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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2024, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1090/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1090/2022 R.G., vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e , elettivamente domiciliati in Parte_1
IA (CE) alla via Piave n. 1 presso lo studio dell'avvocato Angela Cantone che li rappresenta e li difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di opposizione
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. ONroparte_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla Via Gambardella n. 39, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe di Paolo, e rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carbone e
Francesco Paolo Vacca in virtù di procura generale alle liti del 10-3-2020 in lingua rumena con traduzione in lingua italiana ed autenticata dal Notaio (Apostille del Persona_1
15-5-2020 n. 3806).
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Opposta: si riporta alle conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14-2-2022, Parte_1
e , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
2030/2021, del 25-11-2021, notificato in data 3-1-2022, emesso dal tribunale di Torre
Annunziata, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 23.464,19, oltre interessi e spese, richiesta a titolo di ONroparte_1 regresso per l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di garanzia assunta dall'opposta in favore della società opponente, di cui era socio accomandatario, in Parte_1 forza della sottoscrizione di una polizza a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri Enti pubblici.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta deduceva che: con “IZ a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici” Serie IH n. 002898 del 6-6-2018 (cfr. doc.
n. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) la prestava ONroparte_1 garanzia per l'importo di euro 25.620,10 in favore di Parte_1
e e a beneficio dell' in relazione all'anticipo del 50% del
[...] Parte_1 CP_2 contributo concesso in forza dell'Avviso pubblico ISI 2016 - Incentivi alle imprese per CP_2 la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
ai sensi degli artt. 2
e 3 delle “Condizioni generali di IZ” l'efficacia della garanzia cessava al momento della ON consegna da parte di ad dell'originale della polizza restituitagli dall con Pt_1 CP_2 giusta annotazione di svincolo o, comunque, a seguito di dichiarazione liberatoria della ON stessa (cfr. doc. n. 3 pag. 2, artt. 2-3); in forza della IZ, si obbligava al CP_2 pagamento dell'importo richiesto dall “a prima richiesta” e “senza eccezioni” con CP_2 espressa rinuncia al beneficium excussionis ex art. 1944 c.c. e di quanto contemplato dall'art. 1957 c.c., “volendo ed intendendo il Garante rimanere obbligato in solido con il
ONraente fino alla estinzione della somma garantita” (cfr. doc. n. 3 pag. 2, artt. 5-6); a sua volta Clipper, con atto di coobbligazione “Allegato alla polizza serie IH m. 002898”, si ON obbligava a tenere indenne «da ogni pagamento che dovesse essere richiesto e/o effettuato per effetto della polizza fideiussoria suindicata per capitale, interessi e spese, ed a versare a prima e semplice richiesta scritta e senza possibilità di sollevare alcuna eccezione, nel termine di quindici giorni dalla richiesta della Società [...] la somma massima e complessiva di euro 25.620,00 [...] Avendo la presente coobbligazione natura di garanzia autonoma a prima richiesta», rinunciando altresì ai diritti derivanti dagli artt. 1955 e 1957
c.c. (cfr. doc. n. 4, pag. 1, clausole 2 e 3); in virtù di tali contratti ABC era tenuta a garantire per le obbligazioni inerenti all'Anticipazione e la stessa si obbligava a sua Pt_1 Pt_1 volta a garantire ABC per tutti i pagamenti da questa effettuati in favore dell in forza
CP_2 della IZ;
l con comunicazione del 4-11-2019, informava ABC della rinuncia al
CP_2 finanziamento da parte di escuteva la garanzia prestata con la IZ ed invitava la Pt_1 ricorrente a corrispondere l'importo complessivo di euro 23.464,19 (doc. n. 5); ABC con comunicazione del 14-11-2019 informava l di aver avviato le procedure interne per la
CP_2 strumentazione del sinistro e con comunicazione del 10-2-2020 chiedeva all le
CP_2 coordinate bancarie ai fini del pagamento, che veniva comunicate in data 14-10-2020 (doc.
n. 6, 7 e 8); ABC con bonifico n. 2529 del 22-12-2020 (doc n. 9) corrispondeva all CP_2
l'importo di euro 23.464,19 informando l'Ente dell'avvenuto pagamento (doc. n. 10), il quale in data 7-10-2021 comunicava lo svincolo della garanzia prestata con la IZ (doc. n. 11); ON
, con comunicazione del 22-12-2020 (doc. n. 12), diffidava al pagamento Pt_1 dell'importo di euro 23.464,19, la quale, tuttavia, rifiutava di corrispondere l'importo richiesto a titolo di regresso, nonostante il sollecito di pagamento inviato con comunicazione a mezzo p.e.c. del 5-2-2021 (doc. n. 13).
A sostegno della opposizione, gli attori deducevano che il contratto di polizza costituiva una fideiussione omnibus ed eccepivano la nullità della polizza fideiussoria per violazione della disciplina Antitrust ex artt. 2 e 14 della legge 287/1990, nonché, in subordine, la nullità parziale delle singole clausole riproduttive del “modello ABI”.
Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in via gradata la riduzione del credito in ragione della situazione emergenziale presente nella regione
Campania. contestava la tesi di controparte e deduceva l'infondatezza ONroparte_1 della opposizione e che la polizza si configurava come contratto autonomo di garanzia.
Pertanto, chiedeva il rigetto della opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna degli opponenti in solido della somma di euro 23.464,19 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Per giurisprudenza costante, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” generalmente è idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass. civ. sez.
III, 19-2-2019, n. 4717).
In tal modo, la Suprema Corte ha fatto applicazione dell'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite (Cass. sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947) le quali hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322, comma
2, c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); dunque, la causa concreta del contratto autonomo è una causa indennitaria implicante la traslazione, dal debitore al garante, del rischio economico connesso al fallimento dell'operazione negoziale, a prescindere dal fatto che esso dipenda dalla imputabilità dell'inadempimento; viceversa, la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, si connota per una causa satisfattiva, essendo finalizzata a garantire l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore, ritenuta economicamente equivalente alla prestazione originaria.
In proposito, è stato affermato: “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia;
ciò non di meno, l'assenza dell'accessorietà della garanzia può derivarsi, in difetto, anche dal tenore del contratto. Quel che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, è appunto l'assenza dell'accessorietà della garanzia che deriva in concreto non solo dall'espressione “senza eccezioni” ma anche e soprattutto dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952 c.c., comma 2, all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore” (Tribunale di Salerno, sez. I, 3-11-2017,
n. 5013).
Quindi, con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l'inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base ad eccezioni relative all'obbligazione garantita (cfr. Cass. civ., sez. III, 5-4-2012, n. 5526; Cass. civ., sez. I, 28-
10-2010, n. 22107; Cass. civ., sez. un., 18-2-2010, n. 3947; Cass. civ., sez. III, 14-6-2016,
n. 12152), salvo l'exceptio doli, le eccezioni relative all'inesistenza del rapporto e quelle attinenti alla nullità per contrarietà a norme imperative o all'illiceità della causa (cfr.
Tribunale Roma, sez. VIII, 2-2-2017, n. 2014; Cass. civ., sez. I, 31-7-2015, n. 16213).
In tale aspetto si rinviene la differenza tra il contratto autonomo di garanzia e il contratto di fideiussione con clausola “solve et repete” ritenuto anch'esso meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.
Segnatamente, la clausola “solve et repete” inserita nella garanzia fideiussoria esclude il diritto del fideiussore di sollevare eccezioni relative al rapporto principale intercorrente tra debitore e creditore originario (rapporto di valuta) prima dell'esecuzione della prestazione garantita.
Trattasi, tuttavia, di una clausola che incide esclusivamente sull'accessorietà funzionale, ma non sull'accessorietà genetica, atteso che essa realizza una mera astrazione di carattere processuale determinando l'inversione dell'ordine temporale tra la contestazione del credito e l'adempimento dell'obbligazione, in guisa tale che il garante è tenuto prima ad adempiere la prestazione e poi è legittimato a contestare il credito mediante l'azione di ripetizione dell'indebito.
Di conseguenza, la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento - cui (anche) il fideiussore può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Se il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462
c.c.. Il garante autonomo, invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso unicamente nei confronti del debitore garantito, in virtù del contratto di mandato, senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di regresso, in merito all'avvenuto pagamento.
La fideiussione omnibus, infine, costituisce un'ulteriore tipologia di fideiussione, la quale si configura come un contratto di fideiussione ad oggetto futuro, mediante il quale il fideiussore si obbliga a garantire tutte le obbligazioni assunte dal debitore garantito nei confronti di un determinato creditore. Tali contratti si caratterizzano per un'attenuazione del requisito dell'identità oggettiva tra la prestazione oggetto dell'obbligazione principale e quella oggetto dell'obbligazione garantita in quanto il fideiussore assume la garanzia senza una precisa conoscenza delle obbligazioni del garante. Tale attenuazione del carattere di accessorietà, tuttavia, è stata notevolmente limitata dal legislatore, il quale all'art. 1938 c.c. ancora la validità di tali operazioni negoziali alla previsione di un importo massimo garantito.
3. Ciò premesso, nella specie, dall'analisi della polizza prodotta non vi è dubbio che la stessa sia inquadrabile nell'ambito nello schema atipico del contratto autonomo di garanzia, configurandosi un'ipotesi di collegamento negoziale tra: 1) il rapporto di valuta intercorrente tra il debitore e creditore originari (ossia, la società e l' avente ad oggetto Pt_1 CP_2
[. l'anticipo del 50% del contributo concesso in forza dell'Avviso pubblico 2016 CP_3 alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul Parte_2 lavoro;
2) il rapporto di mandato sussistente tra il debitore principale e la società assicuratrice, in forza del quale quest'ultima ha ricevuto l'incarico di garantire il creditore;
3) il contratto di garanzia “IZ a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti
Pubblici” Serie IH n. 002898 del 6-6-2018, stipulato tra l' a ONroparte_1 favore dell' quale beneficiario garantito, mediante il quale l'ABC si è obbligata al CP_2 pagamento dell'importo richiesto dall''Inail “a prima richiesta” e “senza eccezioni” con espressa rinuncia al beneficium excussionis ex art. 1944 c.c. e di quanto contemplato dall'art. 1957 c.c.. Inoltre, la mera previsione della garanzia anche delle obbligazioni risarcitorie che conseguiranno dall'inadempimento non consente di inquadrare il contratto in esame nell'ambito delle fideiussioni omnibus, in quanto l'obbligazione futura è l'obbligazione che rinviene il suo fatto costitutivo in un momento successivo rispetto alla stipulazione del contratto, laddove l'obbligazione risarcitoria, letta in una dimensione diacronica rinviene il suo fatto costitutivo nell'inadempimento dell'obbligazione principale, già sussistente al momento in cui la garanzia è stata prestata.
4. L'inquadramento del contratto in esame nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia comporta il rigetto dell'eccezione di nullità proposta dall'opponente per violazione della disciplina Antitrust ex artt. 2 e 14 della legge 287/1990.
In proposito si osserva che, con sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994, resa a sezioni unite, la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale principio di diritto, tuttavia, ha un ambito applicativo oggettivamente definito concernendo solo le fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole fideiussorie conformi allo c.d. “Schema ABI” - e precisamente, “clausola di reviviscenza”, secondo cui “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” (art. 2 dello schema ABI); “clausola di sopravvivenza” in virtù della quale si prevede la sopravvivenza della fideiussione qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide
(art. 6 dello schema ABI); “clausola di deroga”, mediante cui il debitore rinuncia al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art. 1957, comma 1, c.c., ai sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 8 dello schema ABI) - già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust.
È evidente che, come prospettato da parte opposta, tali clausole non sono inserite nell'ambito delle polizze di garanzia prodotte in atti, posto che la deroga all'art. 1957 c.c. e la preclusione di sollevare eccezioni inerenti al rapporto di valuta sono espressione dell'autonomia dell'obbligazione scaturente dal rapporto di garanzia che si caratterizza per il difetto della solidarietà e dell'accessorietà, sicché l'eccezione deve essere rigettata.
5. Per tali ragioni, risultando infondati i motivi di opposizione, la medesima deve essere respinta.
Pertanto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c..
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della complessità dell'affare nonché del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro
919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro
1.701,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ONroparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Parte_1
, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
[...]
A) rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n.
2030/2021, del 25-11-2021, notificato in data 3-1-2022 emesso dal tribunale di Torre
Annunziata) che dichiara esecutivo;
B) condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., e , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida ONroparte_1 in euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Torre Annunziata, 12 gennaio 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1090/2022 R.G., vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e , elettivamente domiciliati in Parte_1
IA (CE) alla via Piave n. 1 presso lo studio dell'avvocato Angela Cantone che li rappresenta e li difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di opposizione
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. ONroparte_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla Via Gambardella n. 39, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe di Paolo, e rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carbone e
Francesco Paolo Vacca in virtù di procura generale alle liti del 10-3-2020 in lingua rumena con traduzione in lingua italiana ed autenticata dal Notaio (Apostille del Persona_1
15-5-2020 n. 3806).
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Opposta: si riporta alle conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14-2-2022, Parte_1
e , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
2030/2021, del 25-11-2021, notificato in data 3-1-2022, emesso dal tribunale di Torre
Annunziata, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 23.464,19, oltre interessi e spese, richiesta a titolo di ONroparte_1 regresso per l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di garanzia assunta dall'opposta in favore della società opponente, di cui era socio accomandatario, in Parte_1 forza della sottoscrizione di una polizza a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri Enti pubblici.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta deduceva che: con “IZ a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici” Serie IH n. 002898 del 6-6-2018 (cfr. doc.
n. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) la prestava ONroparte_1 garanzia per l'importo di euro 25.620,10 in favore di Parte_1
e e a beneficio dell' in relazione all'anticipo del 50% del
[...] Parte_1 CP_2 contributo concesso in forza dell'Avviso pubblico ISI 2016 - Incentivi alle imprese per CP_2 la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
ai sensi degli artt. 2
e 3 delle “Condizioni generali di IZ” l'efficacia della garanzia cessava al momento della ON consegna da parte di ad dell'originale della polizza restituitagli dall con Pt_1 CP_2 giusta annotazione di svincolo o, comunque, a seguito di dichiarazione liberatoria della ON stessa (cfr. doc. n. 3 pag. 2, artt. 2-3); in forza della IZ, si obbligava al CP_2 pagamento dell'importo richiesto dall “a prima richiesta” e “senza eccezioni” con CP_2 espressa rinuncia al beneficium excussionis ex art. 1944 c.c. e di quanto contemplato dall'art. 1957 c.c., “volendo ed intendendo il Garante rimanere obbligato in solido con il
ONraente fino alla estinzione della somma garantita” (cfr. doc. n. 3 pag. 2, artt. 5-6); a sua volta Clipper, con atto di coobbligazione “Allegato alla polizza serie IH m. 002898”, si ON obbligava a tenere indenne «da ogni pagamento che dovesse essere richiesto e/o effettuato per effetto della polizza fideiussoria suindicata per capitale, interessi e spese, ed a versare a prima e semplice richiesta scritta e senza possibilità di sollevare alcuna eccezione, nel termine di quindici giorni dalla richiesta della Società [...] la somma massima e complessiva di euro 25.620,00 [...] Avendo la presente coobbligazione natura di garanzia autonoma a prima richiesta», rinunciando altresì ai diritti derivanti dagli artt. 1955 e 1957
c.c. (cfr. doc. n. 4, pag. 1, clausole 2 e 3); in virtù di tali contratti ABC era tenuta a garantire per le obbligazioni inerenti all'Anticipazione e la stessa si obbligava a sua Pt_1 Pt_1 volta a garantire ABC per tutti i pagamenti da questa effettuati in favore dell in forza
CP_2 della IZ;
l con comunicazione del 4-11-2019, informava ABC della rinuncia al
CP_2 finanziamento da parte di escuteva la garanzia prestata con la IZ ed invitava la Pt_1 ricorrente a corrispondere l'importo complessivo di euro 23.464,19 (doc. n. 5); ABC con comunicazione del 14-11-2019 informava l di aver avviato le procedure interne per la
CP_2 strumentazione del sinistro e con comunicazione del 10-2-2020 chiedeva all le
CP_2 coordinate bancarie ai fini del pagamento, che veniva comunicate in data 14-10-2020 (doc.
n. 6, 7 e 8); ABC con bonifico n. 2529 del 22-12-2020 (doc n. 9) corrispondeva all CP_2
l'importo di euro 23.464,19 informando l'Ente dell'avvenuto pagamento (doc. n. 10), il quale in data 7-10-2021 comunicava lo svincolo della garanzia prestata con la IZ (doc. n. 11); ON
, con comunicazione del 22-12-2020 (doc. n. 12), diffidava al pagamento Pt_1 dell'importo di euro 23.464,19, la quale, tuttavia, rifiutava di corrispondere l'importo richiesto a titolo di regresso, nonostante il sollecito di pagamento inviato con comunicazione a mezzo p.e.c. del 5-2-2021 (doc. n. 13).
A sostegno della opposizione, gli attori deducevano che il contratto di polizza costituiva una fideiussione omnibus ed eccepivano la nullità della polizza fideiussoria per violazione della disciplina Antitrust ex artt. 2 e 14 della legge 287/1990, nonché, in subordine, la nullità parziale delle singole clausole riproduttive del “modello ABI”.
Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in via gradata la riduzione del credito in ragione della situazione emergenziale presente nella regione
Campania. contestava la tesi di controparte e deduceva l'infondatezza ONroparte_1 della opposizione e che la polizza si configurava come contratto autonomo di garanzia.
Pertanto, chiedeva il rigetto della opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna degli opponenti in solido della somma di euro 23.464,19 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Per giurisprudenza costante, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” generalmente è idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass. civ. sez.
III, 19-2-2019, n. 4717).
In tal modo, la Suprema Corte ha fatto applicazione dell'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite (Cass. sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947) le quali hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322, comma
2, c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); dunque, la causa concreta del contratto autonomo è una causa indennitaria implicante la traslazione, dal debitore al garante, del rischio economico connesso al fallimento dell'operazione negoziale, a prescindere dal fatto che esso dipenda dalla imputabilità dell'inadempimento; viceversa, la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, si connota per una causa satisfattiva, essendo finalizzata a garantire l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore, ritenuta economicamente equivalente alla prestazione originaria.
In proposito, è stato affermato: “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia;
ciò non di meno, l'assenza dell'accessorietà della garanzia può derivarsi, in difetto, anche dal tenore del contratto. Quel che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, è appunto l'assenza dell'accessorietà della garanzia che deriva in concreto non solo dall'espressione “senza eccezioni” ma anche e soprattutto dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952 c.c., comma 2, all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore” (Tribunale di Salerno, sez. I, 3-11-2017,
n. 5013).
Quindi, con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l'inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base ad eccezioni relative all'obbligazione garantita (cfr. Cass. civ., sez. III, 5-4-2012, n. 5526; Cass. civ., sez. I, 28-
10-2010, n. 22107; Cass. civ., sez. un., 18-2-2010, n. 3947; Cass. civ., sez. III, 14-6-2016,
n. 12152), salvo l'exceptio doli, le eccezioni relative all'inesistenza del rapporto e quelle attinenti alla nullità per contrarietà a norme imperative o all'illiceità della causa (cfr.
Tribunale Roma, sez. VIII, 2-2-2017, n. 2014; Cass. civ., sez. I, 31-7-2015, n. 16213).
In tale aspetto si rinviene la differenza tra il contratto autonomo di garanzia e il contratto di fideiussione con clausola “solve et repete” ritenuto anch'esso meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.
Segnatamente, la clausola “solve et repete” inserita nella garanzia fideiussoria esclude il diritto del fideiussore di sollevare eccezioni relative al rapporto principale intercorrente tra debitore e creditore originario (rapporto di valuta) prima dell'esecuzione della prestazione garantita.
Trattasi, tuttavia, di una clausola che incide esclusivamente sull'accessorietà funzionale, ma non sull'accessorietà genetica, atteso che essa realizza una mera astrazione di carattere processuale determinando l'inversione dell'ordine temporale tra la contestazione del credito e l'adempimento dell'obbligazione, in guisa tale che il garante è tenuto prima ad adempiere la prestazione e poi è legittimato a contestare il credito mediante l'azione di ripetizione dell'indebito.
Di conseguenza, la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento - cui (anche) il fideiussore può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Se il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462
c.c.. Il garante autonomo, invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso unicamente nei confronti del debitore garantito, in virtù del contratto di mandato, senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di regresso, in merito all'avvenuto pagamento.
La fideiussione omnibus, infine, costituisce un'ulteriore tipologia di fideiussione, la quale si configura come un contratto di fideiussione ad oggetto futuro, mediante il quale il fideiussore si obbliga a garantire tutte le obbligazioni assunte dal debitore garantito nei confronti di un determinato creditore. Tali contratti si caratterizzano per un'attenuazione del requisito dell'identità oggettiva tra la prestazione oggetto dell'obbligazione principale e quella oggetto dell'obbligazione garantita in quanto il fideiussore assume la garanzia senza una precisa conoscenza delle obbligazioni del garante. Tale attenuazione del carattere di accessorietà, tuttavia, è stata notevolmente limitata dal legislatore, il quale all'art. 1938 c.c. ancora la validità di tali operazioni negoziali alla previsione di un importo massimo garantito.
3. Ciò premesso, nella specie, dall'analisi della polizza prodotta non vi è dubbio che la stessa sia inquadrabile nell'ambito nello schema atipico del contratto autonomo di garanzia, configurandosi un'ipotesi di collegamento negoziale tra: 1) il rapporto di valuta intercorrente tra il debitore e creditore originari (ossia, la società e l' avente ad oggetto Pt_1 CP_2
[. l'anticipo del 50% del contributo concesso in forza dell'Avviso pubblico 2016 CP_3 alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul Parte_2 lavoro;
2) il rapporto di mandato sussistente tra il debitore principale e la società assicuratrice, in forza del quale quest'ultima ha ricevuto l'incarico di garantire il creditore;
3) il contratto di garanzia “IZ a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti
Pubblici” Serie IH n. 002898 del 6-6-2018, stipulato tra l' a ONroparte_1 favore dell' quale beneficiario garantito, mediante il quale l'ABC si è obbligata al CP_2 pagamento dell'importo richiesto dall''Inail “a prima richiesta” e “senza eccezioni” con espressa rinuncia al beneficium excussionis ex art. 1944 c.c. e di quanto contemplato dall'art. 1957 c.c.. Inoltre, la mera previsione della garanzia anche delle obbligazioni risarcitorie che conseguiranno dall'inadempimento non consente di inquadrare il contratto in esame nell'ambito delle fideiussioni omnibus, in quanto l'obbligazione futura è l'obbligazione che rinviene il suo fatto costitutivo in un momento successivo rispetto alla stipulazione del contratto, laddove l'obbligazione risarcitoria, letta in una dimensione diacronica rinviene il suo fatto costitutivo nell'inadempimento dell'obbligazione principale, già sussistente al momento in cui la garanzia è stata prestata.
4. L'inquadramento del contratto in esame nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia comporta il rigetto dell'eccezione di nullità proposta dall'opponente per violazione della disciplina Antitrust ex artt. 2 e 14 della legge 287/1990.
In proposito si osserva che, con sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994, resa a sezioni unite, la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale principio di diritto, tuttavia, ha un ambito applicativo oggettivamente definito concernendo solo le fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole fideiussorie conformi allo c.d. “Schema ABI” - e precisamente, “clausola di reviviscenza”, secondo cui “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” (art. 2 dello schema ABI); “clausola di sopravvivenza” in virtù della quale si prevede la sopravvivenza della fideiussione qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide
(art. 6 dello schema ABI); “clausola di deroga”, mediante cui il debitore rinuncia al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art. 1957, comma 1, c.c., ai sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 8 dello schema ABI) - già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust.
È evidente che, come prospettato da parte opposta, tali clausole non sono inserite nell'ambito delle polizze di garanzia prodotte in atti, posto che la deroga all'art. 1957 c.c. e la preclusione di sollevare eccezioni inerenti al rapporto di valuta sono espressione dell'autonomia dell'obbligazione scaturente dal rapporto di garanzia che si caratterizza per il difetto della solidarietà e dell'accessorietà, sicché l'eccezione deve essere rigettata.
5. Per tali ragioni, risultando infondati i motivi di opposizione, la medesima deve essere respinta.
Pertanto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c..
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della complessità dell'affare nonché del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro
919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro
1.701,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ONroparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Parte_1
, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
[...]
A) rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n.
2030/2021, del 25-11-2021, notificato in data 3-1-2022 emesso dal tribunale di Torre
Annunziata) che dichiara esecutivo;
B) condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., e , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida ONroparte_1 in euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Torre Annunziata, 12 gennaio 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola