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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. LETTERE RACCOMANDATE: si presumono conosciuta dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postaleAvv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 19 gennaio 2026
ISSN 2385-1376 Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, con l'ordinanza del 26 novembre 2025. Con ricorso ex art. 700 cpc, un correntista agiva in via di urgenza contro la Banca in quanto dopo la presentazione di un assegno privo di fondi, aveva provveduto all'iscrizione del nominativo della ricorrente nella Centrale d'Allarme Interbancaria, con conseguente provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad emettere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
dott. Roberto Cordio Presidente
dott. Sergio Centaro Giudice relatore ed estensore dott.ssa Laura Messina Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 630 comma 3 c.p.c. sul reclamo iscritto al n. 11529/2024 R.G. avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa dal G.E. nell'ambito del procedimento esecutivo presso terzi contrassegnato dal n. 2047/2024 R.G.E.
promosso da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (cod. fisc. : Parte_1
), con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Acireale (CT) Via P.IVA_1
J.F. Kennedy n. 17, presso lo studio dell'avv. Paolo Calabretta (cod. fisc. ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti
reclamante
Contro
nato a [...] il [...] (cod. fisc. : , ivi elettivamente TR C.F._2 domiciliato in Viale della Libertà n. 212, presso lo studio dell'avv. Marco Consolato Addario (cod. fisc. :
), reclamato C.F._3
E nei confronti di
per personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (cod. fisc. : Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
terzo pignorato contumace OGGETTO: Reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. avverso provvedimento dichiarativo di estinzione di procedura esecutiva mobiliare.
Il reclamo è stato posto in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, nei rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza reclamata, resa il 24.10.2024 (e comunicata nella stessa data), il G.E. ha rilevato l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 543 comma 5 c.p.c. ritenendo – in particolare – che la notifica alla parte esecutata dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo non fosse stata eseguita entro la data dell'udienza di citazione ed ha, pertanto, dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso dall' . Parte_1
Quest'ultima, in data 8.11.2024, ha proposto reclamo al Collegio lamentando l'erroneità dell'ordinanza. La creditrice ha rilevato, in particolare, che la notifica dell'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. sarebbe stata tempestivamente eseguita anche nei confronti del debitore, dovendo tenersi in considerazione l'epoca in cui la notificazione venne richiesta dal notificante, in applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti processuali, enunciato dalla Corte Costituzionale. Ha rilevato, altresì, che il termine entro il quale effettuare la notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. corrispondesse con la data dell'udienza di effettiva comparizione innanzi al G.E., qualora non coincidente con l'udienza di citazione indicata dal creditore procedente. Ha dedotto, infine, di aver anche proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza reclamata, rilevando di non avere certezza in ordine al rimedio esperibile avverso il provvedimento di dichiarazione inefficacia del pignoramento per inosservanza delle disposizioni indicate dall'art. 543 comma 5 c.p.c..
La reclamante ha, quindi, concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata, previa sospensione della sua efficacia. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con decreto del 12.11.2024 è stato assegnato al reclamato il termine per il deposito di note difensive.
si è costituito in giudizio depositando memoria con la quale ha rilevato l'inammissibilità TR del reclamo, ritenendo che il rimedio esperibile fosse quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617
c.p.c.. Secondariamente, il reclamato ha rilevato la correttezza dell'ordinanza assunta dal Giudice dell'esecuzione ed oggetto di impugnazione e ne ha chiesto la conferma.
Il terzo pignorato, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Il reclamo è posto in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
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In via preliminare, va dichiarata la contumacia del personale del Ministero delle Controparte_4
Finanze, non costituito in lite nonostante la regolarità della notifica del reclamo.
Ancora in via preliminare, il Collegio – in continuità con i numerosi suoi precedenti ed in uniformità alle decisioni assunte da altri Tribunali (c.f.r., ex multis, Tribunale di Ferrara – Sentenza n. 800/2024) - reputa il reclamo ammissibile, trattandosi di rimedio avverso un'ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo.
Nel merito, il reclamo è fondato e va accolto. Alla luce della documentazione offerta dalle parti, si osserva quanto segue.
L' , in forza di ruoli esattoriali esecutivi, ha notificato al debitore, Parte_1 CP_1
, ed al terzo, atto di pignoramento, ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e 543 c.p.c., indicando, quale
[...] data di citazione, quella del 17.07.2024. L'Agente della riscossione, conseguentemente, in data 29.05.2024, ha iscritto a ruolo la procedura esecutiva sub n. 2047/2024 R.G.. La creditrice ha, poi, notificato l'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. al terzo ed al debitore.
In particolare, con riguardo al terzo, la notificazione dell'avviso è stata eseguita a mezzo pec del 5.06.2024, andata a buon fine. Nei riguardi del debitore, la notificazione dell'avviso è stata eseguita a mezzo dell'Ufficiale della riscossione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Quest'ultima notificazione si è, quindi, perfezionata con l'invio della raccomanda informativa n. 57338468134-5, data 5.07.2024 e Parte_2 restituita al mittente per compiuta giacenza, in data 20.08.2024.
Il Giudice dell'Esecuzione, con l'ordinanza reclamata ha, quindi, rilevato che la notifica dell'avviso al debitore si sarebbe perfezionata ben oltre la data dell'udienza di citazione - fissata per il 17.07.2024 – ed ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento.
Ciò posto, la reclamante ha invocato l'applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti processuali introdotto dalla Corte costituzionale e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, assumendo che, al fine di evitare la declaratoria d'inefficacia del pignoramento, fosse sufficiente richiedere la notificazione dell'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. entro la data dell'udienza di citazione.
Invero, questo Ufficio ha più volte affermato che la ratio dell'art. 543 c.p.c. è nel senso di rendere conoscibile l'iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo entro la data di citazione (che potrebbe coincidere anche con la prima udienza effettiva) e non, invece, in un momento successivo;
il procedimento notificatorio, dunque, deve essere integralmente perfezionato sia per il debitore che per il terzo alla data indicata quale udienza di comparizione dallo stesso creditore. Non è, dunque, sufficiente che il creditore abbia, ad esempio, consegnato l'atto all'Ufficiale Giudiziario prima dell'udienza di citazione, dovendosi invece tenere conto dei tempi di perfezionamento delle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale o ai sensi dell'art. 140 o 143 c.p.c.. Il terzo, infatti, che alla data dell'udienza di citazione non abbia ricevuto alcun avviso, dovrebbe ritenersi libero dal vincolo e potrebbe legittimamente disporre delle somme a favore del debitore. Per cui è necessario che, entro la data indicata come citazione, la notifica si sia perfezionata nei modi di legge nei confronti del debitore e del terzo ed indipendentemente dalla conoscenza effettiva dell'iscrizione a ruolo che questi abbiano avuto aliunde. È evidente che lo scopo della norma è quello di svincolare, in tempi rapidi, eventuali somme trattenute dai terzi pignorati ove il creditore non intenda coltivare l'esecuzione, iscrivendo a ruolo la procedura. Detta esigenza emerge chiaramente dalla Relazione illustrativa della modifica normativa che ha evidenziato la necessità di “prevedere che anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo – e, dunque, della permanenza del vincolo di pignoramento – sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo altresì che l'inottemperanza all'obbligo di avviso del terzo comporti il venir meno degli obblighi ex art. 546 c.p.c. in capo a quest'ultimo a far data dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.
Il fatto, poi, che la sanzione per il mancato rispetto del precetto normativo sia l'inefficacia, fa ritenere che il termine sia perentorio e non sia possibile, quindi, chiedere ed ottenere un rinvio per effettuare la notifica dell'avviso, né una rimessione in termini. Va, tuttavia, rilevato che, nel caso di specie - a differenza di quanto affermato dal Giudice dell'Esecuzione con l'ordinanza reclamata – la notificazione dell'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. nei confronti del debitore si è perfezionata in data anteriore all'udienza di citazione, sicché non poteva dichiararsi l'inefficacia del pignoramento.
Al riguardo occorre evidenziare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 14.01.2010 ha, notoriamente, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Il principio risulta assimilato in numerose pronunce della Corte di Legittimità che ha, quindi, enunciato il principio così massimato: “a seguito della sentenza della Corte cost. n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, n.4748).
Nella specie, come anche rilevato dal Giudice dell'esecuzione (e come è pacifico tra le parti), la raccomandata informativa della notifica è stata spedita il 5.07.2024 ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Ne deriva che, in applicazione dei principi di diritto enunciati dal Giudice delle Leggi e dalla Corte di
Legittimità, la notificazione si è perfezionata, avuto riguardo al debitore, al decorso di dieci giorni rispetto alla data del 5.07.2024, quindi anteriormente alla data dell'udienza di citazione del 17.07.2024.
Ne deriva che, la notificazione dell'avviso ex art. 543 comma 5 è avvenuta, sia con riguardo al terzo che con riguardo al debitore, entro il termine indicato dal codice, sicché non poteva essere pronunciata l'inefficacia del pignoramento ai danni di . TR
Occorre, ancora, rappresentare che l'art. 3 del d. lgs. 164 del 31.10.2024 (c.d. Correttivo alla Riforma
Cartabia) ha riformato l'art. 543 comma 5 c.p.c., prevedendo, nella nuova formulazione, che la notificazione dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo debba essere effettuata – a pena di inefficacia del pignoramento - soltanto nei confronti del terzo (e, non più, anche nei confronti del debitore). L'art. 7 comma 1 del medesimo decreto ha, quindi, previsto che la novella vada applicata ai procedimenti introdotti successivamente al 28 Febbraio 2023.
Stante il perfezionamento della notificazione dell'avviso nei riguardi del debitore anteriormente all'udienza di citazione, appare superflua l'indagine in ordine all'applicabilità delle nuova formulazione dell'art. 543
c.p.c. al procedimento esecutivo n. 2047/2024 R.G., introdotto successivamente al 28 Febbraio 2023.
Per quanto sopra esposto, il reclamo va accolto con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui dichiara l'inefficacia del pignoramento ed ordina lo svincolo delle somme pignorate.
Per quanto concerne la regolazione delle spese processuali, in ragione del nuovo quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 164/2024, appare giustificato disporre la compensazione, tra le parti, della metà delle dette spese, e la condanna di al pagamento della restante metà in favore dell' TR [...]
, liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022. Deve essere, infine, dichiarata CP_5
l'irripetibilità delle spese processuali nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia del P_ RT
.
[...]
- Accoglie il reclamo proposto dall' di e, per l'effetto, Parte_1 CP_8 revoca l'ordinanza del 24.10.2024 adottata nel procedimento esecutivo n. 2047/2024 R.G.E. nella parte in cui dichiara l'inefficacia del pignoramento ed ordina lo svincolo delle somme accantonate;
- Compensa tra le parti costituite il pagamento della metà delle spese processuali del presente grado e condanna al pagamento della restante metà in favore dell' TR RO
, che liquida in € 653,50, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
[...]
- Dichiara l'irripetibilità delle spese nei confronti della parte contumace.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione Civile del 30/1/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Sergio Centaro Dott. Roberto Cordio