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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7289/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUCCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA VILLANI 42 50124 FIRENZEpresso il difensore avv. PUCCI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVIRAGHI Controparte_1 C.F._2 FRANCESCO e dell'avv. PUCCI ALICE ( ) VIALE VITTORIO VENETO 42 C.F._3
59100 PRATO;
, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA N. 15
FIRENZEpresso il difensore avv. GAVIRAGHI FRANCESCO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. chiedendo accertarsi e Parte_1 Controparte_1 dichiararsi la simulazione dell'atto di cessione di crediti intervenuto fra le parti in data 30.3.2020 e la conseguente declaratoria di inefficacia dello stesso.
A fondamento della domanda ha allegato: che, in data 30.3.2020, le parti, coniugi, avevano sottoscritto un atto di cessione di crediti avente ad oggetto il 90% dei crediti vantati dal sig. nei Controparte_1 confronti di nata a [...] il [...], e nato a [...] il Controparte_2 Parte_2
13.7.1978; che, in pari data, le parti avevano sottoscritto una controdichiarazione nella quale si davano espressamente e reciprocamente atto che la cessione era meramente simulata e che i crediti rimanevano nella titolarità del sig. con conseguente natura simulata dell'atto di cessione. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il sig. il quale non ha contestato la domanda attorea ed ha Controparte_1 concluso per il suo accoglimento.
Con memoria in data 21.2.2025, parte attrice dava atto che, nelle more del giudizio, le parti erano addivenute ad una definizione transattiva della controversia, tanto che la parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva aderito alle conclusioni attoree, a spese compensate.
pagina 1 di 2 Tanto premesso, sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La controdichiarazione prodotta in giudizio da parte attrice documenta l'effettiva volontà delle parti e la natura simulata dell'atto di cessione di crediti intervenuto fra le parti in data 30.3.2020, circostanza non contestata dalla parte convenuta costituita in giudizio. Ne discende l'inefficacia dell'atto di cessione di crediti, rimasti nell'esclusiva titolarità del sig. Controparte_1
Spese compensate su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTATA e DICHIARATA la natura simulata dell'atto di cessione di crediti intervenuto fra le parti in data 30.3.2020, DICHIARA l'inefficacia dell'atto suddetto e DICHIARA che i crediti oggetto dello stesso sono di spettanza esclusiva del sig. Controparte_1
Spese compensate.
Firenze, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7289/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUCCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA VILLANI 42 50124 FIRENZEpresso il difensore avv. PUCCI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVIRAGHI Controparte_1 C.F._2 FRANCESCO e dell'avv. PUCCI ALICE ( ) VIALE VITTORIO VENETO 42 C.F._3
59100 PRATO;
, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA N. 15
FIRENZEpresso il difensore avv. GAVIRAGHI FRANCESCO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. chiedendo accertarsi e Parte_1 Controparte_1 dichiararsi la simulazione dell'atto di cessione di crediti intervenuto fra le parti in data 30.3.2020 e la conseguente declaratoria di inefficacia dello stesso.
A fondamento della domanda ha allegato: che, in data 30.3.2020, le parti, coniugi, avevano sottoscritto un atto di cessione di crediti avente ad oggetto il 90% dei crediti vantati dal sig. nei Controparte_1 confronti di nata a [...] il [...], e nato a [...] il Controparte_2 Parte_2
13.7.1978; che, in pari data, le parti avevano sottoscritto una controdichiarazione nella quale si davano espressamente e reciprocamente atto che la cessione era meramente simulata e che i crediti rimanevano nella titolarità del sig. con conseguente natura simulata dell'atto di cessione. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il sig. il quale non ha contestato la domanda attorea ed ha Controparte_1 concluso per il suo accoglimento.
Con memoria in data 21.2.2025, parte attrice dava atto che, nelle more del giudizio, le parti erano addivenute ad una definizione transattiva della controversia, tanto che la parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva aderito alle conclusioni attoree, a spese compensate.
pagina 1 di 2 Tanto premesso, sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La controdichiarazione prodotta in giudizio da parte attrice documenta l'effettiva volontà delle parti e la natura simulata dell'atto di cessione di crediti intervenuto fra le parti in data 30.3.2020, circostanza non contestata dalla parte convenuta costituita in giudizio. Ne discende l'inefficacia dell'atto di cessione di crediti, rimasti nell'esclusiva titolarità del sig. Controparte_1
Spese compensate su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTATA e DICHIARATA la natura simulata dell'atto di cessione di crediti intervenuto fra le parti in data 30.3.2020, DICHIARA l'inefficacia dell'atto suddetto e DICHIARA che i crediti oggetto dello stesso sono di spettanza esclusiva del sig. Controparte_1
Spese compensate.
Firenze, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 2 di 2