CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.01.2024 da elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Stefano Gusmitta, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Murvana per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Enrico Barraco, Silvia
Rizzato e Andrea Sitzia che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
notiziandone: CP_2
-non costituito-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 323/23 del Tribunale di Padova
In punto: rivalsa risarcimento danni malattia professionale
Causa trattata all'udienza del 12.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata Sentenza: in via principiale:
- respingere le domande svolte da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
- condannare a restituire a Controparte_1
la somma di € 42.245,89 oltre interessi Parte_1
legali, versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattese,
- in via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., inammissibile e/o manifestamente infondato il ricorso avversario per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare il ricorso allo stato degli atti;
- nel merito, in via principale: rigettare integralmente il ricorso e le domande avversarie perché del tutto infondati in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui al presente atto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.01.2024 la compagnia di assicurazione ha impugnato la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Padova ha accertato la responsabilità del datore di lavoro Controparte_1
per la malattia professionale contratta del ricorrente,
[...]
l'ha condannato a risarcire all'ex dipendente signor il CP_2
conseguente danno non patrimoniale subito, quantificato in €
31.744,33, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 2012 e via via rivalutata, e ha condannato la compagnia qui appellante, chiamata in causa, a manlevare la società datrice di lavoro da quanto tenuta a corrispondere al lavoratore in forza della sentenza, comprese le spese legali.
Con il presente appello la compagnia non impugna l'accertamento della responsabilità datoriale, né la quantificazione del danno liquidato, ma censura la sentenza laddove ha ritenuto operante la polizza assicurativa invocata dalla società datrice di lavoro.
Il Giudice di prime cure, sul punto, ha ritenuto infondata l'eccezione di inoperatività della polizza e, in particolare, ha così argomentato: “Il rapporto assicurativo è sorto dalle 24 del 31.12.2014 (doc. 1 terza chiamata). In base alle condizioni della polizza, la copertura assicurativa “spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore al 31.12.2011 e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato … verificatesi durante il tempo dell'Assicurazione”. Come chiarito e ribadito dal CTU la manifestazione della malattia è successiva al 31.12.2011.
Inoltre, è stato accertato che l'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi di sicurezza è proseguito anche quando la copertura assicurativa era già attiva.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Pertanto, la terza chiamata va Parte_1
condannata a manlevare la convenuta di quanto la stessa è tenuta a pagare al ricorrente”.
L'appellante propone appello sulla base di un unico motivo rilevando che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che il ricorrente aveva iniziato a soffrire di forte mal di schiena a far data dal
2012 e sostenendo che la patologia da cui è affetto il signor CP_2
riconosciuta dall'Inail come malattia professionale nel 2012, sarebbe insorta prima del 31/12/2011, come dimostrerebbe il doc. 4 dell'originario ricorrente, contenente documentazione medica attestante la presenza di diverse evidenze della patologia in questione sin da epoca precedente al 31.12.2011:
- il certificato del 9.01.2012 laddove si fa riferimento a una “lunga storia di dolori lombari” e alla comparsa “da circa sei mesi di lombosciatalgia sinistra nel territorio radicolare di L5”;
- il referto della RM del 21.12.2011 ove si indica la presenza di una
“protusione posteriore del disco intersomatico”;
- il certificato del 9.01.2013 e la relazione della visita fisiatrica del
24.04.2014 ove si fa riferimento a una “lombosciatalgia sinistra cronicizzata da compressione osteodiscale L4/L5” iniziata 12 anni prima del riconoscimento della malattia professionale da parte dell'Inail, dunque quantomeno risalente all'anno 2000.
Inoltre, la compagnia appellante, a sostegno del proprio gravame, rileva che lo stesso CTU aveva evidenziato che la patologia aveva iniziato a manifestarsi quanto a segni e a sintomi nel corso dell'estate del 2011.
Sotto altro profilo, osserva che anche nella sentenza gravata si individua l'origine della patologia, oltre che nelle modalità di svolgimento delle mansioni di magazziniere svolte dal sin CP_2
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
dal 2005, anche nello svolgimento da parte dello stesso di mansioni di autista di autotreni, senza che fosse adottata alcuna misura di prevenzione del rischio di vibrazioni nel periodo corrente dal 1987 al
2005. Conseguentemente, il giudice aveva riconosciuto che la patologia del signor era conseguenza di fatti colposi CP_2
commessi prima della data di effetto della polizza (01/01/2015) che, pertanto, non poteva considerarsi operativa nel caso di specie.
Si è costituita in giudizio la società assicurata sostenendo la correttezza della decisione gravata ed eccependo l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello. Nel merito afferma che ai fini dell'operatività della polizza, rileva esclusivamente il momento in cui la malattia professionale possa intendersi oggettivamente esistente, ossia allorquando vi sia stata la consapevolezza: (i) dell'esistenza della malattia (ii) della sua origine professionale e (iii) del suo grado invalidante. Tale momento va individuato nella data della denuncia di malattia professionale del 2 agosto 2012 ovvero nella data del precedente certificato medico del gennaio 2012, nel quale si accertava l'esistenza della malattia, ipotizzando la possibile origine lavorativa della medesima. Sostiene, inoltre, che sulla base di un'interpretazione sistematica e di buona fede della clausole contrattuali, la copertura assicurativa riguardava anche malattie professionali manifestatesi successivamente al 31.12.2011 (dunque, in un periodo temporale anteriore alla data di decorrenza del contratto di assicurazione
31.12.2014) ed evidenzia che il testo del contratto non precisa che il fatto colpevole debba essere stato commesso per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1.1 – La compagnia di assicurazione sostiene che la malattia professionale dell'originario ricorrente si sarebbe manifestata in data anteriore al 31.12.2011 e, conseguentemente, la polizza non potrebbe operare in ragione di quanto previsto all'art. 3 dell'allegato A ove, nel prevedere l'estensione della polizza alle malattie professionali dei dipendenti, si legge: “L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore al 31.12.2011 e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall , o da persone Parte_2
delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo di
Assicurazione”.
Al successivo punto B, rubricato “manifestazione” si legge: “La malattia dovrà considerarsi manifesta, ed il contraente/Assicurato avrà l'obbligo di denunciare il Sinistro, nei seguenti casi: a. a seguito di formale richiesta danni all'Assicurato, da parte del lavoratore;
b. in caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell'INAIL, ovvero in caso di corresponsione di risarcimento da parte dell'INAIL e favore del dipendente”.
Infine, al punto 5, in coerenza con la polizza claims made stipulata, si afferma che “A parziale deroga dell'art.22) della Sez. II RC Prodotti,
l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all per la prima volta durante il periodo di efficacia Parte_2
dell'Assicurazione stessa ma per in Circolazione in Parte_3
data posteriore al 31/12/2010”.
Il punto B sopra richiamato fornisce uno spunto interpretativo per definire il concetto stesso di malattie che si manifestino in data posteriore al 31.12.2011 cui fa riferimento la clausola invocata dalla compagnia. Atteso il richiamo alla richiesta risarcitoria del lavoratore, alla domanda di rivalsa dell'Inail e al riconoscimento della prestazione
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
da parte dell (che presuppone l'accertamento della natura CP_3
professionale della malattia denunciata), il testo contrattuale conduce a ritenere che la “manifestazione” della malattia vada intesa in senso di piena consapevolezza da parte del datore di lavoro assicurato in merito alla sua esistenza e alle connesse pretese risarcitorie o comunque di riconoscimento della stessa da parte dell'Inail come malattia professionale.
D'altro canto, anche a non voler essere guidati nell'interpretazione dalla lettura della citata clausola sub B, nel caso in esame la polizza fa riferimento a malattie professionali che si siano manifestate dopo il
31.12.2011 e, dunque, non a semplici malattie, ma a malattie che si manifestino come malattie professionali.
Nel caso di specie, la consapevolezza da parte sia del lavoratore, sia del datore di lavoro assicurato in ordine alla verosimile (e successivamente accertata) eziologia professionale della patologia può dirsi integrata solo con la denuncia di malattia professionale redatta dal medico competente aziendale in data 2 agosto 2012, riportata anche nell'elaborato peritale svolto in primo grado: “... malattia dichiarata dal lavoratore: Ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente … Lavorazione e sostanza che avrebbero determinato la malattia … carrellista – vibrazioni corpo intero – posture … Periodo di esposizione: dal 01.05.2005 al 09.01.2012 …
Misure di sicurezza e prevenzione adottate: carrelli omologati – muletti omologati – movimentazioni su pavimento lisciato ...”.
Peraltro, una chiara e completa valutazione della malattia è rinvenibile solo nel certificato di visita specialistica neurochirurgica del
9.01.2012, che tiene conto anche del referto radiografico del
21.11.2011 (che comunque non è sufficiente e non è idoneo a fornir prova anche della consapevolezza dell'origine professionale della
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
patologia). Irrilevanti ai fini di causa sono, invece, i certificati medici del 2001 relativi ad una lombosciatalgia destra, atteso che, come evidenziato anche dal CTU, per oltre dieci anni non vi sono stati ulteriori problemi medici documentati e nel certificato del gennaio
2012 si fa riferimento ad una diversa lombosciatalgia a sinistra.
In coerenza con la documentazione medica in atti, anche il CTU ha affermato che “In merito all'epoca di insorgenza è da escludere innanzitutto che la stessa fosse presente già nel 2001; ciò in quanto a quel tempo il lavoratore ha sì cominciato a soffrire di lombosciatalgia, ma a destra (“... lombosciatalgia dx, in assenza di deficit agli AA. II.. TAC: protrusione intraforaminale L4-L5 dx ...”), mentre la patologia oggetto della richiesta di riconoscimento come malattia professionale, pur interessando lo stesso settore vertebrale
L4-L5, era determinata da una protrusione discale paramediana sinistra, come sottolineato dallo specialista neurochirurgo (“... RM spinale: protrusione discale L4-L5 paramediana sin in un quadro degenerativo-artrosico diffuso ...”). Tale patologia ha cominciato a manifestarsi in quanto a segni ed a sintomi nel corso dell'estate del
2011; a riguardo è esplicativo il certificato neurochirurgico del 09 gennaio 2012: “... Lunga storia di dolori lombari. Da circa sei mesi riferisce lombosciatalgia sin nel territorio radicolare di L5 poco sensibile alla terapia ...”, ma il primo giudizio diagnostico è del gennaio 2012 mentre l'epoca in cui vi è stata accortezza che tale quadro diagnostico fosse legato a fattori occupazionali e cioè la possibilità che la malattia fosse di origine professionale, è il momento in cui il medico competente aziendale fece denuncia all'Inail e cioè il
02 agosto 2012, certificando la patologia, “Ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente”.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
Va, dunque, confermata la decisione di prime cure nella parte in cui ha valorizzato, ai fini della sussistenza dell'operatività della polizza, la manifestazione della malattia professionale in data successiva al
31.12.2011.
1.2 – L'appellante sostiene, inoltre, che il giudice di primo grado, nel valorizzare le risultanze della CTU ove si afferma che l'origine della malattia sarebbe riconducibile anche alle mansioni di autista svolte sino al 2005, avrebbe nella sostanza riconosciuto che la patologia del dipendente sarebbe conseguenza di fatti colposi commessi prima della data di effetto della polizza (1.01.2015). Per questo motivo sarebbe ulteriormente inoperante la polizza.
1.3 – In realtà, pur avendo valorizzato anche le mansioni di autista, il giudice di prime cure ha posto a fondamento dell'accertamento in ordine alla sussistenza del nesso di causalità la mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure a tutela della salute del ricorrente, quanto meno sino al 2016 (dunque, un inadempimento che si è protratto sino ad epoca successiva alla data di decorrenza della polizza). Nello specifico, ha affermato: “il datore di lavoro convenuto, come era suo onere, non ha provato di avere adottato - almeno sino al novembre del 2016 - alcuna misura specifica a tutela della ripetuta sollecitazione della colonna vertebrale cui il ricorrente era sottoposto nello svolgimento delle sue mansioni, né in relazione a quelle precedenti di autista, né in relazione a quelle – svolte dal 2008 – di magazziniere addetto alle operazioni di carico e scarico mediante
l'utilizzo del muletto (i.e. carrello elevatore). Nemmeno il datore di lavoro ha dimostrato di avere adottato una qualche misura organizzativa che tenesse conto della malattia professionale riconosciuta dall'Inail e delle limitazioni alle mansioni certificate dal medico competente sin dal 2012. Ciò che è certo è che nessuna misura
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
specifica venne adottata a favore del almeno sino al CP_2
novembre del 2016, pur avendo sin dal 2012 il medico competente accertato una idoneità parziale alla mansione”.
1.4 – La compagnia appellante, inoltre, non ha neppure specificamente contrastato con adeguati argomenti e, invero, neppure preso in considerazione nella redazione del motivo d'appello (che, sotto questo aspetto, presenta profili di inammissibilità) la motivazione addotta dal giudice di prime cure per giustificare l'operatività della polizza in relazione a quella parte della clausola di cui all'art. 3 ove si prevede che la malattia, oltre a manifestarsi in data posteriore al 31.12.2011, sia conseguenza di fatti colposi commessi dall , o da Parte_2
persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo di
Assicurazione. Nella sentenza gravata, evidentemente valorizzando il perdurante svolgimento nel tempo della prestazione lavorativa con modalità inidonee a tutelare la salute del lavoratore e che hanno determinato causalmente la progressiva evoluzione della patologia accertata, si afferma: “è stato accertato che l'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi di sicurezza è proseguito anche quando la copertura assicurativa era già attiva. Pertanto, la terza chiamata va condannata a manlevare Parte_1
la convenuta di quanto la stessa è tenuta a pagare al ricorrente”.
Come già anticipato parte appellante, fatta eccezione per quanto già rilevato ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3, non ha formulato sul punto alcuna critica adeguata e specifica alla motivazione della decisione impugnata sopra riportata, tale da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass., sez. II, n. 23781 del
28/10/2020).
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.5 – Pur ritenendo assorbenti i suesposti rilievi, si rileva comunque come la clausola contrattuale, laddove richiede che le malattie professionali siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'assicurato verificatisi durante il “tempo di assicurazione” debba necessariamente coordinarsi con la precedente disposizione con cui si prevede espressamente la copertura assicurativa in relazione a malattie professionali che si siano manifestate in data posteriore al 31.12.2011.
Nel caso di specie, nel periodo successivo al 31.12.2011 si collocano temporalmente sia la manifestazione della malattia professionale (per quanto sopra già rilevato), sia l'inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza causalmente rilevante (protrattosi sino al novembre
2016).
2 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto dell'unica questione oggetto di gravame.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della società appellata che si liquidano in complessivi
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 12 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.01.2024 da elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Stefano Gusmitta, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Murvana per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Enrico Barraco, Silvia
Rizzato e Andrea Sitzia che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
notiziandone: CP_2
-non costituito-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 323/23 del Tribunale di Padova
In punto: rivalsa risarcimento danni malattia professionale
Causa trattata all'udienza del 12.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata Sentenza: in via principiale:
- respingere le domande svolte da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
- condannare a restituire a Controparte_1
la somma di € 42.245,89 oltre interessi Parte_1
legali, versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattese,
- in via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., inammissibile e/o manifestamente infondato il ricorso avversario per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare il ricorso allo stato degli atti;
- nel merito, in via principale: rigettare integralmente il ricorso e le domande avversarie perché del tutto infondati in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui al presente atto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.01.2024 la compagnia di assicurazione ha impugnato la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Padova ha accertato la responsabilità del datore di lavoro Controparte_1
per la malattia professionale contratta del ricorrente,
[...]
l'ha condannato a risarcire all'ex dipendente signor il CP_2
conseguente danno non patrimoniale subito, quantificato in €
31.744,33, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 2012 e via via rivalutata, e ha condannato la compagnia qui appellante, chiamata in causa, a manlevare la società datrice di lavoro da quanto tenuta a corrispondere al lavoratore in forza della sentenza, comprese le spese legali.
Con il presente appello la compagnia non impugna l'accertamento della responsabilità datoriale, né la quantificazione del danno liquidato, ma censura la sentenza laddove ha ritenuto operante la polizza assicurativa invocata dalla società datrice di lavoro.
Il Giudice di prime cure, sul punto, ha ritenuto infondata l'eccezione di inoperatività della polizza e, in particolare, ha così argomentato: “Il rapporto assicurativo è sorto dalle 24 del 31.12.2014 (doc. 1 terza chiamata). In base alle condizioni della polizza, la copertura assicurativa “spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore al 31.12.2011 e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato … verificatesi durante il tempo dell'Assicurazione”. Come chiarito e ribadito dal CTU la manifestazione della malattia è successiva al 31.12.2011.
Inoltre, è stato accertato che l'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi di sicurezza è proseguito anche quando la copertura assicurativa era già attiva.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Pertanto, la terza chiamata va Parte_1
condannata a manlevare la convenuta di quanto la stessa è tenuta a pagare al ricorrente”.
L'appellante propone appello sulla base di un unico motivo rilevando che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che il ricorrente aveva iniziato a soffrire di forte mal di schiena a far data dal
2012 e sostenendo che la patologia da cui è affetto il signor CP_2
riconosciuta dall'Inail come malattia professionale nel 2012, sarebbe insorta prima del 31/12/2011, come dimostrerebbe il doc. 4 dell'originario ricorrente, contenente documentazione medica attestante la presenza di diverse evidenze della patologia in questione sin da epoca precedente al 31.12.2011:
- il certificato del 9.01.2012 laddove si fa riferimento a una “lunga storia di dolori lombari” e alla comparsa “da circa sei mesi di lombosciatalgia sinistra nel territorio radicolare di L5”;
- il referto della RM del 21.12.2011 ove si indica la presenza di una
“protusione posteriore del disco intersomatico”;
- il certificato del 9.01.2013 e la relazione della visita fisiatrica del
24.04.2014 ove si fa riferimento a una “lombosciatalgia sinistra cronicizzata da compressione osteodiscale L4/L5” iniziata 12 anni prima del riconoscimento della malattia professionale da parte dell'Inail, dunque quantomeno risalente all'anno 2000.
Inoltre, la compagnia appellante, a sostegno del proprio gravame, rileva che lo stesso CTU aveva evidenziato che la patologia aveva iniziato a manifestarsi quanto a segni e a sintomi nel corso dell'estate del 2011.
Sotto altro profilo, osserva che anche nella sentenza gravata si individua l'origine della patologia, oltre che nelle modalità di svolgimento delle mansioni di magazziniere svolte dal sin CP_2
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
dal 2005, anche nello svolgimento da parte dello stesso di mansioni di autista di autotreni, senza che fosse adottata alcuna misura di prevenzione del rischio di vibrazioni nel periodo corrente dal 1987 al
2005. Conseguentemente, il giudice aveva riconosciuto che la patologia del signor era conseguenza di fatti colposi CP_2
commessi prima della data di effetto della polizza (01/01/2015) che, pertanto, non poteva considerarsi operativa nel caso di specie.
Si è costituita in giudizio la società assicurata sostenendo la correttezza della decisione gravata ed eccependo l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello. Nel merito afferma che ai fini dell'operatività della polizza, rileva esclusivamente il momento in cui la malattia professionale possa intendersi oggettivamente esistente, ossia allorquando vi sia stata la consapevolezza: (i) dell'esistenza della malattia (ii) della sua origine professionale e (iii) del suo grado invalidante. Tale momento va individuato nella data della denuncia di malattia professionale del 2 agosto 2012 ovvero nella data del precedente certificato medico del gennaio 2012, nel quale si accertava l'esistenza della malattia, ipotizzando la possibile origine lavorativa della medesima. Sostiene, inoltre, che sulla base di un'interpretazione sistematica e di buona fede della clausole contrattuali, la copertura assicurativa riguardava anche malattie professionali manifestatesi successivamente al 31.12.2011 (dunque, in un periodo temporale anteriore alla data di decorrenza del contratto di assicurazione
31.12.2014) ed evidenzia che il testo del contratto non precisa che il fatto colpevole debba essere stato commesso per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1.1 – La compagnia di assicurazione sostiene che la malattia professionale dell'originario ricorrente si sarebbe manifestata in data anteriore al 31.12.2011 e, conseguentemente, la polizza non potrebbe operare in ragione di quanto previsto all'art. 3 dell'allegato A ove, nel prevedere l'estensione della polizza alle malattie professionali dei dipendenti, si legge: “L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore al 31.12.2011 e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall , o da persone Parte_2
delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo di
Assicurazione”.
Al successivo punto B, rubricato “manifestazione” si legge: “La malattia dovrà considerarsi manifesta, ed il contraente/Assicurato avrà l'obbligo di denunciare il Sinistro, nei seguenti casi: a. a seguito di formale richiesta danni all'Assicurato, da parte del lavoratore;
b. in caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell'INAIL, ovvero in caso di corresponsione di risarcimento da parte dell'INAIL e favore del dipendente”.
Infine, al punto 5, in coerenza con la polizza claims made stipulata, si afferma che “A parziale deroga dell'art.22) della Sez. II RC Prodotti,
l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all per la prima volta durante il periodo di efficacia Parte_2
dell'Assicurazione stessa ma per in Circolazione in Parte_3
data posteriore al 31/12/2010”.
Il punto B sopra richiamato fornisce uno spunto interpretativo per definire il concetto stesso di malattie che si manifestino in data posteriore al 31.12.2011 cui fa riferimento la clausola invocata dalla compagnia. Atteso il richiamo alla richiesta risarcitoria del lavoratore, alla domanda di rivalsa dell'Inail e al riconoscimento della prestazione
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
da parte dell (che presuppone l'accertamento della natura CP_3
professionale della malattia denunciata), il testo contrattuale conduce a ritenere che la “manifestazione” della malattia vada intesa in senso di piena consapevolezza da parte del datore di lavoro assicurato in merito alla sua esistenza e alle connesse pretese risarcitorie o comunque di riconoscimento della stessa da parte dell'Inail come malattia professionale.
D'altro canto, anche a non voler essere guidati nell'interpretazione dalla lettura della citata clausola sub B, nel caso in esame la polizza fa riferimento a malattie professionali che si siano manifestate dopo il
31.12.2011 e, dunque, non a semplici malattie, ma a malattie che si manifestino come malattie professionali.
Nel caso di specie, la consapevolezza da parte sia del lavoratore, sia del datore di lavoro assicurato in ordine alla verosimile (e successivamente accertata) eziologia professionale della patologia può dirsi integrata solo con la denuncia di malattia professionale redatta dal medico competente aziendale in data 2 agosto 2012, riportata anche nell'elaborato peritale svolto in primo grado: “... malattia dichiarata dal lavoratore: Ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente … Lavorazione e sostanza che avrebbero determinato la malattia … carrellista – vibrazioni corpo intero – posture … Periodo di esposizione: dal 01.05.2005 al 09.01.2012 …
Misure di sicurezza e prevenzione adottate: carrelli omologati – muletti omologati – movimentazioni su pavimento lisciato ...”.
Peraltro, una chiara e completa valutazione della malattia è rinvenibile solo nel certificato di visita specialistica neurochirurgica del
9.01.2012, che tiene conto anche del referto radiografico del
21.11.2011 (che comunque non è sufficiente e non è idoneo a fornir prova anche della consapevolezza dell'origine professionale della
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
patologia). Irrilevanti ai fini di causa sono, invece, i certificati medici del 2001 relativi ad una lombosciatalgia destra, atteso che, come evidenziato anche dal CTU, per oltre dieci anni non vi sono stati ulteriori problemi medici documentati e nel certificato del gennaio
2012 si fa riferimento ad una diversa lombosciatalgia a sinistra.
In coerenza con la documentazione medica in atti, anche il CTU ha affermato che “In merito all'epoca di insorgenza è da escludere innanzitutto che la stessa fosse presente già nel 2001; ciò in quanto a quel tempo il lavoratore ha sì cominciato a soffrire di lombosciatalgia, ma a destra (“... lombosciatalgia dx, in assenza di deficit agli AA. II.. TAC: protrusione intraforaminale L4-L5 dx ...”), mentre la patologia oggetto della richiesta di riconoscimento come malattia professionale, pur interessando lo stesso settore vertebrale
L4-L5, era determinata da una protrusione discale paramediana sinistra, come sottolineato dallo specialista neurochirurgo (“... RM spinale: protrusione discale L4-L5 paramediana sin in un quadro degenerativo-artrosico diffuso ...”). Tale patologia ha cominciato a manifestarsi in quanto a segni ed a sintomi nel corso dell'estate del
2011; a riguardo è esplicativo il certificato neurochirurgico del 09 gennaio 2012: “... Lunga storia di dolori lombari. Da circa sei mesi riferisce lombosciatalgia sin nel territorio radicolare di L5 poco sensibile alla terapia ...”, ma il primo giudizio diagnostico è del gennaio 2012 mentre l'epoca in cui vi è stata accortezza che tale quadro diagnostico fosse legato a fattori occupazionali e cioè la possibilità che la malattia fosse di origine professionale, è il momento in cui il medico competente aziendale fece denuncia all'Inail e cioè il
02 agosto 2012, certificando la patologia, “Ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente”.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
Va, dunque, confermata la decisione di prime cure nella parte in cui ha valorizzato, ai fini della sussistenza dell'operatività della polizza, la manifestazione della malattia professionale in data successiva al
31.12.2011.
1.2 – L'appellante sostiene, inoltre, che il giudice di primo grado, nel valorizzare le risultanze della CTU ove si afferma che l'origine della malattia sarebbe riconducibile anche alle mansioni di autista svolte sino al 2005, avrebbe nella sostanza riconosciuto che la patologia del dipendente sarebbe conseguenza di fatti colposi commessi prima della data di effetto della polizza (1.01.2015). Per questo motivo sarebbe ulteriormente inoperante la polizza.
1.3 – In realtà, pur avendo valorizzato anche le mansioni di autista, il giudice di prime cure ha posto a fondamento dell'accertamento in ordine alla sussistenza del nesso di causalità la mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure a tutela della salute del ricorrente, quanto meno sino al 2016 (dunque, un inadempimento che si è protratto sino ad epoca successiva alla data di decorrenza della polizza). Nello specifico, ha affermato: “il datore di lavoro convenuto, come era suo onere, non ha provato di avere adottato - almeno sino al novembre del 2016 - alcuna misura specifica a tutela della ripetuta sollecitazione della colonna vertebrale cui il ricorrente era sottoposto nello svolgimento delle sue mansioni, né in relazione a quelle precedenti di autista, né in relazione a quelle – svolte dal 2008 – di magazziniere addetto alle operazioni di carico e scarico mediante
l'utilizzo del muletto (i.e. carrello elevatore). Nemmeno il datore di lavoro ha dimostrato di avere adottato una qualche misura organizzativa che tenesse conto della malattia professionale riconosciuta dall'Inail e delle limitazioni alle mansioni certificate dal medico competente sin dal 2012. Ciò che è certo è che nessuna misura
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
specifica venne adottata a favore del almeno sino al CP_2
novembre del 2016, pur avendo sin dal 2012 il medico competente accertato una idoneità parziale alla mansione”.
1.4 – La compagnia appellante, inoltre, non ha neppure specificamente contrastato con adeguati argomenti e, invero, neppure preso in considerazione nella redazione del motivo d'appello (che, sotto questo aspetto, presenta profili di inammissibilità) la motivazione addotta dal giudice di prime cure per giustificare l'operatività della polizza in relazione a quella parte della clausola di cui all'art. 3 ove si prevede che la malattia, oltre a manifestarsi in data posteriore al 31.12.2011, sia conseguenza di fatti colposi commessi dall , o da Parte_2
persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo di
Assicurazione. Nella sentenza gravata, evidentemente valorizzando il perdurante svolgimento nel tempo della prestazione lavorativa con modalità inidonee a tutelare la salute del lavoratore e che hanno determinato causalmente la progressiva evoluzione della patologia accertata, si afferma: “è stato accertato che l'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi di sicurezza è proseguito anche quando la copertura assicurativa era già attiva. Pertanto, la terza chiamata va condannata a manlevare Parte_1
la convenuta di quanto la stessa è tenuta a pagare al ricorrente”.
Come già anticipato parte appellante, fatta eccezione per quanto già rilevato ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3, non ha formulato sul punto alcuna critica adeguata e specifica alla motivazione della decisione impugnata sopra riportata, tale da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass., sez. II, n. 23781 del
28/10/2020).
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.5 – Pur ritenendo assorbenti i suesposti rilievi, si rileva comunque come la clausola contrattuale, laddove richiede che le malattie professionali siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'assicurato verificatisi durante il “tempo di assicurazione” debba necessariamente coordinarsi con la precedente disposizione con cui si prevede espressamente la copertura assicurativa in relazione a malattie professionali che si siano manifestate in data posteriore al 31.12.2011.
Nel caso di specie, nel periodo successivo al 31.12.2011 si collocano temporalmente sia la manifestazione della malattia professionale (per quanto sopra già rilevato), sia l'inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza causalmente rilevante (protrattosi sino al novembre
2016).
2 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto dell'unica questione oggetto di gravame.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della società appellata che si liquidano in complessivi
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 12 ~