Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Stefania Caparello Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice Relatore
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2025
nella causa iscritta al n. R.G. 523/2025 promossa da:
(C.F. ) con gli avv.ti Federico Viero e Simone Parte_1 C.F._1
Veronese
- RECLAMANTE - contro
(C.F. con l'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Momi
- RECLAMATA -
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
I. Con ricorso per reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., depositato in data 06.02.25, Pt_1
impugnava l'ordinanza del G.E. del 29.01.25, emessa nel procedimento R.G.E. n.
[...]
2325/24, con cui era stata rigettata l'istanza del reclamante di sospensione della procedura esecutiva promossa dalla reclamata . Controparte_1
A fondamento del reclamo il sig. esponeva in fatto quanto segue: Pt_1
1
(della quale il sig. era socio accomandatario), il decreto ingiuntivo emesso dal GdP di Pt_1
Padova, titolo su cui si basava l'esecuzione, e relativo atto di precetto;
- i legali del reclamante, ricevuto lo stesso, che esprimeva la volontà di saldare quanto dovuto entro due rate ed entro la fine dell'anno, contattavano il legale di controparte, tentando di definire la vertenza;
- nonostante la disponibilità del sig. comunicata alla controparte il giorno 11.11.24, a Pt_1
corrispondere un acconto di € 2.000 entro il giorno successivo ed il saldo di € 1.200 entro i seguenti trenta giorni, la reclamata rispondeva di non essere disposta a concedere rateazioni e procedeva comunque a consegnare all'ufficiale giudiziario l'atto di pignoramento presso terzi il
21.11.24, nonostante il reclamante avesse effettuato il pagamento con valuta del 18.11.24;
Ciò premesso in fatto il reclamante deduceva in diritto:
1) contraddittorietà del provvedimento reclamato in quanto lo stesso riteneva corretta l'esecuzione del pignoramento sull'importo di € 4.934,47, pur dando atto che al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario il credito risultava essere largamente inferiore al predetto importo;
2) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2304 e 2318 c.c. in quanto il creditore aveva eseguito pignoramento presso terzi contemporaneamente nei confronti della società e del socio accomandatario;
3) mancata prova della incapienza del patrimonio della società Parte_3
rispetto alla realizzazione del credito, in quanto la Volksbank, in sede di dichiarazione ex art. 547 c.p.c., non aveva riferito una insufficienza di fondi in capo alla società, ma una assenza di rapporti con la medesimo.
Concludeva, quindi, il reclamante per la declaratoria di inefficacia/illegittimità/infondatezza e comunque per l'annullamento del pignoramento presso terzi notificato da in Controparte_1
via subordinata per la riduzione dell'importo pignorato per € 2.230,85 in considerazione delle somme già corrisposte dal sig. alla reclamata. Pt_1
2 II. Con provvedimento collegiale inaudita altera parte all'esito della camera di consiglio del 13.02.25 era disposta la sospensione della procedura esecutiva limitatamente all'importo di €
2.230,85, già corrisposto dal debitore e fissata l'udienza di discussione del ricorso.
III. Si costituiva in giudizio la reclamata, confutando i motivi di impugnazione della controparte e chiedendo il rigetto del reclamo.
IV. All'esito dell'udienza del 03.04.25, nella quale era formulata proposta conciliativa da parte del Collegio che parte reclamata accettava mentre parte reclamante rifiutava, il Tribunale
si riservava.
V. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
V.
1. I motivi di reclamo possono essere congiuntamente trattati in quanto connessi.
Pacifico che il titolo esecutivo emesso nei confronti della s.a.s. valga anche nei confronti del socio (giurisprudenza consolidata, cfr. ex multis Cass. 15877/2019: “Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato…), quanto alla violazione del combinato disposto degli artt. 2304 e 2318 c.c. la Cassazione, con giurisprudenza ormai consolidata, ha statuito che "... la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 cod. civ. affinché il creditore possa pretendere il pagamento dai singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata con sufficiente e ragionevole grado di certezza, l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (cfr. Cass. nn. 2647/1987; Cass. 4310/1984; Cass. 4606/1983, cfr. ...".
Nella presente circostanza dal pignoramento presso terzi notificato risulta che la società non è
stata rinvenuta all'indirizzo indicato e non è titolare di beni immobili, tanto che, e ciò appare significativo, il reclamo è basato solo sul rilievo formale del mancato rispetto del beneficium excussionis non sulla presenza di beni mobili/immobili o crediti della società sufficienti a soddisfare l'ammontare, peraltro limitato, del credito, di talché si ritiene che sia corretta la
3 motivazione addotta dal primo giudice per ritenere non necessaria la preventiva escussione della società, risultandone palese l'incapienza (si rileva, peraltro, che trattavasi di una società di persone con conferimenti per soli 1.000 €).
Quanto alla questione attinente al pagamento di parte del credito prima della notifica del pignoramento presso terzi, anche a voler seguire le argomentazioni attoree va rilevato che il creditore non può essere obbligato ad un onere di continuo controllo dei propri conti correnti al fine di verificare se il debitore abbia pagato il proprio debito, peraltro nella presente circostanza il pagamento era solo parziale e non era stato nemmeno comunicato alla reclamata che, al più,
se ne sarebbe avveduta lo stesso giorno della consegna dell'atto di pignoramento presso terzi all'ufficiale giudiziario e ne avrebbe dato atto dieci giorni dopo (il 10.12.24) con la nota di precisazione del credito. Tenuto conto che il pignoramento presso terzi era risultato totalmente incapiente (doc. D parte reclamante) non si comprende quale lesione ne sarebbe derivata al sig.
e, comunque, come ciò avrebbe potuto condurre ad una sospensione della procedura Pt_1
esecutiva, considerato che il credito era stato correttamente precisato detraendo gli acconti medio tempore ricevuti e pertanto il processo esecutivo si stava svolgendo sulla base del corretto credito.
Quanto sopra esposto conduce al rigetto integrale del reclamo, avendo la parte reclamata anche dimostrato di avere medio tempore precisato il credito detraendo gli acconti ricevuti dal debitore reclamante, di talché viene meno la necessità di sospensione parziale della procedura esecutiva che deve essere dunque revocata.
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza del reclamante e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa e per le fasi studio e introduttiva.
VII. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
4 - REVOCA il decreto inaudita altera parte emesso all'esito della camera di consiglio del
13.02.25 e RIGETTA il reclamo;
- CONDANNA il reclamante a rifondere alla reclamata le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 919 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 03.04.25.
Il Presidente
Giuseppe Limitone
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