Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 608
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per difetto di notifica

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di notifica, in quanto effettuato tramite email ordinaria anziché tramite PEC, come richiesto dalla normativa sul processo tributario telematico (art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92 e successive modifiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 608
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 608
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo