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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 765/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 765 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Santarcangelo Domenico in Piazza dei Martiri n. 1/2 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Bonetti (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3
in Via Altabella n. 3 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 204/2021 del 18.01.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.03.2024:
Appellante : Parte_1
pagina 1 di 11 “In via principale nel merito: Per le argomentazioni esposte nell'atto di appello e/o per ogni altra argomentazione, riformare la sentenza n. 204/2021 emessa dal Giudice dott.
Piergiorgio Donati in data 18/01/2021 e pubblicata il 18/01/2021 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2561/2019 – RG n. 5537/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data
27/04/2019 in ogni sua parte oltre interessi legali e rivaluta-zione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
In via subordinata nel merito: accertata la fondatezza di quanto argomentato e provato dalla difesa dell'attuale appellante riformare la sentenza n. 204/2021 emessa dal Giudice dott.
Piergiorgio Donati in data 18/01/2021 e per l'effetto accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui all'atto di appello, è creditrice nei confronti del sig. Parte_1
della somma di €10.949,44 oltre spese e compensi liquidati nella procedura Controparte_1 monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di €10.949,44, oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo o della minor somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
In estremo subordine: condannare il sig. al versamento in favore di Controparte_1 di quanto indebitamente percepito in virtù del contratto n. 1620953 e delle Parte_1 successive modifiche oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Appellato ): CP_1
“in via principale: rigettare l'avverso gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2561/2019 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 7/05/2019. in via subordinata: nella denegatissima ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle tesi avversarie, si chiede che TO LL si pronunci anche sulle eccezioni svolte dall'attuale parte appellata in primo grado e che ha riproposto nel presente procedimento in appello e, per l'effetto, chiede che siano rigettate tutte le domande svolte dalla società appellante in quanto inammissibili e/o improcedibili per difetto di legittimazione dell'azione, per difetto di rappresentanza e di procura;
la pretesa creditoria della società appellante appare altresì improcedibile, inammissibile e totalmente infondata in fatto e diritto e non provata stante l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito stante la carenza probatoria circa la debenza sia nell'an che nel quantum del credito sia per capitale che per interessi per i motivi dedotti nella presente memoria.
In ogni caso, con vittoria di compensi e rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede che sia trasmesso il fascicolo monitorio telematico relativo al decreto ingiuntivo n. 2561/2019 opposto e del fascicolo d'ufficio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui anche o cessionaria) e per essa la Controparte_2 Pt_1
mandataria in qualità di cessionaria del credito ex L. n. 130/1999 Parte_2
pagina 2 di 11 della società (da qui o mutuante), otteneva dal Parte_3 Parte_3
Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 2561/2019 del 7.5.2019 per l'importo di €
10.949,44 oltre interessi di mora, nei confronti del sig. (da qui anche Controparte_1
) quale somma dovuta in forza del contratto di finanziamento n. 1620953 CP_1
sottoscritto il 24.10.2008 con la mutuante.
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. proponeva Controparte_1
opposizione con atto di citazione del 29.7.2019, esponendo:
- la era priva di legittimazione attiva e di titolarità attiva del diritto di credito, Pt_1
in quanto, nell'ambito della procedura di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 D.
Lgs. n. 385/1993, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 11.12.2018, non erano individuati i crediti ceduti e non era possibile accertare se il proprio debito rientrava tra quelli ceduti;
- aveva rilasciato procura per il recupero del credito Pt_1 Controparte_3
e quindi l'ingiungente non aveva titolarità e/o legittimazione a richiedere il
[...]
decreto ingiuntivo opposto, avendo dato mandato alla predetta società;
- il decreto ingiuntivo era nullo per mancanza di idonea prova scritta in quanto privo del certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- il decreto ingiuntivo era nullo per mancata indicazione della misura degli interessi convenzionali e di mora;
- erano stati applicati oltre Tasso Soglia di Usura (TSU) in relazione ai mesi di ottobre/dicembre 2010, gennaio/marzo 2011 e da gennaio del 2017 al dicembre 2018;
- il contratto di finanziamento era altresì nullo per violazione degli artt. 1815 e 1283 c.c.;
- non erano indicate le specifiche voci di calcolo, con conseguente impossibilità di effettuare il controllo delle partite e nullità per indeterminatezza dell'importo.
L'opponente chiedeva al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio opposto previo accertamento del difetto di legittimazione attiva e titolarità del diritto in capo alla . Pt_1
3. Si costituiva in giudizio la e per essa la procuratrice Parte_1 [...]
esponendo: Parte_2
- il credito era stato oggetto di cessione pro soluto alla conclusa il Parte_1
5.12.2018, con un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs.
n. 385/1993 e provata dalla Gazzetta Ufficiale del 11.12.2018;
- la pubblicazione in G.U. era lo strumento previsto dal TUB ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dispensando il cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori o l'annotazione nei registri;
pagina 3 di 11 - la notificazione della cessione non richiedeva particolari requisiti di forma e poteva essere effettuata anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio;
- la era pertanto legittimata ad agire nei confronti dell'opponente; Pt_1
- la agiva quale mandataria di Parte_2 Controparte_4
in virtù di procura rilasciata da e legittimata in forza delle procure
[...] Parte_1
speciali notarili depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- il credito era determinato, essendo chiare le singole voci di cui era costituito e rilevabili dal contratto;
- il calcolo del TEG era quello previsto al momento della sottoscrizione del finanziamento (Febbraio 2006) e comunque i tassi di interesse convenuti (TAN 15,00% e
TAEG 16,56%) erano rispettosi dei tassi rilevati dalla Banca d'Italia per il periodo 1° ottobre –31dicembre 2008;
- nessuna capitalizzazione degli interessi è stata applicata.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 204/2021 accoglieva l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione preliminare in punto di difetto della titolarità del credito controverso in capo alla . Pt_1
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
6. Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 12.3.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellato. Secondo il sig. , l'atto di appello non rispetterebbe i canoni CP_1
richiesti dalla nuova disciplina processualistica, in quanto difetterebbe di specificità dei motivi di impugnazione e sarebbe privo di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal
Tribunale.
9. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale pagina 4 di 11 espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove ha accolto l'eccezione, sollevata dal sig. , di difetto di legittimazione attiva e CP_1
titolarità del rapporto dedotto in giudizio dalla , quale successore a titolo Pt_1
particolare della originaria creditrice Difatti, il Tribunale ha ritenuto che la Parte_3
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art. 58 TUB (G.U. n. 143 dell'11.12.2018 pag. 36), non sia sufficiente a provare l'esistenza della cessione e quindi l'opponibilità del credito ceduto. L'appellante sostiene che, nell'ambito della procedura di cessione dei crediti
“in blocco”, il legislatore abbia inteso agevolare la cartolarizzazione prevedendo come presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la sola pubblicazione del relativo
Avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando il cessionario dall'onere di notifica della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. e l'annotazione nei registri;
nella fattispecie,
l'avviso pubblicato in G.U. (1) conterrebbe il contenuto informativo minimo richiesto, individuando le categorie dei rapporti ceduti “in blocco” mediante indicazione delle macro- categorie ed il credito de quo avrebbe tutte le caratteristiche elencate nei punti nn.
1-9 del predetto Avviso.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia omesso di valutare la produzione documentale di ed in particolare Pt_1
l'attestazione del Notaio del 10.9.2020, con la quale vengono indicati i Persona_1 nominativi che “risultano nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da Parte_1
presso il medesimo Notaio. Detto elenco – secondo l'appellante – sarebbe sufficiente a
[...]
provare l'avvenuta cessione del credito de quo e quindi la titolarità del diritto in capo a
(1) Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “GDPR”).
pagina 5 di 11 RUBICON.
12. I primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.
13. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi, in un caso analogo, sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari (v. C. App. Bologna sez. III, n. 173/2025), ai quali intende uniformarsi.
14. La parte che agisce in giudizio dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. La cessione dei crediti
"in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n. 385/1993) che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, determina una successione a titolo particolare in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente. Con la pubblicazione del previsto Avviso nella Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2). A tal fine, la Banca d'Italia ha confermato che per i "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso
"può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del
21.4.1999) (v. ex multis Cass. n. 9529/2019).
15. La Corte di Cassazione ha però costantemente ed anche recentemente chiarito (Cass. n.
28790/2024, n. 17944/2023) che ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 6 di 11 luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U. ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, a condizione che tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023 cit.) (3)
16. Quindi laddove sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili “in blocco” oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'Avviso pubblicato nella G.U., potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
invece, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n. 17944/2023; idem Cass. n. 15884/2019; n. 10200/2021; n. 21821/2023).
17. L'indirizzo giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato (v. da ultimo n.
26127/2024) nel senso che la cessionaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n. 24798/2020 cit.). Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione, avuto riguardo all'interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio.
18. Recentemente la Corte di Cassazione, si è occupata di un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio (4); la Suprema Corte, ha ribadito che, a fronte dell'eccezione di difetto
(3) Diverso, invece, è il caso in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che - va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (v. Cass. n. 391/2025; Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 16814/2024). (4) Nella specie l'Avviso in G.U. era comunicato che tutti i crediti ceduti erano specificatamente individuati nel contratto di cessione ed in particolare in un'apposita lista, denominata “POSIZIONI UBI BANCA”, depositata presso il Notaio rogante.
pagina 7 di 11 di legittimazione attiva, la cessionaria deve fornire la prova della cessione senza che la produzione dell'Avviso in G.U. – peraltro non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere tale onere (5) (v. Cass. n. 13289/2024).
19. Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass.
n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag.
10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n.
10786 del 2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n.
7866/2024).
20. In sintesi, ove riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso in G.U., è necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
21. Venendo alla fattispecie, la Corte ritiene di condividere la decisione assunta dal
Tribunale. fonda la propria legittimazione sostanziale sulla avvenuta Pt_1
(5) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_5 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 8 di 11 pubblicazione in G.U. dell'Avviso ex art. 58, D.L.gs 385/1993 e sulla produzione di un documento, di formazione unilaterale, denominato “certificazione” rilasciata dal Notaio
A fronte dell'eccezione sollevata dal in merito alla legittimazione attiva Per_1 CP_1
ed alla titolarità del credito de quo, non ha fornito la prova richiesta, non essendo Pt_1
ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di Parte_3
22. L'adozione del criterio di individuazione dei crediti per macro-categorie (v. § 1-7 dell'Avviso) non soddisfa i requisiti minimi di certezza richiesti per l'individuazione del credito ceduto attesa la loro estrema genericità e quindi della legittimazione sostanziale della
, in presenza della contestazione specifica da parte dell'appellato ed il conseguente Pt_1 onere per l'appellante di dimostrare la titolarità del diritto.
23. Non può ritenersi che tale titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica fra i requisiti (v. § 8) per individuare e identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto), l'inserimento del debitore nell'elenco depositato presso il Notaio
. Difatti, con l'Avviso in questione viene comunicata la cessione pro Persona_1 soluto con contratto del 5.12.2018 “ai termini e alle condizioni ivi specificati” ed è ulteriormente previsto che i “rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018”. Persona_1
24. Tale indicazione tuttavia non costituisce la prova del contenuto dell'elenco e soprattutto del contratto di cessione di credito. L'appellante avrebbe dovuto fornire la prova della propria legittimazione a mezzo della produzione del contratto di cessione e dell'estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti allegato allo stesso, da cui si evinca in maniera inequivocabile che il credito verso l'appellato rientrava fra quelli ceduti. Tale prova non è però stata fornita da;
questa ha prodotto (doc. 11 fasc. app.nte) la predetta “certificazione” del Pt_1
Notaio del 10.9.2020 con la quale il predetto pubblico ufficiale attesta soltanto che i Per_1 nominativi riportati (fra i quali vi è il nome dell'appellato) risultano “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da;
Parte_1
25. Dunque il predetto documento non costituisce l'elenco allegato al contratto di cessione dei crediti “in blocco” da del 5.12.2018 o un suo estratto autentico, ma si Parte_3
tratta di un mero elenco di nominativi depositati dallo stesso creditore . Si tratta, Pt_1
cioè, di un documento di provenienza e formazione unilaterale da parte della , Pt_1
peraltro privo della sottoscrizione delle parti del contratto di cessione e come tale inidoneo ad pagina 9 di 11 assolvere all'onere probatorio richiesto.
26. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, il § 8 dell'Avviso fa riferimento ad una lista di
NDG (identificativo della posizione debitoria individuale), mentre nel predetto elenco è riportata solo la seguente dicitura: “1144883 – TE MORENO –
”. Non sono stati allegati ulteriori elementi in ordine alla C.F._2
determinazione certa del contratto ceduto (ad es. non è indicato il NDG di riferimento necessario per identificare il rapporto con il sig. , né alcuna comunicazione da CP_1
parte della cedente/cessionaria indirizzata al medesimo da cui poter evincere detto collegamento).
27. In conclusione, non vi è prova in atti che il credito nascente dal contratto di finanziamento stipulato fra l'odierno appellato e la sia ricompreso fra i Parte_3
crediti oggetto del contratto di cessione stipulato con la del 5.12.2018. Parte_1
28. Ne consegue altresì il rigetto anche delle censure contenute nel terzo motivo con il quale l'appellante si duole della decisione impugnata in punto di spese di giudizio, a suo dire eccessive rispetto all'attività processuale svolta.
29. Il motivo è infondato, considerato il principio della soccombenza;
va solo aggiunto che la censura è priva, peraltro, di argomentazione critica alla decisione impugnata, traducendosi in una generica lagnanza sull'importo liquidato dal Tribunale. Invero, la somma liquidata dal
Tribunale risulta inferiore ai parametri medi del D.M. n. 55/2014 per il valore della causa e considerando solo le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
30. Pertanto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
31. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
32. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
pagina 10 di 11 deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 204/2021 del
18.01.2021;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 765 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Santarcangelo Domenico in Piazza dei Martiri n. 1/2 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Bonetti (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3
in Via Altabella n. 3 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 204/2021 del 18.01.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.03.2024:
Appellante : Parte_1
pagina 1 di 11 “In via principale nel merito: Per le argomentazioni esposte nell'atto di appello e/o per ogni altra argomentazione, riformare la sentenza n. 204/2021 emessa dal Giudice dott.
Piergiorgio Donati in data 18/01/2021 e pubblicata il 18/01/2021 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2561/2019 – RG n. 5537/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data
27/04/2019 in ogni sua parte oltre interessi legali e rivaluta-zione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
In via subordinata nel merito: accertata la fondatezza di quanto argomentato e provato dalla difesa dell'attuale appellante riformare la sentenza n. 204/2021 emessa dal Giudice dott.
Piergiorgio Donati in data 18/01/2021 e per l'effetto accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui all'atto di appello, è creditrice nei confronti del sig. Parte_1
della somma di €10.949,44 oltre spese e compensi liquidati nella procedura Controparte_1 monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di €10.949,44, oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo o della minor somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
In estremo subordine: condannare il sig. al versamento in favore di Controparte_1 di quanto indebitamente percepito in virtù del contratto n. 1620953 e delle Parte_1 successive modifiche oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Appellato ): CP_1
“in via principale: rigettare l'avverso gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2561/2019 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 7/05/2019. in via subordinata: nella denegatissima ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle tesi avversarie, si chiede che TO LL si pronunci anche sulle eccezioni svolte dall'attuale parte appellata in primo grado e che ha riproposto nel presente procedimento in appello e, per l'effetto, chiede che siano rigettate tutte le domande svolte dalla società appellante in quanto inammissibili e/o improcedibili per difetto di legittimazione dell'azione, per difetto di rappresentanza e di procura;
la pretesa creditoria della società appellante appare altresì improcedibile, inammissibile e totalmente infondata in fatto e diritto e non provata stante l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito stante la carenza probatoria circa la debenza sia nell'an che nel quantum del credito sia per capitale che per interessi per i motivi dedotti nella presente memoria.
In ogni caso, con vittoria di compensi e rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede che sia trasmesso il fascicolo monitorio telematico relativo al decreto ingiuntivo n. 2561/2019 opposto e del fascicolo d'ufficio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui anche o cessionaria) e per essa la Controparte_2 Pt_1
mandataria in qualità di cessionaria del credito ex L. n. 130/1999 Parte_2
pagina 2 di 11 della società (da qui o mutuante), otteneva dal Parte_3 Parte_3
Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 2561/2019 del 7.5.2019 per l'importo di €
10.949,44 oltre interessi di mora, nei confronti del sig. (da qui anche Controparte_1
) quale somma dovuta in forza del contratto di finanziamento n. 1620953 CP_1
sottoscritto il 24.10.2008 con la mutuante.
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. proponeva Controparte_1
opposizione con atto di citazione del 29.7.2019, esponendo:
- la era priva di legittimazione attiva e di titolarità attiva del diritto di credito, Pt_1
in quanto, nell'ambito della procedura di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 D.
Lgs. n. 385/1993, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 11.12.2018, non erano individuati i crediti ceduti e non era possibile accertare se il proprio debito rientrava tra quelli ceduti;
- aveva rilasciato procura per il recupero del credito Pt_1 Controparte_3
e quindi l'ingiungente non aveva titolarità e/o legittimazione a richiedere il
[...]
decreto ingiuntivo opposto, avendo dato mandato alla predetta società;
- il decreto ingiuntivo era nullo per mancanza di idonea prova scritta in quanto privo del certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- il decreto ingiuntivo era nullo per mancata indicazione della misura degli interessi convenzionali e di mora;
- erano stati applicati oltre Tasso Soglia di Usura (TSU) in relazione ai mesi di ottobre/dicembre 2010, gennaio/marzo 2011 e da gennaio del 2017 al dicembre 2018;
- il contratto di finanziamento era altresì nullo per violazione degli artt. 1815 e 1283 c.c.;
- non erano indicate le specifiche voci di calcolo, con conseguente impossibilità di effettuare il controllo delle partite e nullità per indeterminatezza dell'importo.
L'opponente chiedeva al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio opposto previo accertamento del difetto di legittimazione attiva e titolarità del diritto in capo alla . Pt_1
3. Si costituiva in giudizio la e per essa la procuratrice Parte_1 [...]
esponendo: Parte_2
- il credito era stato oggetto di cessione pro soluto alla conclusa il Parte_1
5.12.2018, con un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs.
n. 385/1993 e provata dalla Gazzetta Ufficiale del 11.12.2018;
- la pubblicazione in G.U. era lo strumento previsto dal TUB ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dispensando il cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori o l'annotazione nei registri;
pagina 3 di 11 - la notificazione della cessione non richiedeva particolari requisiti di forma e poteva essere effettuata anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio;
- la era pertanto legittimata ad agire nei confronti dell'opponente; Pt_1
- la agiva quale mandataria di Parte_2 Controparte_4
in virtù di procura rilasciata da e legittimata in forza delle procure
[...] Parte_1
speciali notarili depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- il credito era determinato, essendo chiare le singole voci di cui era costituito e rilevabili dal contratto;
- il calcolo del TEG era quello previsto al momento della sottoscrizione del finanziamento (Febbraio 2006) e comunque i tassi di interesse convenuti (TAN 15,00% e
TAEG 16,56%) erano rispettosi dei tassi rilevati dalla Banca d'Italia per il periodo 1° ottobre –31dicembre 2008;
- nessuna capitalizzazione degli interessi è stata applicata.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 204/2021 accoglieva l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione preliminare in punto di difetto della titolarità del credito controverso in capo alla . Pt_1
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
6. Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 12.3.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellato. Secondo il sig. , l'atto di appello non rispetterebbe i canoni CP_1
richiesti dalla nuova disciplina processualistica, in quanto difetterebbe di specificità dei motivi di impugnazione e sarebbe privo di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal
Tribunale.
9. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale pagina 4 di 11 espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove ha accolto l'eccezione, sollevata dal sig. , di difetto di legittimazione attiva e CP_1
titolarità del rapporto dedotto in giudizio dalla , quale successore a titolo Pt_1
particolare della originaria creditrice Difatti, il Tribunale ha ritenuto che la Parte_3
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art. 58 TUB (G.U. n. 143 dell'11.12.2018 pag. 36), non sia sufficiente a provare l'esistenza della cessione e quindi l'opponibilità del credito ceduto. L'appellante sostiene che, nell'ambito della procedura di cessione dei crediti
“in blocco”, il legislatore abbia inteso agevolare la cartolarizzazione prevedendo come presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la sola pubblicazione del relativo
Avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando il cessionario dall'onere di notifica della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. e l'annotazione nei registri;
nella fattispecie,
l'avviso pubblicato in G.U. (1) conterrebbe il contenuto informativo minimo richiesto, individuando le categorie dei rapporti ceduti “in blocco” mediante indicazione delle macro- categorie ed il credito de quo avrebbe tutte le caratteristiche elencate nei punti nn.
1-9 del predetto Avviso.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia omesso di valutare la produzione documentale di ed in particolare Pt_1
l'attestazione del Notaio del 10.9.2020, con la quale vengono indicati i Persona_1 nominativi che “risultano nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da Parte_1
presso il medesimo Notaio. Detto elenco – secondo l'appellante – sarebbe sufficiente a
[...]
provare l'avvenuta cessione del credito de quo e quindi la titolarità del diritto in capo a
(1) Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “GDPR”).
pagina 5 di 11 RUBICON.
12. I primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.
13. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi, in un caso analogo, sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari (v. C. App. Bologna sez. III, n. 173/2025), ai quali intende uniformarsi.
14. La parte che agisce in giudizio dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. La cessione dei crediti
"in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n. 385/1993) che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, determina una successione a titolo particolare in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente. Con la pubblicazione del previsto Avviso nella Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2). A tal fine, la Banca d'Italia ha confermato che per i "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso
"può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del
21.4.1999) (v. ex multis Cass. n. 9529/2019).
15. La Corte di Cassazione ha però costantemente ed anche recentemente chiarito (Cass. n.
28790/2024, n. 17944/2023) che ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 6 di 11 luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U. ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, a condizione che tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass. n. 17944/2023 cit.) (3)
16. Quindi laddove sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili “in blocco” oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'Avviso pubblicato nella G.U., potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
invece, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n. 17944/2023; idem Cass. n. 15884/2019; n. 10200/2021; n. 21821/2023).
17. L'indirizzo giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato (v. da ultimo n.
26127/2024) nel senso che la cessionaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n. 24798/2020 cit.). Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione, avuto riguardo all'interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio.
18. Recentemente la Corte di Cassazione, si è occupata di un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio (4); la Suprema Corte, ha ribadito che, a fronte dell'eccezione di difetto
(3) Diverso, invece, è il caso in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che - va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (v. Cass. n. 391/2025; Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 16814/2024). (4) Nella specie l'Avviso in G.U. era comunicato che tutti i crediti ceduti erano specificatamente individuati nel contratto di cessione ed in particolare in un'apposita lista, denominata “POSIZIONI UBI BANCA”, depositata presso il Notaio rogante.
pagina 7 di 11 di legittimazione attiva, la cessionaria deve fornire la prova della cessione senza che la produzione dell'Avviso in G.U. – peraltro non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere tale onere (5) (v. Cass. n. 13289/2024).
19. Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass.
n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag.
10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n.
10786 del 2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n.
7866/2024).
20. In sintesi, ove riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso in G.U., è necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
21. Venendo alla fattispecie, la Corte ritiene di condividere la decisione assunta dal
Tribunale. fonda la propria legittimazione sostanziale sulla avvenuta Pt_1
(5) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_5 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 8 di 11 pubblicazione in G.U. dell'Avviso ex art. 58, D.L.gs 385/1993 e sulla produzione di un documento, di formazione unilaterale, denominato “certificazione” rilasciata dal Notaio
A fronte dell'eccezione sollevata dal in merito alla legittimazione attiva Per_1 CP_1
ed alla titolarità del credito de quo, non ha fornito la prova richiesta, non essendo Pt_1
ricavabile dalle indicazioni contenute nell'Avviso in G.U., la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di Parte_3
22. L'adozione del criterio di individuazione dei crediti per macro-categorie (v. § 1-7 dell'Avviso) non soddisfa i requisiti minimi di certezza richiesti per l'individuazione del credito ceduto attesa la loro estrema genericità e quindi della legittimazione sostanziale della
, in presenza della contestazione specifica da parte dell'appellato ed il conseguente Pt_1 onere per l'appellante di dimostrare la titolarità del diritto.
23. Non può ritenersi che tale titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica fra i requisiti (v. § 8) per individuare e identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto), l'inserimento del debitore nell'elenco depositato presso il Notaio
. Difatti, con l'Avviso in questione viene comunicata la cessione pro Persona_1 soluto con contratto del 5.12.2018 “ai termini e alle condizioni ivi specificati” ed è ulteriormente previsto che i “rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018”. Persona_1
24. Tale indicazione tuttavia non costituisce la prova del contenuto dell'elenco e soprattutto del contratto di cessione di credito. L'appellante avrebbe dovuto fornire la prova della propria legittimazione a mezzo della produzione del contratto di cessione e dell'estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti allegato allo stesso, da cui si evinca in maniera inequivocabile che il credito verso l'appellato rientrava fra quelli ceduti. Tale prova non è però stata fornita da;
questa ha prodotto (doc. 11 fasc. app.nte) la predetta “certificazione” del Pt_1
Notaio del 10.9.2020 con la quale il predetto pubblico ufficiale attesta soltanto che i Per_1 nominativi riportati (fra i quali vi è il nome dell'appellato) risultano “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da;
Parte_1
25. Dunque il predetto documento non costituisce l'elenco allegato al contratto di cessione dei crediti “in blocco” da del 5.12.2018 o un suo estratto autentico, ma si Parte_3
tratta di un mero elenco di nominativi depositati dallo stesso creditore . Si tratta, Pt_1
cioè, di un documento di provenienza e formazione unilaterale da parte della , Pt_1
peraltro privo della sottoscrizione delle parti del contratto di cessione e come tale inidoneo ad pagina 9 di 11 assolvere all'onere probatorio richiesto.
26. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, il § 8 dell'Avviso fa riferimento ad una lista di
NDG (identificativo della posizione debitoria individuale), mentre nel predetto elenco è riportata solo la seguente dicitura: “1144883 – TE MORENO –
”. Non sono stati allegati ulteriori elementi in ordine alla C.F._2
determinazione certa del contratto ceduto (ad es. non è indicato il NDG di riferimento necessario per identificare il rapporto con il sig. , né alcuna comunicazione da CP_1
parte della cedente/cessionaria indirizzata al medesimo da cui poter evincere detto collegamento).
27. In conclusione, non vi è prova in atti che il credito nascente dal contratto di finanziamento stipulato fra l'odierno appellato e la sia ricompreso fra i Parte_3
crediti oggetto del contratto di cessione stipulato con la del 5.12.2018. Parte_1
28. Ne consegue altresì il rigetto anche delle censure contenute nel terzo motivo con il quale l'appellante si duole della decisione impugnata in punto di spese di giudizio, a suo dire eccessive rispetto all'attività processuale svolta.
29. Il motivo è infondato, considerato il principio della soccombenza;
va solo aggiunto che la censura è priva, peraltro, di argomentazione critica alla decisione impugnata, traducendosi in una generica lagnanza sull'importo liquidato dal Tribunale. Invero, la somma liquidata dal
Tribunale risulta inferiore ai parametri medi del D.M. n. 55/2014 per il valore della causa e considerando solo le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
30. Pertanto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
31. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
32. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
pagina 10 di 11 deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 204/2021 del
18.01.2021;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 11 di 11