Ordinanza cautelare 27 aprile 2022
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 21/05/2025, n. 9805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9805 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03512/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3512 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Settimio Honorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
del provvedimento di rigetto adottato in data 21 marzo 2022 dal Ministero della Difesa della istanza di cessazione dal servizio presentata dal Sottotenente -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
La dott.ssa -OMISSIS-, Sottotenente di Vascello del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente effettivo, ha partecipato nel 2021 ad un concorso pubblico unificato per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per Dirigente Veterinario, risultando vincitrice.
Al fine di poter sottoscrivere il contratto e assumere le nuove funzioni, la Sottotenente in data 29 dicembre 2021 ha presentato (ai sensi dell'art. 933 D.LG. 66/2010) istanza di cessazione dal servizio permanente effettivo e di collocamento nella categoria del complemento a far data dal 28 marzo 2022.
Il 2 marzo 2022 la Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha preannunciato alla istante che non ravvisava “ i motivi di eccezionalità che consentono, ai sensi dell’articolo 933 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di superare il vincolo posto dalla ferma ordinaria contratta ai sensi dell’articolo 724 del c.o.m. ”, concedendole termine per presentare le proprie osservazioni.
Valutate le deduzioni inviate dalla IA il successivo 3 marzo, la Direzione Generale ha respinto in via definitiva l’istanza con provvedimento del 18 marzo 2022 confermando di non ritenere sussistenti i motivi di eccezionalità che consentono, ai sensi dell’articolo 933 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di superare il vincolo posto dalla ferma ordinaria “ tenuto conto:
- del parere contrario espresso dalla Direzione per l’impiego del Personale Militare della Marina - 1° Dipartimento – Impiego Ufficiali, con foglio in riferimento b., dal quale si evince che: “il S.T.V. (SAN) Spe r.s. MO NC è vincolato ad una ferma di anni 5 (cinque) decorrente dall’inizio del Corso Applicativo dei Ruoli Speciali presso l’Accademia Navale con termine 24 settembre 2023”;
- “della conferma del suddetto parere contrario, espresso dalla Direzione per l’Impiego del Personale Militare della Marina - 1° Dipartimento – Impiego Ufficiali con il foglio in riferimento d., in sede di replica alle osservazioni prodotte dall’Ufficiale in oggetto ai sensi dell’ex articolo 10-bis Legge 241/90 con il quale è stato altresì evidenziato che: − “l’Ufficiale in argomento ricopre una posizione organica congrua per Corpo e grado”; − “la totalità degli Ufficiali Veterinari SAN, attualmente in servizio, ricopre una posizione organica nell’ambito di altre articolazioni sanitarie di Forza Armata”; − “in relazione all’attuale quadro di impiego del personale Sanitario M.M., l’eventuale accoglimento dell’istanza di cessazione anticipata dal servizio richiederebbe la necessità di procedere all’avvicendamento dell’Ufficiale presso il Comando di appartenenza determinando una criticità in un altro elemento di organizzazione della Forza Armata” ”.
Con il ricorso in esame, la dott.ssa -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto diniego.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- “ 1) Violazione di legge: violazione del combinato disposto dell'art. 933 d.lg. 66/2010 in relazione all'art. unico della l. 229/1965 ”: contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3617/2020, la L. 229/1965 avrebbe introdotto implicitamente un criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione statuale, posto che detta norma sarebbe volta solamente “ a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni all'atto della cessazione degli obblighi di ferma ”. Pertanto la P.A. militare potrebbe rigettare la domanda di dimissioni solo in presenza di situazioni di assoluta e non eludibile necessità d'impiego dell'unità di organico presa in considerazione;
- “ 2) Difetto di motivazione: motivazione apparente (violazione dell'art. 3 l. 241/1990). Eccesso di potere per omessa istruttoria ”: la motivazione del provvedimento gravato sarebbe apparente in quanto non sarebbero stati indicati i compiti svolti dall’istante, né il numero dei veterinari in organico e di quelli attualmente in servizio, tantomeno quale criticità potrebbe emergere in altro settore;
- “ 3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti (motivazione erronea) ”: in realtà i veterinari sarebbero in sovrannumero e le mansioni svolte dalla ricorrente potrebbero essere eseguite “da qualsiasi altro appartenente al ruolo sanitario”;
- “ 4) Violazione di legge: violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 ”: l’Amministrazione non avrebbe dedotto alcunché in relazione alle osservazioni trasmesse dall’istante a seguito del preavviso di diniego;
- “ 5) in subordine: Violazione di legge: violazione dell'art. 933 d.lg. 66/2010, così come interpretato dalla sentenza 3617/2020 del Consiglio di Stato ”: Anche per chi volesse aderire all'interpretazione dell'art. 933 del D.LG. 66/2010 fornita dalla sentenza 3617/2020 del CdS (la quale riterrebbe che il consenso alla cessazione dal servizio potrebbe essere dato solo se “ i costi di formazione del personale militare altamente specializzato siano [stati] ammortizzati ” e se non si verificassero “ scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio ”, il provvedimento risulterebbe illegittimo per violazione di legge perché non sarebbero state sostenute spese per la formazione né vi sarebbero scompensi organizzativi.
Si è costituito il Ministero contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Con ordinanza n. 2735/2002 è stata respinta l’istanza cautelare, con la seguente motivazione: “ Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte nel gravame dalla parte ricorrente si appalesano prive di sufficienti profili di fumus boni juris, atteso che la tesi seguita dall’Amministrazione secondo la quale la vincita di un concorso pubblico non integra in sé l’ipotesi derogatoria eccezionale richiesta per la cessazione anticipata della ferma da parte dell’interessata non sembra censurabile, né sotto il profilo della illogicità e irragionevolezza, né sotto il profilo del difetto di motivazione, tenuto altresì conto del principio del buon andamento della p.a. e dei costi di formazione del personale militare altamente specializzato, come delle ricadute sul piano organizzativo dell’odierna intimata nell’ipotesi di cessazione anticipata dal servizio da parte della ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, nn. 6788/2020 e 6818/2007) la quale in ogni caso sembra ricoprire una posizione organica congrua ”.
La predetta ordinanza è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2597/2022 che ha affermato che: “ non appaiono prima facie sufficientemente comprovati i profili attinenti al fumus boni iuris, dal momento che, secondo la giurisprudenza, il superamento di un concorso pubblico non integra l’ipotesi derogatoria eccezionale prevista dall’art. 933 del codice dell’ordinamento militare ai fini della concessione della cessazione anticipata dalla ferma (cfr. Cons. Stato, IV, n. 3617/2020) ”.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. L'art. 933 Codice ordinamento militare così dispone nella parte di interesse:
“ 1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso ”.
Da una piana lettura della predetta norma discende che la regola generale è costituita dalla obbligatoria permanenza in servizio dei militari fino al termine della ferma contratta: rispetto a tale regola generale, la cessazione anticipata di cui al secondo comma costituisce ipotesi derogatoria autorizzabile solo in via eccezionale sulla base di specifica motivazione a tutela del pubblico interesse.
Ai fini della risoluzione della presente controversia è dunque necessario stabilire se la vincita di un concorso pubblico civile da parte dell'ufficiale integra di per sé l'ipotesi derogatoria eccezionale per la cessazione anticipata.
Sul punto si è già espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3617/2020 che questo Collegio ritiene di condividere, che ha affermato che:
“ Occorre innanzi tutto rilevare che la normativa di cui sopra demanda la valutazione circa la ricorrenza del presupposto eccezionale all'Amministrazione, concedendole una discrezionalità di giudizio piena sul merito della questione e sull'apprezzamento dell'interesse pubblico da salvaguardare: ne consegue, secondo i principi, che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, ma deve limitarsi a verificare se la determinazione amministrativa non sia affetta da profili di illogicità e arbitrarietà, pena il travalicamento dei limiti che perimetrano la giurisdizione di legittimità” …
“Tanto premesso, in linea con la prevalente giurisprudenza della Sezione, il Collegio ritiene che la tesi dell'Amministrazione - secondo la quale vincita di un concorso pubblico non integra affatto l'ipotesi derogatoria eccezionale per la cessazione anticipata della ferma da parte dell'interessato - non esibisca né in generale né soprattutto in rapporto allo specifico caso in esame alcun profilo di illogicità sindacabile in questa sede.
Infatti, come appunto chiarito dalla maggioritaria giurisprudenza della Sezione, la tesi ermeneutica cui qui si aderisce (e cioè la configurazione del consenso al cessazione anticipata come assolutamente eccezionale rispetto alla regola generale) è l'unica capace di salvaguardare l'interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare altamente specializzato siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma. (cfr. in riferimento a caso di ufficiale medico sovrapponibile all'attuale IV Sez. n. 6818 del 2007 nonché IV n. 4850 del 2003; cfr. altresì in generale ord.za IV Sez. n. 148 del 2020).
In sostanza, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 933 c.c. non impone che tra i "casi eccezionali" rientri automaticamente il passaggio ad altra pubblica amministrazione atteso che una tale impostazione porrebbe le basi per una elusione sistematica degli obblighi di ferma di cui all'art. 964 C.O.M. e sconvolgerebbe le finalità pubbliche cui gli obblighi stessi sono funzionalmente correlati (cfr. TAR Piemonte ord.za n. 77 del 2019 confermata dalla Sezione con ord.za n. 1937 del 2019).
Infatti, come posto in luce dalle pronunce ora richiamate, se pure si volesse sostenere che i costi di formazione già sostenuti dall'Amministrazione militare ridonderebbero comunque (come una "partita di giro") a beneficio dell'amministrazione civile di destinazione, dovrebbe comunque essere evidenziato che presso la stessa il dipendente non avrebbe alcun obbligo di permanenza minima, con possibilità di dimissioni anche immediate (e svolgimento della libera professione) e quindi senza alcun ammortamento dei notevoli costi economici e organizzativi sostenuti dall'Amministrazione militare per la formazione del proprio personale ”.
Detta sentenza ha altresì espressamente esaminato anche il precedente – e minoritario – orientamento giurisprudenziale invocato dall’odierna ricorrente, superandolo con la seguente motivazione:
“ Chiarito dunque che nel caso all'esame le esaustive motivazioni addotte dall'Amministrazione a sostegno del diniego non esibiscono alcun vizio censurabile in sede di legittimità, deve ricordarsi che la sentenza impugnata ha invece aderito al diverso ( e obiettivamente minoritario) indirizzo propugnato da IV Sez. n. 1746 del 2012, secondo la quale invece la legge 26 marzo 1965, n. 229 (recante l'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato) avrebbe introdotto implicitamente un criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione statuale anche a fronte di obblighi di ferma quale quello in esame.
Tale tesi ermeneutica appare al Collegio non condivisibile, in quanto la norma predetta, ove rettamente interpretata e contestualizzata, lungi dal voler incentivare lo svolgimento di concorsi pubblici per l'accesso alle carriere civili in costanza della ferma obbligatoria, tendeva invece a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni proprio all'atto della cessazione degli obblighi di ferma, eliminando infatti i limiti di età che, in precedenza, impedivano ai militari l'accesso al pubblico impiego civile, una volta terminata la ferma obbligatoria. (così Tar Piemonte ord.za citata).
In sostanza, si trattava di norma a favore degli ufficiali con maggiore anzianità anagrafica e di servizio e non di quelli che, immessi in s.p.e. da pochi anni, ancora rientravano nei limiti anagrafici per la partecipazione ai pubblici concorsi civili.
A ciò va poi aggiunto che risulta ad avviso del Collegio non pertinente invocare una normativa del 1965 (oltre tutto di fatto espunta dall'ordinamento a seguito dell'abolizione totale ex legge n. 127 del 1997 dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici civili) per interpretare una regola espressamente e incondizionatamente ribadita dal Legislatore del Codice Militare nel 2010.
Sotto altro profilo, l’appellato deduce l’irrazionalità del diniego oppostogli rilevando da un lato che in quel torno di tempo l’Amministrazione ha invece autorizzato la cessazione anticipata di ben quattro ufficiali medici, senza frapporre ostacoli; dall’altro che la sua permanenza nei ruoli militari non sarebbe necessaria, vista la ridondanza del personale medico in servizio nella struttura assistenziale militare di riferimento. Per l’aspetto da ultimo evocato, la deduzione è inammissibile, ove si tenga presente che le valutazioni discrezionali in merito alle esigenze del servizio medico in determinati ambiti assistenziali sono di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione, alla quale è riservata ogni determinazione sulla concreta organizzazione di strutture e reparti in relazione alle effettive esigenze della Sanità militare, all’attualità e in prospettiva.
Per quanto riguarda il privilegiato trattamento che l’Amministrazione avrebbe somministrato ad altri ufficiali, consentendone la cessazione, trattasi di argomento di nessun rilievo. In primo luogo, dal punto di vista formale, una volta acclarata la legittimità di un provvedimento, il fatto che l’amministrazione in altri casi abbia assunto un diverso indirizzo è irrilevante in quanto la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. (VI Sez. n. 8893 del 2019) ”.
Calando i principi ermeneutici espressi dal Consiglio di Stato alla fattispecie per cui è causa, è possibile affermare che:
- la vincita del concorso pubblico non integra ipotesi derogatoria eccezionale per la cessazione anticipata della ferma da parte dell'interessato. Diversamente opinando, si verificherebbe una elusione sistematica degli obblighi di ferma di cui all’art. 964 C.O.M.;
- le valutazioni discrezionali in merito alle esigenze del servizio medico in determinati ambiti assistenziali sono di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione, alla quale è riservata ogni determinazione sulla concreta organizzazione di strutture e reparti in relazione alle effettive esigenze della Sanità militare, all’attualità e in prospettiva;
- il Ministero della difesa sostiene necessariamente un costo per la formazione del personale. Viene dunque in rilievo un investimento di denaro pubblico nella formazione del personale arruolato, ed è necessario contemperare l’interesse privato ad acquisire un diverso regime occupazionale, con quello pubblico generale alla organizzazione dell’attività della difesa e della pubblica sicurezza e alla funzionale gestione delle risorse economiche che deve ritenersi prevalente.
Si ritiene, pertanto, che il provvedimento dell’Amministrazione non esibisca alcun profilo di illogicità sindacabile in questa sede.
4. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO