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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1426/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Zaccaria ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Amantea (CS), alla Via della Libertà n. 63, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTI
E già , (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1 Controparte_2
di Milano n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria P.IVA_1
di (p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Controparte_3 P.IVA_2
Lima Souza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli (NA), alla
Via Riviera di Chiaia 267, in virtù di procura alle liti posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato mezzo pec in data 26.11.2020, come da ricevute di accettazione e consegna allegate in atti, i sig.ri e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Paola, la in p.l.r.p.t., e per essa, quale mandataria la Controparte_2 CP_3
[..
[...] [...]
in p.l.r.p.t., deducendo che: il Giudice del Tribunale di Paola, in data 21.09.2020, emetteva
[...]
il decreto ingiuntivo n. 311/20 - R.G. 874/2020, depositato in cancelleria in pari data, su ricorso di con il quale ingiungeva agli opponenti di pagare la somma di € 38.742,62, oltre Controparte_2 interessi e spese, nonché competenze della procedura monitoria liquidate in € 1.305,00, per compensi professionali ed € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
detto decreto ingiuntivo veniva notificato in data 22 ottobre 2020; il credito per il quale agisce l'opposta è riferito ad un presunto contratto di prestito personale stipulato con la Fiditalia Spa;
gli opponenti non hanno mai sottoscritto alcun contratto, o altro atto, con la società da cui poteva Controparte_2
discendere la prestazione di pagamento richiesta, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
la società non è titolare del diritto di credito per come azionato e ingiunto in danno degli Controparte_2
opponenti, sicché vi è carenza di legittimazione attiva della medesima;
nel ricorso per decreto ingiuntivo si argomenta una sorta di operazione di cartolarizzazione secondo la quale l'originario credito in capo a Fiditalia Spa sarebbe oggi pervenuto alla società l'opposta ha a Controparte_2 pretendere dagli opponenti l'adempimento di una prestazione, a fronte di un rapporto contrattuale mai sottoscritto, ovvero di un rapporto di cessione di credito mai notificato;
l'asserito credito per cui si procede è ampiamente prescritto, essendo stato vantato dal creditore, nei confronti dell'opponente, ben oltre il termine di dieci anni, senza che sia stato notificato validamente agli opponenti alcun valido atto interruttivo della prescrizione;
la creditrice opposta non ha tenuto conto di tutti i versamenti effettuati dagli opponenti;
gli opponenti contestano, inoltre, i numerosi addebiti di competenze effettuati dalla creditrice, quali applicazione di interessi ultra legali, spese e commissioni applicati in difetto di pattuizione e/o giustificazione causale, quindi, saldi finali non solo erronei sotto il profilo della contabilizzazione di costi, ma anche e soprattutto per l'addebito di altri saldi debitori;
l'istituto di credito ha applicato un Tasso Effettivo diverso, e comunque maggiore, rispetto a quello convenuto, nonché tassi usurari.
Gli opponenti, pertanto, domandavano, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o difetto di legittimazione ad agire dalla società per le motivazioni esposte in narrativa Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutta l'attività processuale posta in essere dalla società opposta;
sempre in via preliminare, di merito, accertarsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione delle somme ingiunte;
nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il medesimo ovvero dichiararlo nullo e privo di ogni effetto, in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte;
in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della società opposta con riferimento al contratto di
2 finanziamento di cui è causa;
condannarsi, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Rosaria Zaccaria.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 20.04.2021, si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., nella qualità di mandataria della in p.l.r.p.t., la quale Controparte_2 Controparte_3
chiedeva, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n.
311 del 21.9.2020 (RG 874/2020) ex art. 648 c.p.c.; in via definitiva e nel merito, rigettarsi, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 311 del 21.9.2020 (RG
874/2020); in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannarsi l'opponente al pagamento del diverso importo accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
in ogni caso, condannarsi l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in uno a quelle del procedimento monitorio.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 21.4.2021, il Giudice rigettava l'istanza ex art. 648
c.p.c. di parte opposta e assegnava alle parti termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione, che aveva esito negativo, espletata CTU, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice in data 17.1.25 assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della in p.l.r.p.t., Controparte_2
sollevata dalla parte opponente, deve essere riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio. Il difetto di legittimazione attiva sussiste, infatti, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, circostanza che non ricorre nel caso di specie. La titolarità attiva, invece, attiene al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda. La stessa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e consiste nella prova dell'effettiva titolarità attiva in capo all'attore della posizione soggettiva vantata in giudizio (cfr.
Cassazione – SS.UU., sentenza del 16.02.2016, n. 2951, secondo cui “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”).
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, giusto quanto evincibile dal modulo di domanda di prestito personale, del 23.04.2004, n. 194944, il sig. , quale intestatario, e la sig.ra Parte_1
, quale coobbligata, stipulavano contratto di finanziamento con la Fiditalia, Parte_2
3 sottoscrivendo, per accettazione, le relative condizioni, per l'importo totale finanziato, pari ad euro
24.217,60, per un importo richiesto di euro 22.000,00, con premio assicurativo di euro 2.217,60, per un numero di 84 rate mensili, di euro 426,21 ciascuna, con un TAN pari a 11,90% e TAEG di 12,57%.
Si chiedeva, dunque, essere loro accordata una linea di credito “Multiconto”. Detto contratto reca la data del 28.04.2004. Il sig. sottoscriveva l'autorizzazione in favore di Pt_1 Controparte_4
a procedere all'addebito in conto delle rate mensili, indicando all'uopo le coordinate del conto su cui doveva avvenire detto addebito. Nelle condizioni generali di contratto, all'art. 1, rubricato “natura del contratto”, è previsto che il Multiconto è una linea di credito a tempo indeterminato che Fiditalia mette a disposizione del cliente e che può essere utilizzata tramite finanziamenti a termine. All'art. 10, rubricato “ritardato o mancato pagamento” è previsto che il ritardato o mancato pagamento, ad ogni singola scadenza, di quanto dovuto dal cliente in relazione a finanziamenti specifici avrebbe comportato la decadenza dalle condizioni economiche e dalle modalità di pagamento previste per la linea di credito ad uso rotativo. All'art. 21, poi, si prevede la possibilità per Fiditalia di cedere il contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge, ai fini di ogni comunicazione relativa al contratto.
La società opposta allega un estratto contabile con specifica di calcolo pagamenti e interessi ove sono annotate le rate pagate e quelle insolute, l'importo di ogni rata, con la distinzione tra quota interessi e quota capitale, gli interessi di mora computati per i giorni di ritardo, il tasso di mora contrattuale, il tasso di mora nel limite del tasso soglia vigente e il tasso medio della Banca d'LI. Segue, poi, il relativo piano di ammortamento.
È allegato avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 ("Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.
Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 ("Testo Unico Bancario") pubblicato sulla G.U., Parte Seconda
n.145 del 13-12-2012. Da detto avviso risulta che la acquirente, comunicava di Parte_3
aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli citati e in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 6 dicembre 2012 con Fiditalia S.p.A. con effetti giuridici dal 17 dicembre 2012, tutti i crediti (per capitale, interessi anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Fiditalia S.p.A. che alla data del 30 aprile 2012, data di valutazione, soddisfacevano i criteri indicati, tra cui crediti derivanti da finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.a. denominati in euro;
contratti di finanziamento personali (ossia contratti di credito al consumo in generale concessi per fini personali), e/o carte di credito revolving o altri finanziamenti (ossia le linee di credito rispetto alle quali è concessa al debitore flessibilità di decidere frequenza e importo dei prelievi. Tali linee di credito comprendono quelle concesse da Fiditalia S.p.a. fornendo al cliente una carta di credito). In
4 detta comunicazione si evidenzia che i debitori ceduti sono legittimati a pagare all'acquirente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti o in forza di legge e delle eventuali ulteriori informazioni che avrebbero potuto essere comunicate ai debitori ceduti medesimi. Il ruolo di "servicer" dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti ceduti era svolto da CP_5
Con avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 ("Testo Unico Bancario") pubblicato sulla G.U., Parte Seconda n.134 del 13-11-2014.
La Banca Ifis S.p.A., acquirente, comunicava di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. citato e in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 4 novembre 2014 con con effetti giuridici dal 4 novembre 2014, Parte_3
tutti i crediti (per capitale, interessi anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà di alla data del 30 giugno 2014. Unitamente ai Parte_3 crediti venivano trasferiti all'acquirente, senza bisogno di formalità o annotazione, tutti i diritti che assistevano e garantivano il pagamento dei crediti o ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, qualsiasi altra garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto delle cessioni dei crediti e cause di prelazione. In detta comunicazione si evidenzia che i debitori ceduti sono legittimati a pagare all'acquirente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti o in forza di legge e delle eventuali ulteriori informazioni che avrebbero potuto essere comunicate ai debitori ceduti medesimi.
Con avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999, in materia di cartolarizzazione dei crediti e dell'articolo 58 del
D. Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 ("Testo Unico Bancario") pubblicato sulla G.U., Parte
Seconda n.117 del 5.10.2019, la società cessionaria, comunicava che, Controparte_3
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da parte della medesima, ai sensi della
Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli citati, il contratto di cessione IFIS NPL, concluso in data 27 giugno 2019, aveva acquistato pro-soluto da Controparte_6 appartenente al Gruppo IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS CP_4
S.p.A., cedente, i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) a qualsiasi titolo di titolarità del cedente, che soddisfacevano cumulativamente i criteri indicati, tra cui: crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati, o acquistati da diverse società tra cui è indicata;
crediti acquistati da Banca Ifis Parte_3
S.p.A. o da mediante i contratti di cessione indicati, tra cui quello con Controparte_6 Parte_3
del 04/11/2014; crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
crediti che derivavano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
crediti che derivano da contratti di
5 credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
crediti indicati nella lista "Guernica - Restart" depositata presso il notaio consultabile. Si precisa, inoltre, che ai sensi del combinato disposto degli Persona_1
articoli 1 e 4 della Legge 130 dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione. Nel medesimo, inoltre, si fa riferimento alla quale Special Server. Controparte_2
Con missive, datate 7.10.2019, indirizzate a e , recapitate in Parte_1 Parte_2 data 25.10.2019, come da ricevute di ritorno digitali allegate, aventi ad oggetto “comunicazione di cessione del credito avvenuta ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 –
Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR – Atto di diffida e formale messa in mora, la società
[...]
informava i predetti che in data 27.06.2019 la aveva formalizzato la CP_3 Controparte_6
cessione pro soluto, in favore della del credito vantato nei loro confronti dalla stessa CP_7 [...]
in virtù di pregresse e distinte cessioni, ammontante ad euro 27.475,57 (valore dichiarato CP_6
in sede di cessione), da attualizzare con gli interessi medio tempore maturati, spese ed oneri.
Rappresentava che detta cessione ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB risultava pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 117 del 5.10.2019.
Rappresentava che, unitamente al diritto di credito menzionato, erano state cedute alla società tutte le garanzie reali e/o fideiussorie, accessori, azioni e quant'altro afferente al credito medesimo.
Informava, inoltre, i destinatari che la gestione e la riscossione del credito era stata affidata all'intermediario finanziario Zenith Service e che lo stesso aveva delegato l'attività di recupero alla società (special servicer), la quale sarebbe stata quindi autorizzata a procedere per suo Controparte_2
conto al recupero, anche giudiziale, e successivo incasso delle somme corrisposte in relazione a tutte le obbligazioni di pagamento derivanti dalla posizione debitoria. Si invitavano, pertanto, i predetti destinatari, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della missiva, a corrispondere l'importo indicato o a proporre un ragionevole e accettabile piano di rientro, pena l'avvio delle procedure di recupero del credito in via giudiziale. La missiva valeva quale messa in mora con intimazione di pagamento, nonché quale atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito della società.
Con missiva, datata 3.05.2007, inoltrata a mezzo fax in pari data, il sig. inoltrava Parte_1
reclamo a Fiditalia s.p.a. rappresentando che, essendo cliente di un finanziamento con addebito in conto corrente, mesi addietro aveva chiuso il conto corrente bancario e che per sua svista non aveva comunicato alla predetta società la richiesta dei bollettini. Per tale ragione rappresentava essersi
6 trovato con delle rate in arretrato. Evidenziava, poi, che nonostante avesse ricevuto una lettera che gli dava la possibilità di trasferire in coda i mesi arretrati e di richiedere i bollettini di conto corrente postale che ancora però non gli erano arrivati, aveva tuttavia ricevuto un sollecito telefonico da una loro società di recupero.
In riscontro a detta missiva, con comunicazione datata 8.5.2007, avente ad oggetto “finanziamenti
0010158050981814 – 0010363004337240, intestati a ”, la Fiditalia informava che Parte_1
in caso di insolvenza affidava mandati di recupero crediti come da condizioni generali di contratto.
Comunicava che nel caso specifico, a seguito del ritardo nel pagamento delle rate mensili relative ai due finanziamenti in oggetto, avevano affidato il mandato di recupero del credito scaduto ed impagato alla società con cui lo invitava a prendere contatti. Rappresentava, inoltre, che dei Parte_4
comportamenti asseritamente adottati da detta società di recupero Fiditalia non era a conoscenza.
Intimava che, in difetto di ulteriori pagamenti, si sarebbe proceduto con l'iter di recupero.
Con missiva, datata 17.09.2015, inoltrata a mezzo racc. a/r, ricevuta in data 16.10.2015, come da avviso di ricevimento allegato, Banca Ifis comunicava alla sig.ra , con Parte_2
riferimento al contratto n. 10363004337240, che in data 04/11/2014, aveva ceduto Parte_3
alla predetta banca il credito nei suoi confronti per un ammontare complessivo pari ad € 27.475,57.
Rappresentava che il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto a Parte_3
da Fiditalia S.p.a., manifestando, al contempo, la disponibilità alla valutazione di una modalità di pagamento che fosse ad ella favorevole, anche in considerazione delle sue possibilità, al fine di evitare la maturazione di ulteriori oneri. Nella loro qualità di nuovi titolari del credito, ove non fossero stati contattati prontamente, invitavano la a provvedere al versamento dell'importo indicato, Parte_2
entro 20 giorni dalla data del ricevimento della missiva, mediante le modalità indicate. In difetto si sarebbe proceduto al recupero di quanto dovuto. Unitamente a detta missiva, Banca Ifis trasmetteva anche missiva, datata 15.11.2014, con la quale notificava alla la Parte_3 Parte_2
cessione in favore di Banca Ifis S.p.A. del credito originato dal rapporto sorto tra la predetta destinataria e Fiditalia S.p.A. in virtù di contratto n. 10363004337240. Evidenziava che nell'ambito del portafoglio ceduto era compreso anche il credito identificato nei confronti della , con Parte_2
i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione. Comunicava, dunque, che per effetto della cessione del credito tutte le obbligazioni di pagamento dipendenti dalla posizione debitoria dovevano essere adempiute esclusivamente in favore di Banca Ifis S.p.A. Detta comunicazione era da intendersi anche quale formale costituzione in mora e, pertanto, Banca Ifis
S.p.A. invitava a provvedere al pagamento dell'importo dovuto di € 27.475,57.
Banca Ifis inoltrò missiva di analogo tenore anche al sig. , datata 24.02.2015, Parte_1
restituita al mittente per compiuta giacenza.
7 È allegato modulo estratto conto – movimenti eseguiti sul contratto n. 0010363004337240, intestato a a , ove sono annotati i movimenti dal 6.05.2004 al 13.10.2008, con l'indicazione Pt_1 Pt_1
degli addebiti e degli accrediti.
Con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2, parte opposta deposita l'estratto atto notarile contenente l'elenco dei debitori di Ifis – Restart, rep. n. 51.323, racc. n. 25.591, registrato a Firenze il 3 luglio 2019 al n. 2801 Serie 1T, datato 28.06.2019, a rogito Notar Dr. Il Persona_1
Notaio, in detto atto, attestava di ricevere in deposito nei suoi atti i documenti contenenti la lista dei crediti (lista “Guernica-Restart”) che era stata oggetto di cessione da parte di a Controparte_6 favore di . Nell'elenco risulta anche la posizione debitoria facente capo al Controparte_3
sig. identificata nel modo seguente: numero pratica , NDG 1787998, cedente Pt_1 P.IVA_3
, identificativo numerico riportato anche in una delle comunicazioni indirizzate Parte_3
agli opponenti (all. 7 parte opposta) e, indi, coincidente con la loro posizione debitoria.
Dalla visura camerale allegata in atti, del 26.02.2020, risulta che Banca Ifis S.p.A., in data 3 luglio
2018, costituiva la società conferendole il ramo di azienda relativo ad attività di Controparte_6 acquisto e di gestione di portafogli “in sofferenza”. In particolare, nella sezione “Altri riferimenti statutari” si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB si rendeva noto che, con decorrenza dal 1.07.2018, con atto a rogito Notaio in data 29.06.2018, rep. n. Persona_2
80866/15510, iscritto nel registro delle imprese in data 3.07.2018, Banca Ifis s.p.a. aveva conferito a il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti Controparte_6
distressed (avviso pubblicato sulla G.U. n. 92 del 9.08.2018).
La società a sua volta, in data 27 giugno 2019, cedeva alla pro Controparte_6 Controparte_3
soluto ed in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 117 del 05.10.2019, un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui, appunto, risultava ricompreso anche il credito per cui agisce, come da elenco dei debitori depositato presso il Notaio dott. Per_1
Sulla scorta del compendio probatorio in atti, vanno rigettate le eccezioni, sollevate dalla parte opponente, di difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dall'opposta e di prescrizione del credito.
Quanto alla prima, essa va disattesa in base agli avvisi di cessione di crediti allegati e, comunque, alla lista dei crediti ceduti-elenco dei debitori e alla documentazione prodotta dall'opposta, incluso lo stesso modulo di domanda di prestito personale.
Va evidenziato, infatti, che, secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
8 recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'LI (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024).
In ogni caso, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello
(Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Inoltre, va rammentato che “in tema di cessione del credito, ai fini previsti dall'art.1264 c.c., la notificazione della cessione stessa può essere fatta sia mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto, sia successivamente, nel corso del giudizio” (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004).
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, il frazionamento del debito non muta “la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013,
n. 18915)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
“Ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali -che assolva allo scopo di portare
a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7835 del 2022).
Pertanto, nel caso di specie la prescrizione decennale del credito non è maturata, atteso che nel modulo di domanda di prestito personale, sottoscritto il 23.04.2004 dal sig. , quale Parte_1
intestatario, e dalla sig.ra , quale coobbligata, sono previste 84 rate mensili, Parte_2
corrispondenti a 7 anni, con la conseguenza che il predetto termine di prescrizione, iniziato a decorrere nel 2011, non era ancora spirato alla data di introduzione del presente giudizio e, comunque,
è stato interrotto dalle menzionate missive nei confronti degli opponenti.
9 Tanto precisato, secondo quanto evidenziato nella CTU espletata, il contratto stipulato dagli opponenti prevede un piano di ammortamento sviluppato mediante l'applicazione della metodologia
"alla francese", con rate costanti di € 426,21 costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi. Il CTU, analizzato il documento prodotto dalla parte convenuta (movimenti eseguiti sul contratto n. 0010363004337240), ha constatato che dallo stesso emerge che il finanziamento personale, richiesto in data 23/04/2004 per € 22.000,00, oltre il premio assicurativo di € 2.217,60, risultava erogato in data valuta 06/05/2004 e inizialmente le rate erano state rimborsate regolarmente tramite RID addebitati sulla linea di credito;
successivamente, sono stati registrati degli insoluti RID
(rata n. 12 e poi dalla rata n. 32). Dopo i ritardi accumulati a seguito degli insoluti della rata 32 e successive, il rimborso è avvenuto tramite pagamenti postali e bonifici esterni, i quali sono stati di volta in volta imputati dal CTU al rimborso della rata scaduta meno recente. Il CTU prosegue poi affermando che l'importo dei RID addebitati era comprensivo dell'importo della rata di € 426,21 e della commissione di incasso, inizialmente pari ad €1,20 (come previsto in contratto) e poi gradualmente aumentata fino ad € 2,00. Il CTU constata che sulla linea di credito, inoltre, erano state direttamente addebitate le spese di invio dell'estratto conto periodico e le eventuali spese di insoluto e recupero, nella misura contrattualmente prevista. Il CTU, pur avvedutosi del fatto che in atti non era stata prodotta la Comunicazione ai debitori, in data 13/10/2008 ritiene essere intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto per quanto previsto in Contratto al punto 23 - Condizioni Generali, Parte IV.
Al C.T.U. è stato chiesto di verificare l'effettivo TEG applicato dall'Istituto al contratto e se lo stesso avesse superato il tasso-soglia di riferimento, ossia quello vigente al momento della stipula del contratto, ex L. n. 108/96 e relativi D.M. Il consulente ha individuato il tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi nella misura del 14,70%, calcolato sulla base dei parametri all'uopo dettati con Decreto Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione V
“Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo aprile / giugno 2004” per la categoria dei crediti personali. Il perito d'ufficio, dallo sviluppo del piano di ammortamento di verifica, ha rilevato che il
TAE (Tasso Effettivo Annuale) del finanziamento è pari al 12,74%, mentre il TAEG è pari al 16,58%.
Ha specificato che nel calcolo ha tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche fisse, come previste dalle condizioni contrattuali, nonché del premio assicurativo finanziato in quanto relativo a polizza sottoscritta in concomitanza con la sottoscrizione del finanziamento. Elaborata la tabella di verifica del TEG relativamente a ciascuna rata di rimborso, dalla verifica del piano di ammortamento, ha rilevato il superamento del tasso soglia di riferimento solo per la prima rata. Il consulente, poi, ha elaborato una tabella in cui sono stati riportati gli importi
10 delle rate che risultavano pagate secondo l' eseguiti sul contratto n. Controparte_8
0010363004337240, oltre che le relative commissioni, spese e penalità. Il CTU ha verificato, per ogni rata pagata, il superamento del tasso soglia mediante il calcolo del TEG risultante secondo la formula indicata. Il medesimo, dalla verifica dei pagamenti delle rate, ha rilevato il superamento del tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi applicati e pagati relativamente alla prima rata, concludendo che all'esito della verifica dei pagamenti, fondata sui documenti a disposizione e in particolare sull'E/C – Movimenti eseguiti sul contratto n. 0010363004337240, risultavano 42 rate completamente pagate, per un totale € 17.900,82, di cui € 9.634,94 a titolo di capitale ed € 8.265,88 per interessi corrispettivi applicati come da piano di ammortamento. Ha, dunque, accertato che alla data dell'ultimo pagamento disponibile del 22/04/2008, residuava un importo di capitale ancora dovuto pari ad € 14.582,66. Alla luce delle condizioni contrattuali, punto 23), Condizioni Generali,
Parte IV), dalla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, sul capitale residuo di € 14.582,66, a parere del CTU, dovevano decorrere gli interessi di mora. Il consulente, poi, chiamato ad esaminare la conformità del contratto stipulato all'art. 117 del
TUB, ha constatato che il contratto indica esplicitamente il tasso degli interessi corrispettivi T.A.N.
11,90% e T.A.E.G 12,57%, nonché altre commissioni e spese applicate al rapporto. Nel medesimo, tuttavia, rileva che non viene indicato il tasso di mora per eventuale ritardo nel pagamento delle rate, né lo stesso risulta applicato nel corso del rapporto. Secondo quanto evidenziato dal CTU, il contratto individua, invece, la mora da calcolare nel caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, tramite la clausola che si riporta al punto 23, Condizioni Generali, Parte IV) ove si attesta che “ …dovrà rimborsare in unica soluzione entro 15 gg dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, gli interessi e gli oneri delle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 22), una penale 6% dell'importo dovuto (min. €80, max. €260). In caso di mancato pagamento della predetta somma, decorrono dalla data di comunicazione della decadenza del termine, interessi moratori nella misura di 0,30% in più sull'interesse mensile più alto in vigore sugli utilizzi in corso (min. 1,5% max. limiti di legge) e comunque entro i limiti consentiti dalla legge”.
In considerazione di tanto, il consulente ha ritenuto che il contratto non disattende il comma 4 (art. 117 TUB c.4, a tenor del quale “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Neppure risulta la fattispecie di cui al comma 6 (art. 117 TUB c.6: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
11 sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.). Si rileva l'indeterminatezza degli interessi moratori da corrispondere dal momento della decadenza del termine sul capitale residuo.
Il consulente ha, dunque, concluso affermando che “per tutto quanto sopra esposto, non essendo state ravvisate le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 117 T.U.B, il CTU non ritiene di dover procedere alla individuazione del tasso sostitutivo e neppure determinare l'importo eventualmente dovuto dalla parte opponente debitrice ricalcolato al tasso sostitutivo. Dall'elaborazione contabile del CTU come rappresentata nelle pagine che precedono, è emerso che alla data dell'ultimo pagamento disponibile del 22/04/2008 (rata n. 42), residuava un importo di capitale ancora dovuto dalla parte opponente debitrice pari ad €14.582,66”.
Attesi gli accertamenti compiuti dal CTU, va considerato che: lo stesso ha rilevato il superamento del tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi relativamente alla prima rata;
alla data dell'ultimo pagamento disponibile del 22/04/2008 (rata n. 42), residuava un importo di capitale ancora dovuto dalla parte opponente debitrice pari ad € 14.582,66; in data 13/10/2008 ritiene essere intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto per quanto previsto in Contratto al punto 23 - Condizioni Generali, Parte IV;
il contratto individua la mora da calcolare nel caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, tramite la clausola riportata al punto 23, Condizioni Generali, Parte IV), secondo cui “decorreranno interessi di mora in misura pari allo 0,30% in più rispetto al tasso di interesse mensile più alto in vigore sugli utilizzi in corso con un minimo dell'1,5% e comunque entro i limiti consentiti dalla legge”; dalla data di decadenza dal beneficio del termine, sul capitale residuo di € 14.582,66, devono decorrere gli interessi di mora.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la parte opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, delle seguenti somme: € 14.582,66 per capitale residuo, oltre agli interessi corrispettivi dovuti (con la precisazione che non sono dovuti interessi corrispettivi relativamente alla prima rata, ancorché già corrisposti), e, dal 13/10/2008, gli interessi di mora, calcolati, in base al punto 23), Condizioni Generali, Parte IV) del contratto allegato, sul capitale residuo di € 14.582,66.
Le spese di lite, che si ritiene congruo liquidare nella misura indicata in dispositivo, secondo il vigente
D.M. n. 147 del 13.08.2022, seguono la soccombenza degli opponenti, a carico dei quali parimenti vanno poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1426/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
12 2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t.,
delle seguenti somme: € 14.582,66 per capitale residuo, oltre agli interessi corrispettivi dovuti
(con la precisazione che non sono dovuti interessi corrispettivi relativamente alla prima rata, ancorché già corrisposti), e, dal 13/10/2008, gli interessi di mora, calcolati, in base al punto
23), Condizioni Generali, Parte IV) del contratto allegato, sul capitale residuo di € 14.582,66;
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 304,30 per esborsi ed € 5.644,00 per compenso professionale (€ 567,00 per il procedimento monitorio ed € 5.077,00 per la fase di opposizione), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese di CTU
lì 10.4.25 Per_3
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1426/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Zaccaria ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Amantea (CS), alla Via della Libertà n. 63, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTI
E già , (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1 Controparte_2
di Milano n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria P.IVA_1
di (p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Controparte_3 P.IVA_2
Lima Souza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli (NA), alla
Via Riviera di Chiaia 267, in virtù di procura alle liti posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato mezzo pec in data 26.11.2020, come da ricevute di accettazione e consegna allegate in atti, i sig.ri e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Paola, la in p.l.r.p.t., e per essa, quale mandataria la Controparte_2 CP_3
[..
[...] [...]
in p.l.r.p.t., deducendo che: il Giudice del Tribunale di Paola, in data 21.09.2020, emetteva
[...]
il decreto ingiuntivo n. 311/20 - R.G. 874/2020, depositato in cancelleria in pari data, su ricorso di con il quale ingiungeva agli opponenti di pagare la somma di € 38.742,62, oltre Controparte_2 interessi e spese, nonché competenze della procedura monitoria liquidate in € 1.305,00, per compensi professionali ed € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
detto decreto ingiuntivo veniva notificato in data 22 ottobre 2020; il credito per il quale agisce l'opposta è riferito ad un presunto contratto di prestito personale stipulato con la Fiditalia Spa;
gli opponenti non hanno mai sottoscritto alcun contratto, o altro atto, con la società da cui poteva Controparte_2
discendere la prestazione di pagamento richiesta, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
la società non è titolare del diritto di credito per come azionato e ingiunto in danno degli Controparte_2
opponenti, sicché vi è carenza di legittimazione attiva della medesima;
nel ricorso per decreto ingiuntivo si argomenta una sorta di operazione di cartolarizzazione secondo la quale l'originario credito in capo a Fiditalia Spa sarebbe oggi pervenuto alla società l'opposta ha a Controparte_2 pretendere dagli opponenti l'adempimento di una prestazione, a fronte di un rapporto contrattuale mai sottoscritto, ovvero di un rapporto di cessione di credito mai notificato;
l'asserito credito per cui si procede è ampiamente prescritto, essendo stato vantato dal creditore, nei confronti dell'opponente, ben oltre il termine di dieci anni, senza che sia stato notificato validamente agli opponenti alcun valido atto interruttivo della prescrizione;
la creditrice opposta non ha tenuto conto di tutti i versamenti effettuati dagli opponenti;
gli opponenti contestano, inoltre, i numerosi addebiti di competenze effettuati dalla creditrice, quali applicazione di interessi ultra legali, spese e commissioni applicati in difetto di pattuizione e/o giustificazione causale, quindi, saldi finali non solo erronei sotto il profilo della contabilizzazione di costi, ma anche e soprattutto per l'addebito di altri saldi debitori;
l'istituto di credito ha applicato un Tasso Effettivo diverso, e comunque maggiore, rispetto a quello convenuto, nonché tassi usurari.
Gli opponenti, pertanto, domandavano, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o difetto di legittimazione ad agire dalla società per le motivazioni esposte in narrativa Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutta l'attività processuale posta in essere dalla società opposta;
sempre in via preliminare, di merito, accertarsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione delle somme ingiunte;
nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il medesimo ovvero dichiararlo nullo e privo di ogni effetto, in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte;
in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della società opposta con riferimento al contratto di
2 finanziamento di cui è causa;
condannarsi, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Rosaria Zaccaria.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 20.04.2021, si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., nella qualità di mandataria della in p.l.r.p.t., la quale Controparte_2 Controparte_3
chiedeva, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n.
311 del 21.9.2020 (RG 874/2020) ex art. 648 c.p.c.; in via definitiva e nel merito, rigettarsi, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 311 del 21.9.2020 (RG
874/2020); in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannarsi l'opponente al pagamento del diverso importo accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
in ogni caso, condannarsi l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in uno a quelle del procedimento monitorio.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 21.4.2021, il Giudice rigettava l'istanza ex art. 648
c.p.c. di parte opposta e assegnava alle parti termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione, che aveva esito negativo, espletata CTU, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice in data 17.1.25 assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della in p.l.r.p.t., Controparte_2
sollevata dalla parte opponente, deve essere riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio. Il difetto di legittimazione attiva sussiste, infatti, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, circostanza che non ricorre nel caso di specie. La titolarità attiva, invece, attiene al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda. La stessa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e consiste nella prova dell'effettiva titolarità attiva in capo all'attore della posizione soggettiva vantata in giudizio (cfr.
Cassazione – SS.UU., sentenza del 16.02.2016, n. 2951, secondo cui “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”).
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, giusto quanto evincibile dal modulo di domanda di prestito personale, del 23.04.2004, n. 194944, il sig. , quale intestatario, e la sig.ra Parte_1
, quale coobbligata, stipulavano contratto di finanziamento con la Fiditalia, Parte_2
3 sottoscrivendo, per accettazione, le relative condizioni, per l'importo totale finanziato, pari ad euro
24.217,60, per un importo richiesto di euro 22.000,00, con premio assicurativo di euro 2.217,60, per un numero di 84 rate mensili, di euro 426,21 ciascuna, con un TAN pari a 11,90% e TAEG di 12,57%.
Si chiedeva, dunque, essere loro accordata una linea di credito “Multiconto”. Detto contratto reca la data del 28.04.2004. Il sig. sottoscriveva l'autorizzazione in favore di Pt_1 Controparte_4
a procedere all'addebito in conto delle rate mensili, indicando all'uopo le coordinate del conto su cui doveva avvenire detto addebito. Nelle condizioni generali di contratto, all'art. 1, rubricato “natura del contratto”, è previsto che il Multiconto è una linea di credito a tempo indeterminato che Fiditalia mette a disposizione del cliente e che può essere utilizzata tramite finanziamenti a termine. All'art. 10, rubricato “ritardato o mancato pagamento” è previsto che il ritardato o mancato pagamento, ad ogni singola scadenza, di quanto dovuto dal cliente in relazione a finanziamenti specifici avrebbe comportato la decadenza dalle condizioni economiche e dalle modalità di pagamento previste per la linea di credito ad uso rotativo. All'art. 21, poi, si prevede la possibilità per Fiditalia di cedere il contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge, ai fini di ogni comunicazione relativa al contratto.
La società opposta allega un estratto contabile con specifica di calcolo pagamenti e interessi ove sono annotate le rate pagate e quelle insolute, l'importo di ogni rata, con la distinzione tra quota interessi e quota capitale, gli interessi di mora computati per i giorni di ritardo, il tasso di mora contrattuale, il tasso di mora nel limite del tasso soglia vigente e il tasso medio della Banca d'LI. Segue, poi, il relativo piano di ammortamento.
È allegato avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 ("Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.
Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 ("Testo Unico Bancario") pubblicato sulla G.U., Parte Seconda
n.145 del 13-12-2012. Da detto avviso risulta che la acquirente, comunicava di Parte_3
aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli citati e in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 6 dicembre 2012 con Fiditalia S.p.A. con effetti giuridici dal 17 dicembre 2012, tutti i crediti (per capitale, interessi anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Fiditalia S.p.A. che alla data del 30 aprile 2012, data di valutazione, soddisfacevano i criteri indicati, tra cui crediti derivanti da finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.a. denominati in euro;
contratti di finanziamento personali (ossia contratti di credito al consumo in generale concessi per fini personali), e/o carte di credito revolving o altri finanziamenti (ossia le linee di credito rispetto alle quali è concessa al debitore flessibilità di decidere frequenza e importo dei prelievi. Tali linee di credito comprendono quelle concesse da Fiditalia S.p.a. fornendo al cliente una carta di credito). In
4 detta comunicazione si evidenzia che i debitori ceduti sono legittimati a pagare all'acquirente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti o in forza di legge e delle eventuali ulteriori informazioni che avrebbero potuto essere comunicate ai debitori ceduti medesimi. Il ruolo di "servicer" dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti ceduti era svolto da CP_5
Con avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 ("Testo Unico Bancario") pubblicato sulla G.U., Parte Seconda n.134 del 13-11-2014.
La Banca Ifis S.p.A., acquirente, comunicava di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. citato e in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 4 novembre 2014 con con effetti giuridici dal 4 novembre 2014, Parte_3
tutti i crediti (per capitale, interessi anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà di alla data del 30 giugno 2014. Unitamente ai Parte_3 crediti venivano trasferiti all'acquirente, senza bisogno di formalità o annotazione, tutti i diritti che assistevano e garantivano il pagamento dei crediti o ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, qualsiasi altra garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto delle cessioni dei crediti e cause di prelazione. In detta comunicazione si evidenzia che i debitori ceduti sono legittimati a pagare all'acquirente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti o in forza di legge e delle eventuali ulteriori informazioni che avrebbero potuto essere comunicate ai debitori ceduti medesimi.
Con avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999, in materia di cartolarizzazione dei crediti e dell'articolo 58 del
D. Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 ("Testo Unico Bancario") pubblicato sulla G.U., Parte
Seconda n.117 del 5.10.2019, la società cessionaria, comunicava che, Controparte_3
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da parte della medesima, ai sensi della
Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli citati, il contratto di cessione IFIS NPL, concluso in data 27 giugno 2019, aveva acquistato pro-soluto da Controparte_6 appartenente al Gruppo IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS CP_4
S.p.A., cedente, i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) a qualsiasi titolo di titolarità del cedente, che soddisfacevano cumulativamente i criteri indicati, tra cui: crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati, o acquistati da diverse società tra cui è indicata;
crediti acquistati da Banca Ifis Parte_3
S.p.A. o da mediante i contratti di cessione indicati, tra cui quello con Controparte_6 Parte_3
del 04/11/2014; crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
crediti che derivavano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
crediti che derivano da contratti di
5 credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
crediti indicati nella lista "Guernica - Restart" depositata presso il notaio consultabile. Si precisa, inoltre, che ai sensi del combinato disposto degli Persona_1
articoli 1 e 4 della Legge 130 dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione. Nel medesimo, inoltre, si fa riferimento alla quale Special Server. Controparte_2
Con missive, datate 7.10.2019, indirizzate a e , recapitate in Parte_1 Parte_2 data 25.10.2019, come da ricevute di ritorno digitali allegate, aventi ad oggetto “comunicazione di cessione del credito avvenuta ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 –
Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR – Atto di diffida e formale messa in mora, la società
[...]
informava i predetti che in data 27.06.2019 la aveva formalizzato la CP_3 Controparte_6
cessione pro soluto, in favore della del credito vantato nei loro confronti dalla stessa CP_7 [...]
in virtù di pregresse e distinte cessioni, ammontante ad euro 27.475,57 (valore dichiarato CP_6
in sede di cessione), da attualizzare con gli interessi medio tempore maturati, spese ed oneri.
Rappresentava che detta cessione ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB risultava pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 117 del 5.10.2019.
Rappresentava che, unitamente al diritto di credito menzionato, erano state cedute alla società tutte le garanzie reali e/o fideiussorie, accessori, azioni e quant'altro afferente al credito medesimo.
Informava, inoltre, i destinatari che la gestione e la riscossione del credito era stata affidata all'intermediario finanziario Zenith Service e che lo stesso aveva delegato l'attività di recupero alla società (special servicer), la quale sarebbe stata quindi autorizzata a procedere per suo Controparte_2
conto al recupero, anche giudiziale, e successivo incasso delle somme corrisposte in relazione a tutte le obbligazioni di pagamento derivanti dalla posizione debitoria. Si invitavano, pertanto, i predetti destinatari, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della missiva, a corrispondere l'importo indicato o a proporre un ragionevole e accettabile piano di rientro, pena l'avvio delle procedure di recupero del credito in via giudiziale. La missiva valeva quale messa in mora con intimazione di pagamento, nonché quale atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito della società.
Con missiva, datata 3.05.2007, inoltrata a mezzo fax in pari data, il sig. inoltrava Parte_1
reclamo a Fiditalia s.p.a. rappresentando che, essendo cliente di un finanziamento con addebito in conto corrente, mesi addietro aveva chiuso il conto corrente bancario e che per sua svista non aveva comunicato alla predetta società la richiesta dei bollettini. Per tale ragione rappresentava essersi
6 trovato con delle rate in arretrato. Evidenziava, poi, che nonostante avesse ricevuto una lettera che gli dava la possibilità di trasferire in coda i mesi arretrati e di richiedere i bollettini di conto corrente postale che ancora però non gli erano arrivati, aveva tuttavia ricevuto un sollecito telefonico da una loro società di recupero.
In riscontro a detta missiva, con comunicazione datata 8.5.2007, avente ad oggetto “finanziamenti
0010158050981814 – 0010363004337240, intestati a ”, la Fiditalia informava che Parte_1
in caso di insolvenza affidava mandati di recupero crediti come da condizioni generali di contratto.
Comunicava che nel caso specifico, a seguito del ritardo nel pagamento delle rate mensili relative ai due finanziamenti in oggetto, avevano affidato il mandato di recupero del credito scaduto ed impagato alla società con cui lo invitava a prendere contatti. Rappresentava, inoltre, che dei Parte_4
comportamenti asseritamente adottati da detta società di recupero Fiditalia non era a conoscenza.
Intimava che, in difetto di ulteriori pagamenti, si sarebbe proceduto con l'iter di recupero.
Con missiva, datata 17.09.2015, inoltrata a mezzo racc. a/r, ricevuta in data 16.10.2015, come da avviso di ricevimento allegato, Banca Ifis comunicava alla sig.ra , con Parte_2
riferimento al contratto n. 10363004337240, che in data 04/11/2014, aveva ceduto Parte_3
alla predetta banca il credito nei suoi confronti per un ammontare complessivo pari ad € 27.475,57.
Rappresentava che il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto a Parte_3
da Fiditalia S.p.a., manifestando, al contempo, la disponibilità alla valutazione di una modalità di pagamento che fosse ad ella favorevole, anche in considerazione delle sue possibilità, al fine di evitare la maturazione di ulteriori oneri. Nella loro qualità di nuovi titolari del credito, ove non fossero stati contattati prontamente, invitavano la a provvedere al versamento dell'importo indicato, Parte_2
entro 20 giorni dalla data del ricevimento della missiva, mediante le modalità indicate. In difetto si sarebbe proceduto al recupero di quanto dovuto. Unitamente a detta missiva, Banca Ifis trasmetteva anche missiva, datata 15.11.2014, con la quale notificava alla la Parte_3 Parte_2
cessione in favore di Banca Ifis S.p.A. del credito originato dal rapporto sorto tra la predetta destinataria e Fiditalia S.p.A. in virtù di contratto n. 10363004337240. Evidenziava che nell'ambito del portafoglio ceduto era compreso anche il credito identificato nei confronti della , con Parte_2
i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione. Comunicava, dunque, che per effetto della cessione del credito tutte le obbligazioni di pagamento dipendenti dalla posizione debitoria dovevano essere adempiute esclusivamente in favore di Banca Ifis S.p.A. Detta comunicazione era da intendersi anche quale formale costituzione in mora e, pertanto, Banca Ifis
S.p.A. invitava a provvedere al pagamento dell'importo dovuto di € 27.475,57.
Banca Ifis inoltrò missiva di analogo tenore anche al sig. , datata 24.02.2015, Parte_1
restituita al mittente per compiuta giacenza.
7 È allegato modulo estratto conto – movimenti eseguiti sul contratto n. 0010363004337240, intestato a a , ove sono annotati i movimenti dal 6.05.2004 al 13.10.2008, con l'indicazione Pt_1 Pt_1
degli addebiti e degli accrediti.
Con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2, parte opposta deposita l'estratto atto notarile contenente l'elenco dei debitori di Ifis – Restart, rep. n. 51.323, racc. n. 25.591, registrato a Firenze il 3 luglio 2019 al n. 2801 Serie 1T, datato 28.06.2019, a rogito Notar Dr. Il Persona_1
Notaio, in detto atto, attestava di ricevere in deposito nei suoi atti i documenti contenenti la lista dei crediti (lista “Guernica-Restart”) che era stata oggetto di cessione da parte di a Controparte_6 favore di . Nell'elenco risulta anche la posizione debitoria facente capo al Controparte_3
sig. identificata nel modo seguente: numero pratica , NDG 1787998, cedente Pt_1 P.IVA_3
, identificativo numerico riportato anche in una delle comunicazioni indirizzate Parte_3
agli opponenti (all. 7 parte opposta) e, indi, coincidente con la loro posizione debitoria.
Dalla visura camerale allegata in atti, del 26.02.2020, risulta che Banca Ifis S.p.A., in data 3 luglio
2018, costituiva la società conferendole il ramo di azienda relativo ad attività di Controparte_6 acquisto e di gestione di portafogli “in sofferenza”. In particolare, nella sezione “Altri riferimenti statutari” si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB si rendeva noto che, con decorrenza dal 1.07.2018, con atto a rogito Notaio in data 29.06.2018, rep. n. Persona_2
80866/15510, iscritto nel registro delle imprese in data 3.07.2018, Banca Ifis s.p.a. aveva conferito a il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti Controparte_6
distressed (avviso pubblicato sulla G.U. n. 92 del 9.08.2018).
La società a sua volta, in data 27 giugno 2019, cedeva alla pro Controparte_6 Controparte_3
soluto ed in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 117 del 05.10.2019, un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui, appunto, risultava ricompreso anche il credito per cui agisce, come da elenco dei debitori depositato presso il Notaio dott. Per_1
Sulla scorta del compendio probatorio in atti, vanno rigettate le eccezioni, sollevate dalla parte opponente, di difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dall'opposta e di prescrizione del credito.
Quanto alla prima, essa va disattesa in base agli avvisi di cessione di crediti allegati e, comunque, alla lista dei crediti ceduti-elenco dei debitori e alla documentazione prodotta dall'opposta, incluso lo stesso modulo di domanda di prestito personale.
Va evidenziato, infatti, che, secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
8 recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'LI (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024).
In ogni caso, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello
(Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Inoltre, va rammentato che “in tema di cessione del credito, ai fini previsti dall'art.1264 c.c., la notificazione della cessione stessa può essere fatta sia mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto, sia successivamente, nel corso del giudizio” (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004).
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, il frazionamento del debito non muta “la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013,
n. 18915)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
“Ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali -che assolva allo scopo di portare
a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7835 del 2022).
Pertanto, nel caso di specie la prescrizione decennale del credito non è maturata, atteso che nel modulo di domanda di prestito personale, sottoscritto il 23.04.2004 dal sig. , quale Parte_1
intestatario, e dalla sig.ra , quale coobbligata, sono previste 84 rate mensili, Parte_2
corrispondenti a 7 anni, con la conseguenza che il predetto termine di prescrizione, iniziato a decorrere nel 2011, non era ancora spirato alla data di introduzione del presente giudizio e, comunque,
è stato interrotto dalle menzionate missive nei confronti degli opponenti.
9 Tanto precisato, secondo quanto evidenziato nella CTU espletata, il contratto stipulato dagli opponenti prevede un piano di ammortamento sviluppato mediante l'applicazione della metodologia
"alla francese", con rate costanti di € 426,21 costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi. Il CTU, analizzato il documento prodotto dalla parte convenuta (movimenti eseguiti sul contratto n. 0010363004337240), ha constatato che dallo stesso emerge che il finanziamento personale, richiesto in data 23/04/2004 per € 22.000,00, oltre il premio assicurativo di € 2.217,60, risultava erogato in data valuta 06/05/2004 e inizialmente le rate erano state rimborsate regolarmente tramite RID addebitati sulla linea di credito;
successivamente, sono stati registrati degli insoluti RID
(rata n. 12 e poi dalla rata n. 32). Dopo i ritardi accumulati a seguito degli insoluti della rata 32 e successive, il rimborso è avvenuto tramite pagamenti postali e bonifici esterni, i quali sono stati di volta in volta imputati dal CTU al rimborso della rata scaduta meno recente. Il CTU prosegue poi affermando che l'importo dei RID addebitati era comprensivo dell'importo della rata di € 426,21 e della commissione di incasso, inizialmente pari ad €1,20 (come previsto in contratto) e poi gradualmente aumentata fino ad € 2,00. Il CTU constata che sulla linea di credito, inoltre, erano state direttamente addebitate le spese di invio dell'estratto conto periodico e le eventuali spese di insoluto e recupero, nella misura contrattualmente prevista. Il CTU, pur avvedutosi del fatto che in atti non era stata prodotta la Comunicazione ai debitori, in data 13/10/2008 ritiene essere intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto per quanto previsto in Contratto al punto 23 - Condizioni Generali, Parte IV.
Al C.T.U. è stato chiesto di verificare l'effettivo TEG applicato dall'Istituto al contratto e se lo stesso avesse superato il tasso-soglia di riferimento, ossia quello vigente al momento della stipula del contratto, ex L. n. 108/96 e relativi D.M. Il consulente ha individuato il tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi nella misura del 14,70%, calcolato sulla base dei parametri all'uopo dettati con Decreto Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione V
“Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo aprile / giugno 2004” per la categoria dei crediti personali. Il perito d'ufficio, dallo sviluppo del piano di ammortamento di verifica, ha rilevato che il
TAE (Tasso Effettivo Annuale) del finanziamento è pari al 12,74%, mentre il TAEG è pari al 16,58%.
Ha specificato che nel calcolo ha tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche fisse, come previste dalle condizioni contrattuali, nonché del premio assicurativo finanziato in quanto relativo a polizza sottoscritta in concomitanza con la sottoscrizione del finanziamento. Elaborata la tabella di verifica del TEG relativamente a ciascuna rata di rimborso, dalla verifica del piano di ammortamento, ha rilevato il superamento del tasso soglia di riferimento solo per la prima rata. Il consulente, poi, ha elaborato una tabella in cui sono stati riportati gli importi
10 delle rate che risultavano pagate secondo l' eseguiti sul contratto n. Controparte_8
0010363004337240, oltre che le relative commissioni, spese e penalità. Il CTU ha verificato, per ogni rata pagata, il superamento del tasso soglia mediante il calcolo del TEG risultante secondo la formula indicata. Il medesimo, dalla verifica dei pagamenti delle rate, ha rilevato il superamento del tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi applicati e pagati relativamente alla prima rata, concludendo che all'esito della verifica dei pagamenti, fondata sui documenti a disposizione e in particolare sull'E/C – Movimenti eseguiti sul contratto n. 0010363004337240, risultavano 42 rate completamente pagate, per un totale € 17.900,82, di cui € 9.634,94 a titolo di capitale ed € 8.265,88 per interessi corrispettivi applicati come da piano di ammortamento. Ha, dunque, accertato che alla data dell'ultimo pagamento disponibile del 22/04/2008, residuava un importo di capitale ancora dovuto pari ad € 14.582,66. Alla luce delle condizioni contrattuali, punto 23), Condizioni Generali,
Parte IV), dalla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, sul capitale residuo di € 14.582,66, a parere del CTU, dovevano decorrere gli interessi di mora. Il consulente, poi, chiamato ad esaminare la conformità del contratto stipulato all'art. 117 del
TUB, ha constatato che il contratto indica esplicitamente il tasso degli interessi corrispettivi T.A.N.
11,90% e T.A.E.G 12,57%, nonché altre commissioni e spese applicate al rapporto. Nel medesimo, tuttavia, rileva che non viene indicato il tasso di mora per eventuale ritardo nel pagamento delle rate, né lo stesso risulta applicato nel corso del rapporto. Secondo quanto evidenziato dal CTU, il contratto individua, invece, la mora da calcolare nel caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, tramite la clausola che si riporta al punto 23, Condizioni Generali, Parte IV) ove si attesta che “ …dovrà rimborsare in unica soluzione entro 15 gg dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, gli interessi e gli oneri delle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 22), una penale 6% dell'importo dovuto (min. €80, max. €260). In caso di mancato pagamento della predetta somma, decorrono dalla data di comunicazione della decadenza del termine, interessi moratori nella misura di 0,30% in più sull'interesse mensile più alto in vigore sugli utilizzi in corso (min. 1,5% max. limiti di legge) e comunque entro i limiti consentiti dalla legge”.
In considerazione di tanto, il consulente ha ritenuto che il contratto non disattende il comma 4 (art. 117 TUB c.4, a tenor del quale “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Neppure risulta la fattispecie di cui al comma 6 (art. 117 TUB c.6: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
11 sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.). Si rileva l'indeterminatezza degli interessi moratori da corrispondere dal momento della decadenza del termine sul capitale residuo.
Il consulente ha, dunque, concluso affermando che “per tutto quanto sopra esposto, non essendo state ravvisate le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 117 T.U.B, il CTU non ritiene di dover procedere alla individuazione del tasso sostitutivo e neppure determinare l'importo eventualmente dovuto dalla parte opponente debitrice ricalcolato al tasso sostitutivo. Dall'elaborazione contabile del CTU come rappresentata nelle pagine che precedono, è emerso che alla data dell'ultimo pagamento disponibile del 22/04/2008 (rata n. 42), residuava un importo di capitale ancora dovuto dalla parte opponente debitrice pari ad €14.582,66”.
Attesi gli accertamenti compiuti dal CTU, va considerato che: lo stesso ha rilevato il superamento del tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi relativamente alla prima rata;
alla data dell'ultimo pagamento disponibile del 22/04/2008 (rata n. 42), residuava un importo di capitale ancora dovuto dalla parte opponente debitrice pari ad € 14.582,66; in data 13/10/2008 ritiene essere intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto per quanto previsto in Contratto al punto 23 - Condizioni Generali, Parte IV;
il contratto individua la mora da calcolare nel caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, tramite la clausola riportata al punto 23, Condizioni Generali, Parte IV), secondo cui “decorreranno interessi di mora in misura pari allo 0,30% in più rispetto al tasso di interesse mensile più alto in vigore sugli utilizzi in corso con un minimo dell'1,5% e comunque entro i limiti consentiti dalla legge”; dalla data di decadenza dal beneficio del termine, sul capitale residuo di € 14.582,66, devono decorrere gli interessi di mora.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la parte opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, delle seguenti somme: € 14.582,66 per capitale residuo, oltre agli interessi corrispettivi dovuti (con la precisazione che non sono dovuti interessi corrispettivi relativamente alla prima rata, ancorché già corrisposti), e, dal 13/10/2008, gli interessi di mora, calcolati, in base al punto 23), Condizioni Generali, Parte IV) del contratto allegato, sul capitale residuo di € 14.582,66.
Le spese di lite, che si ritiene congruo liquidare nella misura indicata in dispositivo, secondo il vigente
D.M. n. 147 del 13.08.2022, seguono la soccombenza degli opponenti, a carico dei quali parimenti vanno poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1426/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
12 2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t.,
delle seguenti somme: € 14.582,66 per capitale residuo, oltre agli interessi corrispettivi dovuti
(con la precisazione che non sono dovuti interessi corrispettivi relativamente alla prima rata, ancorché già corrisposti), e, dal 13/10/2008, gli interessi di mora, calcolati, in base al punto
23), Condizioni Generali, Parte IV) del contratto allegato, sul capitale residuo di € 14.582,66;
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 304,30 per esborsi ed € 5.644,00 per compenso professionale (€ 567,00 per il procedimento monitorio ed € 5.077,00 per la fase di opposizione), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese di CTU
lì 10.4.25 Per_3
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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