Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2020, proposto da
LA UC e IA SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Muraca, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC risultante da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale in Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Firenze 17.08.2020 pratica n. 5981/2019, successivamente notificato, ad oggetto “Diniego di Permesso di costruire n. 1299/2020”; nonché di ogni atto a questi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ancorché allo stato incognito, ivi compresi:
- la Comunicazione del Comune di Firenze 03.07.2019 prot. GP 224396/2019;
- la comunicazione di preavviso di rigetto 27.11.2019 prot. 384311/2019;
nonché per l'annullamento
- del Regolamento urbanistico del Comune di Firenze approvato con D.C.C. 2 aprile 2015, n. 25 e ss.mm.ii in parte qua classifica, in via residuale, l'immobile in titolarità dei ricorrenti siti in Firenze, via Bolognese snc (individuati al NCEU, Foglio5, p.lla 478) quale “edificato storico e storicizzato”, con ciò escludendo la possibilità di operare interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi (artt. 15, 13 e 67 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri LA UC e IA SC, premesso: 1) di essere proprietari di un immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Firenze, via Bolognese; 2) che accanto al predetto immobile essi hanno altresì acquistato due ulteriori manufatti condonati ad uso magazzino realizzati con materiali incongrui (tubi innocenti, tamponature in assi di legno, persiane, lamiera ondulata in plastica ed amianto) rispetto a circostante contesto agricolo; 3) che i predetti immobili ai sensi del vigente Regolamento urbanistico ricadono nell’ambito dei “Centri storici minori/borghi storici”; 4) di aver richiesto al comune di Firenze con istanza del 13/06/2019 il rilascio di una autorizzazione paesaggistica e di un permesso di costruire finalizzati alla sostituzione degli elementi costitutivi dei magazzini con tamponature murarie, il tutto nel rispetto dell’attuale volume, superficie e sagoma; 5) che il comune di Firenze, nonostante il conseguimento della autorizzazione paesaggistica, ha denegato titolo edilizio ritenendo che manufatti oggetto della istanza fossero classificabili nell’ambito del “tessuto storico e storicizzato prevalentemente seriale” e, come tali, esclusi dalla possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione (quale, secondo l’Ente, sarebbe da classificarsi l’intervento proposto) previsti solo per l’edificato recente; 6) che il comune di Firenze ha operato la classificazione degli immobili in questione nell’ambito del tessuto storicizzato in applicazione all’art. 15 delle NTA al RUC in base al quale in assenza di una ricognizione individuale dei caratteri dell’immobile deriverebbe un assoggettamento del medesimo, in via residuale, alla disciplina limitativa del “tessuto storico e storicizzato prevalentemente seriale”.
Tutto ciò premesso i ricorrenti, con il primo motivo, impugnano l’art. 15 delle NTA assumendo che lo stesso, facendo derivare dalla omessa ricognizione da parte dello strumento urbanistico dei due manufatti condonati come edificato recente il loro assoggettamento alle prescrizioni imposte per gli immobili di valore storico, detterebbe una disciplina del tutto illogica e avulsa dalle caratteristiche concrete dei singoli beni.
Con il secondo ed il quarto motivo, i ricorrenti lamentano che la conclusione a cui è pervenuto il Comune nel provvedimento finale sarebbero incoerenti con gli atti istruttori formati nel corso del procedimento amministrativo nei quali i due immobili sarebbero stati classificati nell’ambito dell’edificato recente.
Con il terzo motivo, infine, essi si dolgono del fatto che il provvedimento impugnato impedirebbe la bonifica dei manufatti dalle parti in amianto con conseguente pregiudizio alla salubrità ambientale.
In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto la lamentata lesione non deriva dalla parte normativa del piano ma dagli azzonamenti operati dallo stesso che, in quanto comportanti effetti conformativi della proprietà, avrebbero dovuto essere immediatamente gravati in quanto immediatamente lesivi.
Il tessuto “tessuto storico e storicizzato prevalentemente seriale”, nell’ambito del quale i manufatti di cui si discute ricadono, risulta infatti individuato con apposita grafia nella tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del regolamento Urbanistico (art. 13 n. 4.1 NTA).
All’interno del perimetro della zona del tessuto storico il regolamento urbanistico individua “singoli edifici” che per data di costruzione e caratteristiche non necessitano di una particolare protezione classificandoli come “edificato recente” (art. 13 punto 4.7 delle NTA).
Da ciò consegue che la mancata classificazione dei due immobili di cui si discute nell’ambito dell’edificato recente non deriva da una norma generale ed astratta ma dalla concreta disciplina degli azzonamenti del piano urbanistico la quale, secondo una pacifica giurisprudenza, ha una portata immediatamente lesiva e deve quindi essere impugnata a decorrere dalla pubblicazione dello strumento (Consiglio di Stato sez. IV, 04/12/2024, n.9707).
Tali conclusioni non mutano per il fatto che la lesione lamentata derivi non solo dalla inclusione dell’area di proprietà dei ricorrenti nell’ambito della sottozona del tessuto storico o storicizzato ma anche dalla loro mancata individuazione all’interno della stessa come edificato recente ad opera del medesimo regolamento urbanistico.
Anche in tale ipotesi infatti il pregiudizio rimonta direttamente alla disciplina conformativa dettata dal piano a nulla rilevando che la stessa si ricavi da una combinazione di azzonamenti e mancate rilevazioni all’interno degli stessi.
Va altresì osservato che se, come paventato dal ricorrente, la mancata individuazione dei magazzini come edificato recente fosse frutto di mero errore materiale, il rimedio a tale svista non potrebbe essere dato da una tardiva impugnazione del regolamento urbanistico potendo i proprietari sollecitare l’attivazione del procedimento semplificato di correzione previsto dall’art. 21 della L.R.T. n. 65 del 2014.
Alla luce di quanto sopra detto la impugnativa dell’art. 15 delle NTA del piano appare inammissibile per difetto di interesse posto che, trovando la lesione lamentata fonte nella parte cartografica dello strumento, dalla eliminazione di tale norma non potrebbe derivare alcun risultato utile.
Anche le altre censure con cui si lamenta che il diniego impugnato sarebbe viziato da varie figure di eccesso di potere sono parimenti inammissibili posto che l’atto negativo, costituendo una conseguenza indefettibile della disciplina dettata dal piano, non è suscettibile di incorrere in tale vizio che riguarda il cattivo esercizio del potere discrezionale.
In ogni caso il Collegio ritiene di dover precisare che il diniego della istanza finalizzata all’intervento demoricostruttivo non poteva in alcun modo precludere alla ricorrente la doverosa rimozione delle parti in amianto in tesi ammalorate la quale avrebbe dovuto seguire procedure edilizie ed ambientali del tutto diverse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO