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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/11/2025, n. 16369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16369 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10089/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10089/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._1
OL LA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv.to DE VINCENTIS IVAN, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza dell'08.05.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.02.2022 ha chiesto al Tribunale Controparte_1 la pronuncia della separazione da , con la quale aveva Controparte_2 contratto matrimonio il 19.09.1998, precisando che dalla detta unione non erano nati figli.
1 Il ricorrente, in particolare, deduceva: che negli ultimi anni la vita coniugale si era rivelata infelice, ciò minando in modo irreversibile il rapporto di coniugio e compromettendo la prosecuzione della vita coniugale;
di svolgere attività lavorativa come autista con uno stipendio di circa € 1.100,00/ 1.200,00 mensili;
che la in costanza di matrimonio non aveva mai lavorato e attualmente svolgeva CP_2 attività lavorativa in nero e che la casa coniugale sita in Roma in via dei Palosci,14 era di sua proprietà esclusiva. Chiedeva quindi: che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
che la casa, di proprietà del marito, restasse assegnata allo stesso;
che la macchina Golf intestata al restasse assegnata al marito;
che la CP_1 macchina intestata alla restasse assegnata alla moglie;
di disporre che i CP_2 coniugi avrebbero dovuto provvedere a chiudere i conti bancari a loro cointestati dividendone utili e/o perdite.
All'udienza presidenziale del 18.05.2022 è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, dando atto dell'assenza di figli e che il marito si era allontanato dalla casa familiare sita in Roma Via dei Palosci n°14 di sua proprietà; ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Successivamente, in data 01.03.2023, si costituiva la quale Controparte_2 dichiarava di essere venuta a conoscenza del ricorso solo in data 12.12.2022 nonostante la regolarità delle notifiche e contestando il contenuto del ricorso deduceva: di aver sempre svolto il ruolo di ruolo di casalinga, come da scelta familiare condivisa con il marito;
che nel giugno 2020, il aveva cambiato CP_1 lavoro (era padroncino ed autista di camion per una cooperativa di trasporti), aprendo alcune società di trasporti ed aderendo a consorzi di società incrementando, in tal modo, la propria attività imprenditoriale;
che da dicembre 2020 il aveva CP_1 cambiato completamente stile di vita, spendendo molto denaro in abiti firmati, orologi di lusso, articoli elettronici vari, utilizzando vetture prese a noleggio da varie società e dimostrando un tenore di vita mai avuto fino a quel momento;
che dal 12 agosto
2021, in seguito all'ennesima violenta discussione, il rapporto coniugale si era incrinato irrimediabilmente finché il 10 novembre 2021, la resistente riceveva una lettera di un avvocato con la quale il marito le comunicava la sua volontà di separarsi;
che il marito svolgeva un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti, essendo socio all'80% della società PRISMA s.r.l.s.; che risultava anche essere socio e CP_1
Consigliere delegato della società Delta VI s.r.l.s. e che tale società aveva una partecipazione sul Consorzio Infinity;
che il ricorrente utilizzava una vettura RANGE
ROVER Velar targata FR 863 DE intestata alla società
[...]
ed era titolare di un conto corrente in Germania N26, con carta Controparte_3 nr: 5355844473071877 e saldo al 31/01/2022 di euro 9.536,55 ed utilizza altra carta prepagata di nome nr: 5116740074172520 intestata al ricorrente ed Persona_1 alla Delta VI s.r.l.s; che il ricorrente era titolare di molteplici conti tra cui uno
2 presso Banco Poste con saldo al 31.01.2022 di 6.713,00; due presso su Parte_1 uno dei quali era stato erogato un finanziamento di € 30.000,00 con relativo piano di ammortamento per il quale il ricorrente pagava l'importo medio di euro 586,98 mensili mentre dal secondo conto erano stati effettuati una serie di bonifici presso il
Tribunale di Tivoli volti all'acquisto per sé o per i propri genitori di alcuni immobili all'asta; che il ricorrente viveva stabilmente in Via Tiburtina 149 00012 zona
ON TE a casa della Sig.ra ; che utilizzava Parte_2 CP_1 quale veicolo personale una AUDI targata FV 690 WG del valore di € 76.000,00 intestata alla società CO.M.I. Consorzio Management Imprese che annovera quale consigliera sorella della coinquilina del di aver iniziato Persona_2 CP_1 dopo la separazione, nonostante le notevoli difficoltà affrontate, dovute alla nota congiuntura economica ed alla comune decisione presa all'epoca di svolgere attività di casalinga per il benessere della famiglia, a svolgere lavori saltuari e con contratti di lavoro a tempo determinato per mantenersi;
di vivere attualmente nella abitazione familiare di proprietà del marito sita in Via Dei Palosci 14, Roma, non avendo lei una abitazione di proprietà e non potendo andare a vivere in nessun altro posto e che da gennaio 2022, il marito non viveva più nella casa familiare essendosene allontanato.
La resistente, dunque, chiedeva che venisse dichiarata la separazione, disponendo che la casa familiare fosse assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto, essendosene il marito già allontanato portando con sé i propri effetti personali e non avendo la un altro posto dove poter vivere e statuendo che il marito CP_2 avrebbe dovuto corrisponderle un assegno di mantenimento pari ad € 1.200,00 oltre rivalutazione ISTAT da corrispondersi entro il 5 di ogni mese.
Successivamente con sentenza non definitiva sullo status n. 6256/2023 del
19.04.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma Controparte_2 di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
Con provvedimento del 28.06.2024, il Giudice in ordine alle istanze istruttorie di parte ricorrente, ammetteva l'interrogatorio formale della resistente su tutti i capitoli, non ammettendo la prova per testi, essendo i capitoli documentali o generici;
mentre in ordine alle istanze istruttorie di parte resistente, ammetteva la prova per testi limitatamente ai capitoli 2 e 3.
All'udienza del 31.10.2024, veniva reso l'interrogatorio formale della e CP_2 venivano escussi i testi.
In data 25.06.2025, il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 8.05.2025, riserva la causa in decisione al Collegio, con concessione dei termini ex art.190 c.1 c.p.c. a decorrere dal 30.06.2025.
§§§
Attesa la pronuncia sullo status già resa da questo Tribunale, occorre procedere alla disamina delle altre questioni controverse del presente giudizio.
3 Assegnazione della casa coniugale, autovetture e conti corrente.
In merito alla casa coniugale, la chiede che rimanga nella propria CP_2 disponibilità non avendo un altro posto dove poter vivere.
In merito si richiama il costante orientamento della Suprema Corte, per il quale l'assegnazione può essere disposta solo quando vi sono figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010). Pertanto, nel caso di specie, in assenza di figli nessun provvedimento può essere reso da questo Collegio dovendosi applicare, in merito, le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati.
Quanto alle richieste dal ricorrente in ordine alla assegnazione alle autovetture ed alla chiusura dei conti cointestati, il Collegio, rileva che dette questioni esulano dalla disciplina dettata per il presente giudizio essendo regolamentate dal diritto privato, per le quali si può agire in giudizio secondo le regole di diritto civile.
Assegno di mantenimento
La resistente chiede che le sia corrisposto a titolo di mantenimento dal marito l'importo mensile di € 1.200,00 mentre chiede che sia dichiarato che ciascun CP_1 coniuge dovrà provvedere a sé stesso.
In tema di assegno di mantenimento occorre rilevare che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto, “i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20/06/2023 n. 17545; idem 24/05/2023 n.
14343). Le condizioni affinché sorga il diritto al mantenimento del coniuge, a cui non sia addebitabile la separazione, “sono la non titolarità di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, per la valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze
e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente.” (Cass. Civ. Sez. I, ord.
24/05/2023 n. 14310).
Il ricorrente nel corso del giudizio ha dichiarato: che la per tutta la durata CP_2 del matrimonio, per sua scelta personale, non aveva mai lavorato;
di svolgere attività di autista con uno stipendio di circa € 1.200,00/ 1300,00 mensili e di avere qualche collaborazione con Società di terzi, con piccoli utili;
che la attualmente CP_2 svolge attività lavorativa in nero ed ha continuato a vivere presso l'abitazione di proprietà esclusiva del marito, con spese tutte a carico del immobile che è CP_1 stato rilasciato solo a seguito di una azione giudiziaria a febbraio 2025.
Dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio risulta che il in data CP_1
09.05.2019 è stato assunto con contratto part time di 25 ore settimanali con la qualifica di operaio dalla società di cui, dal 2019 al 2022, è stato Controparte_4
4 anche consigliere di amministrazione;
successivamente sembra essere stato assunto dalla di cui produce la busta baga di gennaio 2025 pari ad € 1.300,00; CP_5 invero, per quanto riguarda l'anno 2024 produce sia il CU della pari Controparte_4 ad € 2.085,00 che quello della pari ad € 12.819,00. CP_5
Il inoltre, vanta la titolarità di diversi conti corrente, infatti, è titolare oltre CP_1 che del conto , cointestato con la moglie, anche di un
contro
Banco Posta CP_6 da cui si evincono diversi introiti non riconducibili alla sua attività di lavoratore dipendente. In particolare, sul conto summenzionato risulta quanto segue: nel periodo aprile – giugno 2022 ha ricevuto la somma complessiva di € 5.095,00, CP_1 quanto ad € 748,00 dalla società con generica causale di rimborso Parte_3 spese, quanto ad € 2.193,00 dalla Penta VI, a mezzo di due bonifici, e quanto ad
€ 2.154,00 da altri soggetti;
nel periodo ottobre – dicembre 2022 il ricorrente ha percepito, oltre ai propri emolumenti da lavoro, € 6.309,00 di cui € 1.000,00 dalla società Penta VI in unica soluzione, due bonifici da MA VI rispettivamente di € 2.235,00 (recante la generica causale di “rimborso”) e di
1.374,00 e la somma complessiva di ulteriori € 1.700,00 per altri bonifici, dall'estratto conto del periodo menzionato si evince che egli ha partecipato ad un'asta corrispondendo al Tribunale di Tivoli la quota € 3.200,00, poi rimborsata;
da gennaio a marzo 2023 ha ricevuto un bonifico di € 750,00 da SG VI oltre che ulteriori bonifici per la somma complessiva di € 1.000,00; nel periodo luglio - settembre 2023 la Penta VI ha corrisposto € 2.600,00 a mezzo di tre bonifici, mentre, nel periodo ottobre – dicembre 2024 ha ricevuto bonifici a vario titolo per € 1.660,00. CP_1 ha prodotto, inoltre, estratti conto del a lui intestato da cui risulta Pt_4 Parte_1 che ha percepito somme ulteriori agli introiti dichiarati come lavoratore dipendente, in particolare: nel periodo gennaio – marzo 2024 ha ricevuto a mezzo di un bonifico estero da un conto a lui stesso intestato € 300,00, nonché ulteriori € 700,00 da vari bonifici egli ha inoltre versato € 3.000,00 in contanti;
nel periodo aprile – giugno
2024 ha ricevuto da se stesso, con bonifico estero, l'importo di € 1.300,00 (con causale “pagamento prestito”) nonché l'importo di € 1.000,00 (con causale
“giroconto”), ha inoltre ricevuto da € 1.386,00 con causale Parte_5
“restituzione prestito” oltre che € 462,00 da IN Pafilita;
nel periodo settembre - dicembre 2024 ha ricevuto da Prisma Srls € 3.400,00 ed ha versato in contanti €
2.500,00 e da ultimo nel periodo gennaio – marzo 2025 ha ricevuto da € CP_7
1.000,00 e versato in contanti ulteriori € 1.000,00.
Come sopra riportato, egli ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della società Delta VI, società che risulta attiva ed operante nel settore degli autotrasporti, che è anche proprietaria del Consorzio Infinity proprietario a sua volta pro quota della IC Servizi Consorzio Stabile arl, società attiva che svolge la propria attività nel settore delle pulizie. Si rileva, inoltre che il Consorzio Infinity, di proprietà della è inoltre partecipato dalla MA VI Srls, società che ha Controparte_4 effettuato diversi bonifici a il quale è, altresì, titolare dell'80% delle quote CP_1
5 della Prisma Srl società che però dalla visura prodotta risulta inattiva, nonostante dalla Prisma Srl il abbia ricevuto un bonifico di € 3.400,00 nell'ultimo CP_1 trimestre 2024. Si osserva che il non ha depositato in atti la dichiarazione CP_1 sostitutiva di atto notorio sebbene richiesta dal Giudice.
Quanto alle prove testimoniali la teste ha dichiarato “Io ho visto il Testimone_1 alla guida di macchine importanti, di grandi dimensioni che prima non CP_1 avevo mai visto. Andando a casa di , poi, lei mi fece vedere oggetti preziosi CP_2 che lui aveva quali orologi e capi di abbigliamento, quando invece prima lui non poteva permettersi cose del genere” dello stesso tenore appare la testimonianza di la quale ha rappresentato “Le volte che andavo a trovare , Testimone_2 CP_2 lei mi faceva vedere dispositivi elettronici, abbigliamento, profumi di marca che aveva comprato il marito. Mi è capitato poi di vederlo con altri tipi di macchina rispetto al golf che aveva prima: in particolare, un range rover bianco, o comunque un jeeppone”.
Quanto alla situazione economica e patrimoniale della che ha prodotto in CP_2 atti dichiarazione sostitutiva di atto notorio, occorre rilevare che la stessa ha svolto l'attività di casalinga per tutti gli anni del matrimonio, circostanza non contestata ed anzi confermata dal marito, oggi svolge attività lavorativa saltuaria e non in regola non essendole stato rinnovato il contratto part time con la “Illumina VI Srl” presso la quale svolgeva attività di addetta alle pulizie, non vive più nella casa familiare ed è tornata a vivere a casa della madre.
Nel 2024 (cfr. CU 2025) ha percepito un reddito da lavoro di € 1.879,00, mentre nel
2022 ha percepito un reddito medio di circa € 700,00 al mese quale dipendente della
Milano Servizi Srl sempre come addetta alle pulizie (cfr. buste paga prodotte).
Il Collegio osserva: che la che oggi ha 47 anni, per tutta la durata del CP_2 matrimonio, contratto nel 1998, si è esclusivamente occupata della casa e della famiglia senza svolgere alcuna attività lavorativa, e, pertanto, negli anni non ha acquistato particolari qualifiche o esperienze professionali da poter mettere in gioco dopo la separazione, tanto che ha iniziato a svolgere attività di pulizie, sia con contratti regolari che in nero, solo dopo la fine del legame coniugale, con un reddito variabile;
la resistente, inoltre, non sostiene spese abitative vivendo con la propria madre.
Quanto al marito, che svolge l'attività di autotrasportatore con uno stipendio di circa
€ 1.300,00, devono presumersi redditi indubbiamente più alti rispetto a quelli dichiarati. Tale circostanza può ricavarsi, intanto, dall'analisi degli estratti conto prodotti da cui si evincono molteplici pagamenti, con causali spesso generiche, emessi da varie società quali la MA VI (società che partecipa al Consorzio
Infinity di proprietà anche della Delta VI di cui il ricorrente è stato Consigliere di
Amministrazione), la Penta la la SG VI. Dagli CP_4 Parte_3 estratti conto citati si rilevano, altresì, ulteriori pagamenti in favore del ricorrente, effettuati da persone fisiche, recanti come causale “pagamento prestito” o
6 “restituzione prestito”, il che lascia presumere che il abbia delle liquidità tali CP_1 che gli permettono di elargire dei prestiti. Dagli estratti conto si evince, inoltre, che egli ha partecipato ad aste ed è titolare di un conto corrente estero, di cui non produce documentazione contabile e da cui ha effettuato vari giroconti. Il è, inoltre, CP_1 legato a varie società, come meglio dinnanzi indicato e non ha prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio, omissione valutabile ai sensi dell'art. 116 c.
2, c.p.c. quanto ad ulteriori redditi percepiti. Anche le prove testimoniali portano a ritenere che il goda di maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati che egli CP_1 stesso non nega rappresentando “di avere qualche collaborazione con Società di terzi” senza però specificarne gli utili.
Per quanto osservato, il Collegio, considerato che la in costanza di CP_2 matrimonio ha solo svolto l'attività di casalinga e visti i redditi saltuari che ad oggi riesce a reperire, ritenuto che il ha sicuramente una situazione ben più CP_1 florida per tutta una serie di attività che non ha documentato nel presente giudizio, ritiene equo statuire che il corrisponda alla entro il giorno 5 di CP_1 CP_2 ciascun mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza, fatti salvi per il pregresso i provvedimenti provvisori.
Spese di giudizio
La parziale soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di assegno di mantenimento e la sua condotta processuale giustificano la condanna di CP_1
al pagamento della quota del 75% delle spese di lite, quota liquidata come da
[...] dispositivo, mentre per la restante parte appare equo disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
;
1. nessuna determinazione sulla casa coniugale, sulle autovetture e sui conti cointestati;
2. condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di Controparte_1 Controparte_2 ciascun mese a titolo di assegno di mantenimento, a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza, la somma di € 500,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat.
3. Compensa per la quota del 25% le spese di lite;
condanna al rimborso in Controparte_1 favore di della restante quota delle spese di lite, liquidata in € 4.073,25 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10/11/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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