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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1627 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SIRACUSA DOMENICO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti,
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
resistente,
Oggetto: merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 02/08/2023, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_3 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni ex art. 3 comma 3 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 16 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente, Persona_1
impossibilitato alla deambulazione autonoma, già sottoposto a rivascolarizzazione miocardica con angioplastica, ed operato di artrodesi L3-L5 con ricalibraggio del canale spinale L3-L5 e di osteosintesi per frattura dell'omero destro, è affetto da malattia artrosica poliarticolare a significativa incidenza funzionale, da cardiopatia ipertensiva, da diabete NID e da ipoacusia bilaterale, un quadro clinico per il quale a giudizio del sottoscritto, necessita di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita. La patologia che indubbiamente riveste un ruolo preminente ai fini del presente giudizio medico-legale, è quella che interessa l'apparato osteo-articolare, dal momento che non consente al ricorrente di poter deambulare in maniera autonoma. Il Signor è Parte_1
affetto da malattia artrosica poliarticolare a significativa incidenza funzionale, documentata da quadri anatomo-radiologici abbastanza eloquenti, che interessa il rachide cervicale, quello lombo- sacrale e le articolazioni delle ginocchia, evoca segni di interessamento radicolare (spinalgie pressorie, contratture antalgiche dei muscoli della doccia paravertebrale) ed ha già determinato una marcata riduzione dell'articolarità di tutti i segmenti ossei interessati. Il ricorrente, nonostante
l'intervento chirurgico di artrodesi L3-L5 con ricalibraggio del canale spinale L3-L5, presenta in atto una grave riduzione dei movimenti articolari di flesso - estensione e di rotazione del rachide cervicale, lombo-sacrale e dei movimenti articolari delle ginocchia e gravi alterazioni della statica
e della dinamica, che non consentono di poter deambulare in maniera autonoma;
riferisce vertigini
e disturbi dell'equilibrio, esegue i passaggi di postura lentamente e con strategie motorie, non è in grado di mantenere la stazione eretta per periodi di tempo prolungati per mancanza di forza all'arto inferiore destro, vistosamente ipotrofico, deambula con zoppia per brevi tragitti, a passi piccoli e ravvicinati, con appoggio a bastone ed assistenza di terzi. Le altre patologie sono rappresentate dalla ipoacusia bilaterale, dagli esiti della frattura dell'omero destro trattata con osteosintesi, dalla cardiopatia ipertensiva e dal diabete mellito in attuale terapia con ipoglicemizzanti orali, in attuale discreto compenso glicometabolico. In conclusione, si è del parere che il Signor Parte_1
di anni 73, si può considerare soggetto invalido abbisognevole di assistenza continua, dal momento che è impossibilitato alla deambulazione autonoma e non può compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita. Quanto alla decorrenza dell'indennità di accompagnatore, tenuto conto del riferito anamnestico, delle certificazioni mediche agli atti e dei dati clinici emersi dall'esame obiettivo, si è del parere possa decorrere dal mese di Giugno dell'anno 2024 epoca in cui, assai verosimilmente, si sono aggravate le turbe della statica e della dinamica che non hanno consentito al ricorrente di poter deambulare in maniera autonoma.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese di lite vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1627/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, sussistono, in capo a
[...]
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento e lo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1627 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SIRACUSA DOMENICO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti,
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
resistente,
Oggetto: merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 02/08/2023, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_3 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni ex art. 3 comma 3 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 16 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente, Persona_1
impossibilitato alla deambulazione autonoma, già sottoposto a rivascolarizzazione miocardica con angioplastica, ed operato di artrodesi L3-L5 con ricalibraggio del canale spinale L3-L5 e di osteosintesi per frattura dell'omero destro, è affetto da malattia artrosica poliarticolare a significativa incidenza funzionale, da cardiopatia ipertensiva, da diabete NID e da ipoacusia bilaterale, un quadro clinico per il quale a giudizio del sottoscritto, necessita di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita. La patologia che indubbiamente riveste un ruolo preminente ai fini del presente giudizio medico-legale, è quella che interessa l'apparato osteo-articolare, dal momento che non consente al ricorrente di poter deambulare in maniera autonoma. Il Signor è Parte_1
affetto da malattia artrosica poliarticolare a significativa incidenza funzionale, documentata da quadri anatomo-radiologici abbastanza eloquenti, che interessa il rachide cervicale, quello lombo- sacrale e le articolazioni delle ginocchia, evoca segni di interessamento radicolare (spinalgie pressorie, contratture antalgiche dei muscoli della doccia paravertebrale) ed ha già determinato una marcata riduzione dell'articolarità di tutti i segmenti ossei interessati. Il ricorrente, nonostante
l'intervento chirurgico di artrodesi L3-L5 con ricalibraggio del canale spinale L3-L5, presenta in atto una grave riduzione dei movimenti articolari di flesso - estensione e di rotazione del rachide cervicale, lombo-sacrale e dei movimenti articolari delle ginocchia e gravi alterazioni della statica
e della dinamica, che non consentono di poter deambulare in maniera autonoma;
riferisce vertigini
e disturbi dell'equilibrio, esegue i passaggi di postura lentamente e con strategie motorie, non è in grado di mantenere la stazione eretta per periodi di tempo prolungati per mancanza di forza all'arto inferiore destro, vistosamente ipotrofico, deambula con zoppia per brevi tragitti, a passi piccoli e ravvicinati, con appoggio a bastone ed assistenza di terzi. Le altre patologie sono rappresentate dalla ipoacusia bilaterale, dagli esiti della frattura dell'omero destro trattata con osteosintesi, dalla cardiopatia ipertensiva e dal diabete mellito in attuale terapia con ipoglicemizzanti orali, in attuale discreto compenso glicometabolico. In conclusione, si è del parere che il Signor Parte_1
di anni 73, si può considerare soggetto invalido abbisognevole di assistenza continua, dal momento che è impossibilitato alla deambulazione autonoma e non può compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita. Quanto alla decorrenza dell'indennità di accompagnatore, tenuto conto del riferito anamnestico, delle certificazioni mediche agli atti e dei dati clinici emersi dall'esame obiettivo, si è del parere possa decorrere dal mese di Giugno dell'anno 2024 epoca in cui, assai verosimilmente, si sono aggravate le turbe della statica e della dinamica che non hanno consentito al ricorrente di poter deambulare in maniera autonoma.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese di lite vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1627/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, sussistono, in capo a
[...]
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento e lo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano