Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
RG del Giudice di Pace di Sanremo
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 81/2025 RG, avente ad oggetto la sentenza n. 587/2024 pubblicata il 16.12.2024, resa nella causa civile n. 2308/2024
promossa da
(CF: , in persona del Sindaco pro-tempore,
o il c lla via Cavour n.43/5 è eletto domicilio Parte_1 P.IVA_1 r presso il cui studio in Milano alla Parte_1 via Manara n.11 è eletto domicilio
-ricorrente appellante-
o
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco CP_1 C.F._1
-resistente appellata-
Ragioni della decisione
(1) abstract. Il , in persona del Sindaco pro-tempore, con ricorso Parte_1 in appello, ritualmente notificato, premesso che il Giudice di Pace di Sanremo accoglieva il ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazione, per violazione dell'art. 142, co.7, CdS, nn. VI/00006811–VI/00006940–VI/00006941–VI/00007713– VI/00009112–VI/000096690, dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, co.6, 45, co.6, e 201, co.
1-ter, CdS, nonché degli art. 345, co.2, e 192, co. 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS (DPR n.495/1992) oltre che dell'art. 4, co.3, DL n. 121/2002 e del DM n. 282/2017, proponeva appello avverso la sentenza n. 587/2024 pubblicata il 16.12.2024, resa nella causa civile n. 2308/2024 RG del Giudice di Pace di Sanremo, instando, previa ammissione di ulteriore produzione documentale (circolari), in via principale di merito, per la sua integrale riforma, con vittoria di spese delle due fasi di giudizio, in via subordinata, per la compensazione delle spese di lite in ragione del corretto operato dell'Amministrazione opponente. 1.1) Si costituiva in giudizio che, contestata l'ammissibilità delle nuove CP_1 produzioni documentali in quanto tardiva, dedotta la infondatezza del motivo di appello, anche per profili diversi da quello ritenuto dal giudice di prime cure (illegittimità della riduzione del limite di velocità/segnaletica contraddittoria/mancata prova del ruolo svolto dagli agenti verbalizzanti/illegittimità dell'affidamento del servizio/ inadeguatezza dei segnali e sulla mancata visibilità della postazione), instava, nel merito, per il rigetto del motivo di appello, con vittoria di spese.
1 dott. Pasquale LONGARINI
(2) sul merito dell'appello. Il lamentando la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 142, co.6, 45, co.6, e 201, co.
1-ter, CdS, nonché degli art. 345, co.2, e 192, co. 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS (DPR n.495/1992) oltre che dell'art. 4, co.3, DL n. 121/2002 e del DM n. 282/2017, per non aver equiparato alla procedura di approvazione (alla quale l'apparecchiatura per l'accertamento della velocità era stata regolarmente sottoposta) quella di omologazione, impugna la sentenza n. 587/2024 del Giudice di Pace di Sanremo che, accogliendo la opposizione avverso i verbali di accertamento di infrazione, per violazione dell'art. 142, co.7, CdS, nn. VI/00006811–VI/00006940–VI/00006941–VI/00007713–VI/00009112– VI/000096690, annullava i detti verbali di accertamento, con compensazione delle spese di giudizio. 2.1) Deduce l'appellante il malgoverno delle risultanze processuali laddove, seppur il requisito fondamentale dei dispositivi di rilevamento di velocità era da ricercarsi nell'approvazione e non nell'omologazione e seppur gli autovelux che avevano rilevato le infrazioni dei mezzi di proprietà dell'appellato erano stati validamente installati in quanto, all'esito di una procedura tecnico-amministrativa volta a comprovare la funzionalità dello strumento allo scopo, erano stati validamente approvati, il giudice di prime cure non forniva adeguata motivazione in ordine alla ritenuta diversa natura e finalità tra la procedura di approvazione e quella di omologazione, contrapposizione comunque ritenuta superata dal nuovo codice della strada entrato in vigore il 14.12.2024 (art. 192 CdS e 345 regolamento CdS), il cui difetto fondava la sentenza di annullamento dei verbali di infrazione elevati all'appellato. 2.2) Rilevato che: (i) l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (cass. SU 17355/2009); (ii) in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (“autovelox”), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (cass. n. 18354/2018); (iii) l'accertamento dell'infrazione dell'art. 142 del codice della strada, ove effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica cd. “autovelox”, è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, in caso di contestazione da parte del contravventore;
(iv) l'onere della prova della corretta funzionalità deve essere fornita dalla PA, dalla quale dipende l'organo accertatore (cass. n. 14597/2021). 2.2.1) In caso di contestazione, come nella fattispecie di causa, la PA deve fornire la prova della corretta funzionalità degli autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità. Essi devono quindi essere strumenti metrologici legali e passare il vaglio di approfondite verifiche ad opera di laboratori istituiti. Solo in questo modo possono ottenere la c.d. certificazione metrologica. Lo strumento deve fornire un dato di misura che assurge a prova legale, incontestabile e incontrovertibile, sottratto da ogni possibile valutazione discrezionale del magistrato ai sensi dell'art. 116 cpc.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.2.2) In tal caso, il giudice dovrà verificare che sussistano entrambe le certificazioni di autorizzazione e omologazione, non essendo sufficienti le semplici dichiarazioni contenute nel verbale di accertamento (cass. 3335/2024). 2.3) Tanto premesso, la sentenza gravata è immune da vizi e, pertanto, in conformità delle richieste della parte appellata, va confermata. 2.4) Osservato che l'approvazione e taratura dell'apparecchio sono procedure diverse dall'omologazione del modello di apparecchio (l'approvazione e la taratura sono procedure diverse da quella di omologazione, anch'essa esplicitamente e specificatamente richiesta dalla legge e comunque di responsabilità di un ministero diverso da quello che approva l'apparecchio; l'approvazione non è una validazione tecnica come l'omologazione ma un semplice via libera amministrativo), sono nulle le sanzioni elevate dalle apparecchiature approvate dal MIT ma non omologate dal MISE. Valga il vero. 2.4.1) In tema di autovelox, il codice della Strada riporta all'articolo 142 co.6 che «Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati». L'oggetto della vicenda esaminata è proprio il termine
“omologate”, poiché, secondo l'Ente pubblico responsabile dell'apparecchio, il disposto riportato «non specifica in cosa consista tale operazione, dovendo, perciò, desumersene il contenuto sulla scorta del coordinamento sistematico di altre disposizioni normative di riferimento», e queste normative prescrivono indifferentemente l'approvazione o l'omologazione (art. 45, co.6, e 201, co. i-ter, CdS;
art. 4, co.3, DL 121/2002; parere del MIT del 22.3.2007; nota del MIT del 31.5.2017; circolare MIT n. 8176/2020). 2.4.2) L'omologazione e l'approvazione sono due operazioni completamente diverse per le finalità che perseguono. Il primo tipo di controllo viene fatto per accertare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento del Codice della Strada;
la seconda operazione, invece, verifica elementi che non vengono indicati nel regolamento appena citato. Dunque, non deve rispettare specifiche prescrizioni: sull'omologazione, «L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l' » (art. 192, Controparte_2 co.2, reg. attuazione del CdS); sull'approvazione, «Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2» (art. 192, co.3 reg. attuazione del CdS). Proprio dalle frasi sottolineate ed in grassetto si inferisce l'esistenza di una chiara distinzione tra le due operazioni di controllo, ravvisabile nel fatto che l'omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal regolamento, mentre l'approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche a cui fare riferimento. L'omologazione e l'approvazione sono due operazioni assolutamente distinte tra loro, con la conseguenza che un autovelox può essere ritenuto un legittimo strumento di rilevazione della velocità solo se è sottoposto anche all'omologazione «Vi è una distinzione chiara e netta tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura (poiché il comma 3 dell'art. 192 C.d.S. richiama il comma 2), quanto sulla finalità
3 dott. Pasquale LONGARINI perseguita: nel caso dell'approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione;
nel caso dell'omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti» (Giudice di pace Milano dell'11/02/2019). 2.4.3) L'approvazione non è, dunque, equiparabile all'omologazione e solo l'omologazione completa, che assicura la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox (cass. n.1505/2024; cass. n. 20913/2024; cass. pen. n. 10365/2025). Invero, il “complementare ed esplicativo” art. 192 del regolamento di esecuzione del CdS, che, disciplinando i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, CdS), contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione: «la procedura di approvazione è distinta e diversa dall'altra, di omologazione, perché l'art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice stradale (in attuazione dell'art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l'”approvazione” dall'”omologazione”) la prevede - in relazione al singolo prototipo –
“quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali” il Regolamento “non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”; per l'omologazione, invece, è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell' Controparte_2 del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del
[...]
Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.); analogamente, “omologazione” ed “approvazione” sono distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142 comma 6 C.D.S. e 345 comma 2 del Regolamento» (cass. pen. n. 10635/2025). 2.4.4) Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante (comma 7, art. 192 cit.): «L'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento». 2.4.5) L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS. 2.4.6) Il procedimento di approvazione è solo un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) per ottenere l'omologazione (costituente frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità, poiché «consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”, mentre “L'omologazione (..) consiste in una procedura che (..) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso» (cass. n. 10505/2024).
4 dott. Pasquale LONGARINI 2.5) Purtuttavia, il MIT, ritiene che l'omologazione e l'approvazione sono procedure equivalenti e, dunque, basta anche solo una di queste operazioni affinché una multa per eccesso di velocità sia valida. Inoltre, nella dichiarazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa riferimento ai dispositivi e i sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, ricomprendendo quindi autovelox, tutor, telecamere di controllo nelle Ztl e i sistemi di accertamento della violazione del semaforo. Citando testualmente il suddetto parere, l'art. 142 comma 6 del C.d.S. andrebbe «letto in connessione con l'art. 45 comma 6 del C.d.S., ove si fa riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e Attuazione». 2.5.1) Premesso che sotto profilo formale i pareri ministeriali, in quanto tali, non sono annoverati tra le fonti del diritto e non hanno alcuna valenza normativa, men che meno hanno, pertanto, facoltà di derogare o abrogare leggi dello Stato (quale appunto il Codice della Strada e il relativo, già citato art. 142, comma 6), all'evidenza, l'invocato art. 45, co 6, CdS non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, così come meritevoli di essere appunto distinti, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere omologati (i dispositivi per il controllo della velocità, appunto) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione. 2.6) Costituendo l'omologazione e l'approvazione due tipi di controlli differenti, l'omologazione è necessaria affinché la multa per eccesso di velocità sia considerata valida. 2.6.1) Essendo necessaria la omologazione MIMIT (già MI.S.E.) per potersi validare un accertamento strumentale della velocità idoneo a costituire “fonte di prova” fruibile dalla PA ai fini sanzionatori, non essendo incontestato il difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, nella fattispecie di causa, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, sono illegittimi gli accertamenti eseguiti con apparecchio autovelux approvato ma non debitamente omologato (vedi anche cass. n. 20913/2024). 2.7) La parte appellante non ha offerto elementi per discostarsi dall'orientamento surriportato, non avendo alcun rilievo, a prescindere dalla loro opposta tardività, le nuove produzioni documentali e l'allegazione che il nuovo codice della strada, entrato in vigore in epoca successiva ai fatti oggetto di contesa, prevederebbe una equiparazione tra approvazione e omologazione. 2.8) Da tutto quanto sopra consegue il rigetto del motivo di appello, con effetto di assorbimento della questione relativa all'utilizzabilità delle ulteriori produzioni di parte appellante nonché di tutte le altre questioni svolte dalla parte appellata. 2.8.1) Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
5 dott. Pasquale LONGARINI profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Impostazione conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore/appellante. 2.9) L'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, concretato in non uniformi scelte esegetiche dei giudici di prime cure, impone la compensazione delle spese del giudizio di appello. 2.10) Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato infondato, sussistono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del TU di cui al DPR n.115 del 2002 , della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1
PQM
bis, evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) respinge i motivi di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 587/2024 pubblicata il 16.12.2024, resa nella causa civile n. 2308/2024 RG del Giudice di Pace di Sanremo
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) dichiara tenuto il , in persona del pro-tempore, al Parte_1 CP_3 versamento di un ult buto unificat quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
Imperia, 11.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI