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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. v.g. 638/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GHERARDI Parte_1 C.F._1
AURORA, con domicilio eletto presso il difensore e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GHERARDI AURORA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5
I ricorrenti hanno esposto che con decreto n. cronol. 1164/2018 del 30/04/2018 del Tribunale di
Modena, reso nell'ambito della procedura iscritta al n. 1794/2018 R.G., è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi su condizioni congiunt, così come confermate con il verbale dell'udienza presidenziale del 17/04/2018. In particolare, tra gli altri, è stato regolamentato l'affidamento in forma condivisa del minore con collocazione prevalente presso la Per_1
madre; è stata prevista una somma a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenne, e maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per Per_1 Per_2
euro 800,00 mensili (400,00 euro per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat annuale;
è stato pattuito un contributo al mantenimento per la moglie a carico del marito per la somma mensile di euro 1.250,00, annualmente rivalutabile.
Con ricorso depositato in data 19/02/2025, le parti hanno dato atto che la figlia ha Per_2
reperito una occupazione lavorativa ed è, dunque, divenuta economicamente autosufficiente;
che il figlio è divenuto maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e che nel Per_1
2022 la sig.ra ha sostenuto spese superiori ad euro 600.000,00 per acquistare e Pt_1
ristrutturare l'abitazione posta in Vignola (MO), in cui tuttora convive con i figli e, di conseguenza, attualmente si trova a sostenere spese mensili che non sussistevano all'epoca della separazione nel 2018. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni del suddetto decreto, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1. Il Sig. si obbliga, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, a Parte_2
versare, entro il giorno 15 di ogni mese, per 12 mesi all'anno, la somma di €. 1.900,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora già noto allo stesso;
l'assegno di Pt_1
pagina 2 di 5 mantenimento non dovrà essere rivalutato annualmente e aggiornato in base alla variazione degli indici nazionali Istat.
2. Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio oggi Parte_2
maggiorenne la somma di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese, per 12 mesi Per_1
all'anno, somma che non sarà annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali
Istat.
3. Nulla il Sig. verserà per la figlia oggi maggiorenne ed Parte_2 Per_2
economicamente autosufficiente.
4. Le spese straordinarie inerenti le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
nonché le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria oltre alle spese di gestione ed utilizzo (compreso il carburante) dell'autovettura del figlio saranno sostenute dal Sig. Per_1
nella misura del 100%. Parte_2
5. Tutte le altre spese straordinarie di seguito indicate saranno sostenute nella seguente misura:
50% in capo alla moglie e 50% in capo al marito secondo le modalità di seguito elencate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 3 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in modifica delle condizioni di cui al decreto di omologazione n. cronol. 1164/2018 del
30/04/2018 del Tribunale di Modena, reso nell'ambito della procedura per separazione pagina 4 di 5 consensuale n. 1794/2018 R.G., recepisce le conclusioni congiunte formulate dalla parti trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 20/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
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