Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 263 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 263/2025 promossa da:
(C.F. , nata in [...]_1 C.F._1
il 29/06/1982, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Acquaro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2
telematici;
e
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Katia
Acquaro (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 6
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 02/04/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 6/02/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in IA RP (AV) e che dall'unione sono nati figli (il 15/11/2013) e Per_1
(il 05/07/2010). I coniugi sono in regime di comunione dei beni. Per_2
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi: , nata in [...]_1
IO (AV) in data 29/06/1982 (C.F.: e nato in [...] C.F._1 CP_1
IO (AV), in data 07/10/1983 (C.F.: ) entrambi residenti in [...]C.F._3
Stefano RA (SP) via G. Di Vittorio Veneto n. 40, alle condizioni che seguono, ed ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
attualmente la SI.ra vive insieme ai due Parte_1
figli, nella casa coniugale di via G. Di Vittorio n. 40 in Santo Stefano RA (SP), anche se il padre ha già provveduto a reperire altra idonea abitazione in La Spezia, via Renato Grifoglio n. 22/E, previo accordo con la SI.ra ; la SI.ra lascerà la propria residenza (e quella Parte_1 Parte_1 dei figli), presso l'attuale, in via G. Di Vittorio n. 40. Le utenze domestiche e l'imposta TARI, verranno intestate alla SI.ra Parte_1
3) i figli della coppia e , restano affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Parte_1 CP_1
prevalente presso la residenza della madre, nella casa coniugale di via G. Di Vittorio n. 40 in Santo
Stefano RA (SP);
4) il padre vedrà e ogni qualvolta lo desidereranno lui ed i figli, compatibilmente Per_2 Per_1
con i rispettivi impegni di lavoro e scolastici;
di regola, comunque, il padre potrà tenere con sé i figli secondo il seguente schema a settimane alterne: 1) la prima settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandoli presso l'abitazione della madre alle 16.00, con pernotto, per poi riportarli a scuola il giorno dopo;
2) la seconda settimana, il lunedì, il martedì ed il giovedì, prelevandoli dalla madre alle ore 16.00, con pernotto, per poi riportali a scuola il giorno dopo. Per tale settimana è compreso pag. 2 di 6 il Week End (sabato e domenica) con prelievo dalla madre il sabato alle ore 16.00, con pernotto, per poi riportali a scuola il lunedì mattina;
5) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza tra la festitività principale e quella secondaria (ad esempio se e staranno con la madre il giorno di Natale – e il giorno di S.Stefano Per_2 Per_1
con il padre – al contrario, staranno con il padre il giorno di Pasqua – ed il Lunedì dell'Angelo con la madre); e così via per tutte le altre festività;
6) durante le vacanze estive, e staranno con ciascun genitore per un periodo di Per_2 Per_1
una settimana da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di soggiorno dei bambini, lontano dalle rispettive residenze dei genitori, sarà necessario preventivamente comunicare all'altro genitore, durata e luogo del soggiorno, oltre all'indirizzo, anche telefonico, della struttura alberghiera eventualmente prescelta;
i genitori, compatibilmente con la loro crisi coniugale, tenteranno, almeno nei primi anni della separazione, di ritrovarsi per una vacanza assieme, durante il periodo estivo, della durata di almeno due – tre giorni, a cavallo dei weekend, da concordarsi;
7) il padre contribuirà al mantenimento di e , versando a mezzo di bonifico sul Per_2 Per_1
conto intestato alla SI.ra la somma di €. 600,00 mensili, da accreditarsi ogni giorno Parte_1
quindici del mese. La predetta somma sarà rivalutata con gli indici ISTAT automaticamente, a partire dal 01/01/2026. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di La Spezia;
8) l'assegno unico universale sarà ripartito al 50% tra i genitori;
9) nessun contributo è previsto al mantenimento per i coniugi, essendo indipendenti economicamente;
10) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
L'udienza del 2/04/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 10/04/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
22/05/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e della documentazione richiesta.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 3 di 6 Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle solite condizioni, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva. Per tale ragione in dispositivo non viene riportata la condizione n. 10 indicata dalle parti.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_2
e in IA RP (AV) in data 8/09/2008 e trascritto nei Registri
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di IA RP (AV) dell'anno 2008, al n. 64, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
pag. 4 di 6 “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi: , nata in [...]_1
IO (AV) in data 29/06/1982 (C.F.: e nato in [...] C.F._1 CP_1
IO (AV), in data 07/10/1983 (C.F.: ) entrambi residenti in [...]C.F._3
Stefano RA (SP) via G. Di Vittorio Veneto n. 40, alle condizioni che seguono, ed ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
attualmente la SI.ra vive insieme ai due Parte_1
figli, nella casa coniugale di via G. Di Vittorio n. 40 in Santo Stefano RA (SP), anche se il padre ha già provveduto a reperire altra idonea abitazione in La Spezia, via Renato Grifoglio n. 22/E, previo accordo con la SI.ra ; la SI.ra lascerà la propria residenza (e quella Parte_1 Parte_1 dei figli), presso l'attuale, in via G. Di Vittorio n. 40. Le utenze domestiche e l'imposta TARI, verranno intestate alla SI.ra Parte_1
3) i figli della coppia e , restano affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Parte_1 CP_1
prevalente presso la residenza della madre, nella casa coniugale di via G. Di Vittorio n. 40 in Santo
Stefano RA (SP);
4) il padre vedrà e ogni qualvolta lo desidereranno lui ed i figli, compatibilmente Per_2 Per_1
con i rispettivi impegni di lavoro e scolastici;
di regola, comunque, il padre potrà tenere con sé i figli secondo il seguente schema a settimane alterne: 1) la prima settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandoli presso l'abitazione della madre alle 16.00, con pernotto, per poi riportarli a scuola il giorno dopo;
2) la seconda settimana, il lunedì, il martedì ed il giovedì, prelevandoli dalla madre alle ore 16.00, con pernotto, per poi riportali a scuola il giorno dopo. Per tale settimana è compreso il Week End (sabato e domenica) con prelievo dalla madre il sabato alle ore 16.00, con pernotto, per poi riportali a scuola il lunedì mattina;
5) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza tra la festitività principale e quella secondaria (ad esempio se e staranno con la madre il giorno di Natale – e il giorno di S.Stefano Per_2 Per_1
con il padre – al contrario, staranno con il padre il giorno di Pasqua – ed il Lunedì dell'Angelo con la madre); e così via per tutte le altre festività;
6) durante le vacanze estive, e staranno con ciascun genitore per un periodo di Per_2 Per_1
una settimana da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di soggiorno dei bambini, lontano dalle rispettive residenze dei genitori, sarà necessario preventivamente comunicare all'altro genitore, durata e luogo del soggiorno, oltre all'indirizzo, anche telefonico, della struttura alberghiera eventualmente prescelta;
i genitori, compatibilmente con la loro crisi coniugale,
pag. 5 di 6 tenteranno, almeno nei primi anni della separazione, di ritrovarsi per una vacanza assieme, durante il periodo estivo, della durata di almeno due – tre giorni, a cavallo dei weekend, da concordarsi;
7) il padre contribuirà al mantenimento di e , versando a mezzo di bonifico sul Per_2 Per_1
conto intestato alla SI.ra la somma di €. 600,00 mensili, da accreditarsi ogni giorno Parte_1
quindici del mese. La predetta somma sarà rivalutata con gli indici ISTAT automaticamente, a partire dal 01/01/2026. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di La Spezia;
8) l'assegno unico universale sarà ripartito al 50% tra i genitori;
9) nessun contributo è previsto al mantenimento per i coniugi, essendo indipendenti economicamente”
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConSIlio del 22/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6