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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/11/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 838 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023 promossa
DA
“ ” (P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con sede in Lamezia Terme alla via Eroi di Sapri n. 93, Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Isabella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Lamezia Terme, Via E. Borrello n. 41, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Controparte_1 C.F._2
Sinopoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Via Leonardo Da
Vinci n. 15, giusta procura in atti parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata in data 12.01.2023, non notificata.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. “Il ”, in persona del legale rappresentante ha convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi al giudice di pace di Lamezia Terme, , chiedendone la condanna al Controparte_2 pagamento della somma di euro 2.600,00 quale danno subito in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto sottoscritto in data 12.01.2016 per l'acquisto di un abito da sposa, oltre all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso che, stipulato il contratto per l'acquisto dell'abito da sposa, con consegna prevista per il 18.09.2016 e dopo aver provveduto ad apportare
1 all'abito le modifiche necessarie per adattarlo alla persona dell'acquirente, Controparte_2 nonostante le plurime richieste, non si è recata presso l'atelier per la prova dell'abito e per il ritiro e non ha inteso corrispondere quanto dovuto, comunicando che il prezzo dell'abito da sposa avrebbe dovuto essere corrisposto da e tale . Tanto premesso, l'attore ha dedotto la Controparte_3 Persona_1 responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento alle obbligazioni assunte, deducendo di aver subito una copiosa perdita patrimoniale, tenuto conto anche delle modifiche apportate all'abito da sposa, che lo avrebbero reso non adattabile ad altre eventuali clienti, con conseguente preclusione ad una vendita a terzi.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo l'incompetenza per Controparte_1 valore del giudice di pace e, nel merito, l'infondatezza della domanda, deducendo che gli oneri economici dell'acquisto erano stati assunti da soggetti terzi e di aver comunque comunicato, nei primi mesi dell'anno 2016, la cessazione e disdetta da ogni trattativa, in considerazione dell'intervenuto annullamento del matrimonio. Ha quindi dedotto che il contratto si sarebbe risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e che comunque sino alla comunicazione della disdetta, alcuna modifica sarebbe stata apportata all'abito. La convenuta ha altresì contestato la domanda sotto il profilo del quantum e ne ha chiesto il rigetto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di , CP_4
e , quali soggetti che avrebbero assunto l'obbligo di corrispondere Controparte_3 Persona_1 il prezzo dell'abito da sposa ed al fine di essere dagli stessi manlevati da ogni responsabilità nel caso di accoglimento della domanda.
Respinta l'accezione di incompetenza per valore formulata da parte convenuta, autorizzata la chiamata in causa di , e , rimasti contumaci e istruita la causa CP_4 Controparte_3 Persona_1 mediante prova testimoniale, con sentenza depositata in data 12.01.2023, il giudice di pace ha rigettato la domanda, per difetto di prova del credito azionato.
3. Avverso la sentenza di primo grado, il in persona del titolare ha Parte_1 Parte_2 proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza di prima grado per avere il giudice di pace ritenuto la domanda non provata e, in particolare, per aver ritenuto non sufficiente, ai fini della prova del contratto la copia fotostatica, che non sarebbe stata oggetto di specifiche contestazioni della controparte e comunque senza richiedere l'esibizione del documento originale. Ha altresì contestato la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace omesso di disporre l'interrogatorio di che Parte_2 avrebbe consentito di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'abito da sposa. A parere di parte appellante, in ogni caso la fondatezza della domanda si evincerebbe, oltre che dalla documentazione prodotta, dalle stesse difese della convenuta, che ha sempre negato di essere obbligata al pagamento del
2 dovuto, sostenendo che tale obbligo sarebbe stato assunto dalla famiglia dell'ex fidanzato, richiamando a tal fine usi e costumi locali e chiedendone la chiamata in giudizio. La fondatezza della domanda si evincerebbe altresì dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, che confermerebbero l'ordine dell'abito da sposa. Infine, parte appellante ha contestato la capacità a testimoniare e comunque l'attendibilità dei testimoni escussi, tenuto conto del legame di stretta parentela con la convenuta e del possibile coinvolgimento, emotivo ed economico, nella vicenda oggetto di causa.
Tanto premesso, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con accoglimento della domanda risarcitoria formulata in primo grado, previa eventuale ammissione dell'interrogatorio formale di e prova testimoniale. Parte_2
4. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'appello per violazione degli artt. 163, 164, 331 e 342 c.p.c.., stante la mancata citazione in giudizio di tutti le parti del giudizio di primo grado e, in particolare, dei terzi chiamati. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, ha chiesto l'accertamento dell'eventuale minor somma dovuta e la condanna dei terzi chiamati, in solido e/o ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento delle somme dovute o, in ulteriore subordine, a tenere indenne la medesima da ogni conseguenza economica derivante dall'eventuale accoglimento dell'appello.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha rigettato le richieste istruttorie di parte appellante e fissato successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
6. L'appello, che può essere deciso sulla base della ragione più liquida, è infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che l'odierna appellante, nel giudizio di primo grado, senza formulare alcuna domanda di esatto adempimento o di risoluzione del contratto, si è limitata ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di corrispondere il prezzo e ritirare l'abito da sposa acquistato con contratto sottoscritto in data
12.01.2016.
3 Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di risarcimento del danno, in quanto autonoma e distinta, non presuppone necessariamente l'esperimento anche della distinta azione di esatto adempimento o di risoluzione del contratto, potendo la parte non inadempiente limitare la domanda al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. n.
15446/2025).
Ciò posto, deve evidenziarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, l'odierna parte appellante ha fornito prova documentale del contratto di acquisto dell'abito da sposa, che risulta sottoscritto dall'odierna appellata, senza alcun riferimento ad obblighi assunti da terzi soggetti. Il contratto, prodotto dall'odierna parte appellante in copia fotostatica, non risulta tempestivamente e specificamente contestato dalla convenuta, che non ha rilevato alcuna difformità della copia prodotta rispetto all'originale e neppure ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto.
Come noto, la contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica prodotta in giudizio, per non essere generica, deve investire i profili della pretesa falsificazione e deve essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 20.6. 2019 n. 16557;
Cass.
7.1.2019 n. 127). In difetto di tempestivo disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche prodotte e della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, che deve essere formulato in modo non equivoco ed entro la prima udienza o prima risposta successiva alla produzione documentale, ex artt. 214 e 215 c.p.c., la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione (a titolo esemplificativo, Cass. civ. n. 18668/2025). Conseguentemente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, nel caso di specie, deve ritenersi assolto da parte dell'odierna appellante l'onere di dimostrare il rapporto contrattuale concluso con la convenuta.
Tuttavia, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, per difetto di prova del danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Deve evidenziarsi che in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, se può limitarsi a provare il titolo posto a fondamento del credito e ad allegare l'inadempimento della controparte, è comunque tenuto, in applicazione delle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare il danno subito in conseguenza del dedotto inadempimento (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. civ. sent. 10/10/2007 n. 21140).
4 Come noto, ai sensi dell'art. 1223 c.p.c. è risarcibile il danno conseguente all'inadempimento contrattuale sub specie di danno emergente, ossia le perdite patrimoniali e di lucro cessante, ossia il mancato guadagno, oltre agli eventuali pregiudizi di tipo non patrimoniale, ex art. 2059 c.c.
Nel caso di specie, l'odierno appellante ha dedotto di aver subito in conseguenza dell'inadempimento della controparte una copiosa perdita patrimoniale, quantificata in una somma corrispondente al corrispettivo pattuito per la vendita dell'abito da sposa, deducendo di aver sostenuto spese per apportare le modifiche necessarie ad adattare l'abito nuziale alla persona dell'acquirente e che lo avrebbero reso non adattabile ad altre persone, con conseguente preclusione della possibilità di vendita a terzi e di conseguire un guadagno.
Quanto dedotto e richiesto dall'attore, in punto di pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza del dedotto inadempimento, è privo di supporto probatorio, non risultando dimostrata alcuna spesa sostenuta per la vendita dell'abito nuziale, né l'effettiva esecuzione delle modifiche apportate, circostanza questa peraltro specificamente contestata dalla convenuta. Non risulta conseguentemente fornita alcuna prova dell'impossibilità di vendere l'abito nuziale a terzi, né di eventuali perdite di occasioni di guadagno conseguite all'inadempimento dell'odierna appellata. Alcuna prova è stata inoltre fornita in relazione a pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'inadempimento della controparte, avendo omesso parte appellante di allegare, prima ancora che provare, elementi dai quali desumere la sussistenza ed entità di sofferenze soggettive o lesioni alla propria sfera psico-fisica integranti un pregiudizio di tipo non patrimoniale giuridicamente rilevante e, come tale, risarcibile.
Deve infine evidenziarsi come le richieste istruttorie formulate nel presente giudizio di appello siano inammissibili. Infatti, quanto all'interrogatorio formale di si osserva che, come noto, tale Parte_2 mezzo istruttorio ha lo scopo di ottenere la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al dichiarante e a vantaggio della parte che ha richiesto l'interrogatorio. Non può quindi essere usato come prova di fatti che favoriscono la stessa parte che sta rendendo la confessione (a titolo esemplificativo: Cass. n.
29473/2023). Parimenti inammissibile è la richiesta di prova testimoniale, stante la rinuncia alla stessa nel primo grado di giudizio e conseguente operatività del divieto di cui all'art. 345 c.c. a tenore del quale, nel giudizio di appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, circostanza che deve essere esclusa nel caso di specie.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Il rigetto nel merito dell'appello rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalla parte appellata.
5 7. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela
Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Così deciso in Lamezia Terme, 9 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 838 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023 promossa
DA
“ ” (P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con sede in Lamezia Terme alla via Eroi di Sapri n. 93, Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Isabella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Lamezia Terme, Via E. Borrello n. 41, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Controparte_1 C.F._2
Sinopoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Via Leonardo Da
Vinci n. 15, giusta procura in atti parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata in data 12.01.2023, non notificata.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. “Il ”, in persona del legale rappresentante ha convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi al giudice di pace di Lamezia Terme, , chiedendone la condanna al Controparte_2 pagamento della somma di euro 2.600,00 quale danno subito in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto sottoscritto in data 12.01.2016 per l'acquisto di un abito da sposa, oltre all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso che, stipulato il contratto per l'acquisto dell'abito da sposa, con consegna prevista per il 18.09.2016 e dopo aver provveduto ad apportare
1 all'abito le modifiche necessarie per adattarlo alla persona dell'acquirente, Controparte_2 nonostante le plurime richieste, non si è recata presso l'atelier per la prova dell'abito e per il ritiro e non ha inteso corrispondere quanto dovuto, comunicando che il prezzo dell'abito da sposa avrebbe dovuto essere corrisposto da e tale . Tanto premesso, l'attore ha dedotto la Controparte_3 Persona_1 responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento alle obbligazioni assunte, deducendo di aver subito una copiosa perdita patrimoniale, tenuto conto anche delle modifiche apportate all'abito da sposa, che lo avrebbero reso non adattabile ad altre eventuali clienti, con conseguente preclusione ad una vendita a terzi.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo l'incompetenza per Controparte_1 valore del giudice di pace e, nel merito, l'infondatezza della domanda, deducendo che gli oneri economici dell'acquisto erano stati assunti da soggetti terzi e di aver comunque comunicato, nei primi mesi dell'anno 2016, la cessazione e disdetta da ogni trattativa, in considerazione dell'intervenuto annullamento del matrimonio. Ha quindi dedotto che il contratto si sarebbe risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e che comunque sino alla comunicazione della disdetta, alcuna modifica sarebbe stata apportata all'abito. La convenuta ha altresì contestato la domanda sotto il profilo del quantum e ne ha chiesto il rigetto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di , CP_4
e , quali soggetti che avrebbero assunto l'obbligo di corrispondere Controparte_3 Persona_1 il prezzo dell'abito da sposa ed al fine di essere dagli stessi manlevati da ogni responsabilità nel caso di accoglimento della domanda.
Respinta l'accezione di incompetenza per valore formulata da parte convenuta, autorizzata la chiamata in causa di , e , rimasti contumaci e istruita la causa CP_4 Controparte_3 Persona_1 mediante prova testimoniale, con sentenza depositata in data 12.01.2023, il giudice di pace ha rigettato la domanda, per difetto di prova del credito azionato.
3. Avverso la sentenza di primo grado, il in persona del titolare ha Parte_1 Parte_2 proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza di prima grado per avere il giudice di pace ritenuto la domanda non provata e, in particolare, per aver ritenuto non sufficiente, ai fini della prova del contratto la copia fotostatica, che non sarebbe stata oggetto di specifiche contestazioni della controparte e comunque senza richiedere l'esibizione del documento originale. Ha altresì contestato la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace omesso di disporre l'interrogatorio di che Parte_2 avrebbe consentito di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'abito da sposa. A parere di parte appellante, in ogni caso la fondatezza della domanda si evincerebbe, oltre che dalla documentazione prodotta, dalle stesse difese della convenuta, che ha sempre negato di essere obbligata al pagamento del
2 dovuto, sostenendo che tale obbligo sarebbe stato assunto dalla famiglia dell'ex fidanzato, richiamando a tal fine usi e costumi locali e chiedendone la chiamata in giudizio. La fondatezza della domanda si evincerebbe altresì dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, che confermerebbero l'ordine dell'abito da sposa. Infine, parte appellante ha contestato la capacità a testimoniare e comunque l'attendibilità dei testimoni escussi, tenuto conto del legame di stretta parentela con la convenuta e del possibile coinvolgimento, emotivo ed economico, nella vicenda oggetto di causa.
Tanto premesso, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con accoglimento della domanda risarcitoria formulata in primo grado, previa eventuale ammissione dell'interrogatorio formale di e prova testimoniale. Parte_2
4. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'appello per violazione degli artt. 163, 164, 331 e 342 c.p.c.., stante la mancata citazione in giudizio di tutti le parti del giudizio di primo grado e, in particolare, dei terzi chiamati. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, ha chiesto l'accertamento dell'eventuale minor somma dovuta e la condanna dei terzi chiamati, in solido e/o ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento delle somme dovute o, in ulteriore subordine, a tenere indenne la medesima da ogni conseguenza economica derivante dall'eventuale accoglimento dell'appello.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha rigettato le richieste istruttorie di parte appellante e fissato successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
6. L'appello, che può essere deciso sulla base della ragione più liquida, è infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che l'odierna appellante, nel giudizio di primo grado, senza formulare alcuna domanda di esatto adempimento o di risoluzione del contratto, si è limitata ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di corrispondere il prezzo e ritirare l'abito da sposa acquistato con contratto sottoscritto in data
12.01.2016.
3 Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di risarcimento del danno, in quanto autonoma e distinta, non presuppone necessariamente l'esperimento anche della distinta azione di esatto adempimento o di risoluzione del contratto, potendo la parte non inadempiente limitare la domanda al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. n.
15446/2025).
Ciò posto, deve evidenziarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, l'odierna parte appellante ha fornito prova documentale del contratto di acquisto dell'abito da sposa, che risulta sottoscritto dall'odierna appellata, senza alcun riferimento ad obblighi assunti da terzi soggetti. Il contratto, prodotto dall'odierna parte appellante in copia fotostatica, non risulta tempestivamente e specificamente contestato dalla convenuta, che non ha rilevato alcuna difformità della copia prodotta rispetto all'originale e neppure ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto.
Come noto, la contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica prodotta in giudizio, per non essere generica, deve investire i profili della pretesa falsificazione e deve essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 20.6. 2019 n. 16557;
Cass.
7.1.2019 n. 127). In difetto di tempestivo disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche prodotte e della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, che deve essere formulato in modo non equivoco ed entro la prima udienza o prima risposta successiva alla produzione documentale, ex artt. 214 e 215 c.p.c., la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione (a titolo esemplificativo, Cass. civ. n. 18668/2025). Conseguentemente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, nel caso di specie, deve ritenersi assolto da parte dell'odierna appellante l'onere di dimostrare il rapporto contrattuale concluso con la convenuta.
Tuttavia, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, per difetto di prova del danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Deve evidenziarsi che in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, se può limitarsi a provare il titolo posto a fondamento del credito e ad allegare l'inadempimento della controparte, è comunque tenuto, in applicazione delle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare il danno subito in conseguenza del dedotto inadempimento (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. civ. sent. 10/10/2007 n. 21140).
4 Come noto, ai sensi dell'art. 1223 c.p.c. è risarcibile il danno conseguente all'inadempimento contrattuale sub specie di danno emergente, ossia le perdite patrimoniali e di lucro cessante, ossia il mancato guadagno, oltre agli eventuali pregiudizi di tipo non patrimoniale, ex art. 2059 c.c.
Nel caso di specie, l'odierno appellante ha dedotto di aver subito in conseguenza dell'inadempimento della controparte una copiosa perdita patrimoniale, quantificata in una somma corrispondente al corrispettivo pattuito per la vendita dell'abito da sposa, deducendo di aver sostenuto spese per apportare le modifiche necessarie ad adattare l'abito nuziale alla persona dell'acquirente e che lo avrebbero reso non adattabile ad altre persone, con conseguente preclusione della possibilità di vendita a terzi e di conseguire un guadagno.
Quanto dedotto e richiesto dall'attore, in punto di pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza del dedotto inadempimento, è privo di supporto probatorio, non risultando dimostrata alcuna spesa sostenuta per la vendita dell'abito nuziale, né l'effettiva esecuzione delle modifiche apportate, circostanza questa peraltro specificamente contestata dalla convenuta. Non risulta conseguentemente fornita alcuna prova dell'impossibilità di vendere l'abito nuziale a terzi, né di eventuali perdite di occasioni di guadagno conseguite all'inadempimento dell'odierna appellata. Alcuna prova è stata inoltre fornita in relazione a pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'inadempimento della controparte, avendo omesso parte appellante di allegare, prima ancora che provare, elementi dai quali desumere la sussistenza ed entità di sofferenze soggettive o lesioni alla propria sfera psico-fisica integranti un pregiudizio di tipo non patrimoniale giuridicamente rilevante e, come tale, risarcibile.
Deve infine evidenziarsi come le richieste istruttorie formulate nel presente giudizio di appello siano inammissibili. Infatti, quanto all'interrogatorio formale di si osserva che, come noto, tale Parte_2 mezzo istruttorio ha lo scopo di ottenere la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al dichiarante e a vantaggio della parte che ha richiesto l'interrogatorio. Non può quindi essere usato come prova di fatti che favoriscono la stessa parte che sta rendendo la confessione (a titolo esemplificativo: Cass. n.
29473/2023). Parimenti inammissibile è la richiesta di prova testimoniale, stante la rinuncia alla stessa nel primo grado di giudizio e conseguente operatività del divieto di cui all'art. 345 c.c. a tenore del quale, nel giudizio di appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, circostanza che deve essere esclusa nel caso di specie.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Il rigetto nel merito dell'appello rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalla parte appellata.
5 7. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela
Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Così deciso in Lamezia Terme, 9 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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