Sentenza 13 febbraio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2020, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2020
N. 01980/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09411/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9411 del 2018, proposto da
Comune di Lesina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicoletta Tradardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Antonio Bertoloni, 44-46;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, Via Barberini, 36;
per l’annullamento
- della nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea – Ufficio XIII prot. n. 10384 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto: “ Esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 Dicembre 2014, Causa C 196/13. Condanna della Repubblica Italiana per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive in materia di rifiuti. Reintegro delle somme anticipate dal Ministero dell’economia e delle finanze. Intesa ex art. 43, comma 7, della legge 234/2012 ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In esito alla causa C-135/05, proposta dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, la Corte di giustizia ha emesso la sentenza del 26 aprile 2007 (EU:C:2007:250), con la quale ha accolto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 226 del TCE – Trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 258 del TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), dopo aver constatato che la Repubblica italiana era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, su di essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, nonché dall’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE, per non aver adottato tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione delle suddette disposizioni.
2. Con la successiva sentenza del 2 dicembre 2014, resa nella causa C-196/13, lo Stato italiano è stato condannato a versare alla Commissione europea, sul conto “Risorse proprie dell’Unione europea”, la somma forfettaria di euro 40 milioni, nonché, a partire dal giorno di pronuncia della stessa sentenza e fino all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata secondo la seguente modalità: (i) per il primo semestre successivo alla decisione, un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale sarebbero stati detratti, per ogni altra discarica messa a norma conformemente alla predetta sentenza, rispettivamente euro 400.000,00, se contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000,00 in tutti gli altri casi; (ii) per tutti i semestri successivi, una penalità calcolata alla fine del semestre a partire dall’importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell’inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre.
La condanna in questione è stata comminata per la mancata adozione da parte della Repubblica italiana di tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250) e per il conseguente inadempimento agli obblighi su di essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, del TFUE.
Si è affermato nella decisione che la Repubblica italiana non era stata in grado di dimostrare che l’inadempimento constatato nella sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250) fosse effettivamente cessato.
La data di riferimento per valutare l’esistenza dell’inadempimento è stata individuata alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato della Commissione (26 giugno 2009), vale a dire al 30 settembre 2009.
Si è respinto l’argomento sostenuto dalla Repubblica italiana secondo cui i provvedimenti di chiusura e di messa in sicurezza delle discariche sarebbero sufficienti per conformarsi a quanto prescritto dall’articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, affermando che, al contrario, uno Stato membro è obbligato a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all’occorrenza, a provvedere in tal senso.
Si è, altresì, affermato nella sentenza che in certi siti i lavori di bonifica erano ancora in corso o non erano stati iniziati alla scadenza della proroga del termine fissato nel parere motivato, mentre per altri siti la Repubblica italiana non aveva fornito alcuna indicazione utile a determinare la data in cui le operazioni di bonifica sarebbero state eventualmente attuate, per cui la Corte ha ritenuto fondata la censura della Commissione basata sulla persistente violazione dell’articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.
Per quanto concerne la censura relativa alla violazione dell’articolo 8 della direttiva 75/442/CEE, la Corte ha evidenziato che, in base alla predetta disposizione, volta a garantire l’attuazione del principio dell’azione preventiva, gli Stati membri sono tenuti ad accertarsi che il detentore di rifiuti li consegni a un raccoglitore privato o pubblico o a un’impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti, oppure che vi provveda direttamente, conformandosi alle disposizioni della direttiva. Tale obbligo non è soddisfatto quando lo Stato membro ordina il sequestro della discarica abusiva e avvia un procedimento penale contro il gestore di tale discarica.
Lo Stato italiano si era, invece, limitato ad affermare che le discariche in questione erano chiuse alla data di scadenza della proroga del termine impartito nel parere motivato e a sostenere che le sanzioni penali previste in materia dal diritto nazionale fossero adeguate, senza dichiarare che, in assenza di recupero o di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi da parte del loro detentore, tali rifiuti fossero stati consegnati a un raccoglitore privato o pubblico o a un’impresa che effettua queste operazioni. Sulla scorta delle predette circostanze, la Corte ha quindi ritenuto che, allo scadere della proroga, la Repubblica italiana continuasse a non soddisfare l’obbligo specifico e che, pertanto, la censura della Commissione relativa alla violazione del predetto articolo 8 dovesse essere accolta.
Quanto alla censura relativa alla violazione dell’articolo 9 della direttiva 75/442/CEE, la Corte ha ricordato che tale disposizione impone agli Stati membri di prescrivere che le imprese o gli stabilimenti che svolgono operazioni di smaltimento di rifiuti sul loro territorio devono essere titolari di un’autorizzazione e, inoltre, di assicurarsi che il regime autorizzatorio prescritto sia effettivamente applicato e rispettato, effettuando a tal fine controlli adeguati e garantendo la cessazione delle operazioni svolte senza titolo abilitativo, nonché di applicare effettivamente le sanzioni in caso di accertamento di violazioni. Di conseguenza, la mera chiusura di una discarica non è sufficiente per conformarsi all’obbligo derivante dall’articolo 9 della direttiva 75/442/CEE.
Al riguardo, lo Stato italiano – secondo quanto evidenziato nella sentenza della Corte – si era limitato ad affermare che tutte le discariche indicate dalla Commissione risultavano chiuse alla scadenza del termine impartito, riconoscendo, tuttavia, che i gestori di alcune di esse non erano mai stati titolari di autorizzazione.
Relativamente alla censura vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, si è rilevato che, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a imporre che, ovunque siano depositati, i rifiuti pericolosi siano catalogati e identificati, mentre la Repubblica italiana non aveva dimostrato di aver provveduto, entro lo scadere della proroga del termine impartito nel parere motivato, a una catalogazione e identificazione esaustiva di ciascuno dei rifiuti pericolosi depositati nelle discariche indicate dalla Commissione.
Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE, si è affermato che uno Stato membro viola gli obblighi su di esso incombenti quando autorizza l’utilizzo di una discarica senza la previa sottoposizione di un piano di riassetto all’approvazione delle Autorità competenti. La Repubblica italiana non aveva dichiarato, per i siti di cui trattasi, che erano stati depositati presso l’Autorità competente i relativi piani di riassetto, limitandosi ad affermare la chiusura di tutte le discariche indicate alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.
Ai fini della quantificazione delle sanzioni pecuniarie, constatata la mancanza nel fascicolo di causa di qualsiasi elemento che consentisse di riscontrare la tenuta di un catalogo dei rifiuti pericolosi relativamente a quattordici discariche, la Corte ha concluso che lo Stato italiano continuasse, per tali discariche, a violare l’obbligo derivante dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CE. Ha, inoltre, ritenuto che per due discariche, delle quali era stata dedotta la perdurante non conformità all’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE, la Repubblica italiana non avesse dimostrato la presentazione o l’approvazione di piani di riassetto oppure di decisioni definitive di chiusura.
Rilevata, quindi, la presenza di un numero importante di discariche abusive in quasi tutte le Regioni italiane, la Corte ha condannato la Repubblica italiana, nei termini sopra riportati.
3. Ciò premesso, con ricorso straordinario poi trasposto nella presente sede giurisdizionale, il Comune di Lesina ha impugnato la nota prot. n. 10384 del 19 gennaio 2018, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha riattivato la procedura volta a ottenere il reintegro delle anticipazioni effettuate dal medesimo Ministero per il pagamento delle sanzioni comminate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la citata sentenza del 2 dicembre 2014.
Il Comune ricorrente, al pari di numerosi altri, è destinatario della predetta nota in ragione della presenza sul suo territorio di una delle discariche oggetto della sentenza della Corte di giustizia.
4. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione dell’articolo 97 della Costituzione sotto i profili della perplessità dell’azione amministrativa e della violazione del principio di lealtà e collaborazione fra enti, violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 24 dicembre 2012, n. 234, carenza di istruttoria e illogicità della motivazione, erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto; ciò in quanto la decorrenza del termine per il raggiungimento dell’intesa era stata sospesa, prima dell’adozione dell’impugnata nota del 18 gennaio 2018, per risolvere molteplici criticità relative alla procedura di rivalsa avviata dal Ministero dell’economia e delle finanze, e in particolare per la prospettata necessità di avviare un’istruttoria tecnica diretta a valutare i singoli casi e accertare conseguentemente le effettive responsabilità dei diversi attori istituzionali coinvolti; sarebbe perciò illegittima la decisione unilaterale del Ministero di riattivare il procedimento di rivalsa, prima che le predette criticità avessero trovato soluzione;
II) violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili già richiamati nel primo motivo, poiché per assicurare l’osservanza di quanto statuito dalla Corte di giustizia lo Stato avrebbe dovuto attivare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 41, comma 2- bis , della legge n. 234 del 2012; non avendo provveduto in questo senso, non potrebbe oggi addebitare agli enti territoriali le sanzioni pagate per l’inosservanza delle prescrizioni dettate dalla Corte; in particolare, il Comune ricorrente sarebbe stato destinatario di una diffida ai sensi dell’articolo 41 della legge n. 234 del 2012, per cui a fronte di un suo eventuale inadempimento sarebbe stato compito dello Stato assumere le iniziative necessarie in via sostitutiva, mediante il Commissario straordinario; quest’ultimo tuttavia non si sarebbe adeguatamente raccordato con il Ministero dell’economia e delle finanze, con la conseguenza del determinarsi di una duplicazione di procedimenti, che avrebbe anche gravato inutilmente l’Ente locale sotto i profili procedimentali e finanziari;
III) ancora violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili già richiamati nei primi due motivi, in quanto la sentenza della Corte di giustizia avrebbe rilevato una serie di inadempienze, che solo in parte sarebbero potenzialmente riconducibili agli enti locali, risultando invece ascrivibili per il resto alla responsabilità di altre amministrazioni; nello specifico caso del Comune di Lesina, la discarica oggetto della sentenza della Corte di giustizia non sarebbe abusiva, bensì regolarmente autorizzata e successivamente dismessa, e il Comune si sarebbe attivato sin dal 2009 per il ripristino dell’area; attualmente il progetto di messa in sicurezza permanente sarebbe stato approvato dal Commissario straordinario e sarebbe in fase di predisposizione la procedura di gara, e tuttavia il Ministero dell’economia e delle finanze continuerebbe a includere indebitamente il Comune ricorrente tra gli Enti inadempienti da assoggettare all’azione di rivalsa;
IV) ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili già richiamati nei precedenti motivi, perché l’atto impugnato avrebbe disposto in modo indiscriminato nei confronti di una serie di Enti, senza considerare la specificità delle singole situazioni;
V) violazione della legge n. 241 del 1990, carenza di istruttoria e illogicità della motivazione, violazione dell’articolo 97 della Costituzione sotto il profilo della perplessità dell’azione amministrativa, violazione del principio di leale collaborazione ed eccesso di potere sotto plurimi profili; ciò in quanto nell’elenco delle discariche oggetto di sanzione sarebbero stati ricompresi siti estranei al tema, ad esempio perché la responsabilità della bonifica sarebbe stata ascrivibile allo Stato o perché rientrerebbero tra le discariche autorizzate o per le quali gli enti locali si sarebbero attivati da tempo per eseguire le verifiche necessarie ad escludere la contaminazione, ovvero – come nel caso oggetto di controversia – per eseguire la bonifica e la messa in sicurezza;
VI) violazione del principio di leale collaborazione, nonché del principio di correttezza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione, violazione dell’articolo 43 della legge n. 234 del 2012, violazione dell’accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali approvato nella Conferenza Unificata del 24 gennaio 2008; in particolare, sarebbe stato disatteso il modulo procedimentale previsto per la rivalsa, nonché l’accordo stipulato in Conferenza unificata nel 2008, il quale richiederebbe che la determinazione delle quote a carico di ciascun ente debba avvenire tenendo presenti le responsabilità nella mancata esecuzione della sentenza di condanna; sarebbe perciò necessaria una fase di contraddittorio fra tutti gli attori, per parametrare e proporzionare le singole responsabilità;
VII) violazione della legge n. 241 del 1990, carenza di istruttoria e illogicità della motivazione, violazione dell’articolo 97 della Costituzione sotto il profilo della perplessità dell’azione amministrativa, violazione del principio di leale collaborazione ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto la ripartizione degli importi fra le diverse discariche sarebbe avvenuta in modo indistinto e lineare, senza tenere in alcuna considerazione le specificità dei siti non bonificati (dimensioni, livello di rischio ambientale, e via dicendo); l’illegittimità risulterebbe evidente nella fattispecie, trattandosi di un sito che avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di infrazione.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito in giudizio.
6. Si è, inoltre, costituita in giudizio la Regione Puglia, la quale ha illustrato diffusamente la vicenda amministrativa all’origine della controversia e ha rimarcato l’assenza di qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale per il ritardo nel ripristino dell’area interessata dalla discarica. L’Ente ha chiesto quindi, per quanto di proprio interesse, di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.
7. All’udienza pubblica udienza del 6 novembre 2019 l’Avvocatura dello Stato ha eccepito nel corso della discussione orale l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Oggetto del presente ricorso è la nota indicata in epigrafe, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha riattivato la procedura volta a ottenere il reintegro delle anticipazioni effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze per il pagamento delle sanzioni comminate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 2 dicembre 2014.
Il Comune ricorrente lamenta, come detto, che con la predetta nota gli sarebbe stata illegittimamente richiesta la corresponsione, a titolo di rivalsa, delle somme versate dallo Stato in relazione a una discarica presente sul territorio comunale.
9. Ad avviso del Collegio è opportuno inquadrare la vicenda individuando la normativa alla stessa applicabile ed esaminare il contenuto dell’atto impugnato, in primo luogo per accertarne la natura.
10. Al riguardo, deve rilevarsi che, in base all’articolo 43, comma 1, della legge n. 234 del 2012, “ Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell’Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ”.
È inoltre previsto che “ Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ” (comma 4) e che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa sia stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 6).
Il comma 5, lett. a) , del medesimo articolo 43 stabilisce, poi, che qualora l’obbligato sia un ente territoriale, la rivalsa debba essere esercitata nei modi di cui al comma 7; disposizione, quest’ultima, in base alla quale “ I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma ”.
Il successivo comma 8 prevede, inoltre, che “ In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma ”.
Deve, infine, rimarcarsi che, ai sensi del comma 9- bis del medesimo articolo 43, “ Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all’articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse ”.
11. Dalla lettura delle disposizioni riportate si ricava che è prevista ex lege un’azione di rivalsa dello Stato italiano nei confronti dei soggetti che si accertino essere responsabili delle infrazioni per le quali esso ha subito una sentenza di condanna, emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, TFUE.
L’ iter previsto a tal fine è procedimentalizzato e le singole fasi sono puntualmente disciplinate dalla legge.
In particolare, nell’ipotesi in cui i soggetti obbligati siano (o possano essere) enti territoriali, come nel caso oggetto del presente giudizio, si richiede il previo raggiungimento tra tali enti e lo Stato di un’apposita intesa, il cui contenuto è recepito mediante un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
Ove, invece, non si raggiunga l’intesa, deve essere adottato un provvedimento esecutivo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nel caso oggetto del presente giudizio, una volta che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato lo Stato italiano, con la sentenza del 2 dicembre 2014, per non aver adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla precedente sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250) e per essere, perciò, venuto meno agli obblighi su di esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, si è aperto l’ iter procedimentale volto a consentire allo Stato di esercitare la rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
Con nota n. 31524 del 1° aprile 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato il procedimento per l’acquisizione dell’intesa prevista dall’articolo 43, comma 7, della legge n. 234 del 2012.
Le Autonomie regionali e locali hanno chiesto tuttavia di sospendere la decorrenza del termine di novanta giorni fissato nella nota di avvio della procedura di rivalsa da parte del Ministero. La suddetta richiesta è stata accolta dal Governo e di ciò ha preso atto la Conferenza unificata nella seduta del 26 maggio 2016.
È poi intervenuta l’impugnata nota del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale si è evidenziato che “ alla data attuale (...) non è stato possibile il perfezionamento dell’intesa prevista dal citato art. 43, comma 7, della legge 234/2012, attese le osservazioni formulate dalle Amministrazioni territoriali interessate su aspetti di merito settoriali ” e si è quindi invitato il “ Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a voler definire, unitamente con le altre Amministrazioni in indirizzo, gli elementi istruttori di propria competenza, propedeutici al raggiungimento dell’intesa di cui al citato art. 43, comma 7, della legge 234/2012 ”, comunicandone gli esiti al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, “ ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze ”.
Si è ulteriormente precisato che, trascorsi quattro mesi dal ricevimento della stessa nota, in mancanza degli elementi che consentissero il raggiungimento dell’intesa, si sarebbe provveduto, “ ai sensi dell’art. 43, comma 8, primo periodo, della medesima legge 234/2012 a comunicare tale circostanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza ”.
13. Dal tenore della nota si evince in modo chiaro la sua natura di atto endoprocedimentale, ossia privo di carattere provvedimentale e di portata lesiva nei confronti dei Comuni destinatari, tra i quali si annovera quello ricorrente.
13.1. In nessun punto, infatti, la nota contiene precise statuizioni, in termini di obbligo di corrispondere un quantum , quale conseguenza dell’azione di rivalsa dello Stato italiano nei confronti dell’Ente locale.
In particolare, ogni eventuale obbligo di “dare” è rimandato a un momento successivo, nel quale si dovrà cercare di raggiungere un’intesa per ottenere una soluzione condivisa da tutti gli attori istituzionali coinvolti; intesa all’esito della quale dovrà comunque essere adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze uno specifico atto provvedimentale. Solo nell’ipotesi in cui tale intesa non dovesse essere raggiunta il provvedimento dovrà essere emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13.2. Allo stato manca, perciò, un nocumento in capo al Comune ricorrente, non essendo certo né l’ an né il quantum debeatur , quale quota a suo carico della sanzione che lo Stato ha dovuto corrispondere a causa della presenza sul territorio nazionale delle discariche e degli altri siti inquinati e delle correlate violazioni a numerose disposizioni contenute nelle direttive europee sopra richiamate.
L’atto impugnato s’inserisce infatti nell’articolata attività procedimentale prevista dalla legge e non ancora conclusa.
13.3 Né possono spostare i termini della questione le somme indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze con riferimento a ciascun Comune, atteso che tale indicazione non ha alcun valore cogente, né esprime ex ante e a prescindere dal raggiungimento dell’intesa il “contributo” che ciascun ente territoriale è chiamato a versare quale soggetto responsabile dell’inquinamento.
L’operazione che è stata compiuta è infatti meramente matematica: è stata eseguita una ripartizione in astratto, sulla base esclusivamente di dati oggettivi, del costo della sanzione che lo Stato italiano è stato condannato a pagare dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, senza imporre alcun preciso obbligo di versamento in capo a ciascun ente territoriale, come quello ricorrente.
In altre parole, l’esito dell’intesa, ancora da acquisire, potrà dare luogo ad altri risultati, come la previsione di un importo differente da versare da parte del Comune ricorrente, o addirittura l’accertamento dell’assenza di alcun obbligo di pagamento a carico dello stesso Ente.
13.4. Anche nel caso in cui l’intesa non fosse raggiunta, la nota impugnata manterrebbe la propria natura di atto endoprocedimentale, spettando in questo caso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri assumere le proprie determinazioni conclusive.
Per tali ragioni, anche sotto il profilo in ultimo considerato, l’atto impugnato è privo di portata lesiva.
14. Ne consegue che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse.
15. In ragione della peculiarità della questione esaminata si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente FF
Marina Perrelli, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO