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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 934 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...], Romania, il 21 marzo 1986 (cod. fisc. Parte_1
, residente in [...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio De Iuliis (cod. fisc. ) e C.F._2
dall'Avv. Annalisa De Iuliis (cod. fisc. ) entrambi del Foro di Teramo e C.F._3
con loro elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Teramo al Corso De Michetti n. 67 in forza di procura in atti: Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
Contro
, ( ), nata a [...] in Controparte_1 CodiceFiscale_4
data 7 maggio 1964 e residente a [...] nonché
, ( ) nata a [...] in data [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_5
residente a TO LI BR (Teramo), località Padune n. 11, entrambe elettivamente domiciliate in Teramo alla Via V. Pigliacelli n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Tommaso
Navarra (C.F.: ) che le rappresentata e difende giusta procura in CodiceFiscale_6
atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “a) Accertare e dichiarare che dal rapporto di lavoro domestico ripassato tra la signora e la signora per il periodo 10 febbraio Parte_1 Persona_1
2016 – 21 febbraio 2018 e per il derivano, in favore della ricorrente, differenze retributive a titolo di mansioni superiori, lavoro straordinario;
indennità di vitto e alloggio, ricalcolo della tredicesima mensilità e ricalcolo del TFR;
b) Per l'effetto, condannare le signore e residente in [...]
(TE) alla via Puglie e residente in [...] Fra. Controparte_2 [...]
nella loro qualità di erede della compianta nata Controparte_3 Persona_1
a TO LI BR (TE) il 22 marzo 1938 ed ivi residente a[...], deceduta in data 22 febbraio 2019, anche in solido tra loro, a corrispondere alla signora
la somma di € 26.191,78 (euro ventiseimilacentonovantuno//78) Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo, per tutte le causali di cui al punto che precede;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Parte resistente: “
1.in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed diritto per le ragioni tutte di cui alla suestesa narrativa;
2.condannare parte ricorrente alla refusione delle spese e LI oneri tutti di lite in aggiunta agli accessori di legge ivi compresi rimborso spese generali, cap ed iva”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 31.5.2023, Parte_2
evocava in giudizio e nella loro qualità di
[...] Controparte_1 Controparte_2
eredi della compianta deceduta in data 22 febbraio 2019, rivendicando la somma Persona_1 di € 26.191,78, a titolo di differenze retributive per inquadramento superiore, retribuzione ordinaria, 13° mensilità, lavoro festivo, straordinario e TFR, maturata nell'arco del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti dal 10.2.2016 al 21.2.2018.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver prestato attività lavorativa in favore della compianta in qualità di Persona_1
badante inquadrata al livello B CCNL Lavoratori Domestici, in forza di un contratto di contratto di lavoro domestico a tempo determinato e parziale orizzontale a 30 ore settimanali, con decorrenza dal 10 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017;
- che a far data dal 11 gennaio 2018 il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la fu signora
è continuato, in forza di un secondo contratto di lavoro domestico a tempo Per_1
determinato e parziale orizzontale a 30 ore settimanali, fino al 21 febbraio 2018 data in cui la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni con preavviso;
- che durante il rapporto di lavoro ha disimpegnato le mansioni di badante convivente in favore della de cuius assistendola rispetto alla sua situazione di non autosufficienza
2 determinata da gravissime patologie invalidati dalla stessa sofferte. Nello specifico la datrice di lavoro all'epoca era affetta del morbo di Parkinson in stato avanzato, pertanto la ricorrente si occupava dell'igiene personale della signora della preparazione Per_1
in favore della medesima dei cibi per il pranzo, della somministrazione LI stessi oltre a provvedere alla pulizia della casa;
- che, in particolare, si occupava della cura e della pulizia dell'abitazione della signora provvedendo altresì al cambio e al lavaggio delle lenzuola e della biancheria Per_1
nonché alla successiva attività di stiratura, oltre che alla preparazione del pranzo e della cena, occupandosi, altresì, di aiutare l'assistita ad alimentarsi, oltre che provvedere alla sua quotidiana igiene personale;
- che la prestazione lavorativa si svolgeva dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore
22:00 mentre la domenica per due ore nel corso della mattina, a fronte di una retribuzione parametrata a 5 ore di lavoro al giorno, nelle giornate infrasettimanali;
- che le mansioni concretamente svolte erano sussumibili nel livello C Super del CCNL
a cui apparteneva il personale addetto all'assistenza di persone non autosufficienti, non formato;
- di aver, altresì, maturato il diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive da lavoro straordinario, in ragione delle ore di lavoro concretamente svolte, pari ad una media di 16 ore al giorno, a fronte delle 30 ore settimanali oggetto di retribuzione, oltre agli emolumenti a titolo di indennità di vitto ed alloggio, 13° mensilità e TFR, conseguenti al superiore inquadramento rivendicato.
1.2. Si costituivano in giudizio e contestando il Controparte_1 Controparte_2
fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, deducevano che la ricorrente si era occupata, unicamente, quale collaboratore generico polifunzionale, delle incombenze relative al normale andamento della vita familiare con mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetta alla cucina, di addetta alla lavanderia, come tali riconducibili al livello B di appartenenza.
Assumevano che il contratto collettivo applicabile ratione temporis e, quindi, le relative tabelle economiche, non era quello invocato da controparte, CCNL Colf e Badanti, ma il
CCNL Personale Domestico sottoscritto in data 20 febbraio 2014.
Contestavano il fatto che l'assistita fosse non autosufficiente, assumendo che diversamente non avrebbe potuto sottoscrivere con la stessa il contratto di lavoro, né rassegnare alla
3 medesima le proprie dimissioni. Assumevano che la ricorrente non aveva mai sollevato contestazioni di sorta, né nel corso del primo contratto, né in sede di stipulazione del secondo contratto di assunzione, confutando la prospettazione oraria avversaria secondo cui la ricorrente avrebbe lavorato dalle ore 6.00 alle ore 22.00, contestando, altresì, lo svolgimento di lavoro notturno e domenicale.
Sottolineavano che la ricorrente aveva regolarmente usufruito di vitto ed alloggio e che dunque non era dovuta alcuna indennità.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, per mancata accettazione della proposta da parte della resistente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, al termine della quale è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La rivendicazione economica formulata dalla parte ricorrente nel presente giudizio si fonda su due diversi fatti costitutivi. Da un lato la ricorrente sostiene di aver svolto attività di assistenza a favore di persona non autosufficiente, rivendicando il superiore livello di inquadramento, dall'altro lato, assume di aver prestato attività lavorativa con un disimpegno orario superiore a quello contrattualizzato, rivendicando le differenze retributive da lavoro straordinario, festivo e notturno.
Uno LI aspetti che ha rappresentato oggetto di contesta tra le parti è la condizione di autosufficienza o meno dell'assistita, nonché il testo del contratto collettivo applicabile.
Tanto premesso, stante la diversità delle domande, le stesse saranno trattate separatamente.
Mansioni superiori
3. Parte ricorrente, come sopra esposto, sostiene di avere diritto ad essere inquadrata nel livello CS del CCNL Lavoratori Domestici, deducendo di aver garantito la propria presenza nell'abitazione della signora prestando assistenza alla medesima, accudendola Persona_1
nella gestione delle sue esigenze fisiologiche e assicurando il servizio di cucina e di pulizia
4 della casa. In particolare, ritiene di essersi occupata dell'igiene personale della signora della preparazione in favore della medesima dei cibi per il pranzo, della Per_1
somministrazione LI stessi, oltre a provvedere alla pulizia della casa, sottolineando come l'anziana signora fosse non autosufficiente, in quanto affetta da morbo di Parkinson in stato avanzato.
Di converso, la parte resistente ritiene corretto il livello di inquadramento formalizzato, ovvero il livello B come colf, contestando la circostanza che la ricorrente si occupasse dell'assistenza personale della signora e contestando, altresì, il suo stato di non Per_1
autosufficienza. Le resistenti, eredi della compianta assumono, in particolare, che la Per_1
ricorrente si sia occupata unicamente, quale collaboratore generico polifunzionale, delle incombenze relative al normale andamento della vita familiare con mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetta alla cucina, di addetta alla lavanderia, pur affermando, nello stesso atto difensivo (in questo contraddicendosi parzialmente), che la lavoratrice non si occupava del cambio e del lavaggio delle lenzuola e della biancheria, né della successiva attività di stiratura e non si occupava della preparazione del pranzo e della cena.
In punto di diritto è noto che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez.
Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione LI elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
5 Orbene, quanto al contratto collettivo di riferimento, è corretto quanto dedotto dalla parte resistente, secondo cui il testo contrattuale prodotto dalla ricorrente non sia applicabile ratione temporis, in quanto relativo al periodo 1.10.2020-31.12.2022.
Tuttavia, è sufficiente esaminare i due testi contrattuali a disposizione per verificare come le declaratorie professionali di riferimento, utili ai fini del decidere, siano le medesime.
L'articolo 10 del CCNL domestico del 20.2.2014 (così come l'articolo 9 del CCNL del
2020) in atti, ha rimodulato l'inquadramento dei lavoratori, prevendo un sistema di inquadramento fondato su quattro livelli a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”.
Nello specifico, per quanto interessa in questa sede, appartengono al livello B, i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
6 Appartengono al livello Bs i lavoratori che prestano assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Al livello C appartengono, invece, i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Al livello C S appartiene, in particolare, l'assistente a persone non autosufficienti (non formato), che svolge mansioni di assistenza, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva appare, dunque, evidente che l'elemento distintivo tra il lavoratore di livello B ed il lavoratore di livello CS è rappresentato dalla natura di assistenza o meno delle mansioni svolte. In particolare, il collaboratore generico polifunzionale si occupa di tutte le incombenze tipiche inerenti alla gestione della casa, ma senza prestare alcuna attività di assistenza alla persona, mentre il lavatore di livello
BS o CS si occupa di attività di assistenza alla persona, differenziandosi la collocazione nel livello B o C, a seconda del fatto che l'assistito sia o meno autosufficiente.
Nella fattispecie concreta appare, dunque, necessario verificare se la ricorrente si occupasse o meno di attività di assistenza alla persona o se, invece, come previsto per contratto, era assegnata a compiti di gestione della casa.
In base alle risultanze documentali (modello C/2 storico, contratti di lavoro, e buste paga) risulta che la ricorrente è stata assunta da in data 10.2.2016, in forza di contratto Persona_1
di lavoro domestico a tempo determinato e parziale orizzontale a 30 ore settimanali, con decorrenza dal 10 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017.
Il contratto di assunzione prevedeva che la ricorrente fosse inquadrata al livello B CCNL
Collaboratori familiari-lavoro domestico, con la qualifica di collaboratore domestico, con orario di lavoro settimanale di 30 ore, articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00.
Era espressamente previsto che il compenso sarebbe stato pari ad € 800, comprensivo della quota di TFR e della quota della mensilità aggiuntiva, oltre alla previsione delle indennità di vitto ed alloggio (cfr. buste paga).
In data 11.1.2018 la ricorrente veniva nuovamente assunta da , in forza di Persona_1
contratto di lavoro domestico a tempo determinato e parziale orizzontale a 30 ore settimanali,
7 con decorrenza dall'11.1.2018 al 31.12.2018. Le previsioni contrattuali rimanevano le stesse, compreso l'inquadramento, con l'unica differenza nella indicazione del compenso mensile che veniva stabilito in € 900,00, comprensivo sempre della quota di TFR e della quota della mensilità aggiuntiva.
In data 10.1.2018 (cfr. doc. 6 fas. ric.) la ricorrente rassegnava le dimissioni con efficacia dal 21.2.2018.
Concentrando sempre l'esame ai documenti acquisiti, risulta che a seguito di visita medica sanitaria del 18.12.2017, su domanda amministrativa del 17.11.2017, la Commissione medica della Asl di Teramo riconosceva la signora portatrice di handicap in situazione di Per_1
gravità ex articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.
Sempre con decorrenza dal 17.11.2017 la signora veniva riconosciuta totalmente Per_1
invalida con diritto alla indennità di accompagnamento.
Ebbene, a fronte di tale evidenza documentale, non può negarsi che la signora Per_1
quantomeno a far data da fine novembre 2017, non fosse in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua.
Peraltro è ciò che è emerso, in parte, dalla prova testimoniale, da cui risulta che negli anni
2016-2018 (in verità, come appena detto, fino alla seconda metà del 2017) la signora Per_1 era sostanzialmente autonoma nella gestione della propria persona (quindi nell'igiene quotidiana), essendosi aggravata a causa della propria malattia successivamente.
Si veda sul punto quanto dichiarato dalla teste , conoscente stretta Testimone_1 della signora in ragione dell'amicizia con la propria madre, oltre che vicina di casa, Per_1
della cui attendibilità non può dubitarsi, stante la totale estraneità rispetto alle parti in causa, la quale ha affermato: “Conoscevo la signora perché mia madre era una sua Persona_1
carissima amica e si frequentavano quotidianamente, quindi, anche io frequentavo quasi con cadenza quotidiana la casa della signora Ho conosciuto la ricorrente perché Persona_1
svolgeva lavori domestici a casa della signora dove viveva su richiesta della stessa Per_1
Per ricorrente che non sapeva dove andare, anche perché la signora preferiva stare da sola.
La signora era autosufficiente nel periodo in questione ovvero dal 2016 ad inizio Per_1
2018 quando so che la ricorrente è andata via perché aveva chiesto che venisse a casa anche
Per il marito con i figli ma la signora non era d'accordo. Io frequentavo spesso la casa della Per signora e posso dire che la signora era autosufficiente in quel periodo. Poi si è Per_1 aggravata improvvisamente…..La ricorrente la mattina l'ho vista mentre il pomeriggio non
8 l'ho mai vista sbrigare faccende.”…. 2) “vero che la Sig.ra nelle ore Persona_1
pomeridiane frequentava corsi di ginnastica per anziani, si recava a messa, riceveva le amiche presso la propria abitazione”: “Si è vero, e so per certo che ci andava perché andava insieme a mia madre. Si trattava di un centro per anziani dove c'era un'insegnante di ginnastica. Andavano da sole ai corsi, non accompagnate, anche perché era vicino.”….. La signora aveva bisogno di una persona che si occupasse della casa, non so come Per_1
hanno contattato la ricorrente ma so per certo che la signora aveva bisogno di una Pt_1
sistemazione ma non era esigenza della signora quella di tenere in casa una persona Per_1
24 ore al giorno.”
Adr. “Non ho assistito alla richiesta della ricorrente di avere una sistemazione vitto e Per alloggio però da come si lamentava anche in mia presenza la stessa avrebbe preferito stare da sola.”
La teste ha, dunque, affermato che la signora era autosufficiente, quantomeno fino Per_1
agli inizi del 2018 (in ciò conformandosi alle risultanze documentali), tanto da frequentare corsi di ginnastica per anziani o recarsi a messa o ancora ricevere amicizie.
La medesima ha, altresì, chiarito che la convivenza della ricorrente nella casa della signora era dovuta al fatto che la lavoratrice non disponesse di un alloggio (come confermato Per_1 anche dal cognato della ricorrente, : “Da quello che so mia cognata viveva CP_4
in quella casa anche perché lei non aveva una casa a disposizione e veniva da noi la domenica quando era libera”), quindi, non legata alle esigenze di assistenza della Per_1
oltre a rappresentare il motivo reale della cessazione del rapporto, dovuta alla richiesta, non accolta, di garantire alloggio anche alla sua famiglia.
A fronte di tali evidenze istruttorie, i testi di parte ricorrente non hanno offerto alcun valido supporto probatorio alla prospettazione difensiva sottesa alla domanda di inquadramento superiore.
Il teste , cognato della ricorrente, nulla ha saputo riferire circa le concrete CP_4
mansioni della , avendo visto la signora (di cui Parte_1 Per_1
non ricordava neppure il nome) una sola volta in occasione di una festa di compleanno, e ricordando al riguardo solo che l'anziana si muoveva lentamente.
La teste , sorella della ricorrente, ha confermato le Testimone_2
mansioni svolte dalla , salvo poi precisare di essere stata Parte_1
a casa della signora solo tre o quattro volte, quindi ammettendo implicitamente di Per_1
9 poter rispondere in base a quanto riferitole dalla sorella. Si ritiene, altresì, rilevante sottolineare che la teste ha affermato che nel pomeriggio la ricorrente andava spesso a trovarla a casa sua, ad una distanza di circa 900 mt, aggiungendo, altresì, di essere accompagnata in tali occasioni dalla signora che, dunque, vi giungeva a piedi. Il che si pone in Per_1
contraddizione con la paventata non autosufficienza della signora e con la necessità di Per_1
sua assistenza continua, vista la distanza a piedi di non poco conto per una persona anziana.
L'ultima teste, invece, , nulla ha saputo riferire circa le Testimone_3
mansioni della ricorrente, ed anzi la stessa ha affermato di aver visto la signora dal Per_1
balcone e di averla vista camminare, nulla sapendo, dunque, delle sue problematiche di salute.
Alla luce di tali premesse deve, quindi, affermarsi che la ricorrente, a ciò onerata, non ha fornito sufficienti ed idonei elementi di prova a supporto della prospettazione difensiva, non potendosi ritenere dimostrato che la stessa si sia occupata delle attività di assistenza a persona non autosufficiente, in grado di legittimare l'inquadramento al superiore livello preteso.
Orario di lavoro
4. Quanto all'orario di lavoro, valgono le medesime considerazioni sopra esposte, in punto di onere probatorio.
In punto di diritto, il lavoratore che agisce per ottenere le retribuzioni, deve provare l'elemento costitutivo del suo diritto, ossia la sussistenza del rapporto di lavoro;
sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuto pagamento delle somme richieste incombe, invece, l'onere di dimostrare di aver corrisposto le retribuzioni reclamate. Tale principio è applicabile alla retribuzione mensile, alla tredicesima e al trattamento di fine rapporto, ma non agli importi domandati a titolo di ferie, festività non godute e lavoro straordinario, che costituiscono voci distinte dello stipendio, la cui fruizione è condizionata da presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario: pertanto, per queste voci il lavoratore è onerato di provare anche la mancata fruizione delle ferie e/o il non godimento delle festività, nonché lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale.
Applicando tali principi al caso di specie, la prova orale non ha offerto alcun valido riscontro probatorio della estensione oraria allegata dalla parte ricorrente, non ritenendosi sufficienti le dichiarazioni testimoniali di (sorella della Testimone_2
ricorrente), (cognato della ricorrente) che hanno reso dichiarazioni riferite a CP_4
fatti perlopiù appresi de relato (ovvero sulla base del racconto loro rivolto dalla ricorrente) o comunque manifestando una conoscenza minima e generica delle circostanze fattuali di cui ai
10 capitoli di prova (nessuna conoscenza, sul punto, ha rappresentato il teste , CP_4
così come la teste ). Testimone_3
Peraltro, la deduzione della ricorrente, secondo cui la stessa lavorasse per 16 ore al giorno,
è smentita dalle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte resistente, da cui è emerso, peraltro, come la convivenza non fosse stata richiesta dalla signora al fine di garantire Per_1 piena assistenza, ma era funzionale ad assecondare l'esigenza della ricorrente di disporre di un'abitazione. Tanto è vero che nel momento in cui la lavoratrice, nel finire dell'anno 2017, ha chiesto alla signora di poter trasferire nella sua abitazione anche il compagno ed i Per_1
figli, la stessa ha rassegnato le dimissioni (dimissioni rassegnate a gennaio 2018) a fronte del rifiuto opposto dall'anziana (cfr. teste ). Testimone_3
E', dunque, emerso che la ricorrente conviveva nella casa della famiglia della con Per_1
la conseguenza che deve ritenersi di per sé insita la promiscuità tra momenti di attività lavorativa di assistenza e momenti di libertà e di convivenza familiare.
Ed allora, nel caso di specie, in presenza di una volontà negoziale esplicita sull'orario di lavoro, sarebbe stato onere della parte ricorrente forniva idonea e precisa dimostrazione che l'orario di lavoro è stato superiore a quello effettivamente concordato, onere della prova che non può dirsi raggiunto, stante la genericità ed indeterminatezza della prova ora raccolta.
In ordine, infine, alle ulteriori indennità pretese, le stesse sono state conteggiate e richieste quale conseguenza del preteso inquadramento superiore, non essendo stata formulata, infatti, una domanda specifica o separata quanto alla indennità di vitto e alloggio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
In definitiva sintesi la domanda non merita accoglimento e va rigettata.
5. La condotta processuale di parte ricorrente in ordine alla proposta conciliativa ed anche le ragioni della decisione, ed inoltre il fatto che, da un lato i documenti prodotti dimostrano che a fine 2017 la signora fosse portatrice di handicap grave, nonché la previsione nel Per_1
contratto delle indennità di vitto ed alloggio, inserite nelle buste paga ma poi detratte come trattenute, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 934/2023 così provvede:
11 • rigetta il ricorso;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...], Romania, il 21 marzo 1986 (cod. fisc. Parte_1
, residente in [...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio De Iuliis (cod. fisc. ) e C.F._2
dall'Avv. Annalisa De Iuliis (cod. fisc. ) entrambi del Foro di Teramo e C.F._3
con loro elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Teramo al Corso De Michetti n. 67 in forza di procura in atti: Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
Contro
, ( ), nata a [...] in Controparte_1 CodiceFiscale_4
data 7 maggio 1964 e residente a [...] nonché
, ( ) nata a [...] in data [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_5
residente a TO LI BR (Teramo), località Padune n. 11, entrambe elettivamente domiciliate in Teramo alla Via V. Pigliacelli n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Tommaso
Navarra (C.F.: ) che le rappresentata e difende giusta procura in CodiceFiscale_6
atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “a) Accertare e dichiarare che dal rapporto di lavoro domestico ripassato tra la signora e la signora per il periodo 10 febbraio Parte_1 Persona_1
2016 – 21 febbraio 2018 e per il derivano, in favore della ricorrente, differenze retributive a titolo di mansioni superiori, lavoro straordinario;
indennità di vitto e alloggio, ricalcolo della tredicesima mensilità e ricalcolo del TFR;
b) Per l'effetto, condannare le signore e residente in [...]
(TE) alla via Puglie e residente in [...] Fra. Controparte_2 [...]
nella loro qualità di erede della compianta nata Controparte_3 Persona_1
a TO LI BR (TE) il 22 marzo 1938 ed ivi residente a[...], deceduta in data 22 febbraio 2019, anche in solido tra loro, a corrispondere alla signora
la somma di € 26.191,78 (euro ventiseimilacentonovantuno//78) Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo, per tutte le causali di cui al punto che precede;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Parte resistente: “
1.in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed diritto per le ragioni tutte di cui alla suestesa narrativa;
2.condannare parte ricorrente alla refusione delle spese e LI oneri tutti di lite in aggiunta agli accessori di legge ivi compresi rimborso spese generali, cap ed iva”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 31.5.2023, Parte_2
evocava in giudizio e nella loro qualità di
[...] Controparte_1 Controparte_2
eredi della compianta deceduta in data 22 febbraio 2019, rivendicando la somma Persona_1 di € 26.191,78, a titolo di differenze retributive per inquadramento superiore, retribuzione ordinaria, 13° mensilità, lavoro festivo, straordinario e TFR, maturata nell'arco del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti dal 10.2.2016 al 21.2.2018.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver prestato attività lavorativa in favore della compianta in qualità di Persona_1
badante inquadrata al livello B CCNL Lavoratori Domestici, in forza di un contratto di contratto di lavoro domestico a tempo determinato e parziale orizzontale a 30 ore settimanali, con decorrenza dal 10 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017;
- che a far data dal 11 gennaio 2018 il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la fu signora
è continuato, in forza di un secondo contratto di lavoro domestico a tempo Per_1
determinato e parziale orizzontale a 30 ore settimanali, fino al 21 febbraio 2018 data in cui la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni con preavviso;
- che durante il rapporto di lavoro ha disimpegnato le mansioni di badante convivente in favore della de cuius assistendola rispetto alla sua situazione di non autosufficienza
2 determinata da gravissime patologie invalidati dalla stessa sofferte. Nello specifico la datrice di lavoro all'epoca era affetta del morbo di Parkinson in stato avanzato, pertanto la ricorrente si occupava dell'igiene personale della signora della preparazione Per_1
in favore della medesima dei cibi per il pranzo, della somministrazione LI stessi oltre a provvedere alla pulizia della casa;
- che, in particolare, si occupava della cura e della pulizia dell'abitazione della signora provvedendo altresì al cambio e al lavaggio delle lenzuola e della biancheria Per_1
nonché alla successiva attività di stiratura, oltre che alla preparazione del pranzo e della cena, occupandosi, altresì, di aiutare l'assistita ad alimentarsi, oltre che provvedere alla sua quotidiana igiene personale;
- che la prestazione lavorativa si svolgeva dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore
22:00 mentre la domenica per due ore nel corso della mattina, a fronte di una retribuzione parametrata a 5 ore di lavoro al giorno, nelle giornate infrasettimanali;
- che le mansioni concretamente svolte erano sussumibili nel livello C Super del CCNL
a cui apparteneva il personale addetto all'assistenza di persone non autosufficienti, non formato;
- di aver, altresì, maturato il diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive da lavoro straordinario, in ragione delle ore di lavoro concretamente svolte, pari ad una media di 16 ore al giorno, a fronte delle 30 ore settimanali oggetto di retribuzione, oltre agli emolumenti a titolo di indennità di vitto ed alloggio, 13° mensilità e TFR, conseguenti al superiore inquadramento rivendicato.
1.2. Si costituivano in giudizio e contestando il Controparte_1 Controparte_2
fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, deducevano che la ricorrente si era occupata, unicamente, quale collaboratore generico polifunzionale, delle incombenze relative al normale andamento della vita familiare con mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetta alla cucina, di addetta alla lavanderia, come tali riconducibili al livello B di appartenenza.
Assumevano che il contratto collettivo applicabile ratione temporis e, quindi, le relative tabelle economiche, non era quello invocato da controparte, CCNL Colf e Badanti, ma il
CCNL Personale Domestico sottoscritto in data 20 febbraio 2014.
Contestavano il fatto che l'assistita fosse non autosufficiente, assumendo che diversamente non avrebbe potuto sottoscrivere con la stessa il contratto di lavoro, né rassegnare alla
3 medesima le proprie dimissioni. Assumevano che la ricorrente non aveva mai sollevato contestazioni di sorta, né nel corso del primo contratto, né in sede di stipulazione del secondo contratto di assunzione, confutando la prospettazione oraria avversaria secondo cui la ricorrente avrebbe lavorato dalle ore 6.00 alle ore 22.00, contestando, altresì, lo svolgimento di lavoro notturno e domenicale.
Sottolineavano che la ricorrente aveva regolarmente usufruito di vitto ed alloggio e che dunque non era dovuta alcuna indennità.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, per mancata accettazione della proposta da parte della resistente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, al termine della quale è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La rivendicazione economica formulata dalla parte ricorrente nel presente giudizio si fonda su due diversi fatti costitutivi. Da un lato la ricorrente sostiene di aver svolto attività di assistenza a favore di persona non autosufficiente, rivendicando il superiore livello di inquadramento, dall'altro lato, assume di aver prestato attività lavorativa con un disimpegno orario superiore a quello contrattualizzato, rivendicando le differenze retributive da lavoro straordinario, festivo e notturno.
Uno LI aspetti che ha rappresentato oggetto di contesta tra le parti è la condizione di autosufficienza o meno dell'assistita, nonché il testo del contratto collettivo applicabile.
Tanto premesso, stante la diversità delle domande, le stesse saranno trattate separatamente.
Mansioni superiori
3. Parte ricorrente, come sopra esposto, sostiene di avere diritto ad essere inquadrata nel livello CS del CCNL Lavoratori Domestici, deducendo di aver garantito la propria presenza nell'abitazione della signora prestando assistenza alla medesima, accudendola Persona_1
nella gestione delle sue esigenze fisiologiche e assicurando il servizio di cucina e di pulizia
4 della casa. In particolare, ritiene di essersi occupata dell'igiene personale della signora della preparazione in favore della medesima dei cibi per il pranzo, della Per_1
somministrazione LI stessi, oltre a provvedere alla pulizia della casa, sottolineando come l'anziana signora fosse non autosufficiente, in quanto affetta da morbo di Parkinson in stato avanzato.
Di converso, la parte resistente ritiene corretto il livello di inquadramento formalizzato, ovvero il livello B come colf, contestando la circostanza che la ricorrente si occupasse dell'assistenza personale della signora e contestando, altresì, il suo stato di non Per_1
autosufficienza. Le resistenti, eredi della compianta assumono, in particolare, che la Per_1
ricorrente si sia occupata unicamente, quale collaboratore generico polifunzionale, delle incombenze relative al normale andamento della vita familiare con mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetta alla cucina, di addetta alla lavanderia, pur affermando, nello stesso atto difensivo (in questo contraddicendosi parzialmente), che la lavoratrice non si occupava del cambio e del lavaggio delle lenzuola e della biancheria, né della successiva attività di stiratura e non si occupava della preparazione del pranzo e della cena.
In punto di diritto è noto che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez.
Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione LI elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
5 Orbene, quanto al contratto collettivo di riferimento, è corretto quanto dedotto dalla parte resistente, secondo cui il testo contrattuale prodotto dalla ricorrente non sia applicabile ratione temporis, in quanto relativo al periodo 1.10.2020-31.12.2022.
Tuttavia, è sufficiente esaminare i due testi contrattuali a disposizione per verificare come le declaratorie professionali di riferimento, utili ai fini del decidere, siano le medesime.
L'articolo 10 del CCNL domestico del 20.2.2014 (così come l'articolo 9 del CCNL del
2020) in atti, ha rimodulato l'inquadramento dei lavoratori, prevendo un sistema di inquadramento fondato su quattro livelli a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”.
Nello specifico, per quanto interessa in questa sede, appartengono al livello B, i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
6 Appartengono al livello Bs i lavoratori che prestano assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Al livello C appartengono, invece, i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Al livello C S appartiene, in particolare, l'assistente a persone non autosufficienti (non formato), che svolge mansioni di assistenza, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva appare, dunque, evidente che l'elemento distintivo tra il lavoratore di livello B ed il lavoratore di livello CS è rappresentato dalla natura di assistenza o meno delle mansioni svolte. In particolare, il collaboratore generico polifunzionale si occupa di tutte le incombenze tipiche inerenti alla gestione della casa, ma senza prestare alcuna attività di assistenza alla persona, mentre il lavatore di livello
BS o CS si occupa di attività di assistenza alla persona, differenziandosi la collocazione nel livello B o C, a seconda del fatto che l'assistito sia o meno autosufficiente.
Nella fattispecie concreta appare, dunque, necessario verificare se la ricorrente si occupasse o meno di attività di assistenza alla persona o se, invece, come previsto per contratto, era assegnata a compiti di gestione della casa.
In base alle risultanze documentali (modello C/2 storico, contratti di lavoro, e buste paga) risulta che la ricorrente è stata assunta da in data 10.2.2016, in forza di contratto Persona_1
di lavoro domestico a tempo determinato e parziale orizzontale a 30 ore settimanali, con decorrenza dal 10 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017.
Il contratto di assunzione prevedeva che la ricorrente fosse inquadrata al livello B CCNL
Collaboratori familiari-lavoro domestico, con la qualifica di collaboratore domestico, con orario di lavoro settimanale di 30 ore, articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00.
Era espressamente previsto che il compenso sarebbe stato pari ad € 800, comprensivo della quota di TFR e della quota della mensilità aggiuntiva, oltre alla previsione delle indennità di vitto ed alloggio (cfr. buste paga).
In data 11.1.2018 la ricorrente veniva nuovamente assunta da , in forza di Persona_1
contratto di lavoro domestico a tempo determinato e parziale orizzontale a 30 ore settimanali,
7 con decorrenza dall'11.1.2018 al 31.12.2018. Le previsioni contrattuali rimanevano le stesse, compreso l'inquadramento, con l'unica differenza nella indicazione del compenso mensile che veniva stabilito in € 900,00, comprensivo sempre della quota di TFR e della quota della mensilità aggiuntiva.
In data 10.1.2018 (cfr. doc. 6 fas. ric.) la ricorrente rassegnava le dimissioni con efficacia dal 21.2.2018.
Concentrando sempre l'esame ai documenti acquisiti, risulta che a seguito di visita medica sanitaria del 18.12.2017, su domanda amministrativa del 17.11.2017, la Commissione medica della Asl di Teramo riconosceva la signora portatrice di handicap in situazione di Per_1
gravità ex articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.
Sempre con decorrenza dal 17.11.2017 la signora veniva riconosciuta totalmente Per_1
invalida con diritto alla indennità di accompagnamento.
Ebbene, a fronte di tale evidenza documentale, non può negarsi che la signora Per_1
quantomeno a far data da fine novembre 2017, non fosse in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua.
Peraltro è ciò che è emerso, in parte, dalla prova testimoniale, da cui risulta che negli anni
2016-2018 (in verità, come appena detto, fino alla seconda metà del 2017) la signora Per_1 era sostanzialmente autonoma nella gestione della propria persona (quindi nell'igiene quotidiana), essendosi aggravata a causa della propria malattia successivamente.
Si veda sul punto quanto dichiarato dalla teste , conoscente stretta Testimone_1 della signora in ragione dell'amicizia con la propria madre, oltre che vicina di casa, Per_1
della cui attendibilità non può dubitarsi, stante la totale estraneità rispetto alle parti in causa, la quale ha affermato: “Conoscevo la signora perché mia madre era una sua Persona_1
carissima amica e si frequentavano quotidianamente, quindi, anche io frequentavo quasi con cadenza quotidiana la casa della signora Ho conosciuto la ricorrente perché Persona_1
svolgeva lavori domestici a casa della signora dove viveva su richiesta della stessa Per_1
Per ricorrente che non sapeva dove andare, anche perché la signora preferiva stare da sola.
La signora era autosufficiente nel periodo in questione ovvero dal 2016 ad inizio Per_1
2018 quando so che la ricorrente è andata via perché aveva chiesto che venisse a casa anche
Per il marito con i figli ma la signora non era d'accordo. Io frequentavo spesso la casa della Per signora e posso dire che la signora era autosufficiente in quel periodo. Poi si è Per_1 aggravata improvvisamente…..La ricorrente la mattina l'ho vista mentre il pomeriggio non
8 l'ho mai vista sbrigare faccende.”…. 2) “vero che la Sig.ra nelle ore Persona_1
pomeridiane frequentava corsi di ginnastica per anziani, si recava a messa, riceveva le amiche presso la propria abitazione”: “Si è vero, e so per certo che ci andava perché andava insieme a mia madre. Si trattava di un centro per anziani dove c'era un'insegnante di ginnastica. Andavano da sole ai corsi, non accompagnate, anche perché era vicino.”….. La signora aveva bisogno di una persona che si occupasse della casa, non so come Per_1
hanno contattato la ricorrente ma so per certo che la signora aveva bisogno di una Pt_1
sistemazione ma non era esigenza della signora quella di tenere in casa una persona Per_1
24 ore al giorno.”
Adr. “Non ho assistito alla richiesta della ricorrente di avere una sistemazione vitto e Per alloggio però da come si lamentava anche in mia presenza la stessa avrebbe preferito stare da sola.”
La teste ha, dunque, affermato che la signora era autosufficiente, quantomeno fino Per_1
agli inizi del 2018 (in ciò conformandosi alle risultanze documentali), tanto da frequentare corsi di ginnastica per anziani o recarsi a messa o ancora ricevere amicizie.
La medesima ha, altresì, chiarito che la convivenza della ricorrente nella casa della signora era dovuta al fatto che la lavoratrice non disponesse di un alloggio (come confermato Per_1 anche dal cognato della ricorrente, : “Da quello che so mia cognata viveva CP_4
in quella casa anche perché lei non aveva una casa a disposizione e veniva da noi la domenica quando era libera”), quindi, non legata alle esigenze di assistenza della Per_1
oltre a rappresentare il motivo reale della cessazione del rapporto, dovuta alla richiesta, non accolta, di garantire alloggio anche alla sua famiglia.
A fronte di tali evidenze istruttorie, i testi di parte ricorrente non hanno offerto alcun valido supporto probatorio alla prospettazione difensiva sottesa alla domanda di inquadramento superiore.
Il teste , cognato della ricorrente, nulla ha saputo riferire circa le concrete CP_4
mansioni della , avendo visto la signora (di cui Parte_1 Per_1
non ricordava neppure il nome) una sola volta in occasione di una festa di compleanno, e ricordando al riguardo solo che l'anziana si muoveva lentamente.
La teste , sorella della ricorrente, ha confermato le Testimone_2
mansioni svolte dalla , salvo poi precisare di essere stata Parte_1
a casa della signora solo tre o quattro volte, quindi ammettendo implicitamente di Per_1
9 poter rispondere in base a quanto riferitole dalla sorella. Si ritiene, altresì, rilevante sottolineare che la teste ha affermato che nel pomeriggio la ricorrente andava spesso a trovarla a casa sua, ad una distanza di circa 900 mt, aggiungendo, altresì, di essere accompagnata in tali occasioni dalla signora che, dunque, vi giungeva a piedi. Il che si pone in Per_1
contraddizione con la paventata non autosufficienza della signora e con la necessità di Per_1
sua assistenza continua, vista la distanza a piedi di non poco conto per una persona anziana.
L'ultima teste, invece, , nulla ha saputo riferire circa le Testimone_3
mansioni della ricorrente, ed anzi la stessa ha affermato di aver visto la signora dal Per_1
balcone e di averla vista camminare, nulla sapendo, dunque, delle sue problematiche di salute.
Alla luce di tali premesse deve, quindi, affermarsi che la ricorrente, a ciò onerata, non ha fornito sufficienti ed idonei elementi di prova a supporto della prospettazione difensiva, non potendosi ritenere dimostrato che la stessa si sia occupata delle attività di assistenza a persona non autosufficiente, in grado di legittimare l'inquadramento al superiore livello preteso.
Orario di lavoro
4. Quanto all'orario di lavoro, valgono le medesime considerazioni sopra esposte, in punto di onere probatorio.
In punto di diritto, il lavoratore che agisce per ottenere le retribuzioni, deve provare l'elemento costitutivo del suo diritto, ossia la sussistenza del rapporto di lavoro;
sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuto pagamento delle somme richieste incombe, invece, l'onere di dimostrare di aver corrisposto le retribuzioni reclamate. Tale principio è applicabile alla retribuzione mensile, alla tredicesima e al trattamento di fine rapporto, ma non agli importi domandati a titolo di ferie, festività non godute e lavoro straordinario, che costituiscono voci distinte dello stipendio, la cui fruizione è condizionata da presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario: pertanto, per queste voci il lavoratore è onerato di provare anche la mancata fruizione delle ferie e/o il non godimento delle festività, nonché lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale.
Applicando tali principi al caso di specie, la prova orale non ha offerto alcun valido riscontro probatorio della estensione oraria allegata dalla parte ricorrente, non ritenendosi sufficienti le dichiarazioni testimoniali di (sorella della Testimone_2
ricorrente), (cognato della ricorrente) che hanno reso dichiarazioni riferite a CP_4
fatti perlopiù appresi de relato (ovvero sulla base del racconto loro rivolto dalla ricorrente) o comunque manifestando una conoscenza minima e generica delle circostanze fattuali di cui ai
10 capitoli di prova (nessuna conoscenza, sul punto, ha rappresentato il teste , CP_4
così come la teste ). Testimone_3
Peraltro, la deduzione della ricorrente, secondo cui la stessa lavorasse per 16 ore al giorno,
è smentita dalle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte resistente, da cui è emerso, peraltro, come la convivenza non fosse stata richiesta dalla signora al fine di garantire Per_1 piena assistenza, ma era funzionale ad assecondare l'esigenza della ricorrente di disporre di un'abitazione. Tanto è vero che nel momento in cui la lavoratrice, nel finire dell'anno 2017, ha chiesto alla signora di poter trasferire nella sua abitazione anche il compagno ed i Per_1
figli, la stessa ha rassegnato le dimissioni (dimissioni rassegnate a gennaio 2018) a fronte del rifiuto opposto dall'anziana (cfr. teste ). Testimone_3
E', dunque, emerso che la ricorrente conviveva nella casa della famiglia della con Per_1
la conseguenza che deve ritenersi di per sé insita la promiscuità tra momenti di attività lavorativa di assistenza e momenti di libertà e di convivenza familiare.
Ed allora, nel caso di specie, in presenza di una volontà negoziale esplicita sull'orario di lavoro, sarebbe stato onere della parte ricorrente forniva idonea e precisa dimostrazione che l'orario di lavoro è stato superiore a quello effettivamente concordato, onere della prova che non può dirsi raggiunto, stante la genericità ed indeterminatezza della prova ora raccolta.
In ordine, infine, alle ulteriori indennità pretese, le stesse sono state conteggiate e richieste quale conseguenza del preteso inquadramento superiore, non essendo stata formulata, infatti, una domanda specifica o separata quanto alla indennità di vitto e alloggio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
In definitiva sintesi la domanda non merita accoglimento e va rigettata.
5. La condotta processuale di parte ricorrente in ordine alla proposta conciliativa ed anche le ragioni della decisione, ed inoltre il fatto che, da un lato i documenti prodotti dimostrano che a fine 2017 la signora fosse portatrice di handicap grave, nonché la previsione nel Per_1
contratto delle indennità di vitto ed alloggio, inserite nelle buste paga ma poi detratte come trattenute, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 934/2023 così provvede:
11 • rigetta il ricorso;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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