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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2869/2024
Udienza del 06/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2869/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosina Paola Dara
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: A.T.P. - accertamento dello stato di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) - giudizio di
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2869/2024
opposizione alla C.T.U. a seguito di dissenso (art. 445-bis, comma 6, c.p.c.).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2024, Parte_1
all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto
[...] al R.G. Lav. n. 2453/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dal Dott.
ha introdotto il presente giudizio di opposizione al fine Persona_1 di conseguire l'accertamento della sussistenza dello stato di handicap grave (ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., confermando il giudizio espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale della sede di Catanzaro (con verbale CP_1 dell'11/05/2023), aveva infatti così concluso:
« In esito a quanto esposto, si definisce che il 67enne (n.
19/10/1956) è affetto da: Parte_1
«Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo in pregresso abuso di alcol. Ipoacusia neurosensoriale grave bilaterale».
Le descritte minorazioni fisiche determinano svantaggio sociale e, pertanto, questi può considerarsi “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”.
Le descritte minorazioni fisiche non comportano la necessità di avvalersi di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e, conseguentemente, l'esaminato non può considerarsi “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104” » (pag.
14 della relazione di CTU datata 06/04/2024 depositata il
04/05/2024).
1.2. Il ricorrente ha, quindi, avanzato anche richiesta di
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2869/2024
rinnovazione della C.T.U., sostenendo che essa sia affetta da nullità.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1
l'improponibilità e/o l'improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. L'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ. prevede testualmente che «la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
La ratio della disposizione è, evidentemente, ravvisabile nella necessità di porre il Giudice nelle condizioni di valutare se sussistono i presupposti per disporre una nuova C.T.U. (al fine di eventualmente emendare errori e/o lacune di quella precedente o di valutare fatti sopravvenuti) o di discostarsene motivatamente.
Si tratta di una norma finalizzata a dare attuazione ai principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo, evitando inutili duplicazioni di accertamenti tecnici in assenza di specifiche ragioni.
5. Il ricorrente non ha però assolto adeguatamente a tale onere di allegazione.
5.1. Egli si limita, infatti, a “sottolineare” di essere affetto da
«“perdita dell'equilibrio impaccio ideo-motorio sbandamenti nei cambi posturali limitazione dell'autonomia posturale nel mantenere la stazione eretta protratta e difficoltà nella deambulazione, limitazione funzionale a carico dell'arto superiore dx e sx con limitazione della forza prensile, cefalea stato confusionale disturbi
Mnesici, difficoltà a mantenere la stazione eretta protratta e nella deambulazione RO RI OS , con impotenza funzionale alla sua età'', come indicate nelle relazioni cliniche che si
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2869/2024
allegano» (pag. 3 del ricorso).
Si conclude, pertanto, che «il parere espresso nella visita appare illegittimo e infondato stante la natura e la gravità delle affezioni di cui la parte ricorrente è portato, che comporta una condizione
INVALIDANTE GRAVE – (COME DA CERTIFICATO DI GRAVITA') con handicap art 3 comma 3 legge 92/104.
Le suddette limitazioni funzionali caratterizzano la personalità del soggetto legate alla convivenza con altre patologie, tale da rendere il soggetto INVALIDO CON HANDICAP GRAVE ART.3 COMMA 3
LEGGE 92/104» (pag. 3 del ricorso).
6. Ciò posto, si deve tuttavia osservare che non è sufficiente invocare una certificazione, rilasciata da altro medico, per censuare adeguatamente la relazione redatta dal perito dell'Ufficio.
Il richiamo a pareri medici (eventualmente) discordanti equivale, infatti, ad un mero dissenso diagnostico, che non è certamente idoneo non solo ai fini di un eventuale scostamento, ad opera del
Giudice, dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., ma anche ai fini della rinnovazione delle operazioni peritali, apparendo la richiesta avanzata in tal senso meramente esplorativa.
6.1. D'altronde, che si tratti di mero dissenso e non di specifiche censure si evince dal medesimo ricorso, laddove si sostiene che
«dopo un accurato lavoro di ricerca svolto dallo scrivente difensore, si può affermare che la gravità della malattia denominata
“DEPRESSIONE, OBESITA', INSTABILITA' DELL'UMORE,
DEPRESSIONE GRAVE CON ANSIA GENERALIZZATA”, viene molto spesso sottovalutata tanto dal punto di vista sistemico quanto e soprattutto sintomatologico» (pag. 4 del ricorso).
6.2. Ed, invero, contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente, il C.T.U. ha adeguatamente motivato sulle ragioni delle sue conclusioni, osservando che «l'esaminato è certamente limitato nelle proprie performance a causa della grave ipoacusia da cui è affetto ed al disturbo del linguaggio anche correlato al basso livello
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2869/2024
culturale (parla in dialetto) ed all'ambiente di vita.
Ciò lo rende apprezzabilmente dipendente da terzi […].
Peraltro, la rispondenza ai requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità è più complessa, potendo derivare solo da un livello di compromissione globale della persona, tale da renderla bisognevole di assistenza personale continuativa (oltre che permanente).
Condizione, questa, che le indicazioni emergenti dalle certificazioni redatte presso l'U.O. di Geriatria del P.O. “A. Pugliese” di Catanzaro esortano ad escludere:
Data A.D.L. I.A.D.L. M.M.S.E. 24/10/2022 6/6 2/5 non è possibile somministrare test cognitivi
29/07/2023 3/6 limitazione 17/30 - declino cognitivo moderato (test inficiato dall'alto grado di ipoacusia)
Si tratta di deficienze funzionali incidenti sull'autonomia dell'esaminato in non elevata gravità, correlabili alla vasculopatia cerebrale evidenziata strumentalmente dal quadro TC deponente per il ricorrere di atrofia corticale.
Certamente impedisce il riconoscimento di uno stato di handicap in situazione di “gravità” (secondo le modalità in precedenza esposte), il fatto che il Trapasso presenta integre capacità motorie globalmente intese (rachide e arti), si alimenta autonomamente, cura autonomamente la propria persona (seppure dopo sollecitazioni), si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza necessità di assistenza, è capace di comunicare (con i limiti dettati dalla ipoacusia).
Queste condizioni, escludono che necessiti di Parte_1 un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e, conseguentemente, impediscono di riconoscerne la condizione di persona handicappata in situazione di gravità» (pagg. 12-13 della relazione di CTU).
6.3. Si tratta, con evidenza, di motivazione del tutto logica e
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coerente, priva di contraddizioni intrinseche ed estrinseche e, pertanto, esente dai vizi (genericamente) lamentati dal ricorrente.
7. Le spese di lite sono irripetibili, essendovi in atti dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Da ciò consegue che le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno ora CP_1 gravare definitivamente a carico dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso avanzato da
e, per l'effetto, conferma integralmente Parte_1
l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata nella fase introduttiva dell CP_3
(portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992);
- dichiara il ricorrente esentato dal pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, dispone che le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto emesso nella fase iniziale dell'A.T.P., vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 06/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2869/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosina Paola Dara
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: A.T.P. - accertamento dello stato di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) - giudizio di
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2869/2024
opposizione alla C.T.U. a seguito di dissenso (art. 445-bis, comma 6, c.p.c.).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2024, Parte_1
all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto
[...] al R.G. Lav. n. 2453/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dal Dott.
ha introdotto il presente giudizio di opposizione al fine Persona_1 di conseguire l'accertamento della sussistenza dello stato di handicap grave (ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., confermando il giudizio espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale della sede di Catanzaro (con verbale CP_1 dell'11/05/2023), aveva infatti così concluso:
« In esito a quanto esposto, si definisce che il 67enne (n.
19/10/1956) è affetto da: Parte_1
«Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo in pregresso abuso di alcol. Ipoacusia neurosensoriale grave bilaterale».
Le descritte minorazioni fisiche determinano svantaggio sociale e, pertanto, questi può considerarsi “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”.
Le descritte minorazioni fisiche non comportano la necessità di avvalersi di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e, conseguentemente, l'esaminato non può considerarsi “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104” » (pag.
14 della relazione di CTU datata 06/04/2024 depositata il
04/05/2024).
1.2. Il ricorrente ha, quindi, avanzato anche richiesta di
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2869/2024
rinnovazione della C.T.U., sostenendo che essa sia affetta da nullità.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1
l'improponibilità e/o l'improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. L'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ. prevede testualmente che «la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
La ratio della disposizione è, evidentemente, ravvisabile nella necessità di porre il Giudice nelle condizioni di valutare se sussistono i presupposti per disporre una nuova C.T.U. (al fine di eventualmente emendare errori e/o lacune di quella precedente o di valutare fatti sopravvenuti) o di discostarsene motivatamente.
Si tratta di una norma finalizzata a dare attuazione ai principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo, evitando inutili duplicazioni di accertamenti tecnici in assenza di specifiche ragioni.
5. Il ricorrente non ha però assolto adeguatamente a tale onere di allegazione.
5.1. Egli si limita, infatti, a “sottolineare” di essere affetto da
«“perdita dell'equilibrio impaccio ideo-motorio sbandamenti nei cambi posturali limitazione dell'autonomia posturale nel mantenere la stazione eretta protratta e difficoltà nella deambulazione, limitazione funzionale a carico dell'arto superiore dx e sx con limitazione della forza prensile, cefalea stato confusionale disturbi
Mnesici, difficoltà a mantenere la stazione eretta protratta e nella deambulazione RO RI OS , con impotenza funzionale alla sua età'', come indicate nelle relazioni cliniche che si
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2869/2024
allegano» (pag. 3 del ricorso).
Si conclude, pertanto, che «il parere espresso nella visita appare illegittimo e infondato stante la natura e la gravità delle affezioni di cui la parte ricorrente è portato, che comporta una condizione
INVALIDANTE GRAVE – (COME DA CERTIFICATO DI GRAVITA') con handicap art 3 comma 3 legge 92/104.
Le suddette limitazioni funzionali caratterizzano la personalità del soggetto legate alla convivenza con altre patologie, tale da rendere il soggetto INVALIDO CON HANDICAP GRAVE ART.3 COMMA 3
LEGGE 92/104» (pag. 3 del ricorso).
6. Ciò posto, si deve tuttavia osservare che non è sufficiente invocare una certificazione, rilasciata da altro medico, per censuare adeguatamente la relazione redatta dal perito dell'Ufficio.
Il richiamo a pareri medici (eventualmente) discordanti equivale, infatti, ad un mero dissenso diagnostico, che non è certamente idoneo non solo ai fini di un eventuale scostamento, ad opera del
Giudice, dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., ma anche ai fini della rinnovazione delle operazioni peritali, apparendo la richiesta avanzata in tal senso meramente esplorativa.
6.1. D'altronde, che si tratti di mero dissenso e non di specifiche censure si evince dal medesimo ricorso, laddove si sostiene che
«dopo un accurato lavoro di ricerca svolto dallo scrivente difensore, si può affermare che la gravità della malattia denominata
“DEPRESSIONE, OBESITA', INSTABILITA' DELL'UMORE,
DEPRESSIONE GRAVE CON ANSIA GENERALIZZATA”, viene molto spesso sottovalutata tanto dal punto di vista sistemico quanto e soprattutto sintomatologico» (pag. 4 del ricorso).
6.2. Ed, invero, contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente, il C.T.U. ha adeguatamente motivato sulle ragioni delle sue conclusioni, osservando che «l'esaminato è certamente limitato nelle proprie performance a causa della grave ipoacusia da cui è affetto ed al disturbo del linguaggio anche correlato al basso livello
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2869/2024
culturale (parla in dialetto) ed all'ambiente di vita.
Ciò lo rende apprezzabilmente dipendente da terzi […].
Peraltro, la rispondenza ai requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità è più complessa, potendo derivare solo da un livello di compromissione globale della persona, tale da renderla bisognevole di assistenza personale continuativa (oltre che permanente).
Condizione, questa, che le indicazioni emergenti dalle certificazioni redatte presso l'U.O. di Geriatria del P.O. “A. Pugliese” di Catanzaro esortano ad escludere:
Data A.D.L. I.A.D.L. M.M.S.E. 24/10/2022 6/6 2/5 non è possibile somministrare test cognitivi
29/07/2023 3/6 limitazione 17/30 - declino cognitivo moderato (test inficiato dall'alto grado di ipoacusia)
Si tratta di deficienze funzionali incidenti sull'autonomia dell'esaminato in non elevata gravità, correlabili alla vasculopatia cerebrale evidenziata strumentalmente dal quadro TC deponente per il ricorrere di atrofia corticale.
Certamente impedisce il riconoscimento di uno stato di handicap in situazione di “gravità” (secondo le modalità in precedenza esposte), il fatto che il Trapasso presenta integre capacità motorie globalmente intese (rachide e arti), si alimenta autonomamente, cura autonomamente la propria persona (seppure dopo sollecitazioni), si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza necessità di assistenza, è capace di comunicare (con i limiti dettati dalla ipoacusia).
Queste condizioni, escludono che necessiti di Parte_1 un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e, conseguentemente, impediscono di riconoscerne la condizione di persona handicappata in situazione di gravità» (pagg. 12-13 della relazione di CTU).
6.3. Si tratta, con evidenza, di motivazione del tutto logica e
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2869/2024
coerente, priva di contraddizioni intrinseche ed estrinseche e, pertanto, esente dai vizi (genericamente) lamentati dal ricorrente.
7. Le spese di lite sono irripetibili, essendovi in atti dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Da ciò consegue che le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno ora CP_1 gravare definitivamente a carico dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso avanzato da
e, per l'effetto, conferma integralmente Parte_1
l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata nella fase introduttiva dell CP_3
(portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992);
- dichiara il ricorrente esentato dal pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, dispone che le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto emesso nella fase iniziale dell'A.T.P., vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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