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Articolo 3 della Legge 18 ottobre 1984, n. 760
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Legge 18 ottobre 1984, n. 760
Articolo 3 della Legge 18 ottobre 1984, n. 760
Versione
13 novembre 1984
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Entrata in vigore il 13 novembre 1984
Vedi fonte istituzionale
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