna al , non erano Parte_1
pagina 2 di 14 riferibili al contratto stipulato nel 2010, posto a base del monitorio. Ancora, il eccepiva che le fatture per interessi non erano esigibili non solo per la Pt_1
sopravvenuta incapacità legale conseguente all'interdittiva ma anche perché il
Codice Antimafia nel disciplinare gli effetti dell'informazione interdittiva (art. 94 II
comma) fa salvi solo i pagamenti dei lavori già eseguiti al momento del recesso contrattuale nei limiti delle “utilità conseguite”. Evidenziava che nella categoria utilità conseguite sicuramente non rientrassero le somme rivendicate a titolo di interessi che sono accessori.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto previo accertamento della inammissibilità e/o inefficacia dello stesso, inesigibilità del credito ingiunto, ed in subordine la nullità dello stesso con riferimento alla parte relativa agli interessi legali e moratori.
Si costituiva in giudizio la in liquidazione in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, chiedendo la conferma del d.i. impugnato e la condanna dell'Ente opponente al pagamento delle spese e competenze legali ed in ogni caso la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dell'importo dovuto per i lavori eseguiti nonché la condanna dello stesso ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 96 c.p.c
Interveniva in giudizio altresì la società che, in forza di Controparte_2
contratto di subappalto con la società dichiarava di intervenire a CP_1
sostegno della domanda del concludendo nei seguenti termini: Pt_1
voglia accogliere l'opposizione proposta dal avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo ottenuto dalla società e per l'effetto revocare il Controparte_1
pagina 3 di 14 decreto ingiuntivo medesimo, non essendo il credito di esistente o Controparte_1
comunque esigibile per difetto di pagamento del subfornitore Controparte_2
Il Giudice concedeva termine per dedurre in ordine a tale intervento e la Società
Giudecca chiedeva la sua estromissione dal giudizio.
Venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Nella memoria n. 1 la Giudecca procedeva a modificare l'importo richiesto nei confronti del indicando il totale in €. 498.760,05, oltre Parte_1
interessi ulteriori maturandi dopo l'ultima fatturazione, sulla base dei seguenti crediti: emissione di nuova fattura n. 1/2018 - di € 89.401,45 - quale nuovo credito per “Stato finale dei Lavori”; storno della fattura n. 2/2017, di € 38.851,90 ed emissione della nuova fattura n. 2/2019 - di € 32.228,75 - quindi di importo inferiore da quello in precedenza richiesta in decreto ingiuntivo;
emissione di nuova fattura 3/2019, per un nuovo credito di € 23.690,78.
L'interveniente nella memoria n. 1 modificava le conclusioni chiedendo di:
Nel merito: 1) Dichiarare il credito vantato da come certo liquido ed Controparte_2
esigibile e pertanto 2) chiede che il , in persona del Sindaco Pt_1 Parte_1
pro tempore, provveda al pagamento diretto in favore della della somma di CP_2
euro € 224.955,00 relativo al saldo della fattura n.4938 del 31.10.2016 per i lavori
svolti per tutti i motivi esposti in narrativa o nella diversa somma che sarà ritenuta di
giustizia, anzichè nei confronti della società ; In subordine: 3) Controparte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della richiesta di pagamento
diretto del , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
pagamento diretto in favore della chiede voglia accogliere l'opposizione CP_2
proposta dal avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Parte_1
pagina 4 di 14 società e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo medesimo, non Controparte_1
essendo il credito di esistente o comunque esigibile per difetto di Controparte_1
pagamento del subfornitore Controparte_2
Il nella memoria n.2 eccepiva l'inammissibilità delle domande proposte Pt_1
dall'opposta nella memoria n. 1.
Con provvedimento del 9 febbraio 2021, Il Tribunale rigettava le richieste istruttorie formulate da tutte le parti e concedeva termine di 30 giorni per le formulazioni di osservazioni nei confronti della domanda formulata dal terzo intervenuto,
[...]
fissando l'udienza del 3 novembre 2021 per la prosecuzione (Il Controparte_2
Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 27/01/2021, nella controversia civile indicata in epigrafe, osserva: 1)
La memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte interveniente è ammissibile
atteso che è stata depositata comunque entro la scadenza del primo termine concesso;
nella stessa vi è la formulazione di una domanda nuova di cui va posta la questione
dell'inammissibilità posto che è stato svolto mero intervento adesivo in comparsa
chiedendo l'accoglimento dell'opposizione; 2) La prova per testi offerta da parte
opposta nella memoria II termine non è ammissibile alla luce delle contestazioni di
parte opponente che non concernono l'esecuzione dei lavori;
il capitolo 16 è
documentale; allo stesso modo i capitoli sull'esecuzione dei lavori dell'interveniente
sono estranei all'oggetto del presente giudizio;
3) La prova per testi offerta da parte
interveniente nella memoria II termine non è ammissibile alla luce di quanto rilevato
nel punto 1 e della pendenza di altro giudizio tra le parti;
4) Per la stessa ragione non
sono ammissibili in quanto irrilevanti gli ordini di esibizione nei confronti del e Pt_1
la richiesta di CTU
P.Q.M.
1) RIGETTA le richieste istruttorie per le ragioni di cui in pagina 5 di 14 parte motiva;
2) pone alle parti la questione dell'inammissibilità della domanda
formulata dall'interveniente nella memoria n.1 c.p.c. dando termine di 30 giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza per il deposito di note;
3) fissa udienza di
prosecuzione al 3 novembre 2021 ore 9,00. ...”.)
Dopo il deposito delle note autorizzate, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza, con modalità cartolare, in data
14.11.2024.
1.1 In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di
[...]
che ha svolto un intervento adesivo al opponente atteso che Controparte_3 Pt_1
la stessa deduce l'interesse ad opporsi al pagamento dell'appaltatore e quindi chiede la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo che lo stesso potrebbe pregiudicare le proprie ragioni di credito verso l'opposta.
1.2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di pagamento diretto svolta dall'interveniente nella memoria n.
1. Invero la stessa ha svolto intervento adesivo della posizione del di conseguenza, è nuova e non Pt_1
ammissibile la domanda di condanna del stesso al pagamento nei propri Pt_1
confronti.
1.3. Sono di contro ammissibili le domande formulate in sede di memoria n. 1 da parte dell'opposta che ha chiesto il pagamento di ulteriori tranches di lavori, in particolar modo, l'importo complessivo di euro 89.401,45, comprensivi di I.V.A al 10
% (quest'ultima da versare direttamente all'agenzia delle entrate), relativa ai “Lavori
Stato Finale” e di ulteriori interessi moratori scaduti.
Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte, seguendo l'indirizzo inaugurato con le pronunce a Sezioni Unite N. 22404 del 2018 e n. 12310 del 2015 , ha precisato pagina 6 di 14 che se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio",
anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula.( Cass. n. 4410 del 19/02/2025)
Invero, parte opposta ha agito in sede monitoria per il pagamento dei lavori effettuati prima dell'interdittiva antimafia e della risoluzione del contratto;
dunque la richiesta del saldo finale rientra nella stessa vicenda sostanziale.
2.1.Ciò premesso, va evidenziato che parte opposta fonda la sua domanda sul contratto stipulato in data 28 aprile 2010 rep. 34784 (cfr all.to n. 3), tra la CP_1
e il , avente a oggetto: “il servizio di gestione e
[...] Parte_1
controllo per il sistema di trasporto innovativo collegante la via Marina, attraverso la
via Giudecca, alla via Possidonea” e in particolare sulla fattura 5/2016 nei confronti del debitore , relativa alla tredicesima rata pattuita, per Parte_1
la somma onnicomprensiva di € 351.200,00 oltre Iva nella misura del 10%, che veniva ricevuta dal alle ore 11:14:13 del 10 ottobre Parte_1
2016, pagata parzialmente dal € 73.966,61 oltre Iva al 10%, con residuo Pt_1
credito di €. 304.956,73; sulla fattura elettronica n. 1/2017 protocollata il mese successivo e recante la somma onnicomprensiva di € 48.482,44 esenti da Iva ai sensi dell'art. 10 DPR c. I 633/72, relativa agli interessi maturati sui ritardi nei pagamenti delle fatture precedenti ai sensi del capitolato speciale d'appalto, CAPO 4
– DISCIPLINA ECONOMICA – art. 22-26; sulla fattura elettronica n. 2/2017 recante la somma onnicomprensiva di € 38.851,90 esenti da Iva ai sensi dell'art. 10 DPR c. I pagina 7 di 14 633/72, relativa agli interessi maturati nei ritardi dei pagamenti delle fatture precedenti, ricevuta dal alle ore 15:09:50 del 23 ottobre Parte_1
2017 € 392.291,07 oltre interessi successivi sino all'integrale soddisfo, fattura poi corretta con la richiesta dell'importo di euro 32.228,75. A ciò si aggiungono le ulteriori fatture indicate nella memoria n. 1.
2.2.Col primo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'inamissibilità
dell'ingiunzione a causa dell'incapacità giuridica ex lege della società Controparte_1
, a causa del provvedimento interdittivo comunicato dalla Prefettura di
[...]
in data 7 febbraio 2017 – emesso ex art. 91 e 100 ex art. 92 del Parte_1
D.lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - che aveva comportato, necessariamente, il recesso unilaterale dal contratto da parte del con conseguente inesigibilità del credito ingiunto. Pt_1
L'eccezione non è fondata.
In merito agli effetti della cd. "interdittiva antimafia", l'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, con sentenza n. 3/2018 ha chiarito che tale provvedimento determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto - persona fisica o giuridica - è
precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Deve tuttavia osservarsi che l'art. 94, co. II, D.Lgs. 159/2011 prevede che qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, le stazioni appaltanti revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo pagina 8 di 14 il pagamento del valore delle opere già eseguite erimborso delle spese sostenute per l'
esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità Conseguite.
La ratio della norma va individuata nel fatto che il sistema normativo mediante l'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 appresta un meccanismo di protezione fondato sul contemperamento degli opposti interessi in gioco, quali la tutela dell'affidamento del beneficiario, da un lato, e la tutela dell'ordine pubblico,
dall'altro, prevedendo che, una volta accertato ex post, rispetto alla stipula del contratto, il rischio di ingerenze della criminalità organizzata nell'impresa, la PA
receda dal contratto, salve le utilità conseguite (cfr. TAR Campania, sez. I, 3/2018).
Ne consegue che, nell'ipotesi di appalti di lavori, nonostante l'intervenuta risoluzione del rapporto, l'appaltatore colpito da interdittiva antimafia non perde il diritto a conseguire il pagamento del corrispettivo delle opere realizzate. Pertanto l'incapacità
ex lege cui fa riferimento l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 3/2018 non si estende ai crediti maturati per opere già eseguite (nei limiti in cui l'art. 94 cit. ne riconosce la spettanza) per espressa scelta del legislatore.
Occorre quindi fare una corretta applicazione della giurisprudenza della Plenaria
(14/2021, 5093/2022), ma anche della Corte Costituzionale (101/2023). In tutte queste decisioni, compatibili con il caso di specie, si dà per pacifico il principio per cui, a seguito della sopravvenienza di un'interdittiva antimafia da cui deriva il necessario recesso dal contratto della PA, viene fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite dall'interdetta e nel limite dell'utile per l'amministrazione, ai sensi degli artt. 92 e 94 del Codice Antimafia, tutte le volte in cui si tratti di contratti relativi a prestazione di lavori, forniture o servizi. pagina 9 di 14 Quanto poi al concetto di utilità, non vi sono nell'atto introduttivo specifiche contestazioni in ordine al corrispettivo preteso, se non con riferimento agli interessi moratori.
Tardive sono le contestazioni svolte dall'opponente in comparsa conclusionale.
Va comunque evidenziato che con il documento allegato n. 3 al proprio Pt_1
atto di opposizione, ha dato prova che con la lettera inviata al Ministero dei
Trasporti in data 11 ottobre 2016 (il giorno dopo la ricezione della fattura) ha chiesto l'erogazione dei fondi necessari al pagamento della società opposta, fondi coincidenti proprio con il 12esimo e 13esimo SAL per i lavori di cui al contratto con l'impresa
Rep. 34784 del 28.04.2010 CP_1
Inoltre, con riferimento alla fattura n. 5/2016, il ebbe a Parte_1
provvedere alla certificazione del credito sul portale informatico, in conformità a quanto statuito dal Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni.
Di conseguenza, devono ritenersi che i lavori eseguiti siano stati riconosciuti.
2.3.Col secondo motivo di opposizione, parte opponente contesta l'inesigibilità del credito, riportato nella fattura n. 5/2016, per mancato accreditamento delle somme al da parte dell'Amministrazione statale che ai sensi Parte_1
dell'art. 3 comma IV della legge n. 472/1999 cofinanziava la predetta opera pubblica finalizzata a migliorare la mobilità urbana.
Anche tale eccezione è infondata.
Invero il contratto d'appalto non prevedeva alcuna disposizione che subordinasse il pagamento del corrispettivo all'accredito delle somme da parte del Ministero. pagina 10 di 14 Anche per il pregresso sia il XII SAL è stato pagato e anche parte del XIII SAL è stato versato prima di ricevere il contributo statale.
In ogni caso, va evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 30
aprile, e il , ricevuto il decreto ingiuntivo il 30.04.2018 e Parte_1
ricevuto l'accredito delle somme richieste dal ministero il 15.05.2018, in pendenza del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe potuto provvedere al pagamento di quanto dovuto.
2.4.Infondata è anche l'eccezione sulla mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Tralasciando la considerazione per cui oggetto del giudizio di opposizione è la sussistenza del diritto di credito, va evidenziato che parte opposta ha prodotto il contratto e che parte opponente non ha mai contestato l'esecuzione delle prestazioni, irrilevanti le contestazioni sulla trasmissione delle fatture.
2.5.E' fondata di contro la contestazione sulla non debenza degli interessi moratori sotto un duplice profilo.
In primo luogo, difetta il requisito dell'utilità, atteso che la stessa non può
comprendere anche il pagamento degli interessi moratori.
In secondo luogo, vi è difetto di prova atteso che parte opposta ha prodotto solo un elenco con indicazione di fatture a suo dire pagate tardivamente, ma a fronte della specifica contestazione di parte opponente, avrebbe dovuto produrre le fatture con la prova delle ricezione nonché gli estratti conto da cui desumere la ricezione dei pagamenti asseritamente tardivi.
2.6.E' infondata infine l'ultima eccezione concernente l'impossibilità di pagare a causa della diffida fatta dalla che si afferma creditrice Controparte_2
dell'opposta per le forniture rese nell'ambito dei lavori appaltati a quest'ultima ex pagina 11 di 14 art. 118 codice appalti.
Invero, sul punto va fatto proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità,
per cui la sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 118, comma 3,
del Codice Appalti del 2006 configura, in concreto, un'eccezione di inadempimento che
la stazione appaltante può eccepire nei confronti dell'appaltatore. Tale eccezione si
basa sull'inadempimento dell'appaltatore all'obbligo di dimostrare l'avvenuto
pagamento al subappaltatore. Tuttavia, la proponibilità di tale eccezione è subordinata
alla sussistenza di un rapporto contrattuale ancora in corso tra le parti. Infatti, è solo
durante la fase esecutiva del contratto che alle parti è consentito far valere
reciprocamente gli adempimenti e gli inadempimenti contrattuali. Cassazione civile sez. I, 11/07/2024, n.19086
Di contro nel caso di specie, il rapporto contrattuale è ormai risolto.
In ogni caso, il capitolato speciale d'appalto non prevedeva all'art. 48 il pagamento diretto del subappaltatore ma la trasmissione da parte dell'appaltatore entro 20 gg dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore di copia delle fatture quietanzate dei pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
3.Di conseguenza, l'opposizione va parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo opposto, va revocato;
l'opponente va condannata al pagamento a favore dell'opposta di euro 394.358,18 ( pari ad euro 304.956,73 + 89.401,45 con esclusione
dell'importo dovuto per interessi moratori).
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità
aggravata, anche alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione.
4. Sulle spese
Quanto alle spese, alla luce del parziale accoglimento delle domande dell'opposta, pagina 12 di 14 vengono compensate in ragione della metà ed il residuo, liquidato il dispositivo in base al valore della causa ed ai parametri medi, posto a carico di parte opponente ed a favore di parte opposta, con distrazione a favore del difensore.
Le spese, alla luce delle ragioni della decisione, vengono compensate con l'interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando, sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione, difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 343/2018.
2) condanna parte opponente al pagamento a favore dell'opposta dell'importo di euro 394.358,18.
3) dichiara inammissibile la domanda dell'interveniente proposta nella memoria n. 1.
4) Rigetta la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente per responsabilità
aggravata.
5) Compensa in ragione della metà le spese processuali ponendo il residuo che liquida in euro 11.229,00 per onorari ed euro 317,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva a carico di parte opponente ed a favore di parte opposta, con distrazione a favore del difensore.
6) Compensa le spese di giudizio con l'interveniente.
Reggio Calabria, 29.03.2025 pagina 13 di 14 IL Giudice
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
pagina 14 di 14