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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott.ssa Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.933 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Maurizio Papa, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Antonella Convertino, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 22 maggio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni come in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.2.2021, la SI.ra ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in EP (Le) il 24.8.1998; che dall'unione CP_1 coniugale erano nati il 26.06.1997 la figlia e il 19.05.1998 il figlio , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non autosufficienti;
che l'unione, felice per molti anni, era stata, di contro, negli ultimi tempi, mancante di quella comunanza di affetti che dovrebbe informare ogni sano rapporto di coniugio, per le ragioni specificate in ricorso;
che il 10 marzo 2018 il aveva abbandonato la casa coniugale, trasferendosi in Francia ad CP_1 Persona_3
disinteressandosi dei bisogni della famiglia e lasciando moglie e figli in grave difficoltà
[...] economica;
che nel mese di febbraio 2019 la stessa, unitamente al figlio , si era Per_2
1 recata in Francia per cercare di comprendere i motivi dell'abbandono e del disinteresse del marito nei confronti della famiglia;
che il nucleo familiare non poteva fare affidamento su redditi stabili e continuativi, circostanza acuita dalla crisi pandemica. Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, che le venisse assegnata la casa coniugale, sita in EP, alla via Parini n.34, già di proprietà della ricorrente, che il SI. fosse onerato di un assegno alimentare di 500,00 € CP_1 nei suoi confronti e di un contributo per il mantenimento di 300 € per ciascuno dei figli, oltre alle spese straordinarie al 50%, spese e competenze di lite come per legge.
costituendosi con memoria depositata il 4 giugno 2021, ha CP_1 impugnato e contestato la ricostruzione delle dinamiche familiari esposta dalla congiunta, negando che la responsabilità della crisi familiare fosse imputabile ai comportamenti dedotti nel ricorso introduttivo;
ha sostenuto che egli, al contrario, per consentire la costituzione della famiglia, assecondando i desideri della moglie, aveva abbandonato la
Francia, ove conduceva una vita dignitosa e si sentiva professionalmente realizzato;
che aveva investito le sue energie e il suo danaro nel completamento della casa di proprietà della ricorrente;
che, insieme alla moglie, avevano concordato di accogliere nella casa familiare la figlia nata da una sua precedente relazione quando viveva in Francia;
Per_4 che, in realtà, la crisi e la fine dell'unione erano da ricondurre all'anaffettività dimostrata dalla moglie e dai figli e nei confronti di che il resistente Per_1 Per_2 Per_4 considerava alla pari degli altri suoi figli;
che, a seguito della verifica di questa insanabile frattura, aveva, suo malgrado, posto fine alla convivenza andando via da EP e lasciando risparmi e ogni suo bene ai familiari;
che in Francia, con l'aiuto del fratello ivi residente, aveva lavorato per pochi mesi al solo scopo di accumulare dei contributi per ottenere un trattamento pensionistico;
che dal 2020 non lavorava più e che, pertanto, le richieste di contributo economico ed assegno alimentare erano improponibili e che andavano rigettate anche per la circostanza che sia la moglie sia i figli, seppur non stabilmente, lavoravano. Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con rigetto della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la coniuge e per i figli, che venisse disposto il diritto di visita del padre nei confronti dei figli, secondo normativa, pur essendo i medesimi già maggiorenni;
che la ricorrente permanesse nella casa coniugale attualmente abitata dalla stessa e dai due figli;
che venisse operata la compensazione delle spese.
Le parti sono state ascoltate all'udienza di comparizione il 17 giugno 2021 e, a seguito di un breve rinvio per verificare la possibilità di una soluzione concordata, il 22 settembre
2021; non essendo riuscito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, la Presidente Delegata,
2 sciogliendo la riserva con ordinanza del 27.09.2021, ha adottato nei seguenti termini i provvedimenti temporanei e urgenti:
1. “pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente entro il giorno CP_1 dieci di ogni mese, l'importo di Euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT, quale contributo per il mantenimento della figlia Per_1
2. pone il pagamento delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori in Per_1 pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21 maggio 2018.
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa nominando se stessa giudice istruttore.
In particolare, con riferimento alla misura del contributo economico posto a carico del resistente, durante l'audizione separata dei coniugi, è emerso che il figlio aveva Per_2 iniziato a lavorare presso una stazione di servizio quale operaio e, pertanto, attesa la convivenza con la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima, era da considerare sufficientemente autonomo dal punto di vista economico;
che la figlia lavorava Per_1 saltuariamente con contratto di somministrazione di lavoro e che, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, doveva prudenzialmente fissarsi il contributo del padre in Euro
150,00; che, infine, non appariva, allo stato degli atti, sussistente una situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Con ordinanza depositata il 15.6.2022 la G.I. ha ammesso le prove orali richieste dalle parti nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
In data 16.11.2022 ciascuna delle parti ha reso l'interrogatorio formale deferito;
in particolare, il resistente ha ammesso di aver lasciato la casa coniugale sita in EP, interrompendo la convivenza;
di essersi trasferito in Francia dalla figlia nella zona Per_4 metropolitana di Parigi;
ha ammesso l'esistenza, al tempo dell'allontanamento dall'abitazione familiare, di contratti di finanziamento e la sussistenza di spese relative all'istruzione della figlia di aver omesso di partecipare alle spese ordinarie e al Per_1 pagamento dei debiti contratti;
di aver interrotto ogni rapporto comunicativo con la famiglia in Italia aggiungendo, tuttavia, che i figli non avevano risposto alle sue chiamate telefoniche;
ha precisato, altresì, che aveva lavorato solo part-time per alcuni mesi fino al
2020 e che possedeva unicamente un conto corrente bancario in Francia su cui era accreditata la pensione che aveva maturato a decorrere dal mese di luglio 2022.
3 La ricorrente, a sua volta, ha ammesso di aver svolto lavoro saltuario presso un ristorante con la mansione di lavapiatti aggiungendo, tuttavia, che da fine novembre 2021, a causa di un incendio che aveva colpito la struttura, era inoccupata.
Alle udienze del 9 gennaio 2023 e del 27 marzo 2023, dopo il breve rinvio concesso il
16 febbraio 2023, si procedeva all'assunzione dei testimoni citati dalla ricorrente – rispettivamente sorella, nipote, cognato e figlia – che, in sintesi, confermavano le circostanze dedotte, ossia che la SI.ra , salvo piccoli lavori saltuari, non percepiva Pt_1 redditi;
che riceveva per il suo sostentamento piccoli prestiti da familiari e parenti;
che il figlio , dopo il licenziamento come operaio, si era trasferito in Inghilterra alla ricerca Per_2 di occupazione.
Con sentenza non definitiva sullo status del 21 luglio 2023, a seguito di richiesta congiunta dei procuratori delle parti, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa davanti alla G.I. per il prosieguo dell'istruzione probatoria.
La G.I., alle udienze del 15 giugno 2023 e del 15 novembre 2023, attesa la reiterata richiesta istruttoria di svolgimento di indagini tributarie e bancarie, ordinava alla Guardia di
Finanza di Lecce di fornire una relazione contenente i dati patrimoniali e reddituali nonché una nota integrativa sui rapporti finanziari in cui risultava censito il resistente.
All'udienza del 17 aprile 2024 si accordava un breve rinvio alla ricorrente per consentire la verifica di deduzioni in merito alle posizioni lavorative dei due figli della coppia.
Infine, per l'udienza svolta con trattazione scritta del 22.05.2024, i difensori hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie.
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All'esito della sentenza non definitiva già pronunciata, devono essere qui esaminate le questioni concernenti la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale già di proprietà della medesima, la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, nonché i provvedimenti riguardanti i figli maggiorenni.
1) Quanto alla richiesta di addebito va considerato, in via generale, che, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale
4 nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. 20.8.2014 n.
18074, 27.6.2006 n. 14840 e 28.4.2006 n. 9877).
Ancora, secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione, l'abbandono del tetto coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione in quanto conduce all'impossibilità della convivenza, salvo che il coniuge che si è allontanato provi che siffatta decisione è stata posta in essere a causa del comportamento dell'altro coniuge ovvero in una situazione di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass.
5.5.2021 n.11792).
Di conseguenza, occorre stabilire se l'allontanamento è qualificabile come una violazione dell'obbligo di coabitazione sancito dall'art.143 c.c., rappresentando la causa della crisi matrimoniale, ovvero se si sia in presenza di una “giusta causa” di violazione dei doveri coniugali, qualora al momento dell'allontanamento vi fosse già una situazione di intollerabilità o di eccessiva penosità della convivenza.
Sulla questione, la ricorrente ha fornito la prova dell'efficienza causale dell'allontanamento sulla crisi del rapporto, poiché il resistente, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di essersi allontanato dalla casa coniugale interrompendo la convivenza con la moglie ed i figli e, inoltre, che nel febbraio 2019 la moglie e il figlio si erano recati in Francia chiedendogli di fare ritorno nella casa coniugale, Per_2 determinandosi poi, avendo constatato l'irrimediabilità della crisi, alla proposizione del ricorso per la separazione giudiziale.
Al contrario, il resistente, nelle sue prospettazioni, ha indicato come causa della crisi familiare l'anaffettività dimostrata dalla moglie e dai figli e nei confronti della Per_1 Per_2 figlia e i comportamenti asseritamene lesivi della sua pari dignità rispetto agli altri Per_4 due figli;
che, a seguito della verifica di questa insanabile frattura aveva, suo malgrado, posto fine alla convivenza andando via da EP, lasciando risparmi e ogni suo bene ai familiari. Questi fatti, contestati ritualmente dalla ricorrente negli atti introduttivi (cfr. punto 2 e lett. B della memoria integrativa ex 163 c.p.c.), non sono stati suffragati da alcun riscontro probatorio, né documentale, né orale.
Il ha violato, quindi, l'obbligo della coabitazione che emerge, dagli elementi CP_1 di valutazione in atti, quale causa della disgregazione familiare e da cui consegue, inevitabilmente, l'addebito della separazione.
2) Con riferimento al dovere di mantenimento, che permane per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, è emerso nella fase istruttoria che il figlio , Per_2
5 dopo essere stato licenziato quale operaio in una stazione di servizio, era emigrato in
Inghilterra alla ricerca di lavoro, e successivamente era stato assunto a Milano come operaio non specializzato. L'ordinanza presidenziale, peraltro, non aveva ritenuto di adottare alcun provvedimento economico nei suoi confronti, poiché all'epoca, come affermato dalla stessa ricorrente, era impiegato presso una stazione di servizio e, in considerazione della sua convivenza con la madre nell'abitazione di quest'ultima, sufficientemente autonomo.
D'altra parte, all'udienza del 17 aprile 2024, la parte resistente ha allegato l'esistenza di contratti di lavoro dipendente per entrambi i figli della coppia. Sul punto, la parte ricorrente, pur insistendo in tutte le sue richieste, ha contestato e fornito utili elementi di valutazione solo con riferimento all'attività lavorativa della figlia Per_1
Quest'ultima, dopo il periodo di studi presso una scuola privata a Lecce, ha iniziato saltuariamente a svolgere attività di addetta alle vendite, per poi essere assunta presso la società ITX Italia SRL, come risulta dai documenti esibiti.
Va considerato, tuttavia, che il contratto in questione ha una durata temporanea e limitata orizzontalmente a sole 18 ore settimanali di impiego, con retribuzione assai modesta.
Per queste ragioni, può ritenersi raggiunta la prova della mancanza di autonomia economica solo per la figlia con obbligo del resistente di versare un Persona_5 importo mensile a titolo di assegno perequativo per il suo mantenimento. Tale somma, tenuto conto dei redditi dell'obbligato e del graduale inserimento della figlia nel mondo del lavoro, sia pure con un reddito ancora non sufficiente ad assicurarle l'autosufficienza economica, può essere determinato in euro 100,00 mensili a decorrere dalla presente decisione e, quindi, da dicembre 2024, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo precedente (a decorrere da marzo 2021, primo mese successivo alla formulazione della domanda) la diversa somma stabilita in via provvisoria in corso di causa.
Le spese straordinarie per la figlia, per le quali va richiamata la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di
Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data
21.5.2018, continueranno a gravare su entrambi i genitori in pari misura.
In relazione alle richieste formulate sul punto dal resistente, si osserva che i figli potranno, in ragione dell'età e della completa maturità, regolamentare, se lo vorranno, i loro rapporti non patrimoniali con il genitore stabilendo direttamente modi e tempi di incontro, mentre nessuna statuizione, in proposito, può essere adottata in questa sede, trattandosi di figli maggiorenni.
6 3) Non essendovi contestazione, la casa coniugale, già di proprietà della , Pt_1 considerata la non completa autosufficienza della figlia resterà assegnata alla Per_1 ricorrente, come richiesto.
4) Per ciò che concerne l'assegno di mantenimento richiesto per sé dalla ricorrente, va evidenziato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr., tra le più recenti, Cass. 16.5.2017
n. 12196 e 24.6.2019 n. 16809).
La ricostruzione dei dati reddituali e patrimoniali nonché dei rapporti finanziari del resistente, così come documentati nel rapporto informativo della Guardia di Finanza di
Lecce, non consente di addivenire alla prova di una SInificativa differenza tra le disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti, così da giustificare l'attribuzione alla ricorrente dell'assegno richiesto quale contributo per il proprio mantenimento.
Va rimarcato, peraltro, che la domanda giudiziale è stata proposta tre anni dopo l'avvenuta separazione di fatto, senza che, pacificamente, in tale periodo vi sia stata alcuna contribuzione da parte del marito nei confronti della moglie, né alcuna richiesta in tal senza da parte di quest'ultima; questo dato ragionevolmente avvalora la considerazione che l'avvenuto allontanamento del non abbia determinato un SInificativo mutamento CP_1 nel tenore di vita della ricorrente.
5) Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione per metà delle spese processuali;
la restante metà, liquidata come da dispositivo, va invece posta a carico del resistente, pur sempre soccombente sia in relazione alla domanda di addebito, sia in relazione alla domanda di contributo per la figlia Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 2.2.2021 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
7 a) dato atto della già dichiarata separazione personale dei coniugi, dispone che detta separazione sia regolata dalle seguenti condizioni:
1 – assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
2 – obbligo per il resistente di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di Per_1 importo pari a euro 100,00 a decorrere da dicembre 2024, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo precedente il maggior importo stabilito in via provvisoria in corso di causa;
3 - onere delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori in Per_1 pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
b) dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
c) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
d) condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, della metà delle spese processuali, liquidata detta metà in euro 2.500,00, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge, e dichiara compensata tra le parti la restante metà;
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 28 novembre 2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
Provvedimento redatto, sotto la supervisione della Presidente estensora, dal dott. Giuseppe CARAMIA,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott.ssa Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.933 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Maurizio Papa, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Antonella Convertino, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 22 maggio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni come in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.2.2021, la SI.ra ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in EP (Le) il 24.8.1998; che dall'unione CP_1 coniugale erano nati il 26.06.1997 la figlia e il 19.05.1998 il figlio , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non autosufficienti;
che l'unione, felice per molti anni, era stata, di contro, negli ultimi tempi, mancante di quella comunanza di affetti che dovrebbe informare ogni sano rapporto di coniugio, per le ragioni specificate in ricorso;
che il 10 marzo 2018 il aveva abbandonato la casa coniugale, trasferendosi in Francia ad CP_1 Persona_3
disinteressandosi dei bisogni della famiglia e lasciando moglie e figli in grave difficoltà
[...] economica;
che nel mese di febbraio 2019 la stessa, unitamente al figlio , si era Per_2
1 recata in Francia per cercare di comprendere i motivi dell'abbandono e del disinteresse del marito nei confronti della famiglia;
che il nucleo familiare non poteva fare affidamento su redditi stabili e continuativi, circostanza acuita dalla crisi pandemica. Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, che le venisse assegnata la casa coniugale, sita in EP, alla via Parini n.34, già di proprietà della ricorrente, che il SI. fosse onerato di un assegno alimentare di 500,00 € CP_1 nei suoi confronti e di un contributo per il mantenimento di 300 € per ciascuno dei figli, oltre alle spese straordinarie al 50%, spese e competenze di lite come per legge.
costituendosi con memoria depositata il 4 giugno 2021, ha CP_1 impugnato e contestato la ricostruzione delle dinamiche familiari esposta dalla congiunta, negando che la responsabilità della crisi familiare fosse imputabile ai comportamenti dedotti nel ricorso introduttivo;
ha sostenuto che egli, al contrario, per consentire la costituzione della famiglia, assecondando i desideri della moglie, aveva abbandonato la
Francia, ove conduceva una vita dignitosa e si sentiva professionalmente realizzato;
che aveva investito le sue energie e il suo danaro nel completamento della casa di proprietà della ricorrente;
che, insieme alla moglie, avevano concordato di accogliere nella casa familiare la figlia nata da una sua precedente relazione quando viveva in Francia;
Per_4 che, in realtà, la crisi e la fine dell'unione erano da ricondurre all'anaffettività dimostrata dalla moglie e dai figli e nei confronti di che il resistente Per_1 Per_2 Per_4 considerava alla pari degli altri suoi figli;
che, a seguito della verifica di questa insanabile frattura, aveva, suo malgrado, posto fine alla convivenza andando via da EP e lasciando risparmi e ogni suo bene ai familiari;
che in Francia, con l'aiuto del fratello ivi residente, aveva lavorato per pochi mesi al solo scopo di accumulare dei contributi per ottenere un trattamento pensionistico;
che dal 2020 non lavorava più e che, pertanto, le richieste di contributo economico ed assegno alimentare erano improponibili e che andavano rigettate anche per la circostanza che sia la moglie sia i figli, seppur non stabilmente, lavoravano. Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con rigetto della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la coniuge e per i figli, che venisse disposto il diritto di visita del padre nei confronti dei figli, secondo normativa, pur essendo i medesimi già maggiorenni;
che la ricorrente permanesse nella casa coniugale attualmente abitata dalla stessa e dai due figli;
che venisse operata la compensazione delle spese.
Le parti sono state ascoltate all'udienza di comparizione il 17 giugno 2021 e, a seguito di un breve rinvio per verificare la possibilità di una soluzione concordata, il 22 settembre
2021; non essendo riuscito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, la Presidente Delegata,
2 sciogliendo la riserva con ordinanza del 27.09.2021, ha adottato nei seguenti termini i provvedimenti temporanei e urgenti:
1. “pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente entro il giorno CP_1 dieci di ogni mese, l'importo di Euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT, quale contributo per il mantenimento della figlia Per_1
2. pone il pagamento delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori in Per_1 pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21 maggio 2018.
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa nominando se stessa giudice istruttore.
In particolare, con riferimento alla misura del contributo economico posto a carico del resistente, durante l'audizione separata dei coniugi, è emerso che il figlio aveva Per_2 iniziato a lavorare presso una stazione di servizio quale operaio e, pertanto, attesa la convivenza con la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima, era da considerare sufficientemente autonomo dal punto di vista economico;
che la figlia lavorava Per_1 saltuariamente con contratto di somministrazione di lavoro e che, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, doveva prudenzialmente fissarsi il contributo del padre in Euro
150,00; che, infine, non appariva, allo stato degli atti, sussistente una situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Con ordinanza depositata il 15.6.2022 la G.I. ha ammesso le prove orali richieste dalle parti nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
In data 16.11.2022 ciascuna delle parti ha reso l'interrogatorio formale deferito;
in particolare, il resistente ha ammesso di aver lasciato la casa coniugale sita in EP, interrompendo la convivenza;
di essersi trasferito in Francia dalla figlia nella zona Per_4 metropolitana di Parigi;
ha ammesso l'esistenza, al tempo dell'allontanamento dall'abitazione familiare, di contratti di finanziamento e la sussistenza di spese relative all'istruzione della figlia di aver omesso di partecipare alle spese ordinarie e al Per_1 pagamento dei debiti contratti;
di aver interrotto ogni rapporto comunicativo con la famiglia in Italia aggiungendo, tuttavia, che i figli non avevano risposto alle sue chiamate telefoniche;
ha precisato, altresì, che aveva lavorato solo part-time per alcuni mesi fino al
2020 e che possedeva unicamente un conto corrente bancario in Francia su cui era accreditata la pensione che aveva maturato a decorrere dal mese di luglio 2022.
3 La ricorrente, a sua volta, ha ammesso di aver svolto lavoro saltuario presso un ristorante con la mansione di lavapiatti aggiungendo, tuttavia, che da fine novembre 2021, a causa di un incendio che aveva colpito la struttura, era inoccupata.
Alle udienze del 9 gennaio 2023 e del 27 marzo 2023, dopo il breve rinvio concesso il
16 febbraio 2023, si procedeva all'assunzione dei testimoni citati dalla ricorrente – rispettivamente sorella, nipote, cognato e figlia – che, in sintesi, confermavano le circostanze dedotte, ossia che la SI.ra , salvo piccoli lavori saltuari, non percepiva Pt_1 redditi;
che riceveva per il suo sostentamento piccoli prestiti da familiari e parenti;
che il figlio , dopo il licenziamento come operaio, si era trasferito in Inghilterra alla ricerca Per_2 di occupazione.
Con sentenza non definitiva sullo status del 21 luglio 2023, a seguito di richiesta congiunta dei procuratori delle parti, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa davanti alla G.I. per il prosieguo dell'istruzione probatoria.
La G.I., alle udienze del 15 giugno 2023 e del 15 novembre 2023, attesa la reiterata richiesta istruttoria di svolgimento di indagini tributarie e bancarie, ordinava alla Guardia di
Finanza di Lecce di fornire una relazione contenente i dati patrimoniali e reddituali nonché una nota integrativa sui rapporti finanziari in cui risultava censito il resistente.
All'udienza del 17 aprile 2024 si accordava un breve rinvio alla ricorrente per consentire la verifica di deduzioni in merito alle posizioni lavorative dei due figli della coppia.
Infine, per l'udienza svolta con trattazione scritta del 22.05.2024, i difensori hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie.
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All'esito della sentenza non definitiva già pronunciata, devono essere qui esaminate le questioni concernenti la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale già di proprietà della medesima, la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, nonché i provvedimenti riguardanti i figli maggiorenni.
1) Quanto alla richiesta di addebito va considerato, in via generale, che, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale
4 nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. 20.8.2014 n.
18074, 27.6.2006 n. 14840 e 28.4.2006 n. 9877).
Ancora, secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione, l'abbandono del tetto coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione in quanto conduce all'impossibilità della convivenza, salvo che il coniuge che si è allontanato provi che siffatta decisione è stata posta in essere a causa del comportamento dell'altro coniuge ovvero in una situazione di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass.
5.5.2021 n.11792).
Di conseguenza, occorre stabilire se l'allontanamento è qualificabile come una violazione dell'obbligo di coabitazione sancito dall'art.143 c.c., rappresentando la causa della crisi matrimoniale, ovvero se si sia in presenza di una “giusta causa” di violazione dei doveri coniugali, qualora al momento dell'allontanamento vi fosse già una situazione di intollerabilità o di eccessiva penosità della convivenza.
Sulla questione, la ricorrente ha fornito la prova dell'efficienza causale dell'allontanamento sulla crisi del rapporto, poiché il resistente, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di essersi allontanato dalla casa coniugale interrompendo la convivenza con la moglie ed i figli e, inoltre, che nel febbraio 2019 la moglie e il figlio si erano recati in Francia chiedendogli di fare ritorno nella casa coniugale, Per_2 determinandosi poi, avendo constatato l'irrimediabilità della crisi, alla proposizione del ricorso per la separazione giudiziale.
Al contrario, il resistente, nelle sue prospettazioni, ha indicato come causa della crisi familiare l'anaffettività dimostrata dalla moglie e dai figli e nei confronti della Per_1 Per_2 figlia e i comportamenti asseritamene lesivi della sua pari dignità rispetto agli altri Per_4 due figli;
che, a seguito della verifica di questa insanabile frattura aveva, suo malgrado, posto fine alla convivenza andando via da EP, lasciando risparmi e ogni suo bene ai familiari. Questi fatti, contestati ritualmente dalla ricorrente negli atti introduttivi (cfr. punto 2 e lett. B della memoria integrativa ex 163 c.p.c.), non sono stati suffragati da alcun riscontro probatorio, né documentale, né orale.
Il ha violato, quindi, l'obbligo della coabitazione che emerge, dagli elementi CP_1 di valutazione in atti, quale causa della disgregazione familiare e da cui consegue, inevitabilmente, l'addebito della separazione.
2) Con riferimento al dovere di mantenimento, che permane per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, è emerso nella fase istruttoria che il figlio , Per_2
5 dopo essere stato licenziato quale operaio in una stazione di servizio, era emigrato in
Inghilterra alla ricerca di lavoro, e successivamente era stato assunto a Milano come operaio non specializzato. L'ordinanza presidenziale, peraltro, non aveva ritenuto di adottare alcun provvedimento economico nei suoi confronti, poiché all'epoca, come affermato dalla stessa ricorrente, era impiegato presso una stazione di servizio e, in considerazione della sua convivenza con la madre nell'abitazione di quest'ultima, sufficientemente autonomo.
D'altra parte, all'udienza del 17 aprile 2024, la parte resistente ha allegato l'esistenza di contratti di lavoro dipendente per entrambi i figli della coppia. Sul punto, la parte ricorrente, pur insistendo in tutte le sue richieste, ha contestato e fornito utili elementi di valutazione solo con riferimento all'attività lavorativa della figlia Per_1
Quest'ultima, dopo il periodo di studi presso una scuola privata a Lecce, ha iniziato saltuariamente a svolgere attività di addetta alle vendite, per poi essere assunta presso la società ITX Italia SRL, come risulta dai documenti esibiti.
Va considerato, tuttavia, che il contratto in questione ha una durata temporanea e limitata orizzontalmente a sole 18 ore settimanali di impiego, con retribuzione assai modesta.
Per queste ragioni, può ritenersi raggiunta la prova della mancanza di autonomia economica solo per la figlia con obbligo del resistente di versare un Persona_5 importo mensile a titolo di assegno perequativo per il suo mantenimento. Tale somma, tenuto conto dei redditi dell'obbligato e del graduale inserimento della figlia nel mondo del lavoro, sia pure con un reddito ancora non sufficiente ad assicurarle l'autosufficienza economica, può essere determinato in euro 100,00 mensili a decorrere dalla presente decisione e, quindi, da dicembre 2024, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo precedente (a decorrere da marzo 2021, primo mese successivo alla formulazione della domanda) la diversa somma stabilita in via provvisoria in corso di causa.
Le spese straordinarie per la figlia, per le quali va richiamata la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di
Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data
21.5.2018, continueranno a gravare su entrambi i genitori in pari misura.
In relazione alle richieste formulate sul punto dal resistente, si osserva che i figli potranno, in ragione dell'età e della completa maturità, regolamentare, se lo vorranno, i loro rapporti non patrimoniali con il genitore stabilendo direttamente modi e tempi di incontro, mentre nessuna statuizione, in proposito, può essere adottata in questa sede, trattandosi di figli maggiorenni.
6 3) Non essendovi contestazione, la casa coniugale, già di proprietà della , Pt_1 considerata la non completa autosufficienza della figlia resterà assegnata alla Per_1 ricorrente, come richiesto.
4) Per ciò che concerne l'assegno di mantenimento richiesto per sé dalla ricorrente, va evidenziato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr., tra le più recenti, Cass. 16.5.2017
n. 12196 e 24.6.2019 n. 16809).
La ricostruzione dei dati reddituali e patrimoniali nonché dei rapporti finanziari del resistente, così come documentati nel rapporto informativo della Guardia di Finanza di
Lecce, non consente di addivenire alla prova di una SInificativa differenza tra le disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti, così da giustificare l'attribuzione alla ricorrente dell'assegno richiesto quale contributo per il proprio mantenimento.
Va rimarcato, peraltro, che la domanda giudiziale è stata proposta tre anni dopo l'avvenuta separazione di fatto, senza che, pacificamente, in tale periodo vi sia stata alcuna contribuzione da parte del marito nei confronti della moglie, né alcuna richiesta in tal senza da parte di quest'ultima; questo dato ragionevolmente avvalora la considerazione che l'avvenuto allontanamento del non abbia determinato un SInificativo mutamento CP_1 nel tenore di vita della ricorrente.
5) Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione per metà delle spese processuali;
la restante metà, liquidata come da dispositivo, va invece posta a carico del resistente, pur sempre soccombente sia in relazione alla domanda di addebito, sia in relazione alla domanda di contributo per la figlia Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 2.2.2021 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
7 a) dato atto della già dichiarata separazione personale dei coniugi, dispone che detta separazione sia regolata dalle seguenti condizioni:
1 – assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
2 – obbligo per il resistente di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di Per_1 importo pari a euro 100,00 a decorrere da dicembre 2024, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando per il periodo precedente il maggior importo stabilito in via provvisoria in corso di causa;
3 - onere delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori in Per_1 pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
b) dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
c) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
d) condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, della metà delle spese processuali, liquidata detta metà in euro 2.500,00, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge, e dichiara compensata tra le parti la restante metà;
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 28 novembre 2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
Provvedimento redatto, sotto la supervisione della Presidente estensora, dal dott. Giuseppe CARAMIA,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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