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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/05/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPV BBLBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Giudice Dott.ssa Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. 1636/2024 del R.G.A.C.
TRA
, nata in [...] il [...], ivi residente in [...]
,
Tucci n. 3, cod. fisc. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
,
Liberati e presso il suo studio in Via Ruffini 10, Ascoli Piceno elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
nei confronti di
CP 1 nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]della
), rappresentato e difeso dall'avv.C.F. 2Repubblica n. 26 (C.F.
Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale “...disporre la revoca l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come stabilito con provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno n. 23 settembre
- 20 ottobre 2021 con effetto a partire dal 12 aprile 2022, data del decesso della madre della ricorrente sig.ra ovvero dalla data di presenta-zione delPersona 1 presente ricorso o da quella che si riterrà di giustizia.
In via del tutto subordinata voglia ridurre l'assegno nella misura minima che verrà ritenuta di giustizia".
CONCLUSIONI PER LA PARTE RESISTENTE - CONVENUTA:
"Si insiste per il rigetto della sfornita domanda formulata per proprio tornaconto e non nell'interesse della minore.
,come risulta dal decreto del Tribunale Si insiste sullo status della Parte 1 peri Minorenni di Ancona, che ancora permane il che, quindi, esclude ogni mutamento e/o variazione.
Con condanna alle spese e competenze di primo grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Il PM ha preso visione degli atti in data 14/12/2023
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso depositato in data 17/11/2023, ha chiesto al Tribunale di essere esonerata dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia R_
[...] , nata dalla sua relazione con CP 1 in data 01/09/2006; in subordine, come sopra specificato, di ridurre l'importo di tale contributo della misura ritenuta di giustizia, essendo le sue condizioni economiche notevolmente peggiorate rispetto al passato.
A sostegno della domanda, la Parte 1 esponeva che, a seguito del decesso della madre, avvenuto in data 12/04/2022, non poteva più contare sul supporto economico che l'anziana donna le garantiva;
il padre della ricorrente, inoltre, era stato ricoverato presso una casa di riposo e gli era stato nominato un amministratore di sostegno che di certo non le avrebbe elargito alcuna somma;
dall'ottobre del 2023, infine, la Parte 1 non percepiva più il reddito di cittadinanza, come da comunicazione Org 1 allegata in atti. La ricorrente, pertanto, affermava di non avere a disposizione nemmeno le risorse per poter provvedere al proprio sostentamento, essendo, all'epoca del ricorso, disoccupata in cerca di lavoro. La ricorrente esponeva, inoltre, che la convivenza con il resistente era cessata da oltre dieci anni e che il Tribunale per i Minori di Ancona, con provvedimento del
25/10/2017, aveva risposto l'affido della figlia al Servizio Sociale del Comune di Ascoli Piceno, fermo restando il collocamento della stessa presso il padre;
con provvedimento reso in data 11/12/2020, il medesimo Tribunale aveva inoltre dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della medesima ricorrente sulla figlia Per 2.
Con provvedimento del 07/10/2021, il Tribunale di A scoli Piceno poneva a carico della ricorrente, che era rimasta contumace, l'obbligo di corrispondere al padre della minore, a titolo di contributo al mantenimento della figlia R_, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat- vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa fra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del 04/09/2019, compensando le spese di lite fra le parti.
Nel provvedimento suddetto, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva osservato che la Parte 1 attesa della sua giovane età, era sicuramente dotata di capacità lavorativa, ma ciò non corrispondeva a verità, in quanto ella, all'epoca della notifica di ricorso, era affetta da gravi problemi di ansia e di dipendenza da alcool, come da documentazione allegata, che avevano reso necessari diversi ricoveri di strutture specializzate;
peraltro tali problemi della resistente risultavano dalla documentazione prodotta dallo stesso CP_1 in tale procedimento.
La Parte 1 affermava che, rispetto al passato, le sue condizioni di salute erano migliorate, tanto che aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni la revoca del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e il conseguente collocamento della figlia presso di lei;
parallelamente, tuttavia, le sue condizioni economiche erano peggiorate per le motivazioni sopra illustrate, considerato, inoltre, che, causa di pregressi problemi di salute, la ricorrente non era stata in grado di trovare un lavoro e che, in passato, come detto, era riuscita a sopravvivere grazie all'aiuto dei suoi anziani genitori e al reddito di cittadinanza, supporti che, come parimenti specificato, erano venuti a mancare.
Il CP 1 costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, facendo rilevare che la Parte 1 non aveva mai contribuito al mantenimento della figlia, nemmeno quando, percependo il reddito di cittadinanza dell'importo di euro 900 mensili (tuttavia dalla documentazione allegata in atti dalla Parte 1 sembra che la donna abbia potuto percepire tale reddito solo per un brevissimo periodo), sarebbe stata sicuramente in grado di contribuire al mantenimento della minore.
All'udienza del 9/5/2024, la ricorrente dichiarava di essere titolare di un contratto di tirocinio e di percepire € 350,00 mensili, aggiungendo che non vedeva la figlia da tempo non per disinteresse, ma perché il Tribunale per i Minori le aveva vietato di avvicinarla: conseguentemente, si era limitata a sentirla talvolta al telefono.
Nella medesima udienza, dopo l'audizione delle parti, veniva disposta la discussione orale e le parti si riportavano ai loro scritti;
la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
I rapporti fra le parti sono apparsi molto tesi, in quanto il CP_1 ha rimproverato alla
Parte 1 di aver trascurato i suoi doveri di madre da sempre ed ha lamentato anche il suo disinteresse ai bisogni materiali della figlia;
tuttavia, la Parte 1 anche durante
l'udienza, ha manifestato qualche problema quanto alle sue condizioni di salute mentale.
Del resto, dalla documentazione medica allegata in atti, e precisamente dalla relazione del Org_2 di Ascoli Piceno del 10/3/2023, risulta che la Parte 1 è stata seguita dal predetto Servizio per “ disturbo da uso di sostanze in remissione"; "disturbo da uso di 66
alcol" e "disturbo borderline di personalità". Si legge, inoltre, che "la paziente effettua con regolarità i controlli dei metaboliti urinari, gli esami ematici per il monitoraggio dell'astensione da bevande alcoliche, le visite mediche ambulatoriali e i colloqui con l'assistente sociale. Nel giugno 2021 ha effettuato un ricovero presso la Org_3
[…] a Senigallia e successivamente è stata inserita presso il centro di post- cura di Arcevia per una riabilitazione durata circa tre mesi. Dimessa Organizzazione_4 in data 21/09/2021, ha ripreso il programma ambulatoriale presso il nostro CP_2 Nel
Febbraio 2022, ha avuto un accesso in PS per "episodio di agitazione psicomotoria post intossicazione da alcol etilico a scopo autolesivo, con ferita lacero contusa al ginocchio sinistro", al quale è seguito un ricovero in SPDC dal 4/2/2022 al 14/2/2022". All'epoca del rilascio della certificazione, la Parte 1 aveva dichiarato di seguire la terapia prescritta con regolarità
Si osserva che gli abusi di sostanze da parte della Parte 1 sono verosimilmente riconducibili al disturbo di personalità di tipo “borderline” dal quale risulta essere affetta e che verosimilmente le impedisce di controllare i suoi impulsi, con evidenti riflessi negativi sulle sue capacità di svolgere adeguatamente un'attività lavorativa dalla quale trarre un reddito apprezzabile.
Nel corso dell'udienza, l'animosità riscontrata tra le parti era dovuta anche al fatto che la Parte 1 non ha adempiuto ai suoi obblighi nemmeno quando, percependo il reddito di cittadinanza, ciò le sarebbe stato possibile;
in ogni caso, a seguito di tale inadempimento, è stato avviato un procedimento esecutivo, con pignoramento dell'immobile intestato- o cointestato- alla ricorrente, nell'ambito del quale sembra che la medesima sia riuscita ad ottenere la conversione del pignoramento con somme, a quanto sembra, elargite da sua sorella. Nulla è stato allegato dal CP 1 né quanto alle sue condizioni reddituali, né quanto all'assegno unico familiare, che egli, affidatario esclusivo della minore, percepisce al 100% (tuttavia, tale agevolazione è destinata a venir meno a breve, con il raggiungimento della maggiore età della figlia).
In questo procedimento occorre considerare unicamente la situazione attuale e, al riguardo, si deve prendere atto nella situazione di difficoltà oggettiva in cui versa la Parte 1 come sopra specificato;
pertanto, in considerazione del suo stato di salute e delle sue condizioni personali, familiari e sociali, si ritiene equo ridurre l'assegno posto a suo carico a titolo di mantenimento per la figlia Persona 2 ad € 80,00 € mensili. و
Data la natura della causa e considerato l'esito della medesima, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa da nei confronti CP 1 , accoglie la domanda Parte 1 proposta in via subordinata e, a modifica del decreto n. emesso da questo Tribunale in data 7/10/2021, determina la somma dovuta da Parte 1 a titolo di '
Persona 2 in € 80,00 mensili, con contributo al mantenimento della figlia
,
decorrenza dalla data della domanda.
Invariato il resto.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella Camera di Consiglio del 28/05/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Giudice Dott.ssa Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. 1636/2024 del R.G.A.C.
TRA
, nata in [...] il [...], ivi residente in [...]
,
Tucci n. 3, cod. fisc. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
,
Liberati e presso il suo studio in Via Ruffini 10, Ascoli Piceno elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
nei confronti di
CP 1 nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]della
), rappresentato e difeso dall'avv.C.F. 2Repubblica n. 26 (C.F.
Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale “...disporre la revoca l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come stabilito con provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno n. 23 settembre
- 20 ottobre 2021 con effetto a partire dal 12 aprile 2022, data del decesso della madre della ricorrente sig.ra ovvero dalla data di presenta-zione delPersona 1 presente ricorso o da quella che si riterrà di giustizia.
In via del tutto subordinata voglia ridurre l'assegno nella misura minima che verrà ritenuta di giustizia".
CONCLUSIONI PER LA PARTE RESISTENTE - CONVENUTA:
"Si insiste per il rigetto della sfornita domanda formulata per proprio tornaconto e non nell'interesse della minore.
,come risulta dal decreto del Tribunale Si insiste sullo status della Parte 1 peri Minorenni di Ancona, che ancora permane il che, quindi, esclude ogni mutamento e/o variazione.
Con condanna alle spese e competenze di primo grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Il PM ha preso visione degli atti in data 14/12/2023
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso depositato in data 17/11/2023, ha chiesto al Tribunale di essere esonerata dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia R_
[...] , nata dalla sua relazione con CP 1 in data 01/09/2006; in subordine, come sopra specificato, di ridurre l'importo di tale contributo della misura ritenuta di giustizia, essendo le sue condizioni economiche notevolmente peggiorate rispetto al passato.
A sostegno della domanda, la Parte 1 esponeva che, a seguito del decesso della madre, avvenuto in data 12/04/2022, non poteva più contare sul supporto economico che l'anziana donna le garantiva;
il padre della ricorrente, inoltre, era stato ricoverato presso una casa di riposo e gli era stato nominato un amministratore di sostegno che di certo non le avrebbe elargito alcuna somma;
dall'ottobre del 2023, infine, la Parte 1 non percepiva più il reddito di cittadinanza, come da comunicazione Org 1 allegata in atti. La ricorrente, pertanto, affermava di non avere a disposizione nemmeno le risorse per poter provvedere al proprio sostentamento, essendo, all'epoca del ricorso, disoccupata in cerca di lavoro. La ricorrente esponeva, inoltre, che la convivenza con il resistente era cessata da oltre dieci anni e che il Tribunale per i Minori di Ancona, con provvedimento del
25/10/2017, aveva risposto l'affido della figlia al Servizio Sociale del Comune di Ascoli Piceno, fermo restando il collocamento della stessa presso il padre;
con provvedimento reso in data 11/12/2020, il medesimo Tribunale aveva inoltre dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della medesima ricorrente sulla figlia Per 2.
Con provvedimento del 07/10/2021, il Tribunale di A scoli Piceno poneva a carico della ricorrente, che era rimasta contumace, l'obbligo di corrispondere al padre della minore, a titolo di contributo al mantenimento della figlia R_, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat- vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa fra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno del 04/09/2019, compensando le spese di lite fra le parti.
Nel provvedimento suddetto, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva osservato che la Parte 1 attesa della sua giovane età, era sicuramente dotata di capacità lavorativa, ma ciò non corrispondeva a verità, in quanto ella, all'epoca della notifica di ricorso, era affetta da gravi problemi di ansia e di dipendenza da alcool, come da documentazione allegata, che avevano reso necessari diversi ricoveri di strutture specializzate;
peraltro tali problemi della resistente risultavano dalla documentazione prodotta dallo stesso CP_1 in tale procedimento.
La Parte 1 affermava che, rispetto al passato, le sue condizioni di salute erano migliorate, tanto che aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni la revoca del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e il conseguente collocamento della figlia presso di lei;
parallelamente, tuttavia, le sue condizioni economiche erano peggiorate per le motivazioni sopra illustrate, considerato, inoltre, che, causa di pregressi problemi di salute, la ricorrente non era stata in grado di trovare un lavoro e che, in passato, come detto, era riuscita a sopravvivere grazie all'aiuto dei suoi anziani genitori e al reddito di cittadinanza, supporti che, come parimenti specificato, erano venuti a mancare.
Il CP 1 costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, facendo rilevare che la Parte 1 non aveva mai contribuito al mantenimento della figlia, nemmeno quando, percependo il reddito di cittadinanza dell'importo di euro 900 mensili (tuttavia dalla documentazione allegata in atti dalla Parte 1 sembra che la donna abbia potuto percepire tale reddito solo per un brevissimo periodo), sarebbe stata sicuramente in grado di contribuire al mantenimento della minore.
All'udienza del 9/5/2024, la ricorrente dichiarava di essere titolare di un contratto di tirocinio e di percepire € 350,00 mensili, aggiungendo che non vedeva la figlia da tempo non per disinteresse, ma perché il Tribunale per i Minori le aveva vietato di avvicinarla: conseguentemente, si era limitata a sentirla talvolta al telefono.
Nella medesima udienza, dopo l'audizione delle parti, veniva disposta la discussione orale e le parti si riportavano ai loro scritti;
la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
I rapporti fra le parti sono apparsi molto tesi, in quanto il CP_1 ha rimproverato alla
Parte 1 di aver trascurato i suoi doveri di madre da sempre ed ha lamentato anche il suo disinteresse ai bisogni materiali della figlia;
tuttavia, la Parte 1 anche durante
l'udienza, ha manifestato qualche problema quanto alle sue condizioni di salute mentale.
Del resto, dalla documentazione medica allegata in atti, e precisamente dalla relazione del Org_2 di Ascoli Piceno del 10/3/2023, risulta che la Parte 1 è stata seguita dal predetto Servizio per “ disturbo da uso di sostanze in remissione"; "disturbo da uso di 66
alcol" e "disturbo borderline di personalità". Si legge, inoltre, che "la paziente effettua con regolarità i controlli dei metaboliti urinari, gli esami ematici per il monitoraggio dell'astensione da bevande alcoliche, le visite mediche ambulatoriali e i colloqui con l'assistente sociale. Nel giugno 2021 ha effettuato un ricovero presso la Org_3
[…] a Senigallia e successivamente è stata inserita presso il centro di post- cura di Arcevia per una riabilitazione durata circa tre mesi. Dimessa Organizzazione_4 in data 21/09/2021, ha ripreso il programma ambulatoriale presso il nostro CP_2 Nel
Febbraio 2022, ha avuto un accesso in PS per "episodio di agitazione psicomotoria post intossicazione da alcol etilico a scopo autolesivo, con ferita lacero contusa al ginocchio sinistro", al quale è seguito un ricovero in SPDC dal 4/2/2022 al 14/2/2022". All'epoca del rilascio della certificazione, la Parte 1 aveva dichiarato di seguire la terapia prescritta con regolarità
Si osserva che gli abusi di sostanze da parte della Parte 1 sono verosimilmente riconducibili al disturbo di personalità di tipo “borderline” dal quale risulta essere affetta e che verosimilmente le impedisce di controllare i suoi impulsi, con evidenti riflessi negativi sulle sue capacità di svolgere adeguatamente un'attività lavorativa dalla quale trarre un reddito apprezzabile.
Nel corso dell'udienza, l'animosità riscontrata tra le parti era dovuta anche al fatto che la Parte 1 non ha adempiuto ai suoi obblighi nemmeno quando, percependo il reddito di cittadinanza, ciò le sarebbe stato possibile;
in ogni caso, a seguito di tale inadempimento, è stato avviato un procedimento esecutivo, con pignoramento dell'immobile intestato- o cointestato- alla ricorrente, nell'ambito del quale sembra che la medesima sia riuscita ad ottenere la conversione del pignoramento con somme, a quanto sembra, elargite da sua sorella. Nulla è stato allegato dal CP 1 né quanto alle sue condizioni reddituali, né quanto all'assegno unico familiare, che egli, affidatario esclusivo della minore, percepisce al 100% (tuttavia, tale agevolazione è destinata a venir meno a breve, con il raggiungimento della maggiore età della figlia).
In questo procedimento occorre considerare unicamente la situazione attuale e, al riguardo, si deve prendere atto nella situazione di difficoltà oggettiva in cui versa la Parte 1 come sopra specificato;
pertanto, in considerazione del suo stato di salute e delle sue condizioni personali, familiari e sociali, si ritiene equo ridurre l'assegno posto a suo carico a titolo di mantenimento per la figlia Persona 2 ad € 80,00 € mensili. و
Data la natura della causa e considerato l'esito della medesima, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa da nei confronti CP 1 , accoglie la domanda Parte 1 proposta in via subordinata e, a modifica del decreto n. emesso da questo Tribunale in data 7/10/2021, determina la somma dovuta da Parte 1 a titolo di '
Persona 2 in € 80,00 mensili, con contributo al mantenimento della figlia
,
decorrenza dalla data della domanda.
Invariato il resto.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella Camera di Consiglio del 28/05/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo