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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3675/2020 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), n.q. di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
“Orlando Giuseppe Corriere Espresso” (P.IVA , rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1
procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti
MARIO MANZO (c.f. ) e GABRIELE CUOMO (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Napoli alla via del C.F._3
Parco Margherita n. 8;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del Persona_1
14.3.2018 rep. 33643, raccolta 15752, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f. ) C.F._4 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 27.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 24.3.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati in € 118.500,85 - arrecati, in conseguenza dell'esondazione dell'alveo in data 6.11.2011, al capannone (sede della CP_2
propria attività commerciale di trasporto e da lui condotto in locazione) sito in Giugliano in
Campania (Na) alla via Ripuaria n. 85, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 76, p.lla 100, sub 101, di mq. 90. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua, fango e detriti si era riversata all'interno del capannone distruggendo ogni cosa presente nello stesso (nella specie merci in custodia da parte di clienti committenti), e provocando, altresì, danni ai beni strumentali dell'impresa (automezzi e mobilio). A sostegno della pretesa, depositava fatture, bolle di trasporto e consulenza tecnica di parte a firma del dott. geom. Per_2
, richiamata in ricorso.
[...]
Costituitasi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva in favore del Controparte_3 Pt_2
e, in via residuale, del competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
e, nel merito, CP_4 deduceva il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento, nonché l'infondatezza della domanda in quanto generica e non supportata da validi elementi probatori. Contestava, infine, il quantum della domanda e chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, infondata e non provata in fatto e in diritto.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.2.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, peraltro non contestata dall'ente resistente, in quanto risultante, in parte, dalla documentazione in atti (cfr. contratto di locazione, regolarmente registrato, allegato alla produzione di parte), e, in parte, dalle dichiarazioni rese dai testi e i quali hanno confermato che Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 conduceva in locazione l'immobile analiticamente indicato in ricorso. Parte_1
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire
2 difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In punto di fatto deve ritenersi accertato che nel giorno 6.11.2011 l'alveo è CP_2 esondato, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti confermato il capitolo 1) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. L'ente resistente, comunque, non ha contestato né l'esondazione dell'alveo, né l'allagamento dell'immobile del ricorrente, eccependo esclusivamente che l'evento era stato eccezionale ed imprevedibile, in quanto non si erano mai registrati casi di alluvione con simili conseguenze dannose.
Osserva il collegio che effettivamente l'evento di cui si discute è stato già oggetto di varie pronunce di questo TRAP (cfr. tra le tante sentenza n. 2295/2022; sentenza n. 1151/2018; sentenza n. 5171/2017), che, sulla base di una CTU a firma dell'ing. dell'8.7.2016, acquisita Persona_3 in più processi, hanno dichiarato la natura eccezionale dell'evento, desumendolo dalla particolare intensità (eccezionalità) delle piogge, caratterizzate da un tempo di ritorno di 50 anni (così come attestato dal CTU nominato in tali cause).
A confutazione di tale valutazione, va evidenziata, però, la CTU redatta in data 5.8.2020 dall'ing. nell'ambito del giudizio R.G. n. 7233/2017, azionato dinanzi a questo Persona_4
per il medesimo evento esondativo ed acquisita anche nel giudizio R.G. n. 1163/2018, dalla Pt_3 quale risulta che «l'evento meteorico occorso il 6.11.2011 è classificabile con un periodo di ritorno pari a 50 anni e, quindi, con riferimento alla classificazione prospettata nel d.lgs. 49/2010, esso rientra nell'art. 6 comma 2 c) “alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)”, ed è posto al limite superiore dell'intervallo indicato (50 anni)».
Sul contrasto tra le due perizie si è, quindi, pronunciato questo Tribunale, che in due recenti sentenze (n. 2033/2023 e n. 2772/2023) ha negato la natura eccezionale dell'evento, ritenendo maggiormente attendibile la valutazione prospettata dall'ing. alle cui motivazioni questo Per_4
Collegio intende prestare adesione, ribadendo che, poiché l'evento per cui è causa si è caratterizzato per un tempo di ritorno pari a 50 anni, l'esclusione della sua natura eccezionale trova conferma nelle indicazioni contenute nel d.lgs. n. 49/2010 (rubricato “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”) a norma del quale fenomeni con ricorrenze fino a 100 anni sono catalogati come “alluvioni frequenti”.
Tali conclusioni sono, inoltre, perfettamente in linea con quanto statuito ripetutamente dal
3 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, secondo il quale: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265/2016).
Peraltro, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15574/2021, al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità, o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come "normale” (cfr. Cass.,
S.U., n. 15574/2021; Cass., n. 30521/2019).
Orbene, alla luce del richiamato riferimento normativo e dei citati orientamenti giurisprudenziali, visto il tempo di ritorno univocamente accertato in numerosi precedenti di questo
Tribunale, l'evento per cui è causa non possa essere qualificato come di carattere eccezionale.
Ciò posto, in linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del
T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n.
109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) ove sia raggiunta la prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie va inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2043 c.c.; diversamente, in caso di mancato raggiungimento di tale prova, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2051
c.c., in base al quale l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale. In tale ultima ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Passando all'esame dei danni lamentati, la parte ricorrente, richiamando la perizia e le fatture depositate, ha chiesto il risarcimento per i danni alle merci in custodia nel deposito da lui detenuto, quantificandoli nell'importo complessivo di € 118.500,85, oltre a quello per i danni ai beni strumentali dell'impresa commerciale (automezzi, mobilio, cc.), da quantificarsi in corso di causa.
4 Osserva il collegio che non è possibile liquidare in favore del ricorrente i danni all'autocargo.
Sebbene, infatti, il teste (genero del ricorrente) abbia (genericamente) riferito Testimone_1
“…ricordo che uno dei camion era rovinato ma non so cosa si sia danneggiato, penso il motore ma non saprei di preciso” e il teste (figlio del ricorrente) abbia aggiunto che “il furgone Tes_2
era un autocargo e non partiva più per cui il meccanico ha cambiato tutti i tubi e l'impianto elettrico, precisamente non so cosa abbia fatto il meccanico”, non risulta agli atti la prova della titolarità dell'autocarro in capo al ricorrente, non avendo questi prodotto il relativo libretto di proprietà.
Peraltro, la prova della titolarità del veicolo in capo al ricorrente non può ricavarsi neppure dalla documentazione agli atti, atteso che la fattura di riparazione emessa dalla officina Ammisa
s.r.l. in data 12.3.2012 per l'importo di € 1.205,00 (allegata alla produzione del ricorrente), oltre ad essere riferita a due veicoli, risulta intestata a soggetto diverso dal ricorrente (società GE.CO. di
). Parte_1
Parimenti, nulla può essere riconosciuto al ricorrente per i danni al mobilio, giacché nel ricorso manca l'indicazione dei beni mobili effettivamente presenti nel deposito al momento dell'allagamento e danneggiati così come manca la specificazione dell'entità dei danni riportati da tali beni (se cioè essi siano andati completamente distrutti o siano stati solamente parzialmente danneggiati); né un'elencazione precisa risulta dalla perizia di parte agli atti, che, peraltro, non risulta neppure confermata dal perito in udienza, atteso che questi non è stato mai citato come testimone.
Tali lacune non sono colmate neppure dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali non hanno fatto nessun riferimento al mobilio presente nel magazzino;
così come le fotografie allegate al ricorso non solo raffigurano alcuni mobili danneggiati dall'acqua non esattamente individuabili, ma le stesse non sono state neppure riconosciute e confermate dai testi escussi. Manca, infine, a dimostrazione della tipologia e vetustà del mobilio presente nei locali allagati la documentazione attestante l'acquisto o la riparazione dei beni.
Quanto ai danni alla merce in custodia, osserva il Collegio che tutti e tre i testi escussi hanno dichiarato che, al momento dell'allagamento nel magazzino, ivi era presente merce sui bancali che è caduta a terra e che, trattandosi di presidi sanitari, è andata perduta.
Tuttavia, nessuno dei testi ha saputo precisare la tipologia e la quantità di merce presente nel magazzino al momento dell'evento per cui è causa, di talché non è possibile eseguire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità.
Né una prova più puntuale dei suddetti danni può ricavarsi dalla consulenza di parte, redatta dal geom. su incarico del proprietario dell'immobile de quo, sig. Persona_2 Persona_5
5 - che, come già rilevato sopra, non è stata neppure confermata in giudizio, atteso che il Persona_6
perito non è stato mai citato come testimone – atteso che la perizia risulta eseguita per stimare i danni arrecati a talune unità immobiliari di proprietà del sig. tra i quali non risulta Persona_6
ricompreso l'immobile concesso in locazione al ricorrente. Il perito di parte, peraltro, ha descritto - con riferimento ad altri immobili, seppure riportati al catasto allo stesso foglio e stessa particella dell'immobile del ricorrente - la causa dei danni da esondazione, descrivendo il costo degli interventi necessari per il ripristino dello status quo ante. Detta perizia, quindi, non fornisce nessun utile supporto alla quantificazione dei danni alla merce custodita nel deposito condotto dal ricorrente.
Giova, peraltro, evidenziare, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Le evidenziate carenze probatorie, quindi, non consentono di fornire adeguato supporto probatorio circa l'effettiva consistenza di tutti i danni richiesti, dei beni effettivamente presenti nel deposito al momento dell'evento e della loro tipologia e vetustà.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alle note ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dell'immobile in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi) e la rovina di alcuni colli
(marcati “Sanitas”), ma non il quantitativo e la tipologia della merce custodita nel capannone e concretamente danneggiata.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma
6 specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Va anche osservato che il danno alla merce in custodia richiesto in ricorso non è un danno personale del ricorrente, trattandosi della richiesta del controvalore di beni di proprietà di altri soggetti (clienti committenti), detenuti dall'impresa del ricorrente ai soli fini del trasporto. Ai Ai fini dell'accoglimento della domanda, quindi, occorre non solo la prova puntuale della tipologia e della quantità di beni presenti nel deposito al momento del suo allagamento, ma anche la prova dell'effettivo danno subito dal ricorrente, ossia la prova del pagamento o quanto meno della relativa richiesta da parte dei rispettivi proprietari della merce.
Orbene, agli atti si rinvengono numerose missive con cui il ricorrente ha informato i clienti committenti del danneggiamento della merce collocata presso il proprio deposito, causato dall'evento esondativo del 6.11.2011, in cui è fatto riferimento anche ad un verbale di intervento dei
Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che non risulta depositato in atti, nonché alcuni documenti di trasporto e fatture datati tra il mese di gennaio e il mese di settembre 2011.
Tali documenti, in presenza delle altre lacune probatorie già evidenziate sopra, non consentono di ritenere che a novembre 2011 la merce ivi indicata fosse ancora presente presso il deposito condotto dal ricorrente, trattandosi di documenti troppo risalenti nel tempo, considerata l'attività di trasporto svolta dal ricorrente.
Va, tuttavia, evidenziato che agli atti è presente la fattura n. 208 del 7.9.2011 dell'importo di €
48.340,00 emessa dalla società Medinat a Orlando Giuseppe Corriere Espresso, a seguito della missiva del 15.6.2012, per il rimborso della merce non recuperabile riconsegnata dopo l'evento per cui è causa.
Sebbene, non vi sia agli atti la prova dell'effettivo pagamento di tale fattura e quindi del rimborso da parte del ricorrente del costo della merce deteriorata alla società che ne era titolare, ritiene, comunque, il Collegio che tale fattura, unita alla missiva precedente della Medinat costituisca prova del danno subito dal ricorrente con riferimento alla merce di tale società in suo possesso e del cui danneggiamento è stato chiamato a rispondere dalla proprietaria mediante la citata lettera di messa in mora e l'emissione della conseguente fattura per il pagamento della merce danneggiata. Peraltro, il materiale indicato nella suddetta fattura coincide con quello di cui al relativo documento di trasporto, pure allegato dal ricorrente.
7 Ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che, alla luce delle prove in atti, il danno subito dal ricorrente in conseguenza dell'evento per cui è causa, rispetto al quale risulta raggiunta la prova, ammonta ad € 48.340,00.
In ordine al soggetto responsabile, infine, va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale, dai quali non vi è motivo di Controparte_1
CP_ discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente e che di seguito sinteticamente si riportano.
Ed infatti l'alveo è un canale artificiale, realizzato dai nel corso dell'800 CP_2 CP_6
per incanalare e regimentare le acque di origine meteorica provenienti dalla collina dei CP_2
in cui attualmente si riversano, oltre alle acque anzidette, quelle provenienti da diversi territori comunali siti a nord di Napoli. L'alveo, inoltre, nel suo tratto terminale, raccoglie le portate di origine meteorica provenienti dall'alveo di Quarto. Allo stesso deve essere, quindi, riconosciuta sia la natura di acqua pubblica sia quella di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Ebbene, sulla base dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle
Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene
l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle Controparte_1 competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde pertanto dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di
8 bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
sono stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La va, quindi, condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente, Controparte_1 liquidato nella somma complessiva di € 48.340,00.
Sul detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6 novembre 2011) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per ½; la restante metà (oltre il rimborso della metà delle spese documentate) segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura della metà ciascuno, in favore degli avv.ti
Mario Manzo e Gabriele Cuomo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
9 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore di della somma di € 48.340,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1 indici ISTAT dalla data dell'evento (6 novembre 2011) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna la al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della restante metà, liquidata in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Mario Manzo e Gabriele Cuomo, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3675/2020 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), n.q. di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
“Orlando Giuseppe Corriere Espresso” (P.IVA , rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1
procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti
MARIO MANZO (c.f. ) e GABRIELE CUOMO (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Napoli alla via del C.F._3
Parco Margherita n. 8;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del Persona_1
14.3.2018 rep. 33643, raccolta 15752, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f. ) C.F._4 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 27.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 24.3.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati in € 118.500,85 - arrecati, in conseguenza dell'esondazione dell'alveo in data 6.11.2011, al capannone (sede della CP_2
propria attività commerciale di trasporto e da lui condotto in locazione) sito in Giugliano in
Campania (Na) alla via Ripuaria n. 85, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 76, p.lla 100, sub 101, di mq. 90. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua, fango e detriti si era riversata all'interno del capannone distruggendo ogni cosa presente nello stesso (nella specie merci in custodia da parte di clienti committenti), e provocando, altresì, danni ai beni strumentali dell'impresa (automezzi e mobilio). A sostegno della pretesa, depositava fatture, bolle di trasporto e consulenza tecnica di parte a firma del dott. geom. Per_2
, richiamata in ricorso.
[...]
Costituitasi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva in favore del Controparte_3 Pt_2
e, in via residuale, del competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
e, nel merito, CP_4 deduceva il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento, nonché l'infondatezza della domanda in quanto generica e non supportata da validi elementi probatori. Contestava, infine, il quantum della domanda e chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, infondata e non provata in fatto e in diritto.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.2.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, peraltro non contestata dall'ente resistente, in quanto risultante, in parte, dalla documentazione in atti (cfr. contratto di locazione, regolarmente registrato, allegato alla produzione di parte), e, in parte, dalle dichiarazioni rese dai testi e i quali hanno confermato che Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 conduceva in locazione l'immobile analiticamente indicato in ricorso. Parte_1
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire
2 difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In punto di fatto deve ritenersi accertato che nel giorno 6.11.2011 l'alveo è CP_2 esondato, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti confermato il capitolo 1) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. L'ente resistente, comunque, non ha contestato né l'esondazione dell'alveo, né l'allagamento dell'immobile del ricorrente, eccependo esclusivamente che l'evento era stato eccezionale ed imprevedibile, in quanto non si erano mai registrati casi di alluvione con simili conseguenze dannose.
Osserva il collegio che effettivamente l'evento di cui si discute è stato già oggetto di varie pronunce di questo TRAP (cfr. tra le tante sentenza n. 2295/2022; sentenza n. 1151/2018; sentenza n. 5171/2017), che, sulla base di una CTU a firma dell'ing. dell'8.7.2016, acquisita Persona_3 in più processi, hanno dichiarato la natura eccezionale dell'evento, desumendolo dalla particolare intensità (eccezionalità) delle piogge, caratterizzate da un tempo di ritorno di 50 anni (così come attestato dal CTU nominato in tali cause).
A confutazione di tale valutazione, va evidenziata, però, la CTU redatta in data 5.8.2020 dall'ing. nell'ambito del giudizio R.G. n. 7233/2017, azionato dinanzi a questo Persona_4
per il medesimo evento esondativo ed acquisita anche nel giudizio R.G. n. 1163/2018, dalla Pt_3 quale risulta che «l'evento meteorico occorso il 6.11.2011 è classificabile con un periodo di ritorno pari a 50 anni e, quindi, con riferimento alla classificazione prospettata nel d.lgs. 49/2010, esso rientra nell'art. 6 comma 2 c) “alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)”, ed è posto al limite superiore dell'intervallo indicato (50 anni)».
Sul contrasto tra le due perizie si è, quindi, pronunciato questo Tribunale, che in due recenti sentenze (n. 2033/2023 e n. 2772/2023) ha negato la natura eccezionale dell'evento, ritenendo maggiormente attendibile la valutazione prospettata dall'ing. alle cui motivazioni questo Per_4
Collegio intende prestare adesione, ribadendo che, poiché l'evento per cui è causa si è caratterizzato per un tempo di ritorno pari a 50 anni, l'esclusione della sua natura eccezionale trova conferma nelle indicazioni contenute nel d.lgs. n. 49/2010 (rubricato “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”) a norma del quale fenomeni con ricorrenze fino a 100 anni sono catalogati come “alluvioni frequenti”.
Tali conclusioni sono, inoltre, perfettamente in linea con quanto statuito ripetutamente dal
3 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, secondo il quale: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265/2016).
Peraltro, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15574/2021, al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità, o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come "normale” (cfr. Cass.,
S.U., n. 15574/2021; Cass., n. 30521/2019).
Orbene, alla luce del richiamato riferimento normativo e dei citati orientamenti giurisprudenziali, visto il tempo di ritorno univocamente accertato in numerosi precedenti di questo
Tribunale, l'evento per cui è causa non possa essere qualificato come di carattere eccezionale.
Ciò posto, in linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del
T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n.
109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) ove sia raggiunta la prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie va inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2043 c.c.; diversamente, in caso di mancato raggiungimento di tale prova, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2051
c.c., in base al quale l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale. In tale ultima ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Passando all'esame dei danni lamentati, la parte ricorrente, richiamando la perizia e le fatture depositate, ha chiesto il risarcimento per i danni alle merci in custodia nel deposito da lui detenuto, quantificandoli nell'importo complessivo di € 118.500,85, oltre a quello per i danni ai beni strumentali dell'impresa commerciale (automezzi, mobilio, cc.), da quantificarsi in corso di causa.
4 Osserva il collegio che non è possibile liquidare in favore del ricorrente i danni all'autocargo.
Sebbene, infatti, il teste (genero del ricorrente) abbia (genericamente) riferito Testimone_1
“…ricordo che uno dei camion era rovinato ma non so cosa si sia danneggiato, penso il motore ma non saprei di preciso” e il teste (figlio del ricorrente) abbia aggiunto che “il furgone Tes_2
era un autocargo e non partiva più per cui il meccanico ha cambiato tutti i tubi e l'impianto elettrico, precisamente non so cosa abbia fatto il meccanico”, non risulta agli atti la prova della titolarità dell'autocarro in capo al ricorrente, non avendo questi prodotto il relativo libretto di proprietà.
Peraltro, la prova della titolarità del veicolo in capo al ricorrente non può ricavarsi neppure dalla documentazione agli atti, atteso che la fattura di riparazione emessa dalla officina Ammisa
s.r.l. in data 12.3.2012 per l'importo di € 1.205,00 (allegata alla produzione del ricorrente), oltre ad essere riferita a due veicoli, risulta intestata a soggetto diverso dal ricorrente (società GE.CO. di
). Parte_1
Parimenti, nulla può essere riconosciuto al ricorrente per i danni al mobilio, giacché nel ricorso manca l'indicazione dei beni mobili effettivamente presenti nel deposito al momento dell'allagamento e danneggiati così come manca la specificazione dell'entità dei danni riportati da tali beni (se cioè essi siano andati completamente distrutti o siano stati solamente parzialmente danneggiati); né un'elencazione precisa risulta dalla perizia di parte agli atti, che, peraltro, non risulta neppure confermata dal perito in udienza, atteso che questi non è stato mai citato come testimone.
Tali lacune non sono colmate neppure dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali non hanno fatto nessun riferimento al mobilio presente nel magazzino;
così come le fotografie allegate al ricorso non solo raffigurano alcuni mobili danneggiati dall'acqua non esattamente individuabili, ma le stesse non sono state neppure riconosciute e confermate dai testi escussi. Manca, infine, a dimostrazione della tipologia e vetustà del mobilio presente nei locali allagati la documentazione attestante l'acquisto o la riparazione dei beni.
Quanto ai danni alla merce in custodia, osserva il Collegio che tutti e tre i testi escussi hanno dichiarato che, al momento dell'allagamento nel magazzino, ivi era presente merce sui bancali che è caduta a terra e che, trattandosi di presidi sanitari, è andata perduta.
Tuttavia, nessuno dei testi ha saputo precisare la tipologia e la quantità di merce presente nel magazzino al momento dell'evento per cui è causa, di talché non è possibile eseguire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità.
Né una prova più puntuale dei suddetti danni può ricavarsi dalla consulenza di parte, redatta dal geom. su incarico del proprietario dell'immobile de quo, sig. Persona_2 Persona_5
5 - che, come già rilevato sopra, non è stata neppure confermata in giudizio, atteso che il Persona_6
perito non è stato mai citato come testimone – atteso che la perizia risulta eseguita per stimare i danni arrecati a talune unità immobiliari di proprietà del sig. tra i quali non risulta Persona_6
ricompreso l'immobile concesso in locazione al ricorrente. Il perito di parte, peraltro, ha descritto - con riferimento ad altri immobili, seppure riportati al catasto allo stesso foglio e stessa particella dell'immobile del ricorrente - la causa dei danni da esondazione, descrivendo il costo degli interventi necessari per il ripristino dello status quo ante. Detta perizia, quindi, non fornisce nessun utile supporto alla quantificazione dei danni alla merce custodita nel deposito condotto dal ricorrente.
Giova, peraltro, evidenziare, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Le evidenziate carenze probatorie, quindi, non consentono di fornire adeguato supporto probatorio circa l'effettiva consistenza di tutti i danni richiesti, dei beni effettivamente presenti nel deposito al momento dell'evento e della loro tipologia e vetustà.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alle note ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dell'immobile in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi) e la rovina di alcuni colli
(marcati “Sanitas”), ma non il quantitativo e la tipologia della merce custodita nel capannone e concretamente danneggiata.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma
6 specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Va anche osservato che il danno alla merce in custodia richiesto in ricorso non è un danno personale del ricorrente, trattandosi della richiesta del controvalore di beni di proprietà di altri soggetti (clienti committenti), detenuti dall'impresa del ricorrente ai soli fini del trasporto. Ai Ai fini dell'accoglimento della domanda, quindi, occorre non solo la prova puntuale della tipologia e della quantità di beni presenti nel deposito al momento del suo allagamento, ma anche la prova dell'effettivo danno subito dal ricorrente, ossia la prova del pagamento o quanto meno della relativa richiesta da parte dei rispettivi proprietari della merce.
Orbene, agli atti si rinvengono numerose missive con cui il ricorrente ha informato i clienti committenti del danneggiamento della merce collocata presso il proprio deposito, causato dall'evento esondativo del 6.11.2011, in cui è fatto riferimento anche ad un verbale di intervento dei
Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che non risulta depositato in atti, nonché alcuni documenti di trasporto e fatture datati tra il mese di gennaio e il mese di settembre 2011.
Tali documenti, in presenza delle altre lacune probatorie già evidenziate sopra, non consentono di ritenere che a novembre 2011 la merce ivi indicata fosse ancora presente presso il deposito condotto dal ricorrente, trattandosi di documenti troppo risalenti nel tempo, considerata l'attività di trasporto svolta dal ricorrente.
Va, tuttavia, evidenziato che agli atti è presente la fattura n. 208 del 7.9.2011 dell'importo di €
48.340,00 emessa dalla società Medinat a Orlando Giuseppe Corriere Espresso, a seguito della missiva del 15.6.2012, per il rimborso della merce non recuperabile riconsegnata dopo l'evento per cui è causa.
Sebbene, non vi sia agli atti la prova dell'effettivo pagamento di tale fattura e quindi del rimborso da parte del ricorrente del costo della merce deteriorata alla società che ne era titolare, ritiene, comunque, il Collegio che tale fattura, unita alla missiva precedente della Medinat costituisca prova del danno subito dal ricorrente con riferimento alla merce di tale società in suo possesso e del cui danneggiamento è stato chiamato a rispondere dalla proprietaria mediante la citata lettera di messa in mora e l'emissione della conseguente fattura per il pagamento della merce danneggiata. Peraltro, il materiale indicato nella suddetta fattura coincide con quello di cui al relativo documento di trasporto, pure allegato dal ricorrente.
7 Ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che, alla luce delle prove in atti, il danno subito dal ricorrente in conseguenza dell'evento per cui è causa, rispetto al quale risulta raggiunta la prova, ammonta ad € 48.340,00.
In ordine al soggetto responsabile, infine, va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale, dai quali non vi è motivo di Controparte_1
CP_ discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente e che di seguito sinteticamente si riportano.
Ed infatti l'alveo è un canale artificiale, realizzato dai nel corso dell'800 CP_2 CP_6
per incanalare e regimentare le acque di origine meteorica provenienti dalla collina dei CP_2
in cui attualmente si riversano, oltre alle acque anzidette, quelle provenienti da diversi territori comunali siti a nord di Napoli. L'alveo, inoltre, nel suo tratto terminale, raccoglie le portate di origine meteorica provenienti dall'alveo di Quarto. Allo stesso deve essere, quindi, riconosciuta sia la natura di acqua pubblica sia quella di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Ebbene, sulla base dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle
Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene
l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle Controparte_1 competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde pertanto dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di
8 bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
sono stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La va, quindi, condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente, Controparte_1 liquidato nella somma complessiva di € 48.340,00.
Sul detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6 novembre 2011) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per ½; la restante metà (oltre il rimborso della metà delle spese documentate) segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura della metà ciascuno, in favore degli avv.ti
Mario Manzo e Gabriele Cuomo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
9 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore di della somma di € 48.340,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1 indici ISTAT dalla data dell'evento (6 novembre 2011) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna la al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della restante metà, liquidata in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Mario Manzo e Gabriele Cuomo, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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