Articolo 100 del Codice antimafia
Articolo 91Articolo 101
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13 ottobre 2011
Art. 100. Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.
Note all'art. 100:
- Per il testo dell' art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si vedano le note all'art. 82.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2011
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