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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1444/2020 depositato il 27/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Indirizzo_1 LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2348/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 02/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403404-2018 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403404-2018 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403404-2018 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante di AdE si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento. L'appellato non è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Singolarmente l'Ufficio apprendeva dell'esistenza del processo relativo l'accertamento n.
TVM010403404/2018 (anno di imposta 2013) soltanto tramite comunicazione telematica del deposito della sentenza. Alcuna PEC veniva ricevuta dall'Ufficio relativa alla ricorso notificato ed alcuna posta raccomandata cartacea. Non rilevandosi nulla in merito alle dovute e obbligatorie modalità di notifica,
l'Ufficio procedeva ad un controllo della semplice posta elettronica ordinaria riscontrando che, in data
22.4.2019, il contribuente aveva trasmesso il ricorso tramite una semplice mail, con mittente generico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto detto nella parte relativa allo svolgimento del processo, il ricorso introduttivo proposto dal contribuente deve dichiararsi inammissibile per difetto di notifica e conseguentemente devono essere accolte le censure mosse dall'Ufficio in questa sede.
La notifica a mezzo posta ordinaria deve essere considerata nulla, dovendo avvenire a mezzo PEC (art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92, entrato in vigore il 24.10.2018) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163 e dai successivi decreti attuativi.
In particolare il DL n. 119/2018, art. 16, c. 1, lett. A), n. 4, di modifica dell'art. 16 bis del D. Lgs. n. 546/92 statuisce che “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”.
Il ricorso di prime cure pertanto doveva essere dichiarato inammissibile per mancata notifica alla parte processuale cui era diretto.
Le spese processuali si compensano sia in primo che in secondo grado sussistendo elementi di equivocità in merito alla consegna della documentazione richiesta dall'Ufficio e prodotta dal contribuente da cui è poi scaturito l'avviso di accertamento.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e afferma la definitività dell'avviso di accertamento.
Compensa le spese per i due gradi di giudizio
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1444/2020 depositato il 27/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Indirizzo_1 LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2348/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 02/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403404-2018 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403404-2018 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010403404-2018 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante di AdE si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento. L'appellato non è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Singolarmente l'Ufficio apprendeva dell'esistenza del processo relativo l'accertamento n.
TVM010403404/2018 (anno di imposta 2013) soltanto tramite comunicazione telematica del deposito della sentenza. Alcuna PEC veniva ricevuta dall'Ufficio relativa alla ricorso notificato ed alcuna posta raccomandata cartacea. Non rilevandosi nulla in merito alle dovute e obbligatorie modalità di notifica,
l'Ufficio procedeva ad un controllo della semplice posta elettronica ordinaria riscontrando che, in data
22.4.2019, il contribuente aveva trasmesso il ricorso tramite una semplice mail, con mittente generico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto detto nella parte relativa allo svolgimento del processo, il ricorso introduttivo proposto dal contribuente deve dichiararsi inammissibile per difetto di notifica e conseguentemente devono essere accolte le censure mosse dall'Ufficio in questa sede.
La notifica a mezzo posta ordinaria deve essere considerata nulla, dovendo avvenire a mezzo PEC (art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92, entrato in vigore il 24.10.2018) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163 e dai successivi decreti attuativi.
In particolare il DL n. 119/2018, art. 16, c. 1, lett. A), n. 4, di modifica dell'art. 16 bis del D. Lgs. n. 546/92 statuisce che “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”.
Il ricorso di prime cure pertanto doveva essere dichiarato inammissibile per mancata notifica alla parte processuale cui era diretto.
Le spese processuali si compensano sia in primo che in secondo grado sussistendo elementi di equivocità in merito alla consegna della documentazione richiesta dall'Ufficio e prodotta dal contribuente da cui è poi scaturito l'avviso di accertamento.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e afferma la definitività dell'avviso di accertamento.
Compensa le spese per i due gradi di giudizio