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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 907/2023 R.G., avente ad oggetto: azione per danni alla persona conseguenti ad incidente stradale,
TRA
Parte_1 Parte_2 [...]
e in CP_1 Parte_3 CP_2 persona del procuratore speciale Parte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Massatani, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio in
Roma; appellanti
e rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, CP_3 dall'Avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Foggia;
appellata All'udienza collegiale del 12/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 12/2/2025): contenuto del proprio atto di appello, richiamandone le conclusioni sia di merito che istruttorie, confidando nell'accoglimento del medesimo, in virtù delle argomentazioni ivi illustrate a censura della motivazione della sentenza di primo grado, chiedendo che la causa venga decisa>. Il procuratore dell'appellata compagnia assicuratrice ha così concluso (note scritte del 30/1/2025): Nel riportarsi alle proprie fondate ed esaustive difese come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e sinteticamente richiamate nei successivi scritti difensivi, conclude reiectis contrariis per il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto e non provato, con condanna dell' …. al pagamento dei compensi di lite in favore Pt_4 della Fondo di Garanzia come da allegata nota CP_3 specifica, valutando l'Ecc.ma Corte di appello adita l'opportunità di condannare l'appellante anche ai sensi dell'art. 96 primo e/o terzo comma c.p.c.>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 987, pubblicata l'11/4/2023, il Tribunale di
Foggia ha rigettato la domanda proposta da Pt_1
[...] Parte_2 Controparte_4
e in persona
[...] Parte_3 CP_2 del procuratore speciale nel Parte_4 contraddittorio con la compensando CP_3 interamente fra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte attrice il compenso liquidato al C.T.U. e ordinando la trasmissione degli atti al
PM in sede, per quanto di competenza.
Con la predetta domanda, gli attori, in qualità di padre
( , madre ( , fratelli Parte_1 Parte_2
( ) e sorella Controparte_5 Parte_3
( del defunto così CP_2 Persona_1 come in atti tutti rappresentati dal procuratore speciale avevano convenuto in giudizio, innanzi al Parte_4
Tribunale di Foggia, la in qualità di impresa CP_3 designata dal Fondo Vittime della Strada per la CP_6
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
[...] iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte del congiunto a loro dire, avvenuta a Persona_1 causa del sinistro stradale avvenuto la sera (h 22:00 circa) del 18/5/2009, lungo la S.P. 66. Stando alla dinamica dell'incidente riferita dagli attori, Parte_5 al momento del sinistro, era alla guida del proprio ciclomotore, provenendo da Zapponeta e diretto a Trinitapoli, e, all'altezza dell'area di intersezione tra la SP 66 e la SP 75, veniva attinto a tergo da un piccolo autocarro, rimasto non identificato (segnatamente da materiali sporgenti dallo stesso trasportati), che procedeva ad alta velocità. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione in atti, l'esame del teste e Testimone_1
l'espletamento di C.T.U. (ing. ), il primo Persona_2
Giudice ha ritenuto priva di fondamento, perché non provata, la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti del defunto.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale assunta in corso di causa, utilizzabili le risultanze fotografiche del teatro del sinistro stradale, desumibili da Googlemaps, dalle quali sarebbe emerso che le tracce di frenata, constatate in loco al momento del sopralluogo da parte della Polizia Giudiziaria, sarebbero state preesistenti all'incidente occorso al giovane come tali non idonee a costituire Persona_1 riscontro oggettivo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, così come ipotizzata dagli esperti all'esito degli accertamenti tecnici in sede penale e della C.T.U., in corso di causa.
Al contrario, secondo il primo Giudice, stante la presenza in corrispondenza dell'intersezione stradale di un cartello tondo di colore blu (senso unico dal lato opposto), tenuto conto della direzione di marcia “contromano” del ciclomotore su cui viaggiava lo sfortunato giovane, della scarsa visibilità del suddetto segnale stradale, in considerazione dell'ora serale e dell'assenza di illuminazione, dell'assenza di elementi oggettivi da cui desumere la presenza dell'auto pirata, sarebbe stato ragionevole ricostruire la dinamica del sinistro nel senso che il giovane avesse urtato con la testa il cartello di Per_1 colore blu, presente all'imbocco della stradina di raccordo, non avendo egli visto lo spartitraffico e così procedendo contromano, rovinando per terra, senza urtare alcun altro veicolo.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti, in primo luogo, lamentandone il difetto di motivazione adeguata, stante l'irrazionale ed apodittica conclusione tratta dal Tribunale, in violazione degli artt. 115 e 1167 c.p.c., non avendo esso spiegato adeguatamente le ragioni per le quali aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della signora nonostante la stessa avesse offerto ogni Tes_1 puntuale chiarimento, anche a fronte delle sollecitazioni del
Giudice, in sede di escussione. Né – sostengono gli appellanti – il Tribunale avrebbe spiegato come potesse ritenere più attendibili i fotogrammi disponibili su googlemaps, rispetto ai dati oggettivi rilevati in sede di sopralluogo dalla Polizia Giudiziaria e descritti dalla teste, prove fidefacenti fino a querela di falso.
Con il secondo motivo di doglianza, gli appellanti ritengono inattendibili le risultanze fotografiche di Googlemaps, con particolare specifico riferimento all'epoca delle rilevazioni, prive di certezza (soprattutto in relazione alla data) in quanto facilmente manipolabili,2 ad onta delle informazioni assunte dal C.T.U. sul WEB, prive di qualsiasi attendibile certezza
(in difetto di riscontro ufficiale dalla azienda Google, erano state assunte notizie soltanto indirette da esperti e appassionati di Google).
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti insistono nel ritenere errata la valutazione del quadro probatorio operata dal primo Giudice, che non avrebbe tenuto conto del parere espresso dai verbalizzanti e dagli esperti, anche in sede penale, che avrebbero confermato la ricostruzione dei fatti operata dalla teste.
Pertanto, insistendo nelle richieste istruttorie avanzate in primo grado, in ordine alla prova testimoniale del danno parentale, gli appellanti hanno chiesto la totale riforma della sentenza gravata, invocando la condanna della Compagnia
Assicuratrice appellata, nella qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia della al CP_6 risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto, da liquidarsi in corso di causa.
Si è costituita in giudizio deducendo CP_3
l'infondatezza delle censure mosse ex adverso. All'udienza del 12/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze degli appellanti, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
In punto di diritto, non è superfluo ribadire il condivisibile e granitico orientamento del Supremo Collegio, di cui per altro la difesa appellante mostra di essere pienamente consapevole, in tema di onere della prova, nel caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada
(ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato. A tal proposito, si è più volte ribadito3 come spetti al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa non consente di ritenere dimostrata la ricostruzione della dinamica del sinistro, posta a fondamento della domanda risarcitoria.
In primo luogo, si condividono e sono pienamente motivate le ragioni per le quali è inattendibile la deposizione della teste Tes_1
Si appalesano, infatti, del tutto inverosimili le modalità con le quali la suddetta è stata individuata come teste e, conseguentemente, indotta in tale qualità nel presente giudizio.
Su sollecitazione del Giudice, riferisce la teste che “al funerale di mia madre, in Romania, sei anni fa, è venuto il padrino del ragazzo morto, che abitava CP_7 vicino alla mia città e conosceva i miei genitori. ADR: in quella occasione mi ha detto la storia del ragazzo CP_7 morto col motore a Trinitapoli ed io ho detto che ero lì al momento del sinistro. Per questo mi hanno chiesto di testimoniare”. Quindi, la teste, solo dopo circa tre anni dall'accaduto, nell'anno 2012,4 casualmente, in occasione del funerale della madre, incontra in Romania il padrino del giovane , tale abitante nei pressi (località non Per_1 CP_7 precisata) della città di residenza della teste e conoscente dei suoi genitori.
Tale ricostruzione, stante la sua evidente inverosimiglianza, se non altro in considerazione delle distanze temporali e di luogo dell'incontro, avrebbe meritato un maggiore approfondimento istruttorio con l'esame del teste su CP_7 tali circostanze, ed in particolare con riguardo proprio alle modalità dell'incontro de quo.
Orbene, se è pur vero che il suddetto teste non è stato ammesso dal primo Giudice, che ha ritenuto la causa matura per la decisione, all'esito della deposizione della è Tes_1 anche vero che i capitoli di prova, su cui il era stato CP_7 chiamato a rispondere, non vertevano su tali circostanze,5 né esse avrebbero potuto essere introdotte d'ufficio dal
Giudice, tanto meno in sede di gravame.
La deposizione della inoltre, non è attendibile Tes_1 anche con riferimento al tenore della deposizione, in merito ai fatti – a suo dire – dalla stessa appresi de visu.
La teste, in primo luogo, non ha riferito nulla in merito alla dinamica del sinistro, non avendo assistito allo stesso. Ella, invero, ha raccontato di essersi trovata di spalle alla strada, teatro dell'incidente, e di essersi girata soltanto dopo aver
“sentito una frenata” e il rumore (presumibilmente dell'impatto), così da vedere – a distanza di circa 150 metri
- un camioncino con rimorchio, con attrezzi da muratori, che andava via.
La teste non è stata in grado di precisare la direzione del veicolo, né quella di provenienza né quella di destinazione, né se proveniva da destra o da sinistra, rispetto alla propria posizione di visuale. La teste non è stata in grado neanche di offrire una descrizione del camioncino, spiegando che la strada non era illuminata, precisando di aver visto il detto veicolo “per i fari di forma squadrata”. La teste però contradittoriamente è stata in grado di precisare che il veicolo trasportava attrezzi da muratore (blocchi di impalcature) di ferro, che sporgevano dal rimorchio, in orizzontale per circa un metro “grazie alle luci posteriori rosse” e che il rimorchio non era alto. È evidente la incongruità della deposizione, laddove, per un verso, si ammette la carenza di illuminazione e, di conseguenza, la assenza di visibilità (in considerazione delle ore serali) e la distanza non trascurabile (150 metri) e, per altro verso, si introducono dettagli (tipo di veicolo, ingombro del carico trasportato e persino la tipologia dello stesso) che avrebbero ragionevolmente implicato condizioni di tempo e di spazio del tutto diverse, in grado di consentire una visuale chiara e quindi una percezione certa e piena dei dettagli riferiti nel corso della deposizione testimoniale.
Più in particolare, a parte il fatto che nulla emerge – come già evidenziato – sulla dinamica del sinistro, non è credibile la teste quando, nonostante l'assenza di illuminazione dei luoghi e il buio serale, riferisce di aver visto “un camioncino” e persino il carico dallo stesso trasportato, a una distanza di circa 150 metri, soltanto grazie alle luci posteriori rosse del medesimo veicolo, luci che, notoriamente, servono agli automezzi soltanto per rendere palese il proprio ingombro sulla strada e non per illuminare la stessa e tanto meno il veicolo.
A questo aggiungasi come i verbalizzanti, intervenuti dopo il grave incidente, non risulta abbiano constatato la presenza della teste,6 la quale, per giustificare tale lacuna, spiega di aver avuto timore di farsi trovare e identificare, non essendo regolarmente assunta (ciò nonostante, ella riferisce contraddittoriamente di aver atteso in loco fino all'arrivo dei soccorsi).
Le incongruità, come sopra individuate, sono troppe per potersi ritenere ragionevolmente credibile il racconto della teste, la cui deposizione, pertanto, è stata correttamente espunta dal quadro probatorio. L'assenza di elementi oggettivi desumibili dalla deposizione testimoniale, già di per sé, rende vacillante e non concretamente sostenibile la ricostruzione della dinamica dell'incidente, pur operata in via meramente ipotetica dalla Polizia Giudiziaria e in sede di accertamenti peritali,7 tanto più che seri dubbi sorgono anche sulla riconducibilità al sinistro de quo delle tracce di frenata riscontrate in loco, dai verbalizzanti, al momento del sopralluogo. Sull'argomento, quand'anche non si possa attribuire piena ed insuperabile certezza, in ordine all'esatta epoca di rilevazione, dei riscontri fotografici rinvenibili su
Googlemaps, quanto meno permane un legittimo dubbio in ordine alla preesistenza delle tracce di frenata in questione rispetto al sinistro in oggetto, dubbio certamente non superabile con la constatazione del loro rinvenimento da parte della Polizia Giudiziaria.
Tanto è sufficiente per rendere ancor più vacillante la ricostruzione dei fatti, sostenuta dagli appellanti, in considerazione dell'inattendibilità della prova testimoniale, dell'assenza di altri elementi di riscontro oggettivi e, per di più, della presenza, in loco, del cartello stradale, di colore blu, presenza quest'ultima ben compatibile con le tracce
(frammenti di vernice blu) rinvenute in corrispondenza delle lesioni cranico-encefaliche subite dallo sfortunato giovane a causa dell'impatto violento. La coincidenza, invero, lascia quanto meno ragionevolmente ipotizzare – e tanto è sufficiente a rafforzare i dubbi sulla fondatezza delle allegazioni di parte attrice, ora appellante - che il giovane centauro abbia potuto subire, stante la scarsa visibilità serale, l'impatto con il segnale stradale in oggetto. Ne consegue che parte attrice non può ritenersi aver assolto adeguatamente l'onere della prova sulla stessa gravante, in considerazione della natura dell'azione risarcitoria proposta in questa sede nei confronti dell'Impresa assicuratrice designata per il Fondo vittime della strada.
Pertanto, condivisibilmente con le conclusioni tratte dal primo Giudice, il gravame va integralmente rigettato. Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R.
11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_2 [...]
e in CP_1 Parte_3 CP_2 persona del procuratore speciale nei Parte_4 confronti di nella qualità, avverso la sentenza CP_3
n. 987, pubblicata l'11/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in €
6.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 26/2/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Elaborati peritali redatti in data 4/5/2021 e 20/1/2023. 2 Viene sottolineata dagli appellanti la circostanza, ritenuta singolare, di ripetute riprese dei luoghi a breve distanza di tempo, l'una dall'altra (gennaio, febbraio e maggio del 2009). 3 Cfr. Cass. nn. 10540/23, 15367/11, 10484/01, 8086/95, 10762/92, 1905/91. 4 L'incidente risale al 2009 mentre la deposizione della teste è stata resa all'udienza del 18/10/2018, come da verbale in atti. 5 Cfr. capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria del 22/7/2015. 6 Cfr. annotazioni di servizio dei CC Cerignola del 18/5/2009 e C.N.R. del 19/5/2009 della stessa Arma. 7 Cfr. gli elaborati in atti del dr. (datati 21/8/2017 e 16/11/2017) E (datati 4/5/2021 e Tes_2 Controparte_8 20/1/2023).
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 907/2023 R.G., avente ad oggetto: azione per danni alla persona conseguenti ad incidente stradale,
TRA
Parte_1 Parte_2 [...]
e in CP_1 Parte_3 CP_2 persona del procuratore speciale Parte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Massatani, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio in
Roma; appellanti
e rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, CP_3 dall'Avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Foggia;
appellata All'udienza collegiale del 12/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 12/2/2025): contenuto del proprio atto di appello, richiamandone le conclusioni sia di merito che istruttorie, confidando nell'accoglimento del medesimo, in virtù delle argomentazioni ivi illustrate a censura della motivazione della sentenza di primo grado, chiedendo che la causa venga decisa>. Il procuratore dell'appellata compagnia assicuratrice ha così concluso (note scritte del 30/1/2025): Nel riportarsi alle proprie fondate ed esaustive difese come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e sinteticamente richiamate nei successivi scritti difensivi, conclude reiectis contrariis per il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto e non provato, con condanna dell' …. al pagamento dei compensi di lite in favore Pt_4 della Fondo di Garanzia come da allegata nota CP_3 specifica, valutando l'Ecc.ma Corte di appello adita l'opportunità di condannare l'appellante anche ai sensi dell'art. 96 primo e/o terzo comma c.p.c.>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 987, pubblicata l'11/4/2023, il Tribunale di
Foggia ha rigettato la domanda proposta da Pt_1
[...] Parte_2 Controparte_4
e in persona
[...] Parte_3 CP_2 del procuratore speciale nel Parte_4 contraddittorio con la compensando CP_3 interamente fra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte attrice il compenso liquidato al C.T.U. e ordinando la trasmissione degli atti al
PM in sede, per quanto di competenza.
Con la predetta domanda, gli attori, in qualità di padre
( , madre ( , fratelli Parte_1 Parte_2
( ) e sorella Controparte_5 Parte_3
( del defunto così CP_2 Persona_1 come in atti tutti rappresentati dal procuratore speciale avevano convenuto in giudizio, innanzi al Parte_4
Tribunale di Foggia, la in qualità di impresa CP_3 designata dal Fondo Vittime della Strada per la CP_6
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
[...] iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte del congiunto a loro dire, avvenuta a Persona_1 causa del sinistro stradale avvenuto la sera (h 22:00 circa) del 18/5/2009, lungo la S.P. 66. Stando alla dinamica dell'incidente riferita dagli attori, Parte_5 al momento del sinistro, era alla guida del proprio ciclomotore, provenendo da Zapponeta e diretto a Trinitapoli, e, all'altezza dell'area di intersezione tra la SP 66 e la SP 75, veniva attinto a tergo da un piccolo autocarro, rimasto non identificato (segnatamente da materiali sporgenti dallo stesso trasportati), che procedeva ad alta velocità. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione in atti, l'esame del teste e Testimone_1
l'espletamento di C.T.U. (ing. ), il primo Persona_2
Giudice ha ritenuto priva di fondamento, perché non provata, la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti del defunto.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale assunta in corso di causa, utilizzabili le risultanze fotografiche del teatro del sinistro stradale, desumibili da Googlemaps, dalle quali sarebbe emerso che le tracce di frenata, constatate in loco al momento del sopralluogo da parte della Polizia Giudiziaria, sarebbero state preesistenti all'incidente occorso al giovane come tali non idonee a costituire Persona_1 riscontro oggettivo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, così come ipotizzata dagli esperti all'esito degli accertamenti tecnici in sede penale e della C.T.U., in corso di causa.
Al contrario, secondo il primo Giudice, stante la presenza in corrispondenza dell'intersezione stradale di un cartello tondo di colore blu (senso unico dal lato opposto), tenuto conto della direzione di marcia “contromano” del ciclomotore su cui viaggiava lo sfortunato giovane, della scarsa visibilità del suddetto segnale stradale, in considerazione dell'ora serale e dell'assenza di illuminazione, dell'assenza di elementi oggettivi da cui desumere la presenza dell'auto pirata, sarebbe stato ragionevole ricostruire la dinamica del sinistro nel senso che il giovane avesse urtato con la testa il cartello di Per_1 colore blu, presente all'imbocco della stradina di raccordo, non avendo egli visto lo spartitraffico e così procedendo contromano, rovinando per terra, senza urtare alcun altro veicolo.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti, in primo luogo, lamentandone il difetto di motivazione adeguata, stante l'irrazionale ed apodittica conclusione tratta dal Tribunale, in violazione degli artt. 115 e 1167 c.p.c., non avendo esso spiegato adeguatamente le ragioni per le quali aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della signora nonostante la stessa avesse offerto ogni Tes_1 puntuale chiarimento, anche a fronte delle sollecitazioni del
Giudice, in sede di escussione. Né – sostengono gli appellanti – il Tribunale avrebbe spiegato come potesse ritenere più attendibili i fotogrammi disponibili su googlemaps, rispetto ai dati oggettivi rilevati in sede di sopralluogo dalla Polizia Giudiziaria e descritti dalla teste, prove fidefacenti fino a querela di falso.
Con il secondo motivo di doglianza, gli appellanti ritengono inattendibili le risultanze fotografiche di Googlemaps, con particolare specifico riferimento all'epoca delle rilevazioni, prive di certezza (soprattutto in relazione alla data) in quanto facilmente manipolabili,2 ad onta delle informazioni assunte dal C.T.U. sul WEB, prive di qualsiasi attendibile certezza
(in difetto di riscontro ufficiale dalla azienda Google, erano state assunte notizie soltanto indirette da esperti e appassionati di Google).
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti insistono nel ritenere errata la valutazione del quadro probatorio operata dal primo Giudice, che non avrebbe tenuto conto del parere espresso dai verbalizzanti e dagli esperti, anche in sede penale, che avrebbero confermato la ricostruzione dei fatti operata dalla teste.
Pertanto, insistendo nelle richieste istruttorie avanzate in primo grado, in ordine alla prova testimoniale del danno parentale, gli appellanti hanno chiesto la totale riforma della sentenza gravata, invocando la condanna della Compagnia
Assicuratrice appellata, nella qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia della al CP_6 risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto, da liquidarsi in corso di causa.
Si è costituita in giudizio deducendo CP_3
l'infondatezza delle censure mosse ex adverso. All'udienza del 12/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze degli appellanti, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
In punto di diritto, non è superfluo ribadire il condivisibile e granitico orientamento del Supremo Collegio, di cui per altro la difesa appellante mostra di essere pienamente consapevole, in tema di onere della prova, nel caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada
(ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato. A tal proposito, si è più volte ribadito3 come spetti al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa non consente di ritenere dimostrata la ricostruzione della dinamica del sinistro, posta a fondamento della domanda risarcitoria.
In primo luogo, si condividono e sono pienamente motivate le ragioni per le quali è inattendibile la deposizione della teste Tes_1
Si appalesano, infatti, del tutto inverosimili le modalità con le quali la suddetta è stata individuata come teste e, conseguentemente, indotta in tale qualità nel presente giudizio.
Su sollecitazione del Giudice, riferisce la teste che “al funerale di mia madre, in Romania, sei anni fa, è venuto il padrino del ragazzo morto, che abitava CP_7 vicino alla mia città e conosceva i miei genitori. ADR: in quella occasione mi ha detto la storia del ragazzo CP_7 morto col motore a Trinitapoli ed io ho detto che ero lì al momento del sinistro. Per questo mi hanno chiesto di testimoniare”. Quindi, la teste, solo dopo circa tre anni dall'accaduto, nell'anno 2012,4 casualmente, in occasione del funerale della madre, incontra in Romania il padrino del giovane , tale abitante nei pressi (località non Per_1 CP_7 precisata) della città di residenza della teste e conoscente dei suoi genitori.
Tale ricostruzione, stante la sua evidente inverosimiglianza, se non altro in considerazione delle distanze temporali e di luogo dell'incontro, avrebbe meritato un maggiore approfondimento istruttorio con l'esame del teste su CP_7 tali circostanze, ed in particolare con riguardo proprio alle modalità dell'incontro de quo.
Orbene, se è pur vero che il suddetto teste non è stato ammesso dal primo Giudice, che ha ritenuto la causa matura per la decisione, all'esito della deposizione della è Tes_1 anche vero che i capitoli di prova, su cui il era stato CP_7 chiamato a rispondere, non vertevano su tali circostanze,5 né esse avrebbero potuto essere introdotte d'ufficio dal
Giudice, tanto meno in sede di gravame.
La deposizione della inoltre, non è attendibile Tes_1 anche con riferimento al tenore della deposizione, in merito ai fatti – a suo dire – dalla stessa appresi de visu.
La teste, in primo luogo, non ha riferito nulla in merito alla dinamica del sinistro, non avendo assistito allo stesso. Ella, invero, ha raccontato di essersi trovata di spalle alla strada, teatro dell'incidente, e di essersi girata soltanto dopo aver
“sentito una frenata” e il rumore (presumibilmente dell'impatto), così da vedere – a distanza di circa 150 metri
- un camioncino con rimorchio, con attrezzi da muratori, che andava via.
La teste non è stata in grado di precisare la direzione del veicolo, né quella di provenienza né quella di destinazione, né se proveniva da destra o da sinistra, rispetto alla propria posizione di visuale. La teste non è stata in grado neanche di offrire una descrizione del camioncino, spiegando che la strada non era illuminata, precisando di aver visto il detto veicolo “per i fari di forma squadrata”. La teste però contradittoriamente è stata in grado di precisare che il veicolo trasportava attrezzi da muratore (blocchi di impalcature) di ferro, che sporgevano dal rimorchio, in orizzontale per circa un metro “grazie alle luci posteriori rosse” e che il rimorchio non era alto. È evidente la incongruità della deposizione, laddove, per un verso, si ammette la carenza di illuminazione e, di conseguenza, la assenza di visibilità (in considerazione delle ore serali) e la distanza non trascurabile (150 metri) e, per altro verso, si introducono dettagli (tipo di veicolo, ingombro del carico trasportato e persino la tipologia dello stesso) che avrebbero ragionevolmente implicato condizioni di tempo e di spazio del tutto diverse, in grado di consentire una visuale chiara e quindi una percezione certa e piena dei dettagli riferiti nel corso della deposizione testimoniale.
Più in particolare, a parte il fatto che nulla emerge – come già evidenziato – sulla dinamica del sinistro, non è credibile la teste quando, nonostante l'assenza di illuminazione dei luoghi e il buio serale, riferisce di aver visto “un camioncino” e persino il carico dallo stesso trasportato, a una distanza di circa 150 metri, soltanto grazie alle luci posteriori rosse del medesimo veicolo, luci che, notoriamente, servono agli automezzi soltanto per rendere palese il proprio ingombro sulla strada e non per illuminare la stessa e tanto meno il veicolo.
A questo aggiungasi come i verbalizzanti, intervenuti dopo il grave incidente, non risulta abbiano constatato la presenza della teste,6 la quale, per giustificare tale lacuna, spiega di aver avuto timore di farsi trovare e identificare, non essendo regolarmente assunta (ciò nonostante, ella riferisce contraddittoriamente di aver atteso in loco fino all'arrivo dei soccorsi).
Le incongruità, come sopra individuate, sono troppe per potersi ritenere ragionevolmente credibile il racconto della teste, la cui deposizione, pertanto, è stata correttamente espunta dal quadro probatorio. L'assenza di elementi oggettivi desumibili dalla deposizione testimoniale, già di per sé, rende vacillante e non concretamente sostenibile la ricostruzione della dinamica dell'incidente, pur operata in via meramente ipotetica dalla Polizia Giudiziaria e in sede di accertamenti peritali,7 tanto più che seri dubbi sorgono anche sulla riconducibilità al sinistro de quo delle tracce di frenata riscontrate in loco, dai verbalizzanti, al momento del sopralluogo. Sull'argomento, quand'anche non si possa attribuire piena ed insuperabile certezza, in ordine all'esatta epoca di rilevazione, dei riscontri fotografici rinvenibili su
Googlemaps, quanto meno permane un legittimo dubbio in ordine alla preesistenza delle tracce di frenata in questione rispetto al sinistro in oggetto, dubbio certamente non superabile con la constatazione del loro rinvenimento da parte della Polizia Giudiziaria.
Tanto è sufficiente per rendere ancor più vacillante la ricostruzione dei fatti, sostenuta dagli appellanti, in considerazione dell'inattendibilità della prova testimoniale, dell'assenza di altri elementi di riscontro oggettivi e, per di più, della presenza, in loco, del cartello stradale, di colore blu, presenza quest'ultima ben compatibile con le tracce
(frammenti di vernice blu) rinvenute in corrispondenza delle lesioni cranico-encefaliche subite dallo sfortunato giovane a causa dell'impatto violento. La coincidenza, invero, lascia quanto meno ragionevolmente ipotizzare – e tanto è sufficiente a rafforzare i dubbi sulla fondatezza delle allegazioni di parte attrice, ora appellante - che il giovane centauro abbia potuto subire, stante la scarsa visibilità serale, l'impatto con il segnale stradale in oggetto. Ne consegue che parte attrice non può ritenersi aver assolto adeguatamente l'onere della prova sulla stessa gravante, in considerazione della natura dell'azione risarcitoria proposta in questa sede nei confronti dell'Impresa assicuratrice designata per il Fondo vittime della strada.
Pertanto, condivisibilmente con le conclusioni tratte dal primo Giudice, il gravame va integralmente rigettato. Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R.
11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_2 [...]
e in CP_1 Parte_3 CP_2 persona del procuratore speciale nei Parte_4 confronti di nella qualità, avverso la sentenza CP_3
n. 987, pubblicata l'11/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in €
6.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 26/2/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Elaborati peritali redatti in data 4/5/2021 e 20/1/2023. 2 Viene sottolineata dagli appellanti la circostanza, ritenuta singolare, di ripetute riprese dei luoghi a breve distanza di tempo, l'una dall'altra (gennaio, febbraio e maggio del 2009). 3 Cfr. Cass. nn. 10540/23, 15367/11, 10484/01, 8086/95, 10762/92, 1905/91. 4 L'incidente risale al 2009 mentre la deposizione della teste è stata resa all'udienza del 18/10/2018, come da verbale in atti. 5 Cfr. capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria del 22/7/2015. 6 Cfr. annotazioni di servizio dei CC Cerignola del 18/5/2009 e C.N.R. del 19/5/2009 della stessa Arma. 7 Cfr. gli elaborati in atti del dr. (datati 21/8/2017 e 16/11/2017) E (datati 4/5/2021 e Tes_2 Controparte_8 20/1/2023).