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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 20.2.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 10.54), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 851 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Matteo Sinibaldi ed Eleonora Corsi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, viale L. Campofregoso n. 25, fax 0744/437011, giusta procura in atti ricorrente/opponente
E
Controparte_1
(CF ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dal Direttore pro tempore dott.ssa Paola Severini domiciliata presso il proprio Ufficio di Servizio in Via Martiri dei Lager, n.77, Perugia
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss l 669/1981
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.5.2024, il sig. ha evocato in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il
[...] per Controparte_1 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare Sospendere, anche con decreto pronunciato fuori udienza inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione del decreto opposto. In via principale Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare il decreto opposto o, in alternativa, dichiararlo nullo, illegittimo, revocarlo o, comunque, invalidarlo.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- assenza del presupposto necessario per la realizzazione della condotta vietata rappresentato dal “trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi”, ex art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007, poiché il sig. è il cassiere della Parte_1 [...]
nonché socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo della Controparte_2 stessa associazione e, pertanto, coadiuva il presidente della Controparte_2
nella gestione economica dell'associazione sportiva (la cassaforte della CP_3
ASD si trova presso la sede dell'associazione; negli anni 2017 e 2018, CP_2
l'ASD era titolare di conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi CP_2 di Siena su cui potevano operare, con firma congiunta, sia il presidente che il CP_3 cassiere , quest'ultimo, quale cassiere, ha versato sul conto corrente Parte_1 regolari titoli di credito firmati tanto dal presidente quanto dallo stesso cassiere CP_3
per la conversione, in denaro contante, dei predetti titoli di credito, il contante Pt_1 prelevato derivante dal versamento degli assegni è stato riposto, a cura del presidente, Cont nella cassaforte della predetta e destinato al “pagamento di utenze, manutenzioni, compensi e altre spese” dovuti dalla ASD ), CP_2
- mancanza dell'elemento soggettivo minimo dell'illecito in quanto il ricorrente ha agito in buona fede poiché il denaro prelevato dal conto corrente intestato alla è CP_2 rimasto nella titolarità dell'associazione, per poi essere riposto all'interno della cassaforte della stessa,
- carenza di motivazione del decreto,
- Omessa tempestività nella notificazione della contestazione.
Con decreto del 3.6.2024 il giudice ha fissato la prima udienza al 10.9.2024 anche per la valutazione dell'istanza di sospensiva.
Il ricorso, unitamente al decreto, è stato ritualmente notificato alla convenuta che si è costituita, in data 30.8.20234, mediante deposito di comparsa di costituzione in cui ha dedotto:
- il sig, non ha agito in qualità di Tesoriere della associazione in quanto i titoli di Pt_1 Cont credito emessi dal Presidente a nome della indicano come CP_2 Cont beneficiario non la ma proprio , il quale, dopo CP_2 Parte_1 avere ricevuto il denaro contante, lo ha trasferito nelle mani del Presidente,
- non risulta documentazione contabile che provi la gestione finanziaria delle entrate e delle Cont uscite effettuate per conto della tramite denaro contante che, quindi, è stato trasferito dal sig. nelle mani del Presidente, il quale avrebbe potuto usarlo liberamente;
Pt_1
- per configurarsi la trasgressione della norma è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi, la norma ha carattere oggettivo e l'illecito è perfezionato a prescindere dai fatti sottostanti, ancorché leciti;
- correttezza formale e sostanziale del decreto sanzionatorio, il verbale della Guardia di
Finanza costituisce atto di contestazione, nello specifico, il controllo è iniziato a distanza di tempo dai fatti esaminati, ma, comunque, entro i cinque anni dal loro verificarsi, come disposto dalla norma, inoltre, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della Legge n.
689/81 deve essere fatto decorrere dalla data in cui la Guardia di Finanza ha acquisito le dichiarazioni della parte, pertanto, risulta rispettato il termine di decadenza previsto.
Con ordinanza riservata, emessa in esito alla prima udienza del 10.9.2024, è stata accolta l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 28/11/2024, il giudice ha autorizzato il deposito della documentazione richiesta da parte resistente e fissata l'udienza del 20.2.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 20.2.2025, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In particolare, dall'esame della documentazione versata in atti, anche degli assegni bancari prodotti da parte resistente in data 2/12/2024, si evince che il sig. non ha agito quale Pt_1 soggetto estraneo alla ASD Olympia Thyrus San Valentino, venendo a mancare l'alterità soggettiva richiesta dalla norma sanzionatoria.
Infatti, entrambi gli assegni sono firmati dalla Associazione Sportiva Olympia Thyrus San
Valentino e, per essa, congiuntamente, dal presidente e dal tesoriere CP_3 Pt_1
, circostanza che conferma la provenienza associativa – e non personale – dei fondi,
[...] nonché il potere di firma del ricorrente sul conto corrente.
La negoziazione degli assegni tramite cui è stato prelevato il danaro contante è intercorsa tra Cont la e il tesoriere della stessa, munito di regolare potere di firma, come provato dalla sottoscrizione dello stesso riportata nei titoli prodotti.
In ogni caso, a ben vedere, non sussiste nemmeno l'elemento soggettivo necessario per il riconoscimento della responsabilità amministrativa del ricorrente, infatti, non ricorre una condotta personale, cosciente e volontaria, che sia connotata per lo meno dalla colpa, ex art. 3,
L. 689/1981.
È evidente che il sig. ha agito nella convinzione di salvaguardare gli interessi Pt_1 dell'associazione e dei relativi creditori, circostanza che è stata riconosciuta anche da parte resistente, la quale ha sottolineato la trasparenza nel dichiarare il modus operandi della Cont gestione finanziaria della e la buona fede dei soggetti che hanno posto in essere tale attività. Cont Il denaro contante di proprietà dell' , infatti, è stato prelevato da un soggetto che era consigliere e tesoriere della stessa e che, pertanto, ha operato non a titolo personale, ma nell'esclusivo interesse della società, circostanza che esclude totalmente l'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza di una responsabilità amministrativa. Quanto appena detto conduce, dunque, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento del decreto sanzionatorio di irrogazione della sanzione amministrativa posiz. n. 828013/A, emesso dalla nei confronti del sig. . Controparte_1 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione da 1.101 a 5.200 euro), applicando i parametri medi per tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così
[...] provvede:
- accoglie il ricorso e annulla il decreto sanzionatorio di irrogazione della sanzione amministrativa posiz. n. , emesso dalla P.IVA_2 Controparte_4 nei confronti del sig. ,
[...] Parte_1
- condanna il
[...] alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali in favore di , che liquida in € Parte_1
1.700 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 20.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 20.2.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 10.54), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 851 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Matteo Sinibaldi ed Eleonora Corsi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, viale L. Campofregoso n. 25, fax 0744/437011, giusta procura in atti ricorrente/opponente
E
Controparte_1
(CF ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dal Direttore pro tempore dott.ssa Paola Severini domiciliata presso il proprio Ufficio di Servizio in Via Martiri dei Lager, n.77, Perugia
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss l 669/1981
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.5.2024, il sig. ha evocato in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il
[...] per Controparte_1 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare Sospendere, anche con decreto pronunciato fuori udienza inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione del decreto opposto. In via principale Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare il decreto opposto o, in alternativa, dichiararlo nullo, illegittimo, revocarlo o, comunque, invalidarlo.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- assenza del presupposto necessario per la realizzazione della condotta vietata rappresentato dal “trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi”, ex art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007, poiché il sig. è il cassiere della Parte_1 [...]
nonché socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo della Controparte_2 stessa associazione e, pertanto, coadiuva il presidente della Controparte_2
nella gestione economica dell'associazione sportiva (la cassaforte della CP_3
ASD si trova presso la sede dell'associazione; negli anni 2017 e 2018, CP_2
l'ASD era titolare di conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi CP_2 di Siena su cui potevano operare, con firma congiunta, sia il presidente che il CP_3 cassiere , quest'ultimo, quale cassiere, ha versato sul conto corrente Parte_1 regolari titoli di credito firmati tanto dal presidente quanto dallo stesso cassiere CP_3
per la conversione, in denaro contante, dei predetti titoli di credito, il contante Pt_1 prelevato derivante dal versamento degli assegni è stato riposto, a cura del presidente, Cont nella cassaforte della predetta e destinato al “pagamento di utenze, manutenzioni, compensi e altre spese” dovuti dalla ASD ), CP_2
- mancanza dell'elemento soggettivo minimo dell'illecito in quanto il ricorrente ha agito in buona fede poiché il denaro prelevato dal conto corrente intestato alla è CP_2 rimasto nella titolarità dell'associazione, per poi essere riposto all'interno della cassaforte della stessa,
- carenza di motivazione del decreto,
- Omessa tempestività nella notificazione della contestazione.
Con decreto del 3.6.2024 il giudice ha fissato la prima udienza al 10.9.2024 anche per la valutazione dell'istanza di sospensiva.
Il ricorso, unitamente al decreto, è stato ritualmente notificato alla convenuta che si è costituita, in data 30.8.20234, mediante deposito di comparsa di costituzione in cui ha dedotto:
- il sig, non ha agito in qualità di Tesoriere della associazione in quanto i titoli di Pt_1 Cont credito emessi dal Presidente a nome della indicano come CP_2 Cont beneficiario non la ma proprio , il quale, dopo CP_2 Parte_1 avere ricevuto il denaro contante, lo ha trasferito nelle mani del Presidente,
- non risulta documentazione contabile che provi la gestione finanziaria delle entrate e delle Cont uscite effettuate per conto della tramite denaro contante che, quindi, è stato trasferito dal sig. nelle mani del Presidente, il quale avrebbe potuto usarlo liberamente;
Pt_1
- per configurarsi la trasgressione della norma è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi, la norma ha carattere oggettivo e l'illecito è perfezionato a prescindere dai fatti sottostanti, ancorché leciti;
- correttezza formale e sostanziale del decreto sanzionatorio, il verbale della Guardia di
Finanza costituisce atto di contestazione, nello specifico, il controllo è iniziato a distanza di tempo dai fatti esaminati, ma, comunque, entro i cinque anni dal loro verificarsi, come disposto dalla norma, inoltre, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della Legge n.
689/81 deve essere fatto decorrere dalla data in cui la Guardia di Finanza ha acquisito le dichiarazioni della parte, pertanto, risulta rispettato il termine di decadenza previsto.
Con ordinanza riservata, emessa in esito alla prima udienza del 10.9.2024, è stata accolta l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 28/11/2024, il giudice ha autorizzato il deposito della documentazione richiesta da parte resistente e fissata l'udienza del 20.2.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 20.2.2025, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In particolare, dall'esame della documentazione versata in atti, anche degli assegni bancari prodotti da parte resistente in data 2/12/2024, si evince che il sig. non ha agito quale Pt_1 soggetto estraneo alla ASD Olympia Thyrus San Valentino, venendo a mancare l'alterità soggettiva richiesta dalla norma sanzionatoria.
Infatti, entrambi gli assegni sono firmati dalla Associazione Sportiva Olympia Thyrus San
Valentino e, per essa, congiuntamente, dal presidente e dal tesoriere CP_3 Pt_1
, circostanza che conferma la provenienza associativa – e non personale – dei fondi,
[...] nonché il potere di firma del ricorrente sul conto corrente.
La negoziazione degli assegni tramite cui è stato prelevato il danaro contante è intercorsa tra Cont la e il tesoriere della stessa, munito di regolare potere di firma, come provato dalla sottoscrizione dello stesso riportata nei titoli prodotti.
In ogni caso, a ben vedere, non sussiste nemmeno l'elemento soggettivo necessario per il riconoscimento della responsabilità amministrativa del ricorrente, infatti, non ricorre una condotta personale, cosciente e volontaria, che sia connotata per lo meno dalla colpa, ex art. 3,
L. 689/1981.
È evidente che il sig. ha agito nella convinzione di salvaguardare gli interessi Pt_1 dell'associazione e dei relativi creditori, circostanza che è stata riconosciuta anche da parte resistente, la quale ha sottolineato la trasparenza nel dichiarare il modus operandi della Cont gestione finanziaria della e la buona fede dei soggetti che hanno posto in essere tale attività. Cont Il denaro contante di proprietà dell' , infatti, è stato prelevato da un soggetto che era consigliere e tesoriere della stessa e che, pertanto, ha operato non a titolo personale, ma nell'esclusivo interesse della società, circostanza che esclude totalmente l'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza di una responsabilità amministrativa. Quanto appena detto conduce, dunque, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento del decreto sanzionatorio di irrogazione della sanzione amministrativa posiz. n. 828013/A, emesso dalla nei confronti del sig. . Controparte_1 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione da 1.101 a 5.200 euro), applicando i parametri medi per tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così
[...] provvede:
- accoglie il ricorso e annulla il decreto sanzionatorio di irrogazione della sanzione amministrativa posiz. n. , emesso dalla P.IVA_2 Controparte_4 nei confronti del sig. ,
[...] Parte_1
- condanna il
[...] alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali in favore di , che liquida in € Parte_1
1.700 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 20.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)