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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.68/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “T.F.R._ , Parte_1 Pt_2
tra
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_3
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesca Belli ed Antonio Pt_2
Andriulli
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 6 marzo 2021 impugnava la Parte_3 sentenza resa in data 19 febbraio 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui – premesso che la chiedeva in ricorso la condanna del Fondo di Garanzia il pagamento in proprio Pt_3 Pt_2 favore del TFR ammontante ad € 820,44 non pagato dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di “ di protrattosi dal 1.6.2001 al 10.11. 2003 CP_1 Controparte_2
– rigettava la domanda. Si è costituito in questa sede di gravame l' . Pt_2 All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§--- L'appello è infondato.
Vi è innanzitutto da rimarcare una inadeguata allegazione della documentazione da parte dell'appellante, sia in primo che in secondo grado. Ciò incide inevitabilmente sul merito. L'appellante prende le mosse dalla statuizione contenuta in sentenza del Tribunale di Taranto n. 2739/2012 (in materia di differenze retributive, intentata dalla che, condannando il Pt_3 convenuto al pagamento in favore della della somma di € 27.806,30 oltre accessori di legge, Pt_3 aggiungeva in motivazione “analogamente non vi è in atti prova del pagamento sul TFR, sicchè deve ritenersi ancora dovuta a tale titolo la somma di € 820,44”: sentenza passata in giudicato.
Ma, ovviamente, occorre effettuare tentativo di recupero, come invero previsto dalla legge, per ottenere l'anticipazione da parte di Pt_2
Nelle more, prospetta la ricorrente in primo grado, la società veniva cancellata, di talchè
“risultavano infruttuosi i tentativi di esperire azione esecutiva”. Non vi è agli atti prova della cancellazione della società. Incontestata dall'appellante è la parte di sentenza in cui il Giudice di prime cure, nel presente processo, dà atto che la ricorrente, dopo aver validamente notificato il precetto nell'agosto 2012 ed effettuato un tentativo di pignoramento alla data del 22.10.2012, quest'ultimo è stato “sospeso” per l'assenza del debitore (più correttamente, si tratta di pignoramento inefficace). Dopo oltre sei anni l'appellante (7.12.2018) avanzava nuova domanda amministrativa all' , Pt_2 che veniva respinta con la motivazione “Non e' stato trasmesso alcun documento utile per l'istruttoria, come anche il successivo ricorso amministrativo, con la motivazione “- Ricorso irricevibile per totale carenza di motivazione. La domanda è stata respinta per totale assenza di documentazione indispensabile per l'istruttoria, come peraltro riportato nel provvedimento di reiezione del 15/2/2019 inviato alla ricorrente con Racc.ta A/R ricevuta in data 18/3/2019.
Si precisa altresì che al ricorso amministrativo NON E' STATO allegato alcun documento utile per l'istruttoria”.
La iniziava nuova azione esecutiva: ma, come è noto, il relativo procedimento inizia con il Pt_3 precetto e la notifica dello stesso, dopodichè si potrà procedere alla esecuzione mediante pignoramento in tal modo potendosi munire di valido titolo esecutivo.
Ebbene, nella documentazione tutta (fascicoli di 1° e 2° grado, informatico e cartaceo) non emerge alcun atto di precetto ritualmente notificato, né alcun tentativo di pignoramento.
In assenza di tali condizioni, peraltro non provate, non ricorrono gli estremi di legge (valido titolo esecutivo) per adìre il Fondo di Garanzia dell' . Pt_2
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con rigetto dell'appello.
In assenza di dichiarazione di esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza (art. 152 Disp.
Att. c.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.) le spese di lite seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . Pt_2
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in € 500,00 Pt_2 oltre accessori di legge.
Taranto, 28 maggio 2025 il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “T.F.R._ , Parte_1 Pt_2
tra
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_3
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesca Belli ed Antonio Pt_2
Andriulli
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 6 marzo 2021 impugnava la Parte_3 sentenza resa in data 19 febbraio 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui – premesso che la chiedeva in ricorso la condanna del Fondo di Garanzia il pagamento in proprio Pt_3 Pt_2 favore del TFR ammontante ad € 820,44 non pagato dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di “ di protrattosi dal 1.6.2001 al 10.11. 2003 CP_1 Controparte_2
– rigettava la domanda. Si è costituito in questa sede di gravame l' . Pt_2 All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§--- L'appello è infondato.
Vi è innanzitutto da rimarcare una inadeguata allegazione della documentazione da parte dell'appellante, sia in primo che in secondo grado. Ciò incide inevitabilmente sul merito. L'appellante prende le mosse dalla statuizione contenuta in sentenza del Tribunale di Taranto n. 2739/2012 (in materia di differenze retributive, intentata dalla che, condannando il Pt_3 convenuto al pagamento in favore della della somma di € 27.806,30 oltre accessori di legge, Pt_3 aggiungeva in motivazione “analogamente non vi è in atti prova del pagamento sul TFR, sicchè deve ritenersi ancora dovuta a tale titolo la somma di € 820,44”: sentenza passata in giudicato.
Ma, ovviamente, occorre effettuare tentativo di recupero, come invero previsto dalla legge, per ottenere l'anticipazione da parte di Pt_2
Nelle more, prospetta la ricorrente in primo grado, la società veniva cancellata, di talchè
“risultavano infruttuosi i tentativi di esperire azione esecutiva”. Non vi è agli atti prova della cancellazione della società. Incontestata dall'appellante è la parte di sentenza in cui il Giudice di prime cure, nel presente processo, dà atto che la ricorrente, dopo aver validamente notificato il precetto nell'agosto 2012 ed effettuato un tentativo di pignoramento alla data del 22.10.2012, quest'ultimo è stato “sospeso” per l'assenza del debitore (più correttamente, si tratta di pignoramento inefficace). Dopo oltre sei anni l'appellante (7.12.2018) avanzava nuova domanda amministrativa all' , Pt_2 che veniva respinta con la motivazione “Non e' stato trasmesso alcun documento utile per l'istruttoria, come anche il successivo ricorso amministrativo, con la motivazione “- Ricorso irricevibile per totale carenza di motivazione. La domanda è stata respinta per totale assenza di documentazione indispensabile per l'istruttoria, come peraltro riportato nel provvedimento di reiezione del 15/2/2019 inviato alla ricorrente con Racc.ta A/R ricevuta in data 18/3/2019.
Si precisa altresì che al ricorso amministrativo NON E' STATO allegato alcun documento utile per l'istruttoria”.
La iniziava nuova azione esecutiva: ma, come è noto, il relativo procedimento inizia con il Pt_3 precetto e la notifica dello stesso, dopodichè si potrà procedere alla esecuzione mediante pignoramento in tal modo potendosi munire di valido titolo esecutivo.
Ebbene, nella documentazione tutta (fascicoli di 1° e 2° grado, informatico e cartaceo) non emerge alcun atto di precetto ritualmente notificato, né alcun tentativo di pignoramento.
In assenza di tali condizioni, peraltro non provate, non ricorrono gli estremi di legge (valido titolo esecutivo) per adìre il Fondo di Garanzia dell' . Pt_2
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con rigetto dell'appello.
In assenza di dichiarazione di esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza (art. 152 Disp.
Att. c.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.) le spese di lite seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . Pt_2
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in € 500,00 Pt_2 oltre accessori di legge.
Taranto, 28 maggio 2025 il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella