Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VETRELLA MARIA Parte_2
GIUSI e presso lo studio dell'avv. LUCA MACCAURO, i quali li rappresentano e difendono disgiuntamente in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 18/07/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo alla figlia minore (nata il [...]) alle Per_1
seguenti condizioni:
1. La minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00, nonché, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica. Il prelievo e l'accompagnamento della minore dovrà avvenire presso il domicilio materno Il diritto di visita suindicato potrà subire variazione, previo accordo intercorso tra i genitori almeno ventiquattro ore prima;
3. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con la minore, seguendo il Persona_2 criterio dell'alternanza, dalle ore 17.00 del 23.12 alle ore 12.00 del 26.12 e/o dalle ore 17.00 del 30.12 alle ore 20.00 del 01.01. Se un anno la minore con un genitore avrà trascorso il
1
minore, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì in Albis, intendendosi per il giorno di Pasqua dalle ore 18:00 del Sabato Santo alle ore 18:00 della domenica di Pasqua
e per lunedì in Albis dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua alle ore 21:00 del lunedì in Albis.
Se un anno avrà trascorso il giorno di Pasqua con il padre, l'anno successivo trascorrerà il lunedì in Albis e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo.
4. Il criterio annuale alternativo interesserà anche il giorno di carnevale, del 25 aprile,
1maggio, 2 giugno, 1novembre, 8 dicembre;
5. trascorrerà con la figlia il giorno della festa del papà, del suo Persona_2 compleanno e dell'onomastico, nonché le feste dei di lui familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato e dell'orario convenuto, previa comunicazione all'altro genitore. trascorrerà con la figlia il giorno della festa della mamma, del Parte_1 suo compleanno e dell'onomastico, nonché le feste dei di lei familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato, previa comunicazione all'altro genitore;
6. I genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno e l'onomastico della minore;
in caso di disaccordo, prevarrà sempre ed esclusivamente l'interesse della minore;
in ogni caso, in caso di disaccordo, si seguirà il criterio dell'alternanza. Pertanto, qualora un anno avrà trascorso il proprio compleanno con il padre, l'anno seguente trascorrerà l'onomastico e così via via alternandosi;
7. durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre da concordarsi tra il mese di luglio e/o il mese di agosto e da concordare tra le parti entro il
31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia anche in altri periodi oltre a quelli sopra indicati, previo accordo con l'altro genitore;
8. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio;
9. verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia Persona_2 minore la somma di € 200,00, da versarsi a mezzo vaglia postale e/o accredito Per_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Detto assegno, come per legge, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026;
10. rinuncia in favore di alla richiesta della quota parte Persona_2 Parte_1 del 50% lui spettante a titolo di assegno unico ed universale. Pertanto, l'assegno unico ed universale nella misura del 100% verrà richiesto e beneficiato solo ed esclusivamente da
; Parte_1
2 11. I genitori comparteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie (come determinate dal CNF, cui delibera si allega alla presente) eventualmente ad affrontarsi nell'interesse della minore , previamente concertate e documentate. Per_1
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11/04/2025 le parti hanno modificato le condizioni dell'accordo nei seguenti termini: “le parti hanno rivalutato il contributo al mantenimento in favore della minore in € 250,00 mensili, oltre la cessione della quota parte di assegno Per_1 unico ed universale spettante al in favore della ammontante ad € 100,22, come da Per_2 Pt_1 documentazione in atti. E così per un totale complessivo di € 350,00”.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo così come modificato dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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