Ordinanza collegiale 6 febbraio 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2025, proposto dall’avvocato Roberto Antonio Brigante, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Antonio Brigante e Paolo Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aquileia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulla “ sesta richiesta ”, sulla “ settima richiesta ”, sulla “ ottava richiesta ” e sulla “ nona richiesta ” di cui all’ “istanza di accesso civico (art. 5 – comma 1 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)” inviata a mezzo p.e.c. il 17.2.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aquileia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa CL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato il 30.3.2025 e depositato in pari data, l’avv. Brigante, premesso di aver presentato al Comune di Aquileia il 17.2.2025 un’istanza di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5 comma 1 d.lgs 33/2013, avente ad oggetto 14 richieste relative a documenti che non risultavano pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, di cui risulterebbero non riscontrate la “ sesta ”, la “ settima ”, l’” ottava ” e la “ nona ”, chiede che questo Tribunale, previo annullamento del silenzio ed accertamento dell’obbligo di pubblicazione:
- “ per quanto concerne la sesta richiesta prevista dall’art. 17 D.Lgs n. 33/2013 inerente la pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato;
- per quanto concerne la settima richiesta prevista dall’art. 16 D.Lgs n. 33/2013 inerente la pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza del personale;
- per quanto concerne l’ottava richiesta prevista dall’art. 35 DLgs n. 33/2013 inerente la pubblicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- per quanto concerne la nona richiesta prevista dall’art. 30 DLgs n. 33/2013 inerente la pubblicazione dell’importo dei canoni di locazione o di affitto percepiti e pagati”, ne ordini la pubblicazione con comunicazione dell’avvenuto adempimento e indicazione del collegamento ipertestuale.
2. Rappresenta:
- di aver indirizzato la richiesta di accesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, mentre l’istanza sarebbe stata riscontrata dal Segretario generale del Comune di Aquileia e non dal predetto Responsabile;
- che l’Amministrazione intimata gli avrebbe trasmesso in data 20.3.2025 una nota con cui ha fornito risposta a 10 delle richieste formulate, precisando che “ Per quanto riguarda le altre richieste, saranno trasmesse integrazioni nei prossimi giorni”.
3. Il Comune di Aquileia si è costituito in giudizio producendo memoria in cui ha preliminarmente sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, e nella specie:
- per omessa notifica del gravame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto soggetto diverso dal Comune, incardinato presso il Ministero dell’Interno;
- per mancato preventivo esperimento della speciale tutela amministrativa interna prevista dall’art. 5 d.lgs 33/2013 innanzi al predetto Responsabile;
- per non corretta individuazione dello strumento processuale da azionare, avendo proposto azione ex art. 116 c.p.a. e non con il rito di cui all’art. 117 c.p.a..
Nel merito, ha evidenziato l’infondatezza del ricorso in quanto il Comune di Aquileia, come si evince dal riscontro dd 20.3.2025, non avrebbe rigettato alcuna istanza, né serbato alcun silenzio, dando conto al richiedente “ in maniera puntuale e cristallina” di ogni tipo di informazione in relazione alle diverse richieste, mentre il ricorrente, “ dopo 10 giorni (7 lavorativi) dalla trasmissione della PEC di riscontro da parte del Comune ”, avrebbe notificato il ricorso de quo .
4. Il 16.1.2026 parte ricorrente ha prodotto memoria di replica, in cui ha argomentato in ordine all’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune intimato, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
5. All’udienza camerale del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con ordinanza istruttoria n. 33 del 6.2.2026 il Collegio, “ Considerato che l’ostensione dei dati, riguardando un numero cospicuo di persone e di circostanze, non sarebbe comunque di pronta realizzazione né organizzabile in tempi brevi, comportando uno sforzo organizzativo non indifferente per un Comune di piccole dimensioni;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, e per una più chiara ricostruzione del quadro fattuale – impregiudicata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese – disporre approfondimenti istruttori;
Ritenuto perciò necessario che il Comune di Aquileia depositi in giudizio, nel termine in seguito indicato, una documentata e aggiornata relazione sull’argomento, in modo da chiarire, in particolare:
- se i dati oggetto della richiesta del ricorrente sussistono e sono nella disponibilità dell’Amministrazione;
- se gli stessi sono formalizzati in un documento;
- se sono reperibili in una sezione del sito istituzionale dell’Ente;
- in caso di risposta negativa, se, quando e con quali modalità il Comune intenda provvedere; (…)”, assegnava al Comune intimato il termine di 15 giorni per provvedere ai suddetti adempimenti, fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza camerale del 24.3.2026.
7. Il 20.2.2026 il Comune resistente ha depositato la relazione del Segretario generale dell’Ente, contenente la risposta a tutti i quesiti che erano stati formulati nell’ordinanza istruttoria, nonché i link per l’accesso alla documentazione oggetto delle richieste sesta, settima, ottava e nona del ricorrente, documentazione che è stata altresì prodotta agli atti del presente giudizio.
8. Il ricorrente ha prodotto l’11.3.2026 memoria di replica in cui, preso atto del deposito documentale effettuato dal Comune intimato, ha evidenziato che “ Finalmente, dopo oltre un anno dall’istanza di accesso dd 17.2.2025 (e cioè solo il 19/02/2026), ma solo dopo la presente iniziativa giudiziale ed addirittura solo dopo l’ordinanza istruttoria n. 33/2026 di Codesto Ecc.mo Tribunale, il Comune di Aquileia si è degnato di ottemperare ad un obbligo di legge”, insistendo per l’accoglimento del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
9. All’udienza camerale del 24.3.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Aquileia.
Esse non risultano accoglibili.
11. Il Collegio non disconosce l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale differente, richiamato dall’Amministrazione intimata, sulla cui base poggiano le eccezioni di cui trattasi, che si ritiene però di non condividere.
11.1 Va infatti rilevato che la procedura amministrativa di cui all’art. 5 comma 7 d.lgs 33/2013, non riveste natura di rimedio pregiudiziale rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale avanti al GA, essendo il suo esperimento meramente facoltativo, come si evince dalla formulazione letterale secondo cui “ nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.
11.2 Né può ritenersi necessaria la notifica del ricorso giurisdizionale, a pena di inammissibilità dello stesso, oltre che al Comune anche al Responsabile della prevenzione della corruzione, che nella specie è il Segretario generale dell’Ente i cui atti sono imputabili all’Amministrazione comunale.
Il richiamo nella giurisprudenza sopra riportata del comma 8 dell’art. 5 d.lgs 33/2013, ove è previsto che “ Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata ” concerne la differente fattispecie della notifica del ricorso amministrativo che può essere presentato al difensore civico.
11.3 In riferimento alla corretta individuazione dello strumento processuale, ritiene il Collegio che, come evidenziato dal Consiglio di Stato (pur prendendo atto del divergente orientamento di alcuni Tar), in base al dato testuale dell’art. 116 c.p.a. comma 1 “ Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio (…) ”, articolo che risulta peraltro richiamato anche dall’art. 5 d.lgs 33/2013, il rito applicabile a fronte di un ricorso in materia di accesso civico sia quello dell’art. 116 c.p.a. (cfr tra le altre Cons St sez III, n. 1482/2022; Cons St sez IV, n. 1179/2024).
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha chiesto in subordine l’annullamento del silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. asseritamente serbato dall’Amministrazione sulle predette richieste, previo mutamento del rito, ragione per cui alcuna inammissibilità potrebbe discendere dalla proposizione del ricorso ex art. 116 c.p.a. (sulla cui correttezza peraltro si è già argomentato), potendo il Collegio in ogni caso provvedere ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a..
12. Nel merito, va evidenziato che con la produzione documentale del 20.2.2026, corredata da relazione a firma del Segretario generale del Comune (organo competente a riscontrare l’ordinanza istruttoria di questo Tar, al pari dell’ istanza di accesso, in quanto il predetto ricopre anche la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’Ente locale intimato ai sensi dell’art. 1 comma 7 L. 190/2012), il Comune di Aquileia ha soddisfatto le 4 residue richieste di accesso, a cui aveva fatto riferimento la propria precedente comunicazione interlocutoria.
12.1 Dalla lettura della relazione, si evince che, delle “14 richieste di pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Aquileia” contenute nell’istanza di accesso civico semplice dd 17.2.2025 ( in totale n. 44 documenti ):
- “ Evase prontamente a seguito dell’istanza di accesso n. 3, 5, 10, 12, 13, 14 = 24 documenti”;
- 5 richieste “ (più del 30%) erano infondate (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n.11)” e “per verificare l’infondatezza delle 5 richieste ” i servizi competenti hanno comunque dovuto svolgere “ un’onerosa, in termini temporali, attività istruttoria e di approfondimento giuridico ”;
- “ In riferimento alle restanti richieste (la n. 6, 7, 8, 9), 5 documenti relativi ai tassi di assenza e presenza del personale, sono stati già pubblicati il 28 ottobre 2025, relativi al periodo 2020 – 2024”;
- con riferimento alla richiesta n. 6, “ I dati relativi al personale a tempo determinato in servizio erano reperibili al momento della richiesta nel piano della prestazione, pubblicato su Amministrazione trasparente, sezione Performance/Piano della performance, in cui sono indicate per ogni servizio le unità di personale a tempo determinato e indeterminato in servizio. I dati sono stati formalizzati in quattro documenti. All.1-Elenco dipendenti a tempo determinato 2023 All. 2-Costo del personale a tempo determinato 2023 All. 3-Elenco dipendenti a tempo determinato 2024 All. 4-Costo del personale a tempo determinato 2024”, dati “pubblicati in data 19/02/26”;
- con riferimento alla richiesta n. 7, “ L’ufficio del Personale ha tentato di estrarre i dati relativi ai ‘tassi di assenza’ (art. 16, comma 3, d.lgs 33/2013) dall’applicativo di gestione del personale (Denominato AscotPA Presenze/Assenze), fornito da Insiel S.p.A. Tuttavia si è constatato che la funzionalità specifica per i ‘tassi di assenza’ (denominata TRASP) non risultava attiva per il Comune di Aquileia. Pertanto in data 20/03/2025, l’Ufficio Personale ha provveduto a richiedere, tramite posta elettronica l’abilitazione alla suddetta funzionalità alla ditta Insiel, la quale ha fornito riscontro il 21/03/2025 con l’attivazione della stessa. Successivamente, l’Ufficio ha iniziato l’estrazione mensile dei ‘tassi di assenza’ con riferimento agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. (…) I dati sono stati formalizzati in 5 documenti, uno per annualità (…) pubblicati il 28 ottobre 2025”;
- con riferimento alla richiesta n. 8, “ Nella sezione del sito relativa alle tipologie di procedimenti amministrativi (…) facente parte della macro sezione attività e procedimenti che ricomprende anche la sezione “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati”, sono presenti più tabelle in cui sono indicati per i vari procedimenti amministrativi l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, il responsabile del procedimento, con l’indicazione necessaria per individuare i recapiti, l’ufficio al quale chiedere informazioni con indicazioni dei recapiti, che coincidono con i responsabili per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive così come previsto dall’art. 35 d.lgs n. 33/2013” e che quindi “seppur il dato non era presente nella sezione prevista dal sito, il ricorrente poteva trovare il dato nella sezione dei procedimenti amministrativi” e “ tra l’altro nella home page del sito internet del Comune per ciascun procedimento sono indicati tutti i dati del responsabile del provvedimento, del responsabile dell’istruttoria, del responsabile del potere sostitutivo, degli orari di apertura degli uffici, dei recapiti telefonici, delle mail e del servizio competente (…). In conclusione i dati richiesti erano rinvenibili in più parti del sito comunale”; “per agevolare la lettura dei dati da parte dell’avv Brigante, sono stati formalizzati in un documento di sintesi (…) pubblicato il 19.2.2026”;
- con riferimento alla richiesta n. 9, “ I dati erano disponibili presso l’ufficio tecnico ” che “ dopo aver aggregato gli importi per i vari anni, ha prodotto n. 5 documenti da pubblicare uno per annualità, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. I documenti sono stati resi disponibili in data 19 febbraio 2026”.
13. Gli elementi indicati dal Segretario generale nella sua relazione non sono stati contestati dal ricorrente nella memoria di replica prodotta a seguito del deposito della predetta relazione, per cui possono considerarsi pacifici.
Il ricorrente, per quanto sopra riportato, ha preso atto dell’avvenuta ottemperanza da parte del Comune agli obblighi di pubblicazione, da cui risulta pertanto il soddisfacimento delle ragioni azionate con il presente ricorso.
14. Risultano quindi le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo ” (Cons Stato sez VI, 11.10.2021 n. 6824).
15. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in quanto, sulla base degli elementi sopra evidenziati e non contestati, il diritto di accesso civico così come esercitato con la richiesta dd 17.2.2025, è risultato limitato solo a parte dei documenti di cui il ricorrente aveva richiesto la pubblicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
CL LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL LL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO