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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle seguenti due cause civili riunite di seguito indicate:
1)causa iscritta al Numero di Ruolo Generale 3389/2018
TRA
C.F. n. ), in persona del suo Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., (C.F. n. ), a mezzo del designato Controparte_1 P.IVA_2 Persona_1
e, per essa, dell'avv. Gino Bacca, in virtù di procura speciale dell'8.5.2018, per notar
[...] [...]
di Pordenone, in qualità di cessionaria dei crediti, in virtù del contratto di cessione pro- Per_2
soluto, ai sensi degli art. 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999, del 20.4.2018, come da avviso in Gazzetta
Ufficiale, parte II, n. 52, del 5.5.2018, del (già Controparte_2 Controparte_3
nonché già , rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce
[...] Controparte_4 all'atto di appello, dall'avv. Nicola Rocco di Torrepadula (C.F. n. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla piazza S. Maria degli Angeli a CP_2
Pizzofalcone, n. 1;
pagina 1 di 6 Appellante
E
(C.F. n. ), (C.F. n. ); CP_5 C.F._2 Controparte_6 C.F._3
(C.F. n. ), (C.F. n. ), Controparte_7 C.F._4 CP_8 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dagli avvocati Antonio Iodice (C.F. n.
) e Diego Iodice (C.F. n. ), presso lo studio dei quali in C.F._6 C.F._7
alla via A. d'Isernia, n. 16, elettivamente domiciliano;
CP_2
Appellati
NONCHÉ
(C.F. n. ); Controparte_9 C.F._8
Appellato contumace
2) causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 3646/2018
TRA
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_9 C.F._8 disgiuntamente, in forza di procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Sergio Cardaropoli (C.F. n.
e Francesco Maria La Mantia (C.F. n. ); C.F._9 C.F._10
Appellante
E
in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Parte_1 [...]
(C.F. n. ), a mezzo del designato e, per essa, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 Persona_1
Gino Bacca, in virtù di procura speciale dell'8.5.2018, per notar di Pordenone, in Persona_2
qualità di cessionaria dei crediti, in virtù del contratto di cessione pro-soluto, ai sensi degli art. 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999, del 20.4.2018, come da avviso in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 52, del
5.5.2018, del (già nonché già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, con sede in alla via Toledo n. 177 (P. Iva n. , rappresentata e difesa, in
[...] CP_2 P.IVA_3 forza di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Nicola Rocco di Torrepadula (C.F. n.
pagina 2 di 6 ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla piazza S. C.F._1 CP_2
Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1;
Appellata
NONCHÉ
(C.F. n. ), (C.F. n. ), CP_5 C.F._11 Controparte_6 C.F._3
(C.F. n. ), (C.F. n. ); Controparte_7 C.F._4 CP_8 C.F._5
Appellati contumaci aventi entrambe ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 18/2018, depositata in data 3.1.2018.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con due distinti atti di citazione, rispettivamente, quale cessionaria del Parte_1 [...]
e hanno proposto due autonomi giudizi di appello (giudizio di appello CP_3 Controparte_9
N. 3389/2018 RG e giudizio di appello N. 3646/2018 RG), poi riuniti, avverso la medesima sentenza di primo grado, n. 18/2018, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 31.12.2017, pubblicata in data 3.1. 2018 e non notificata, con la quale:
- era dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato da Controparte_9
- era revocato il decreto ingiuntivo opposto, N. 1111/2015, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata,
e gli opponenti , , e erano condannati CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
al pagamento, in favore del della somma di euro 8.808.076,89; Controparte_3
- , , , , e erano Controparte_9 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
condannati, in solido, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, sia del giudizio di opposizione, sia della fase monitoria;
- erano poste a carico di parte opposta e di parte opponente, nella misura del 50% ciascuno le spese di
CTU.
B.
1. Giudizio di appello, N. 3389/2018, proposto da Parte_1
L'appello proposto per primo, con autonomo giudizio, è quello proposto da quale Parte_1
cessionaria del in virtù di contratto di cessione del 20.4.2018, come da avviso in G.U., Controparte_3
parte II, n. 52, del 5.5.2018, con atto di citazione notificato nelle date del 20 e 21.6.2018 a
[...]
, , , , nonché a , con cui CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
l'appellante ha chiesto:
pagina 3 di 6 “1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare e/o inefficace la sentenza impugnata;
2) dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e comunque rigettare le avverse domande;
3) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1111/15 del 30.6.2015 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata a carico, fra l'altro, dei sig.ri , , e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
per €. 13.457.583,69 (al 20.4.2015), oltre gli interessi successivi al 20.4.2015, al tasso CP_8
del 12,25%, sino al soddisfo, nonché spese e competenze ivi liquidate;
4)in ogni caso, condannare, fra l'altro, i sigg.ri , , e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
al pagamento della rivalutazione monetaria;
CP_8
5)in via subordinata, accertare che il è creditore, fra l'altro, dei sigg.ri CP_3 Controparte_3 [...]
, , e dell'importo di €. 13.457.583,69 (al CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
20.4.2015), oltre gli interessi successivi al 20.4.2015, al tasso del 12,25% sino al soddisfo, rivalutazione monetaria, nonché spese e competenze delle precedenti fasi;
6)sempre in via subordinata, condannare gli appellati al pagamento dei suddetti importi;
7) accertare che nulla è dovuto dal ai sigg.ri , , CP_3 Controparte_3 CP_5 Controparte_6
e ; Controparte_7 CP_8
8) condannare i sig.ri , , e al CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data
14.11.2018, , , e , che hanno CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello e ne hanno chiesto il rigetto.
È rimasto, invece, contumace . Controparte_9
Rimesso il fascicolo N. 3646/2018 RG, pendente dinanzi alla Terza Sezione Civile, al Presidente della
Corte per l'eventuale riunione, ex art. 335 c.p.c., con il fascicolo N. 3389/2018 RG, pendente dinanzi alla Settima Sezione Civile, il Presidente della Corte di Appello, con provvedimento del 21.12.2018, disponeva la riunione dei suindicati fascicoli, rimettendo gli atti al Presidente della Settima Sezione
Civile per la fissazione dell'udienza di prosecuzione.
B.
2. Giudizio di appello, N. 3646/2018 RG, proposto da Controparte_9
pagina 4 di 6 Il giudizio di appello proposto per secondo, in ordine di tempo, è il giudizio di appello proposto da
, con atto di citazione notificato, a mezzo pec in data 2.7.2018, alla Controparte_9 Parte_1
[...
, nonché a , , , , con cui l'appellante CP_5 CP_8 Controparte_6 Controparte_7
ha censurato la sentenza primo grado esclusivamente nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma della stessa, di disporre la compensazione delle spese legali tra l' interventore in primo grado e il e/o quantificare le medesime in ragione di Controparte_3
quanto esposto nei motivi di gravame;
con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 9.11.2018, si è costituita Parte_1
quale cessionaria del in virtù di contratto di cessione del 20.4.2018,
[...] Controparte_2
come da avviso in G.U., parte II, n. 52, del 5.5.2018, che ha resistito all'appello, chiedendone la riunione con l'appello, avverso la medesima sentenza di primo grado, introdotto con il giudizio N.
3389/2018 RG.
Non si sono costituiti , , e . CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
B.
3. Riunione dei due giudizi di appello e trattazione congiunta degli stessi
Disposta la riunione dei due suindicati giudizio di appello, la trattazione degli stessi è proseguita dinanzi alla Settima Sezione Civile, fino al 20.1.2025, quando i giudizi riuniti sono stati riassegnati alla
Terza Sezione Civile, sulla base di un provvedimento del Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli tra le diverse Sezioni Civili.
Fissata dinanzi al Collegio della Terza Sezione Civile l'udienza del 19.2.2025 (a cui è stata anticipata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025, originariamente fissata dal Collegio della
Settima Sezione Civile), nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 26.2.2025; alla predetta udienza del 26.2.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 19.2.2025 ed alla successiva udienza del 26.2.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008,
n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno
2015).
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello recante n. 3389/2018 RG, cui è stato riunito il giudizio di appello recante N.
3646/2018 RG, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 26 febbraio 2025
Il consigliere rel ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
pagina 6 di 6