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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8379/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025, vertente
1 TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli.
APPELLANTI
E
C.F. e P. IVA ), già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Pisapia, Alfredo Craca e Maria Cristina Pieretti.
APPELLATA
E
(C.F. , contumace. Controparte_3 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“2) In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'illegittimità / il gravissimo inadempimento della costituito dalla sospensione da parte della convenuta in via Controparte_4
2 riconvenzionale dell'operatività sui conti correnti n. 1517 e 1550 in essere presso la filiale di Via
Carlo Alberto n. 2 in Roma, intestati alla Parte_2
e l'illegittimità e ingiustificatezza del recesso come esercitato dalla suddetta banca
[...] per assenza di un giustificato motivo e comunque in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
3) Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare la contrarieta a buona fede della condotta della che, anziché proporre Controparte_4 preventivamente l'istanza di sequestro delle somme presenti sui conti correnti per cui è giudizio, ha trattenuto per oltre due mesi dette somme per poi proporre solo successivamente l'istanza di sequestro nel diverso giudizio instaurato da un terzo, e comunque accertare e dichiarare che detta condotta è illecita e costituisce in ogni caso un abuso di diritto;
4) Conseguentemente all'accertamento di cui ai punti 2) e 3) – anche ad uno solo di essi – condannare la in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t. , a risarcire alla Parte_2
i danni dalla medesima subiti per effetto delle dette condotte nell'ammontare che
[...] risulterà in corso di causa anche in seguito ad espletanda CTU, o comunque da liquidarsi in via equitativa;
5) Condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., a risarcire alla il danno da Parte_2 responsabilità aggravata ex art. 96 cpc da liquidarsi anche d'ufficio”.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
L'appellata ha così concluso:
“1. - accertare e dichiarare – occorrendo – l'intervenuta cessazione dei rapporti di conto corrente nn.
1517 e 1550 oggetto di causa per intervenuto recesso della come dedotto negli atti difensivi CP_4 della CP_4
2. - accertare e dichiarare – previo accertamento, tra il signor e il signor Parte_1
del soggetto avente la legittimazione ad agire in nome e per conto della Controparte_3
in relazione ai rapporti di conto corrente nn. 1517 e 1550 oggetto del presente giudizio Parte_2
(e quindi a incassare le somme sottoposte a sequestro liberatorio) – che la nulla deve, ovvero a CP_4 nulla essa è comunque tenuta, nei confronti dell'altro soggetto che ha assunto di aver la legittimazione ad operare in nome e per conto della in relazione ai conti e/o rapporti oggetto del presente Parte_2 giudizio;
3. - in ogni caso accertare e dichiarare che la a) a nulla è tenuta nei confronti di chi il Tribunale CP_4 avrà accertato non essere legittimato – o non aver comunque dato prova di essere legittimato – ad agire in nome e per conto della b) in particolare, non è comunque tenuta a pagare i saldi Parte_2 dei conti correnti nn. 1537 e 1550, intestati alla e pari Parte_2
a complessivi euro 114.546,82, nelle mani di chi il Tribunale avrà accertato non essere legittimato o
3 non aver comunque dato prova di essere legittimato ad agire in nome e per conto della e Parte_2 quindi a incassare le somme oggetto di causa;
In ogni caso:
4. - respingere le domande tutte proposte in via riconvenzionale dal signor in proprio e Parte_1 nella sua asserita qualità legale rappresentante della Parte_2
in quanto inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto, e comunque
[...] indimostrate, per i motivi di cui agli atti difensivi della CP_4
5. - respingere la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal signor in proprio Parte_1
e nella sua asserita qualità legale rappresentante della Parte_2
in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, e comunque
[...] indimostrata, per i motivi di cui agli atti difensivi della 43 CP_4
6. - respingere le istanze istruttorie del signor in proprio e nella sua asserita qualità legale Parte_1 rappresentante della in quanto Parte_2 inammissibili e/o irrilevanti.
In ogni caso:
7. - Con vittoria di spese e di compensi professionali a favore della Banca.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La (ora conveniva in Controparte_5 Controparte_1
giudizio e affinché, accertata l'intervenuta Controparte_3 Parte_1
cessazione di due rapporti di conto corrente intrattenuti con la Parte_2
(d'ora in poi anche solo in conseguenza del recesso esercitato
[...] Parte_2
da essa attrice, venisse accertato quale dei due convenuti fosse legittimato a ricevere il saldo attivo residuato dopo la chiusura dei detti conti.
Il recesso era stato giustificato a causa del contrasto che si era venuto a creare fra i due convenuti, dirigenti del sindacato, i quali sostenevano, entrambi, di essere gli unici legittimati ad agire nei rapporti bancari in nome e per conto della . Parte_2
4 In particolare , in qualità di amministratore della aveva Parte_1 Parte_2
aperto, in data 30.4.2015 e 26.6.2015, due conti correnti, ma, qualche tempo dopo,
aveva reclamato di avere assunto l'incarico di legale rappresentante Controparte_3
della stessa Parte_2
2. La banca, dopo avere temporaneamente sospeso l'operatività dei conti nel dubbio su chi fosse il reale legittimato a operare, non avendo raggiunto chiarezza, aveva receduto per giustificato motivo dai rapporti di conto corrente.
Entrambi i contendenti avevano agito con distinti ricorsi ex art. 700 c.p.c. per ripristinare l'operatività dei conti nei loro rispettivi confronti, davanti al Tribunale di Milano Parte_1
e davanti al Tribunale di Roma. Mentre i ricorsi ex art. 700 c.p.c. venivano entrambi CP_3
rigettati, veniva accolta da parte del Tribunale di Roma la contrapposta domanda cautelare con cui la banca aveva chiesto il sequestro liberatorio delle somme giacenti sui conti, in attesa dell'accertamento giudiziale del reale legittimato.
2. Il giudizio di primo grado veniva quindi instaurato nel merito, all'esito del sequestro liberatorio, dalla banca nei confronti di e e nell'ambito dello stesso si Parte_1 CP_3
costituiva anche la Parte_2
I convenuti facevano presente che nelle more era stato concluso in data 30.9.2016 un accordo transattivo che aveva portato al riconoscimento in capo a della titolarità Parte_1
del potere di disporre dei saldi dei conti correnti in questione, in quanto legale rappresentante della Veniva quindi revocato il sequestro Parte_2
sulle somme.
e la chiedevano tuttavia, in via riconvenzionale, che venisse Parte_1 Parte_2
accertata l'illegittimità del recesso esercitato dalla banca per assenza di un giustificato motivo e violazione dei principi di buonafede e correttezza nell'esecuzione del contratto,
5 Cont con condanna della al risarcimento dei danni causati con il suo comportamento, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20165/2019, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alle domande di accertamento proposte dal e respingeva CP_1
però le domande riconvenzionali proposte da e dalla non Parte_1 Parte_2
ravvisando scorrettezza nella condotta della banca e giustificato il motivo del recesso.
4. e la hanno proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo hanno lamentato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il recesso della banca fosse giustificato dall'oggettiva incertezza in diritto sulla questione della legittimazione a operare sui conti.
Secondo gli appellanti invece la banca aveva in realtà tutti gli elementi a sua disposizione
- pur a fronte delle rivendicazioni di un soggetto terzo - per appurare con certezza che legittimato ad agire sui detti conti correnti era , stante la qualità di legale Parte_1
rappresentante della organizzazione sindacale intestataria dei conti correnti per cui è causa,
ed essendo invece irrilevanti i contrasti sindacali interni all'epoca esistenti, attesa l'autonomia amministrativa e patrimoniale della e l'insussistenza di un potere Parte_2
di commissariamento della da parte della Parte_2 Controparte_6
che aveva nominato
[...] CP_3
Gli appellanti hanno lamentato che non era stato dato rilievo all'assenza nello Statuto
della - così come invece rilevato correttamente dal Tribunale di Napoli in una Parte_2
controversia riguardante la - di un potere di commissariamento ad opera della Parte_2
CP_6
6 Hanno poi rilevato che detti conti correnti erano stati aperti da nella sua Parte_1
qualità di legale rappresentante della Federazione e che infatti sugli stessi venivano versati i contributi associativi degli iscritti alla Federazione medesima.
Hanno lamentato che la banca non aveva mai dedotto, provato o chiesto di provare in giudizio di aver svolto un'istruttoria al fine di appurare quantomeno la parvenza di fondatezza delle rivendicazioni sui conti correnti avanzate da un soggetto terzo.
Invece la banca, come dalla stessa dichiarato in giudizio, dopo aver ricevuto la comunicazione di el 15.2.2016, con la quale quest'ultimo rivendicava il deposito della CP_3
firma, aveva immediatamente sospeso l'operatività dei conti il giorno dopo.
La banca aveva poi totalmente omesso di considerare che aveva chiesto, con la CP_3
nota del 15.2.2016, il deposito della firma solo in relazione a uno dei due conti correnti e non a entrambi, e che il recesso era stato esercitato per entrambi i conti in data 7.3.2016 prima di ricevere la notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui rivendicava l'operatività su CP_3
entrambi i conti.
5. Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto che in data 11.2.2016 la banca, senza alcuna preventiva comunicazione,
improvvisamente aveva inibito a l'accesso ai conti e senza alcuna interlocuzione Parte_1
ne aveva poi sospeso l'operatività il 16.2.2016. La banca aveva infine chiesto, dopo oltre due mesi dalla sospensione, il sequestro sostituendosi alle parti nel dirimere le vicende associative.
6. Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato che non era stata ammessa l'istruttoria necessaria per confermare le varie circostanze di fatto sopra narrate che avrebbero consentito di ravvisare la malafede e la scorrettezza nell'operato della banca.
7 7. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
8. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente,
in quanto censuranti la valutazione della correttezza della decisione della banca di sospendere l'operatività e poi recedere dai conti, sono infondati.
La banca aveva ricevuto il 15.2.2016 una richiesta ufficiale di deposito della firma per l'operatività del conto da parte di il quale dichiarava la propria qualità Controparte_3
di Reggente della Federazione, allegando la delibera di nomina da parte della Segreteria
Parte_ Confederale della emessa sulla base dell'art. 15 dello Statuto Confederale a seguito della delibera di decadenza della carica di . Parte_1
Si trattava quindi di dirimere un contrasto tra diversi statuti regolanti i rapporti tra i diversi livelli dell'associazione sindacale, in mancanza di un registro ufficiale attestante i soggetti forniti di poteri di rappresentanza.
Né può avere rilievo il fatto che inizialmente la richiesta si riferisse a un solo conto, atteso che la medesima problematica riguardava necessariamente anche l'altro, come testimoniato dal fatto che pochi giorni dopo i ricorsi contrapporti ex art. 700 c.p.c. riguardavano entrambi i conti.
8 La scelta della sospensione dei conti e del recesso è stata quindi resa necessaria per evitare appropriazioni indebite da parte del soggetto non legittimato.
Il recesso è stato esercitato all'esito del tentativo di un confronto tra le parti, circostanza non contestata, e dopo invece che la banca aveva ricevuto la lettera di del Parte_1
17.2.2016 con cui si riportavano le posizioni di questi in senso inconciliabile con quelle manifestate da Il recesso infine è stato comunque seguito dopo poco tempo dalla CP_3
richiesta di sequestro liberatorio, dimostrante la buona fede della banca e la volontà di porre i conti a disposizione del reale avente diritto.
Per quanto sopra esposto è infondato anche il terzo motivo di appello, rivelandosi non necessario l'approfondimento istruttorio.
9. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
9 Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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