TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
In funzione di Giudice di Appello nella persona del Presidente dott. Antonio Buccaro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 801 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 30 Giugno 2024 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Allamprese, elettivamente domiciliato in Cerignola alla via Raimondo Pece n. 49, presso lo studio del difensore avv. Michele Allamprese;
Appellante
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Giustino Controparte_1 P.IVA_1 D'Onofrio, elettivamente domiciliata in presso lo studio del difensore avv. Giustino D'Onofrio;
Appellata
nonché
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) CP_3 C.F._3
Appellate contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, pubblicata in data 10/01/2018, comunicata in pari data e non notificata.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. pagina 1 di 8 Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4 [...]
e chiedendo la riforma della sentenza n. 8/2018 emessa dal Giudice di Pace CP_2 CP_3 di Cerignola a definizione del giudizio rubricato al nr. 417/2016 RG con la quale quest'ultimo aveva rigettato la domanda risarcitoria azionata da perché ritenuta non provata. Pt_1
Giova premettere, ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è causa, che con atto di citazione ritualmente notificato il 25-26.01.2016, ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Cerignola, e nonché la nelle rispettive Controparte_2 CP_3 Controparte_4 qualità di proprietaria, conducente ed impresa responsabile per la RCA del veicolo Renault Clio tg.
BC652LP, al fine di sentire accertare la responsabilità della per il sinistro stradale CP_3 asseritamente avvenuto in data 16.06.2015 alle ore 16.00 in Cerignola allorquando egli era stato investito dal veicolo Renault Clio, e sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento del danno derivante dalle lesioni subite.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- nelle predette circostanze di tempo e luogo nel mentre egli era intento ad attraversare le strisce pedonali poste in Cerignola sulla via Garigliano, era stato investito dall'autovettura Renault Clio tg. BC652LP di proprietà di e condotta da CP_2 CP_3
- la responsabilità dell'occorso sinistro era da addebitarsi in via esclusiva sulla CP_3 conducente della Clio, poiché quest'ultima viaggiava ad alta velocità e non si avve pedone in transito sulle strisce pedonali;
- i danni subiti erano stati quantificati in € 6.164,15;
- la era stata costituita in mora a mezzo missiva datata 14.07.2015 e, Controparte_4 co stata invitata alla stipula di negoziazione assistita ma che tale missiva era rimasta priva di riscontro da parte della compagnia assicurativa;
ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella Pt_1 determinazione del sinistro de quo in capo a e per l'effetto condannare la CP_3 Controparte_1
e la signora e la signora in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_2 CP_3 del signor della somma pari ad euro 6.160 4,15 a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1 patiti dallo stesso al seguito del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria condannare in convenuti al risarcimento del danno ex articolo 96 cpc per lite temeraria, condannare le stesse parti in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Il giudizio è stato rubricato al n. 417/2016 RG ed assegnato alla cognizione del Giudice di Pace di
Cerignola.
Si è costituita contestando la domanda attorea perché ritenuta infondata nell' an e nel Controparte_4 quantum e rilevando, in particolare, la genericità dell'atto di citazione dal quale non era possibile dedurre né le modalità verificative del sinistro né il nesso di causalità tra l'evento dedotto e le lesioni asseritamente subite, nonché la quantificazione dei danni operata dall'attore. ha concluso chiedendo l'integrale rigetto dell'azionata domanda. CP_4
Non si sono costituite e pertanto, all'udienza del 06.04.2016 ne è stata dichiarata la CP_2 CP_3 contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di prova testimoniale e di CTU medica.
All'udienza del 27.10.2017 le parti hanno discusso la causa mediante scambio di memorie, e il GdP ha assunto la stessa in decisone.
pagina 2 di 8 Con sentenza n. 8/2018 pubblicata in data 10.01.2018, il Giudice di Pace di Cerignola ha rigettato la domanda perché ritenuta infondata “Rigetta la domanda attorea di risarcimento danni per lesioni personali, siccome infondata;
- Condanna la parte attrice al pagamento in favore della Parte_1
, in persona del Legale rappresentante pro tempore, convenuto Controparte_5 delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 di cui € 50,00 per anticipazioni ed € 950,00 per compensi professionali in misura congrua e parametrata al valore ed alla complessità del giudizio nonché all'attività professionale effettivamente svolta, tenuti presenti i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % ed all'IVA e CPA nella misura di legge. = Pone definitivamente a carico della parte attrice Parte_1 Le anticipate spese di CTU medica.”
Avverso tale sentenza ha interposto gravame ritenendola erronea e chiedendone la riforma Pt_1 così concludendo: “Riformare integralmente la sentenza numero 8/18 del Giudice di Pace di Cerignola, e per l'effetto 1- Dichiarare intervenuto il sinistro stradale per cui è causa per colpa e responsabilità esclusive di e;
2- Accertare che i danni fisici subiti Controparte_2 CP_3 dal sig. sono conseguenza del sinistro stradale dedotto;
3- Per l'effetto condannare, gli Parte_1 appellati in solido e come per legge, al pagamento della somma di euro 3.243,75, oltre interesse sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del sinistro e fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito delle espletande CTU;
Condannare i medesimi appellati al pagamento delle competenze e spese del giudizio di primo grado, maggiorate degli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario;
5- condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi, oltre Iva e Cna e alle spese tutte della fase di impugnazione, con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata 1- riformare il capo della sentenza relativo alle spese di causa, così compensando integralmente le stesse tra le parti in causa, ponendo quelle di CTU nella misura del 50% a testa;
2- condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi, oltre Iva e Cna e alle spese tutte della fase di impugnazione, con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.”
In data 17.05.2018 si è costituita eccependo nel merito, l'infondatezza Controparte_4 dell'interposto gravame e chiedendo:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, reiectis adversis, rigettare l'appello, proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, nel confermare l'impugnata sentenza, condannare l'appellante alla refusione di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Non si sono costituite in giudizio e ritualmente citate in giudizio;
pertanto, ne è CP_2 CP_3 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 01.06.2018.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio e precisate le conclusioni la causa è pervenuta allo scrivente magistrato, in virtù del decreto n. 21/2023 emesso in data 27 febbraio 2023 dal Presidente del
Tribunale di Foggia, ed è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
⁕⁕⁕⁕⁕
1.In rito deve essere confermata la contumacia di e già dichiarata all'udienza del CP_3 CP_2
01.06.2018.
2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, sulla scorta dei Pt_1 seguenti motivi di appello:
- errata valutazione del materiale probatorio;
pagina 3 di 8 - errata applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese giudiziali;
Con il primo motivo di appello proposto ha, dunque, contestato globalmente la pronuncia resa Pt_1 dal GdP, ritenuta erronea in fatto ed in diritto, la valutazione delle risultanze istruttorie operata e l'iter motivazionale che ha determinato il giudice alla sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante ha lamentato la non adeguata valutazione operata dal giudice di prime cure delle dichiarazioni del teste , l'errata considerazione del lasso temporale intervenuto tra l'evento e Tes_1 l'accesso al PS e la valorizzazione eccessiva della circostanza che non fossero presenti altri testimoni nonché il mancato intervento delle forze di polizia.
In merito alla testimonianza del , parte appellante ha sostenuto che le dichiarazioni rese non siano Tes_1 state né generiche, né lacunose, in quanto contenenti i riferimenti temporali e fattuali, nonché le conseguenze del fatto illecito per cui ristoro è causa.
Avuto riguardo al referto del PS, ha ribadito che questo facesse piena prova dell'evento traumatico del 16.06.2015, in primis perché il fatto era stato certificato dal medico refertante ed inoltre poiché il referto radiologico ha attestato la circostanza che la frattura del metacarpo lamentata riportava “segni di parziale consolidamento”.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha contestato l'applicazione del principio della soccombenza da parte del GdP e la conseguente condanna alle spese del primo grado di giudizio.
Dal canto suo, la difesa della ha rilevato la correttezza della statuizione resa dal Giudice Controparte_4 di prime cure e ha contestato i motivi di gravame interposti, ritenuti privi di fondamento, chiedendo la conferma della gravata sentenza alla luce delle evidenze istruttorie del giudizio di primo grado, congruamente valutate dal GdP.
3. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, al fine di vagliare la fondatezza della domanda azionata da pare opportuno, in via preliminare, rilevare che il caso oggetto del presente Parte_1 giudizio è sussumibile sotto la fattispecie di cui all'art. 2054, co. 1, c.c., che pone una presunzione di responsabilità relativa (iuris tantum) in capo al conducente del veicolo investitore, poiché dispone che
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nel caso di un sinistro riguardante l'investimento di un pedone, la suddetta presunzione di responsabilità non determina una automatica attribuibilità del danno al conducente del veicolo.
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., infatti, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. , ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. n. 17985/2020; Cass. n. 1135/2015; Cass. n.
6168/2009).
Come noto, l'art. 1227, co. 1, c.c. prevede, dunque, una diminuzione del risarcimento a carico del danneggiante nel caso in cui il fatto colposo del creditore-danneggiato abbia concorso a cagionare il danno.
Il rapporto tra l'art. 2054, co. 1, c.c. e l'art. 1227, co. 1, c.c. “è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili” (Cass. n. 5627/2020)
pagina 4 di 8 In sostanza, la diligenza del pedone non è un fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno ex art. 2054, co. 1, c.c. Il pedone non è tenuto a provare il suo comportamento diligente, ma spetterà invece al conducente-danneggiante fornire una “prova liberatoria”, vincendo la presunzione di responsabilità di cui alla norma in esame e provando, dunque, che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, in violazione delle regole del codice della strada, condotta che sia anche imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 24472/23014).
Tanto premesso, pare opportuno ricordare che l'onere della prova è regolato in via generale dall'art. 2697 c.c., il quale prescrive che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Ebbene, ciascuna parte processuale è onerata di provare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi allegati dalla medesima e contestati dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.) mediante la produzione di documenti o la richiesta di assunzione di altri mezzi di prova.
Stante l'operatività del menzionato regime generale in materia di riparto dell'onere probatorio al caso di specie, bisogna valutare se l'appellante-attore, nel corso del giudizio di primo grado, abbia allegato e provato i fatti costitutivi del diritto all'integrale risarcimento del danno patito a seguito della sua caduta, occasionata dall'investimento posto in essere dal veicolo Renault Clio tg. BC652LP, condotto nell'occasione dalla CP_3
Al riguardo, giova premettere, che la pretesa risarcitoria azionata in giudizio da parte attorea, deve essere scrutinata nella duplice dimensione dell'an e del quantum debeatur e sulla scorta dei criteri di riparto dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi propone la domanda deve provare i fatti posti a fondamento della stessa e delle normative specifiche applicabili al caso di specie, costituite dall'art. 2054 c.c. e dagli artt. 190 e 191 C.D.S.
4. Invero, in punto di an, nel caso di specie si rileva, che il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria non essendo emersa una prova convincente in ordine alla dinamica del sinistro.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si ritiene che il GdP abbia ben valutato le prove raccolte nel giudizio di primo grado, e di tanto è prova la sentenza appellata che ha esposto in maniera puntuale l'iter logico seguito per giungere alla decisione tale da giustificare la stessa.
Infatti, in punto di an debeatur, i dati documentali e testimoniali acquisiti al processo non hanno consentito di confermare l'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione.
La prima convenuta e nel presente giudizio appellata, ha contestato integralmente la narrativa CP_4 storica del sinistro denunciata dall'attrice, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati;
di talché parte attrice avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda.
Dunque, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà di CP_2
Ebbene, si ritiene che tale prova non sia stata raggiunta.
Deve rilevarsi, infatti, che sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente successivi che inducono a ritenere non provate le modalità verificative dello stesso così come dedotte in citazione.
Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
pagina 5 di 8 Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale nella persona di Pt_1
, nonché del certificato medico del PS allegato agli atti. Tes_2
Avuto riguardo alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, noto è il principio secondo cui unus testis nullus testis, in particolare in presenza di lacune rilevanti ai fini della decisione in relazione alle dichiarazioni dell'unico testimone escusso nel processo.
Nel caso di specie, infatti, la presenza del teste non è stata dedotta né nel modulo C.A.I. Tes_1 asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti e di cui si dirà in seguito, nel quale si fa genericamente riferimento alla presenza di testimoni, né tantomeno nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, ove sarebbe stato interesse dell'attore dichiarare la specifica presenza del teste ai fini della conferma della dinamica sinistrosa decritta. Al riguardo appare difficile comprendere come sia possibile che, pur conscio della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore nel momento di invio della lettera di messa in mora alla compagnia, si sia determinato a non notiziare indicando solo in Pt_1 Controparte_6 citazione la presenza sui luoghi del sinistro del . Tes_1
A ciò deve, inoltre, aggiungersi che il teste ha precisato che l'urto è avvenuto tra la parte anteriore del veicolo ed il bacino sinistro del pedone;
tuttavia, l'unica lesione per cui ha richiesto ristoro, la Pt_1 frattura del V metacarpo, inerisce ad un distretto anatomico del tutto diverso rispetto a quello asseritamente coinvolto nel sinistro, il bacino.
Orbene, tale circostanza risulta essere senza dubbio peculiare, tenuto in debita considerazione che in citazione l'attore ha dedotto di essere stato investito dal veicolo Renault Clio “condotto ad elevata velocità” dalla (cfr. atto di citazione). Ebbene, un investimento avvenuto con tali modalità CP_3 avrebbe dovuto comportare, nella migliore delle ipotesi prospettabili, escoriazioni o contusioni e nella peggiore altre lesioni, specie nel distretto corporeo direttamente attinto che, tuttavia, non risultano dai referti allegati in atti.
La mancata prova dell'investimento e della entità dello stesso induce perplessità anche sulla esistenza di un valido nesso tra le lesioni accertate e l'evento così come dedotto.
Deve rilevarsi, infatti, che, nonostante l'asserito tamponamento avrebbe causato la caduta, provocata dallo sbalzo derivante dall'urto, di non risulta che il traffico sia stato in alcun modo fermato, Pt_1 se non altro per soccorrerlo in sicurezza, né che sia stato allertato il personale del locale servizio 118.
Invero, ha dichiarato di aver valutato le lesioni subite come non particolarmente gravi, tanto Pt_1 da decidere di non farsi soccorrere al momento del sinistro dal 118, e che, poiché il sinistro si era verificato in un pomeriggio estivo con caldo torrido, non erano presenti sui luoghi ulteriori testi ed altri veicoli pertanto, considerato che la presunta investitrice si era fermata, non aveva ritenuto necessario l'intervento delle autorità.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, al verificarsi del sinistro di cui è causa, particolarmente preoccupante riguardo alle potenziali conseguenze poiché intervenuto tra un'automobile ed un pedone, il fatto che non sia stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle parti in un verbale, appare circostanza assai peculiare.
Seppure non obbligatoria, infatti, tale operazione avrebbe senza dubbio offerto un'allegazione sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria sottoposta al vaglio del Giudice.
V'è di più, il sinistro de quo è asseritamente avvenuto in data 17.06.2015, tuttavia, risulta dalla documentazione in atti che si era recato al P.S. in data 22.06.2015, vale a dire 6 giorni dopo. Pt_1
pagina 6 di 8 Preliminarmente deve rilevarsi che tale indicazione temporale è in netto contrasto con quanto Pers dichiarato nel modulo pure prodotto, così da sconfessare ulteriormente le dichiarazioni in esso contenute, poiché nello stesso si riferisce di un “ricovero ospedale” del pedone il giorno del sinistro;
inoltre, il fatto che il riscontro delle lesioni sia avvenuto in un lasso di tempo notevolmente successivo alla data di verificazione del presunto sinistro ha comportato la recisione di ogni possibile legame eziologico tra il fatto, per come dedotto, e il danno lamentato.
Non risulta soddisfatto, infatti, il criterio cronologico-temporale e di idoneità lesiva e a nulla rileva, in tal senso, la circostanza che nel referto del P.S. il medico certificatore abbia riportato che “il paziente riferisce che in data 16.06.2015 sarebbe stato urtato da un auto in movimento” poiché, come noto, il referto di Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse.
Nemmeno rileva, in senso contrario, l'asserita compatibilità della lesione riportata e refertata con le modalità del sinistro denunciato, come rappresentato dalla CTU a firma del dott. , atteso che, Per_2 trattandosi di valutazione medico-legale, prescinde dalle considerazioni in fatto e diritto di cui sopra.
Ebbene, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, dal compendio probatorio in atti, non può dirsi dimostrato né il fatto storico dell'incidente né tantomeno la dinamica del sinistro per come descritta nella citazione introduttiva.
E' mancata, difatti, la prova del verificarsi del fatto generatore del danno secondo le modalità dedotte e asserite dalla parte attrice. La dinamica del sinistro per come descritta nel ricorso introduttivo, infatti, non ha ricevuto l'avallo di idonea prova nell'ambito dell'istruttoria svolta. Il quadro probatorio, insomma, è rimasto incerto nonostante l'attività istruttoria svolta anche a mezzo di prova costituenda orale.
Conclusivamente si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta, che correttamente, il giudice di prime cure abbia rilevato l'assenza della prova dell'an della domanda risarcitoria azionata, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - vale a dire un riscontro oggettivo che ponesse in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione e che, in ragione di ciò, abbia correttamente operato rigettando la domanda azionata per infondatezza, correttamente motivando la propria decisione nella sentenza gravata che deve, pertanto, essere integralmente confermata.
4.1 Il secondo motivo di appello resta assorbito dal rigetto del primo, dal quale strettamente dipendeva.
Si ritiene, infatti, debba essere integralmente confermata la statuizione del Giudice di prime cure riguardo al regolamento delle spese.
Dunque, deve confermarsi la sentenza appellata che correttamente ha rigettato la domanda attorea ponendo in capo ad soccombente, le spese di giudizio. Pt_1
5. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, unicamente per questo grado;
come già sopra detto, non vi sono ragioni per riformare le spese di giudizio relativamente al primo grado.
5.1 Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al comma di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
5.2 Rilevato, infine, che dalla ricostruzione storico fattuale dell'episodio in contestazione sembrerebbero emergere profili astrattamente riconducibili a fattispecie integranti fatti-reato, dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per le valutazioni di competenza. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8/2018 del Giudice di Pace di Cerignola;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1 favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per Controparte_4 legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
- ordina la trasmissione integrale degli atti del presente fascicolo processuale al PM in sede per le determinazioni di competenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 02.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Antonio Buccaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
In funzione di Giudice di Appello nella persona del Presidente dott. Antonio Buccaro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 801 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 30 Giugno 2024 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Allamprese, elettivamente domiciliato in Cerignola alla via Raimondo Pece n. 49, presso lo studio del difensore avv. Michele Allamprese;
Appellante
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Giustino Controparte_1 P.IVA_1 D'Onofrio, elettivamente domiciliata in presso lo studio del difensore avv. Giustino D'Onofrio;
Appellata
nonché
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) CP_3 C.F._3
Appellate contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, pubblicata in data 10/01/2018, comunicata in pari data e non notificata.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. pagina 1 di 8 Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4 [...]
e chiedendo la riforma della sentenza n. 8/2018 emessa dal Giudice di Pace CP_2 CP_3 di Cerignola a definizione del giudizio rubricato al nr. 417/2016 RG con la quale quest'ultimo aveva rigettato la domanda risarcitoria azionata da perché ritenuta non provata. Pt_1
Giova premettere, ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è causa, che con atto di citazione ritualmente notificato il 25-26.01.2016, ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Cerignola, e nonché la nelle rispettive Controparte_2 CP_3 Controparte_4 qualità di proprietaria, conducente ed impresa responsabile per la RCA del veicolo Renault Clio tg.
BC652LP, al fine di sentire accertare la responsabilità della per il sinistro stradale CP_3 asseritamente avvenuto in data 16.06.2015 alle ore 16.00 in Cerignola allorquando egli era stato investito dal veicolo Renault Clio, e sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento del danno derivante dalle lesioni subite.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- nelle predette circostanze di tempo e luogo nel mentre egli era intento ad attraversare le strisce pedonali poste in Cerignola sulla via Garigliano, era stato investito dall'autovettura Renault Clio tg. BC652LP di proprietà di e condotta da CP_2 CP_3
- la responsabilità dell'occorso sinistro era da addebitarsi in via esclusiva sulla CP_3 conducente della Clio, poiché quest'ultima viaggiava ad alta velocità e non si avve pedone in transito sulle strisce pedonali;
- i danni subiti erano stati quantificati in € 6.164,15;
- la era stata costituita in mora a mezzo missiva datata 14.07.2015 e, Controparte_4 co stata invitata alla stipula di negoziazione assistita ma che tale missiva era rimasta priva di riscontro da parte della compagnia assicurativa;
ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella Pt_1 determinazione del sinistro de quo in capo a e per l'effetto condannare la CP_3 Controparte_1
e la signora e la signora in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_2 CP_3 del signor della somma pari ad euro 6.160 4,15 a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1 patiti dallo stesso al seguito del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria condannare in convenuti al risarcimento del danno ex articolo 96 cpc per lite temeraria, condannare le stesse parti in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Il giudizio è stato rubricato al n. 417/2016 RG ed assegnato alla cognizione del Giudice di Pace di
Cerignola.
Si è costituita contestando la domanda attorea perché ritenuta infondata nell' an e nel Controparte_4 quantum e rilevando, in particolare, la genericità dell'atto di citazione dal quale non era possibile dedurre né le modalità verificative del sinistro né il nesso di causalità tra l'evento dedotto e le lesioni asseritamente subite, nonché la quantificazione dei danni operata dall'attore. ha concluso chiedendo l'integrale rigetto dell'azionata domanda. CP_4
Non si sono costituite e pertanto, all'udienza del 06.04.2016 ne è stata dichiarata la CP_2 CP_3 contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di prova testimoniale e di CTU medica.
All'udienza del 27.10.2017 le parti hanno discusso la causa mediante scambio di memorie, e il GdP ha assunto la stessa in decisone.
pagina 2 di 8 Con sentenza n. 8/2018 pubblicata in data 10.01.2018, il Giudice di Pace di Cerignola ha rigettato la domanda perché ritenuta infondata “Rigetta la domanda attorea di risarcimento danni per lesioni personali, siccome infondata;
- Condanna la parte attrice al pagamento in favore della Parte_1
, in persona del Legale rappresentante pro tempore, convenuto Controparte_5 delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 di cui € 50,00 per anticipazioni ed € 950,00 per compensi professionali in misura congrua e parametrata al valore ed alla complessità del giudizio nonché all'attività professionale effettivamente svolta, tenuti presenti i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % ed all'IVA e CPA nella misura di legge. = Pone definitivamente a carico della parte attrice Parte_1 Le anticipate spese di CTU medica.”
Avverso tale sentenza ha interposto gravame ritenendola erronea e chiedendone la riforma Pt_1 così concludendo: “Riformare integralmente la sentenza numero 8/18 del Giudice di Pace di Cerignola, e per l'effetto 1- Dichiarare intervenuto il sinistro stradale per cui è causa per colpa e responsabilità esclusive di e;
2- Accertare che i danni fisici subiti Controparte_2 CP_3 dal sig. sono conseguenza del sinistro stradale dedotto;
3- Per l'effetto condannare, gli Parte_1 appellati in solido e come per legge, al pagamento della somma di euro 3.243,75, oltre interesse sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del sinistro e fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito delle espletande CTU;
Condannare i medesimi appellati al pagamento delle competenze e spese del giudizio di primo grado, maggiorate degli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario;
5- condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi, oltre Iva e Cna e alle spese tutte della fase di impugnazione, con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata 1- riformare il capo della sentenza relativo alle spese di causa, così compensando integralmente le stesse tra le parti in causa, ponendo quelle di CTU nella misura del 50% a testa;
2- condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi, oltre Iva e Cna e alle spese tutte della fase di impugnazione, con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.”
In data 17.05.2018 si è costituita eccependo nel merito, l'infondatezza Controparte_4 dell'interposto gravame e chiedendo:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, reiectis adversis, rigettare l'appello, proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, nel confermare l'impugnata sentenza, condannare l'appellante alla refusione di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Non si sono costituite in giudizio e ritualmente citate in giudizio;
pertanto, ne è CP_2 CP_3 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 01.06.2018.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio e precisate le conclusioni la causa è pervenuta allo scrivente magistrato, in virtù del decreto n. 21/2023 emesso in data 27 febbraio 2023 dal Presidente del
Tribunale di Foggia, ed è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
⁕⁕⁕⁕⁕
1.In rito deve essere confermata la contumacia di e già dichiarata all'udienza del CP_3 CP_2
01.06.2018.
2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, sulla scorta dei Pt_1 seguenti motivi di appello:
- errata valutazione del materiale probatorio;
pagina 3 di 8 - errata applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese giudiziali;
Con il primo motivo di appello proposto ha, dunque, contestato globalmente la pronuncia resa Pt_1 dal GdP, ritenuta erronea in fatto ed in diritto, la valutazione delle risultanze istruttorie operata e l'iter motivazionale che ha determinato il giudice alla sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante ha lamentato la non adeguata valutazione operata dal giudice di prime cure delle dichiarazioni del teste , l'errata considerazione del lasso temporale intervenuto tra l'evento e Tes_1 l'accesso al PS e la valorizzazione eccessiva della circostanza che non fossero presenti altri testimoni nonché il mancato intervento delle forze di polizia.
In merito alla testimonianza del , parte appellante ha sostenuto che le dichiarazioni rese non siano Tes_1 state né generiche, né lacunose, in quanto contenenti i riferimenti temporali e fattuali, nonché le conseguenze del fatto illecito per cui ristoro è causa.
Avuto riguardo al referto del PS, ha ribadito che questo facesse piena prova dell'evento traumatico del 16.06.2015, in primis perché il fatto era stato certificato dal medico refertante ed inoltre poiché il referto radiologico ha attestato la circostanza che la frattura del metacarpo lamentata riportava “segni di parziale consolidamento”.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha contestato l'applicazione del principio della soccombenza da parte del GdP e la conseguente condanna alle spese del primo grado di giudizio.
Dal canto suo, la difesa della ha rilevato la correttezza della statuizione resa dal Giudice Controparte_4 di prime cure e ha contestato i motivi di gravame interposti, ritenuti privi di fondamento, chiedendo la conferma della gravata sentenza alla luce delle evidenze istruttorie del giudizio di primo grado, congruamente valutate dal GdP.
3. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, al fine di vagliare la fondatezza della domanda azionata da pare opportuno, in via preliminare, rilevare che il caso oggetto del presente Parte_1 giudizio è sussumibile sotto la fattispecie di cui all'art. 2054, co. 1, c.c., che pone una presunzione di responsabilità relativa (iuris tantum) in capo al conducente del veicolo investitore, poiché dispone che
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nel caso di un sinistro riguardante l'investimento di un pedone, la suddetta presunzione di responsabilità non determina una automatica attribuibilità del danno al conducente del veicolo.
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., infatti, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. , ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. n. 17985/2020; Cass. n. 1135/2015; Cass. n.
6168/2009).
Come noto, l'art. 1227, co. 1, c.c. prevede, dunque, una diminuzione del risarcimento a carico del danneggiante nel caso in cui il fatto colposo del creditore-danneggiato abbia concorso a cagionare il danno.
Il rapporto tra l'art. 2054, co. 1, c.c. e l'art. 1227, co. 1, c.c. “è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili” (Cass. n. 5627/2020)
pagina 4 di 8 In sostanza, la diligenza del pedone non è un fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno ex art. 2054, co. 1, c.c. Il pedone non è tenuto a provare il suo comportamento diligente, ma spetterà invece al conducente-danneggiante fornire una “prova liberatoria”, vincendo la presunzione di responsabilità di cui alla norma in esame e provando, dunque, che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, in violazione delle regole del codice della strada, condotta che sia anche imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 24472/23014).
Tanto premesso, pare opportuno ricordare che l'onere della prova è regolato in via generale dall'art. 2697 c.c., il quale prescrive che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Ebbene, ciascuna parte processuale è onerata di provare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi allegati dalla medesima e contestati dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.) mediante la produzione di documenti o la richiesta di assunzione di altri mezzi di prova.
Stante l'operatività del menzionato regime generale in materia di riparto dell'onere probatorio al caso di specie, bisogna valutare se l'appellante-attore, nel corso del giudizio di primo grado, abbia allegato e provato i fatti costitutivi del diritto all'integrale risarcimento del danno patito a seguito della sua caduta, occasionata dall'investimento posto in essere dal veicolo Renault Clio tg. BC652LP, condotto nell'occasione dalla CP_3
Al riguardo, giova premettere, che la pretesa risarcitoria azionata in giudizio da parte attorea, deve essere scrutinata nella duplice dimensione dell'an e del quantum debeatur e sulla scorta dei criteri di riparto dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi propone la domanda deve provare i fatti posti a fondamento della stessa e delle normative specifiche applicabili al caso di specie, costituite dall'art. 2054 c.c. e dagli artt. 190 e 191 C.D.S.
4. Invero, in punto di an, nel caso di specie si rileva, che il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria non essendo emersa una prova convincente in ordine alla dinamica del sinistro.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si ritiene che il GdP abbia ben valutato le prove raccolte nel giudizio di primo grado, e di tanto è prova la sentenza appellata che ha esposto in maniera puntuale l'iter logico seguito per giungere alla decisione tale da giustificare la stessa.
Infatti, in punto di an debeatur, i dati documentali e testimoniali acquisiti al processo non hanno consentito di confermare l'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione.
La prima convenuta e nel presente giudizio appellata, ha contestato integralmente la narrativa CP_4 storica del sinistro denunciata dall'attrice, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati;
di talché parte attrice avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda.
Dunque, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà di CP_2
Ebbene, si ritiene che tale prova non sia stata raggiunta.
Deve rilevarsi, infatti, che sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente successivi che inducono a ritenere non provate le modalità verificative dello stesso così come dedotte in citazione.
Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
pagina 5 di 8 Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale nella persona di Pt_1
, nonché del certificato medico del PS allegato agli atti. Tes_2
Avuto riguardo alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, noto è il principio secondo cui unus testis nullus testis, in particolare in presenza di lacune rilevanti ai fini della decisione in relazione alle dichiarazioni dell'unico testimone escusso nel processo.
Nel caso di specie, infatti, la presenza del teste non è stata dedotta né nel modulo C.A.I. Tes_1 asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti e di cui si dirà in seguito, nel quale si fa genericamente riferimento alla presenza di testimoni, né tantomeno nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, ove sarebbe stato interesse dell'attore dichiarare la specifica presenza del teste ai fini della conferma della dinamica sinistrosa decritta. Al riguardo appare difficile comprendere come sia possibile che, pur conscio della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore nel momento di invio della lettera di messa in mora alla compagnia, si sia determinato a non notiziare indicando solo in Pt_1 Controparte_6 citazione la presenza sui luoghi del sinistro del . Tes_1
A ciò deve, inoltre, aggiungersi che il teste ha precisato che l'urto è avvenuto tra la parte anteriore del veicolo ed il bacino sinistro del pedone;
tuttavia, l'unica lesione per cui ha richiesto ristoro, la Pt_1 frattura del V metacarpo, inerisce ad un distretto anatomico del tutto diverso rispetto a quello asseritamente coinvolto nel sinistro, il bacino.
Orbene, tale circostanza risulta essere senza dubbio peculiare, tenuto in debita considerazione che in citazione l'attore ha dedotto di essere stato investito dal veicolo Renault Clio “condotto ad elevata velocità” dalla (cfr. atto di citazione). Ebbene, un investimento avvenuto con tali modalità CP_3 avrebbe dovuto comportare, nella migliore delle ipotesi prospettabili, escoriazioni o contusioni e nella peggiore altre lesioni, specie nel distretto corporeo direttamente attinto che, tuttavia, non risultano dai referti allegati in atti.
La mancata prova dell'investimento e della entità dello stesso induce perplessità anche sulla esistenza di un valido nesso tra le lesioni accertate e l'evento così come dedotto.
Deve rilevarsi, infatti, che, nonostante l'asserito tamponamento avrebbe causato la caduta, provocata dallo sbalzo derivante dall'urto, di non risulta che il traffico sia stato in alcun modo fermato, Pt_1 se non altro per soccorrerlo in sicurezza, né che sia stato allertato il personale del locale servizio 118.
Invero, ha dichiarato di aver valutato le lesioni subite come non particolarmente gravi, tanto Pt_1 da decidere di non farsi soccorrere al momento del sinistro dal 118, e che, poiché il sinistro si era verificato in un pomeriggio estivo con caldo torrido, non erano presenti sui luoghi ulteriori testi ed altri veicoli pertanto, considerato che la presunta investitrice si era fermata, non aveva ritenuto necessario l'intervento delle autorità.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, al verificarsi del sinistro di cui è causa, particolarmente preoccupante riguardo alle potenziali conseguenze poiché intervenuto tra un'automobile ed un pedone, il fatto che non sia stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle parti in un verbale, appare circostanza assai peculiare.
Seppure non obbligatoria, infatti, tale operazione avrebbe senza dubbio offerto un'allegazione sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria sottoposta al vaglio del Giudice.
V'è di più, il sinistro de quo è asseritamente avvenuto in data 17.06.2015, tuttavia, risulta dalla documentazione in atti che si era recato al P.S. in data 22.06.2015, vale a dire 6 giorni dopo. Pt_1
pagina 6 di 8 Preliminarmente deve rilevarsi che tale indicazione temporale è in netto contrasto con quanto Pers dichiarato nel modulo pure prodotto, così da sconfessare ulteriormente le dichiarazioni in esso contenute, poiché nello stesso si riferisce di un “ricovero ospedale” del pedone il giorno del sinistro;
inoltre, il fatto che il riscontro delle lesioni sia avvenuto in un lasso di tempo notevolmente successivo alla data di verificazione del presunto sinistro ha comportato la recisione di ogni possibile legame eziologico tra il fatto, per come dedotto, e il danno lamentato.
Non risulta soddisfatto, infatti, il criterio cronologico-temporale e di idoneità lesiva e a nulla rileva, in tal senso, la circostanza che nel referto del P.S. il medico certificatore abbia riportato che “il paziente riferisce che in data 16.06.2015 sarebbe stato urtato da un auto in movimento” poiché, come noto, il referto di Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse.
Nemmeno rileva, in senso contrario, l'asserita compatibilità della lesione riportata e refertata con le modalità del sinistro denunciato, come rappresentato dalla CTU a firma del dott. , atteso che, Per_2 trattandosi di valutazione medico-legale, prescinde dalle considerazioni in fatto e diritto di cui sopra.
Ebbene, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, dal compendio probatorio in atti, non può dirsi dimostrato né il fatto storico dell'incidente né tantomeno la dinamica del sinistro per come descritta nella citazione introduttiva.
E' mancata, difatti, la prova del verificarsi del fatto generatore del danno secondo le modalità dedotte e asserite dalla parte attrice. La dinamica del sinistro per come descritta nel ricorso introduttivo, infatti, non ha ricevuto l'avallo di idonea prova nell'ambito dell'istruttoria svolta. Il quadro probatorio, insomma, è rimasto incerto nonostante l'attività istruttoria svolta anche a mezzo di prova costituenda orale.
Conclusivamente si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta, che correttamente, il giudice di prime cure abbia rilevato l'assenza della prova dell'an della domanda risarcitoria azionata, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - vale a dire un riscontro oggettivo che ponesse in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione e che, in ragione di ciò, abbia correttamente operato rigettando la domanda azionata per infondatezza, correttamente motivando la propria decisione nella sentenza gravata che deve, pertanto, essere integralmente confermata.
4.1 Il secondo motivo di appello resta assorbito dal rigetto del primo, dal quale strettamente dipendeva.
Si ritiene, infatti, debba essere integralmente confermata la statuizione del Giudice di prime cure riguardo al regolamento delle spese.
Dunque, deve confermarsi la sentenza appellata che correttamente ha rigettato la domanda attorea ponendo in capo ad soccombente, le spese di giudizio. Pt_1
5. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, unicamente per questo grado;
come già sopra detto, non vi sono ragioni per riformare le spese di giudizio relativamente al primo grado.
5.1 Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al comma di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
5.2 Rilevato, infine, che dalla ricostruzione storico fattuale dell'episodio in contestazione sembrerebbero emergere profili astrattamente riconducibili a fattispecie integranti fatti-reato, dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per le valutazioni di competenza. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8/2018 del Giudice di Pace di Cerignola;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1 favore della che liquida in € 1.701 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per Controparte_4 legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
- ordina la trasmissione integrale degli atti del presente fascicolo processuale al PM in sede per le determinazioni di competenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 02.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Antonio Buccaro
pagina 8 di 8