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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17298 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 13157/2023 pervenuta all'udienza del 20 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Francesco Controparte_1
e VI Pappalardo
APPELLANTE
E
difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Angela Raimondo e CP_2 P.IVA_1
NT NI
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 24681/2022 depositata il CP_2
28.12.2022 – risarcimento danni da cosa in custodia – mancato esperimento della condizione di procedibilità in primo grado
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Controparte_1
28.12.2022 – atto di citazione in appello notificato il 20.2.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello del
24.2.2023) in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che , in riferimento alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla nei confronti di ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 2051 c.c. a seguito del sinistro occorso in data 26 febbraio 2018- allorquando l'autovettura attorea, regolarmente parcheggiata, era stata investita dalla caduta di un albero subendo notevoli danni materiali- , ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per mancato invio dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita , sulla scorta dell'eccezione sollevata da in prima udienza . CP_2
Ha dedotto parte appellante che il GD , anziché disporre in prima udienza rinvio per la precisazione delle conclusioni, avrebbe dovuto assegnare termine per l'esperimento della condizione di procedibilità .
ha concluso per la conferma integrale della sentenza gravata. CP_2
Tanto premesso in fatto , l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Invero viene in rilievo una controversia di valore inferiore ad euro 50.000,00, sicché, come correttamente eccepito da parte convenuta in prima udienza, avrebbe dovuto essere esperito lo strumento deflattivo della negoziazione assistita di cui all'articolo 3 del decreto legge 132 del 2014, quale condizione di procedibilità del giudizio di primo grado.
Il primo giudice ha fatto buon governo della suddetta normativa.
La sentenza di primo grado va dunque integralmente confermata, non potendosi rimettere la controversia al primo giudice in considerazione dell'elencazione tassativa di cui all'articolo 354
c.p.c. delle ipotesi di remissione della causa al primo giudice.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore di
[...]
, che si liquidano in € 1278,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e cPA come CP_2
per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 13157/2023 pervenuta all'udienza del 20 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Francesco Controparte_1
e VI Pappalardo
APPELLANTE
E
difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Angela Raimondo e CP_2 P.IVA_1
NT NI
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 24681/2022 depositata il CP_2
28.12.2022 – risarcimento danni da cosa in custodia – mancato esperimento della condizione di procedibilità in primo grado
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Controparte_1
28.12.2022 – atto di citazione in appello notificato il 20.2.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello del
24.2.2023) in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che , in riferimento alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla nei confronti di ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 2051 c.c. a seguito del sinistro occorso in data 26 febbraio 2018- allorquando l'autovettura attorea, regolarmente parcheggiata, era stata investita dalla caduta di un albero subendo notevoli danni materiali- , ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per mancato invio dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita , sulla scorta dell'eccezione sollevata da in prima udienza . CP_2
Ha dedotto parte appellante che il GD , anziché disporre in prima udienza rinvio per la precisazione delle conclusioni, avrebbe dovuto assegnare termine per l'esperimento della condizione di procedibilità .
ha concluso per la conferma integrale della sentenza gravata. CP_2
Tanto premesso in fatto , l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Invero viene in rilievo una controversia di valore inferiore ad euro 50.000,00, sicché, come correttamente eccepito da parte convenuta in prima udienza, avrebbe dovuto essere esperito lo strumento deflattivo della negoziazione assistita di cui all'articolo 3 del decreto legge 132 del 2014, quale condizione di procedibilità del giudizio di primo grado.
Il primo giudice ha fatto buon governo della suddetta normativa.
La sentenza di primo grado va dunque integralmente confermata, non potendosi rimettere la controversia al primo giudice in considerazione dell'elencazione tassativa di cui all'articolo 354
c.p.c. delle ipotesi di remissione della causa al primo giudice.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore di
[...]
, che si liquidano in € 1278,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e cPA come CP_2
per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri