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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/09/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 446/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), nata in CATANZARO (CZ) il Parte_1 C.F._1
06/10/1969, elettivamente domiciliata presso i difensori in VIA VITTORIO PISANI 31 -
20124 MILANO (MI), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROMANO PATRIZIA e LIUNI
MARIAVINCENZA appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nata in Controparte_1 C.F._2
MILANO (MI) il 22/01/1966, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA
CONSERVATORIO 15 - 20122 MILANO (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. PAGINI
PAOLA appellata
1
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova Parte_1 accogliere l'appello, per i motivi esposti in atti e/o per quanto meglio ritenuto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 866/2024 del Tribunale di Genova, Rep. n. 721/2024, emessa e pubblicata il 18 marzo 2024, al termine del giudizio R.G. n. 5269/2023, notificata ai fini del passaggio in giudicato in data 20 marzo 2024, con accoglimento delle seguenti conclusioni: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. per i fatti di Controparte_1 cui è causa, e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare l'Arch. Controparte_1 al pagamento a favore della SI.ra dell'importo di:
[...] Parte_1
(i) Euro 14.400,00, oltre IVA, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà determinata in corso di giudizio, a titolo di esborsi necessari per l'esecuzione dei lavori di messa in funzionamento e sicurezza della caldaia e per il completamento dell'impianto di condizionamento;
(ii) Euro 2.200,00, incluso IVA, a titolo di restituzione dell'importo corrisposto per l'esecuzione del progetto esecutivo dell'impianto termo-idraulico;
(iii) Euro 100.000,00, a titolo di danni da mancata locazione;
(iv) Euro 21.708,28, a titolo di restituzione dell'importo corrisposto all'Arch.
[...]
a titolo di spese legali relative al primo grado di giudizio;
CP_1
SEMPRE NEL MERITO, rigettare integralmente la domanda riconvenzionale fatta valere dall'Arch.
[...]
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti o per CP_1 quanto meglio ritenuto, e, per l'effetto, condannare l'Arch. alla Controparte_1 restituzione degli importi versati dalla SI.ra in esecuzione della Parte_1
Sentenza, pari ad Euro 17.425,60, incluso accessori come per legge ed interessi, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà determinata in corso di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere la consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni, richiesta nella memoria ex art. 171-ter n. 2) cod. proc. civ., riferiti al costo dei lavori necessari per rendere utilizzabile l'appartamento oggetto di causa ed al danno da mancato godimento e reddittività dell'appartamento stesso;
valutando altresì - senza inversione dell'onere della prova a carico dell'appellata - l'opportunità di disporre una CTU termo – dinamica per
2 accertare definitivamente la non conformità a norma della collocazione dell'impianto termo
- idraulico.
IN OGNI CASO,
Con vittoria di compensi e spese del primo e del secondo giudizio, oltre alla ripetizione degli oneri di ATP anticipati al CTU, pari ad Euro 3.534,34, ed al pagamento delle competenze di lite del procedimento ATP ex artt. 696-696-bis c.p.c., ed oltre ancora accessori come per legge.”.
Per l'appellata : “Voglia codesta a Ill.ma Corte Controparte_1
d'Appello, previe le più opportune declaratorie del caso, rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto per le argomentazioni meglio esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 866/2024 resa inter-partes dal Tribunale di Genova in data 18 marzo 2024, Rep. n.721/2024.
Con vittoria di spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 866/2024 del 18/03/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1
, committente dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Santa
[...]
Margherita, nei confronti di , progettista e direttore dei Controparte_1 predetti lavori, e di , ditta appaltatrice, al fine di Controparte_2 sentire condannare quest'ultimi al risarcimento dei danni derivanti dall'incompleta esecuzione delle opere commissionate. Il Tribunale così decideva: «RIGETTA tutte le domande attrici e la domanda ex art. 96 c.p.c. della ditta . CONDANNA CP_2 Pt_1
a pagare a : - 13.000,00 euro, oltre accessori di legge,
[...] Controparte_1
e oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per le causali indicate nella motivazione. - le spese di lite sia della fase di accertamento tecnico preventivo, che di quella di merito, che liquida in 264,00 euro per esborsi e in 17.930,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. CONDANNA a pagare a le spese di lite sia della Parte_1 CP_2 fase di accertamento tecnico preventivo, che di quella di merito, che liquida in 17.930,00 euro a titolo di compensi, oltre accessori di legge. PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese di Ctu della fase di Atp, liquidate con il decreto del 14/7/22».
3 Avverso tale decisione , con atto notificato in data 19/04/2024, Parte_1 proponeva appello nei soli confronti di . Con comparsa Controparte_1 si costituiva quest'ultima, la quale instava per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 23/09/2024 la Corte – ritenuto di non disporre la CTU richiesta dall'appellante e di non procedere ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. come domandato dall'appellata – rinviava all'udienza del 21/05/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3
c.p.c. All'esito di tale udienza, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – “L'ERRATA ED INGIUSTIFICABILE EQUIPARAZIONE DELLE
RESPONSABILITÀ DEL TECNICO A QUELLE DELLA DITTA ESECUTRICE DELLE
OPERE TERMO-IDRAULICHE”.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, da una parte, ha affermato che «La mancanza di responsabilità della per i lavori di impiantistica CP_2 si estende sul punto anche alla convenuta la cui posizione deve essere valutata CP_1 solo in relazione alle altre lavorazioni», e, dall'altra, ha concluso che «Per quanto riguarda infine tutte le altre contestazioni dell'attrice, si richiama quanto già osservato a proposito di due delle domande attrici contro la » (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). CP_2
Quanto ai lavori di impiantistica, denuncia l'erroneità della sentenza per aver Pt_1 equiparato la responsabilità di progettista e d.l., con quella di , ditta CP_1 CP_2 esecutrice dei lavori, malgrado le prestazioni richieste alla prima fossero diverse dalle prestazioni richieste alla seconda. L'appellante, in particolare, deduce che: 1) è CP_1 stata citata a giudizio per aver commesso una serie di errori in fase di progettazione degli impianti;
2) gli errori hanno impedito a di completare i lavori;
3) l'assenza CP_2 di responsabilità in capo a non può estendersi a «cui si contesta CP_3 CP_1 proprio di aver erroneamente progettato l'impianto senza tra l'altro avvedersi dei problemi che avrebbero poi impedito all'impresa esecutrice di realizzare i lavori» (pag. 16 dell'atto d'appello).
4 Quanto invece agli altri lavori, lamenta il difetto di motivazione della sentenza Pt_1 per aver escluso la responsabilità di sulla base di un generico richiamo a «quanto CP_1 già osservato a proposito di due delle domande attrici contro la » (pag. 6 della CP_2 sentenza impugnata).
LA CORTE OSSERVA.
I) L'attuale appellante ascrive all'appellata errori di progettazione che avrebbero CP_1 determinato l'impossibilità di completamento delle opere da parte dell'impresa
. CP_2
II) Tuttavia, con riferimento alla responsabilità ascritta all , il Controparte_4
Tribunale ha ritenuto: “Non sussiste quindi alcuna imputabilità al dei ritardi per il CP_2 completamento funzionale della caldaia, dipesi da fatti riconducibili al condominio” (pag. 4 sentenza).
III) L'appellante si limita a sostenere genericamente che l'assenza di responsabilità in capo a non può estendersi a «cui si contesta proprio di aver CP_3 CP_1 erroneamente progettato l'impianto senza tra l'altro avvedersi dei problemi che avrebbero poi impedito all'impresa esecutrice di realizzare i lavori», senza specificare in alcun modo quali sarebbero gli errori progettuali in questione e tanto meno quali sarebbero i problemi di cui la progettista non si sarebbe avveduta e che avrebbero impedito all'impresa esecutrice di completare i lavori.
IV) È chiaro che, se il mancato completamento della caldaia è dipeso da fatti riconducibili al , deve escludersi che il mancato completamento della caldaia fosse dipeso CP_5 dagli errori progettuali attribuiti all'appellata CP_1
V) Quanto invece al preteso difetto di motivazione relativo agli altri lavori, laddove la sentenza avrebbe escluso la responsabilità di sulla base di un generico richiamo a CP_1
«quanto già osservato a proposito di due delle domande attrici contro la », non CP_2 si tratta di difetto di motivazione, ma di richiamo alle ragioni precedentemente esposte nel corpo della sentenza e relative alle domande nei confronti di . L'appellante CP_2 avrebbe dovuto specificare perché tali ragioni non sono idonee e sufficienti a escludere la responsabilità dell'appellata.
VI) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità
2) SECONDO MOTIVO – “L'OMESSO ACCERTAMENTO DELL'ERRORE
PROGETTUALE DEL TECNICO: L'ERRATA COLLOCAZIONE E LA MANCATA
PREDISPOSIZIONE DELLA PRESA D'ARIA DELLA CALDAIA”.
5 L'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di primo grado, considerato che il CTU non ha espresso critiche nei confronti dei progetti aventi ad oggetto la caldaia, ha affermato che «Il danno da mancata locazione non può poi ovviamente essere riconosciuto, perché l'unico vizio che rendeva inabitabile l'immobile, e cioè la mancanza di una caldaia funzionante, non è risultato imputabile a nessuno dei convenuti» (pag. 6 della sentenza impugnata).
sostiene che «Nonostante la presenza di certificazioni attestanti la regolarità e Pt_1
l'intervenuto collaudo della caldaia e sebbene la falsità di tali attestazioni emergesse in modo inequivoco dalla relazione di ATP, che aveva invece dato atto del “(ii) mancato completamento della installazione caldaia (con collegamento fumi e presa d'aria)”, la
Sentenza si è a tal riguardo occupata solo del problema riguardante il collegamento a tetto dello scarico dei fumi, tralasciando completamente di indagare la questione degli errori progettuali che non consentivano – e non consentono – l'allocazione della caldaia lì dove previsto dall'Arch. (pag. 18 dell'atto d'appello). CP_1
L'appellante deduce che l'errore progettuale in ordine alla posizione della caldaia rappresenta una questione centrale ai fini del riconoscimento della responsabilità in capo a la quale, comunque, non avrebbe neppure assolto all'onere di provare il proprio CP_1 corretto adempimento. La prova dell'errore progettuale, invece, troverebbe conferma nella relazione tecnica di parte redatta dall'ing. , secondo cui il locale dove è stata Parte_2 posizionata la caldaia non è sempre ventilato, non è aerato e non è neppure potenzialmente aerabile, rendendo così necessario lo spostamento del generatore di calore in un altro locale (vd. pagg.
3-4 della relazione, doc. 1 appello ). Pt_1
, quindi, rappresenta che «Nonostante si trattasse di un aspetto centrale e Pt_1 nonostante la falsità delle certificazioni rappresentasse la chiara riprova che il CN avesse approcciato il problema dell'impianto relativo alla caldaia in maniera censurabile, il
Tribunale ha tuttavia del tutto omesso di indagare la questione. E, senza ammettere la
CTU richiesta dal CN – sul quale gravava e grava l'onere della prova -, ha ritenuto di non dover censurare l'operato riguardante l'impianto caldaia solo perché l'Arch. CP_6 nel corso della ATP, a questo impianto non aveva mosso particolari rilievi. Ma non considerando, così facendo, che l'ATP condotta dall'Arch. non aveva ad oggetto CP_6 questo genere di indagine, tant'è vero che delle tematiche tecniche e di normativa applicabile (di cui si rinviene menzione, ad esempio, nella sopra richiamata relazione dell'ing. ) nella relazione dell'ATP non si rinviene una sola parola». L'appellante, Pt_2 detto ciò, si rimette all'apprezzamento della Corte in merito all'ammissione di CTU termo-
6 dinamica, rammentando che «il divieto previsto dall'art. 345 cod. proc. civ., comma 3, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche» (pagg. 21-22 dell'atto d'appello). eccepisce l'inammissibilità, l'irrilevanza e l'inattendibilità della perizia dell'ing. CP_1
, in quanto la predetta relazione: 1) è stata prodotta per la prima volta con l'atto Pt_2
d'appello; 2) non esclude la fattibilità di soluzioni proposte in sede di sopralluogo per la ventilazione indiretta ma suggerisce soltanto un diverso tragitto di presa d'aria “di minimo sviluppo lineare”; 3) è stata redatta da un tecnico che non possiede una specializzazione in termo-idraulica e che è stato consulente del Condominio, unico responsabile dei ritardi nei lavori del rifacimento del tetto e quindi anche responsabile del non tempestivo allacciamento della caldaia di alla canna fumaria (cfr. pag. 22 della comparsa Pt_1 di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
I) Nel corso del sopralluogo di cui al verbale 23/11/2023, risulta che fosse presente il tecnico della caldaia, il quale dichiarava: « … tra le soluzioni prospettabili per collegare l'aspirazione dell'aria della caldaia direttamente all'esterno sarebbe preferibile quella di prendere aria dalla facciata laterale, mediante inserimento di un foro di 80 mm (8 cm di diametro).
II) Sempre in sede di sopralluogo, l'Arch. CTP dell'attuale appellante, riferiva «di Per_1 non avere riscontrato errori progettuali nella ubicazione della caldaia, fermo restando i lavori oggi indicati»,
III) Si ricorda che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. Sez. 1, 04/03/2025, n. 5667, Rv. 673931 - 01).
Anche a voler ritenere l'ammissibilità di tale perizia, in contrasto in effetti con l'art. 345 comma 2 c.p.c., alla stessa non può essere riconosciuto alcun valore indiziario, perché smentita dagli elementi probatori che si sono evidenziati.
IV) Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il mancato completamento funzionale della caldaia fosse dipeso esclusivamente da fatti riconducibili al e CP_5 non da errori progettuali.
V) Il motivo è infondato.
7 3) TERZO MOTIVO – “L'ERRONEO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DEL
TECNICO: IL MANCATO COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO”.
sostiene che la decisione di primo grado è contraddittoria in quanto, «da una Pt_1 parte, sostiene che il ritardo nel completamento dell'impianto di condizionamento non sia riconducibile al CN e, dall'altra, richiama a conferma della tempestività la richiesta al inviata sette mesi dopo l'inizio dei lavori e ben due mesi dopo l'asserita CP_5 chiusura dei lavori» (cfr. pag. 23 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, deduce che «la successiva decisione del può rilevare CP_5 semmai ai fini della quantificazione del danno, ma non rileva ai fini della valutazione della non diligente condotta professionale dell'Arch. che aveva completamente tralasciato CP_1 di accertarsi della volontà del prima di progettare l'impianto di CP_5 condizionamento» (pag. 23 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata. «In relazione al mancato completamento poi dell'impianto di condizionamento, alla luce della revoca del novembre del 2020, si richiamano le delibere dell'assemblea del condominio del 7/2/20, 1/2/21 e 7/6/21. Da esse emerge l'ampia discussione condominiale sul posizionamento dei condizionatori all'esterno del palazzo, conclusasi con l'indicazione della collocazione anche di quello della sulla facciata lato chiesa di S. GI (delibera del 7/6/21, con voto Pt_1 favorevole dell'attrice) e quindi proprio dove (“facciata del cortiletto laterale”) la CP_1 aveva già proposto l'inserimento nella sua mail del 3/9/19. Anche in questo caso quindi la condotta della professionista appare corretta tecnicamente, e comunque il ritardo non appare a lei riconducibile» (pag. 5 della sentenza impugnata).
II) La censura è priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, laddove viene posto in evidenza che l'Arch. aveva individuato la soluzione, poi CP_1 accettata dal , sin dal 3/9/2019, quindi tempestivamente;
ragion per cui il CP_5 ritardo è palesemente dipeso dalla tempistica delle delibere condominiali di approvazione della soluzione proposta.
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
4) QUARTO MOTIVO – “L'ERRONEO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ
DELL'ARCH. BONA QUALE DIRETTORE DEI LAVORI E SULLA VIOLAZIONE
8 DELL'ART. 171- TER N.1) COD.PROC.CIV. IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONE EX ART.
1460 COD. CIV.”.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che
«l'incarico di direttore dei lavori è stato regolarmente espletato fino alla sua revoca, e la necessità del versamento del corrispettivo deriva dalla mancanza di colpe della e CP_1 dall'assenza di risarcimenti riconoscibili alla ”», nonché nella parte in cui, con Pt_1 riferimento alla spiegata eccezione ex art. 1460 c.c., ha ritenuto che «“l'eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata soltanto in sede di discussione orale, non appare proposta ritualmente, perché avrebbe dovuto essere proposta alla prima udienza, o comunque quantomeno indicata nelle conclusioni precisate» (così, pag. 6 della sentenza impugnata).
Quanto alla prima statuizione, sostiene che il Tribunale abbia fondato la Pt_1 decisione su motivazioni apodittiche, senza considerare che i) «non ha presentato CP_1 un capitolato delle opere chiaro e completo»; ii) «non ha debitamente rendicontato la
Committente, non ha tenuto la contabilità di cantiere»; iii) «non ha verificato gli stati di avanzamento dei lavori prima di autorizzare i pagamenti della Committente;
iv) «e, una volta appurata l'esistenza di problematiche esecutive, non ha trovato idonee soluzione operative»; v) «ha indebitamente confermato la conclusione dei lavori, quando vi erano ancora opere da completare necessarie per l'abitabilità dell'Appartamento»; vi) «ha avallato le false certificazioni dell'impresa »; vii) non ha prodotto «né CP_2 rendicontazioni a consuntivo, né SAL, né giornale dei lavori, ma degli scambi whatsapp dal contestato valore probatorio e dal tenore per lo più interlocutorio e approssimativo, che certo non possono essere sostitutivi degli obblighi informativi di una professionista» (pagg.
24-25 dell'atto d'appello).
Quanto alla seconda statuizione, l'appellante deduce che «l'eccezione è stata sollevata tempestivamente nel primo atto difensivo utile successivo alla domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 171-ter n.1) cod. proc. civ., e cioè a pag. 14 della prima memoria ex art. 171- ter cod. proc. civ. della SI.ra (“l'attrice ne contesta la debenza in quanto ritiene Pt_1 che il CN non abbia compiutamente eseguito il proprio incarico (…) Pertanto, la
Committente ha omesso il pagamento della somma in parola in virtù del principio inademplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c.”)» (pagg. 25-26 dell'atto d'appello).
PUGLIESE, quindi, conclude che «Il Tribunale avrebbe dovuto accertare le responsabilità dell'Arch. tenendo conto che nessuna prova il CN ha offerto per dimostrare CP_1
l'esatto adempimento alla propria obbligazione di consegnare alla Committente un
9 Appartamento completo, come le aveva prospettato quando aveva assunto l'incarico.
Conseguentemente, essendo stata tempestivamente sollevata, l'eccezione di inadempimento deve essere accolta con ridefinizione della condanna in danno dell'Appellante» (pag. 26 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «L'eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata soltanto in sede di discussione orale, non appare proposta ritualmente, perché avrebbe dovuto essere proposta alla prima udienza, o comunque quantomeno indicata nelle conclusioni precisate. … l'incarico di direttore dei lavori è stato regolarmente espletato fino alla sua revoca, e la necessità del versamento del corrispettivo deriva dalla mancanza di colpe della e dall'assenza di risarcimenti riconoscibili alla CP_1 Pt_1
II) Quanto alla questione della tardività dell'eccezione, risulta effettivamente che l'appellante ha proposto l'eccezione, tuttavia nei seguenti termini: «per quanto attiene la somma di Euro 5.000,00, asseritamente maturata a saldo dell'attività di direzione lavori,
l'attrice ne contesta la debenza in quanto ritiene che il CN non abbia compiutamente eseguito il proprio incarico, tanto che residuano opere progettate ancora ineseguite, come comprovato dalle risultanze della CTU e dalla documentazione in atti, circostanza che le ha prodotto gravi danni. Pertanto, la Committente ha omesso il pagamento della somma in parola in virtù del principio inademplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c.; allo stesso tempo nel preventivo erano indicate voci di costo mai fornite alla Committente (ad esempio, il “contratto” mai realizzato dal momento che i documenti imprescindibili per sottoscrivere un contratto (ad esempio, i preventivi) erano sempre incompleti» (pag. 14 memoria 15/9/2023).
III) Le questioni sollevate oggi dall'appellante in parte appaiono diverse da quelle formulate in primo grado e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; in parte non tengono conto del passaggio della motivazione – non specificamente censurato, secondo il quale: «il primo progetto, documentato con le sue produzioni 3,27, 28, 30 e 41 è stato redatto regolarmente, e deve quindi essere pagato», laddove, come si evince dalla comparsa di costituzione della parte appellata in primo grado, pag. 20, la domanda di condanna si riferiva, nella parte che è stata accolta, « al preventivo originario pattuito, cfr. doc. 1 cit.».
IV) Il motivo pertanto è infondato.
4) QUINTO MOTIVO – “L'ASSENZA DI INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE”.
10 denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver attribuito il mancato Pt_1 completamento dei lavori (e, nello specifico, il mancato collegamento a tetto dello scarico dei fumi della caldaia e dell'impianto di condizionamento) a “fatti riconducibili al
”, escludendo così qualsiasi imputabilità del danno in capo a CP_5 CP_1
L'appellante, in particolare, impugna la sentenza nella parte in cui viene affermato che «È poi evidente come dall'inizio dei lavori condominiali in poi fosse comunque impossibile per l'impresa intervenire sul tetto, salva autorizzazione dell'assemblea condominiale, CP_2 che avrebbe dovuto essere chiesta dalla » (pag. 4 della sentenza impugnata). Pt_1
Ad avviso dell'appellante, la decisione di primo grado: 1) «non tiene conto della circostanza documentata e non contestata che i lavori delle parti comuni del CP_5 sono stati avviati soltanto a febbraio 2020 (cfr. Fascicolo 1° grado, doc.16) e dunque mesi dopo la conclusione dei lavori presso l'Appartamento»; 2) ha trovato fondamento sulla irrilevante circostanza che fosse a conoscenza “dell'imminente inizio dei lavori Pt_1 nelle parti condominiali ad opera dell'impresa Valeriani”; 3) ha affermato in maniera apodittica che doveva chiedere le autorizzazioni condominiali, trascurando che Pt_1
«l'Arch. intratteneva direttamente rapporti con l'amministrazione condominiale (cfr. CP_1
Fascicolo 1° grado, doc. 17)» (sic, pagg. 26-27 dell'atto d'appello).
Secondo la tesi difensiva di , quindi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere Pt_1 che: «(i) la presenza del Condominio era un fatto del tutto prevedibile e, conseguentemente, era necessaria l'acquisizione delle autorizzazioni preventive dell'ente per il completamento di alcuni lavori (apposizione unità esterna del condizionatore); (ii)
l'Arch. aveva pieno mandato a relazionarsi con il Condominio quale direttore dei CP_1 lavori e responsabile del cantiere;
(iii) i lavori condominiali nel 2019 (anno in cui si sono svolti i lavori presso l'Appartamento) erano stati soltanto deliberati ma non sono stati avviati fino al febbraio 2020 e di ciò l'Arch. era a conoscenza, pertanto, ogni ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori e/o mancato completamento sono dipesi, in via esclusiva, dalla sua condotta negligente e imperita, e quindi non dai lavori condominiali» (pagg. 27-28 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Il 6/12/19 la scrive al Conte via whatsApp, Pt_1 chiedendogli di farle avere le “certificazioni della conformità dell'impianto”.
Alla richiesta di chiarimenti del (“impianto sanitario…e caldaia?”), la CP_2 Pt_1 chiarisce (“mi servono tutte quelle di legge”), e poi aggiunge “la caldaia me la monteranno più avanti”.
11 Allora il la informa che “la caldaia è già installata”, precisando però subito dopo che CP_2
“manca la tubazione fumo che faremo contestualmente ai lavori del tetto”.
La risponde “va bene, le prepari tutte e poi quando ce le ha mi scriva e vediamo Pt_1 come fare. Quindi le certificazioni si possono già fare anche se ci sono quei lavori da completare sul tetto?”.
Al successivo assenso del all'ultima domanda, l'attrice chiude la conversazione, CP_2 scrivendo “ ok allora quando le ha mi scriva. Grazie”.
Il 17/1/20 l'amministratore del inviava anche alla Parte_3
la comunicazione di inizio lavori alle parti comuni, tra cui il tetto dell'edificio, Pt_1 indicando come data di partenza il 17/2/20.
Il 12/2/20 il inviava via mail alla le certificazioni da lei richieste. CP_2 Pt_1
Dalla lettura complessiva dei documenti citati emerge come la fosse Pt_1 consapevole, ancora prima della comunicazione del 17/1/20, dell'imminente inizio dei lavori nelle parti condominiali ad opera dell'impresa Valeriani.
È poi evidente come dall'inizio dei lavori condominiali in poi fosse comunque impossibile per l'impresa intervenire sul tetto, salva autorizzazione dell'assemblea CP_2 condominiale, che avrebbe dovuto essere chiesta dalla . Pt_1
La successiva emersione della problematica relativa al mancato funzionamento delle canne fumarie sul tetto, di cui risulta traccia documentale nel verbale dell'assemblea condominiale del 1/2/21, a cui partecipò la (“l'Assemblea ritiene opportuno nel Pt_1 contempo del rifacimento del tetto verificare l'effettivo funzionamento delle canne fumarie pertanto demanda incarico ai tecnici del condominio insieme alla ditta Valeriani di effettuare la verifica”), risulta irrilevante ai fini della decisione.
Anche se infatti tali canne fumarie fossero state perfettamente funzionanti, il lavoro di collegamento tra la caldaia dell'appartamento dell'attrice e le stesse non avrebbe potuto essere completato fino alla fine dei lavori condominiali, mentre non è emersa alcuna prova che gli interventi sulle canne abbiano inciso sulla durata di quelli sul tetto.
Non sussiste quindi alcuna imputabilità al dei ritardi per il completamento funzionale CP_2 della caldaia, dipesi da fatti riconducibili al condominio» (pag. 4 sentenza impugnata)
II) L'infondatezza del motivo risulta con evidenza proprio dalla tesi dell'appellante secondo la quale la responsabilità dell'appellata dovrebbe fondarsi sul riconoscimento che «i lavori condominiali nel 2019 (anno in cui si sono svolti i lavori presso l'Appartamento) erano stati soltanto deliberati ma non sono stati avviati fino al febbraio 2020 e di ciò l'Arch. era a CP_1 conoscenza, pertanto, ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori e/o mancato completamento
12 sono dipesi, in via esclusiva, dalla sua condotta negligente e imperita, e quindi non dai lavori condominiali», laddove è chiaro che la delibera assunta escludeva di per sé la possibilità di completamento dei lavori, se non con l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, come puntualizzato correttamente nella sentenza impugnata.
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
6) SESTO MOTIVO – “IL PRESUNTO (MA IN REALTÀ INESISTENTE) ERRORE DI
IMPOSTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONDANNA DEL TECNICO.”
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le domande attoree «sono state impostate non come riduzione del corrispettivo ma come risarcimento danni», con la conseguenza che «l'impostazione esclusivamente risarcitoria delle richieste della rende queste ultime prive di Pt_1 prova» (pagg. 5 e 6 della sentenza appellata).
denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 1218 c.c., sostenendo che «l'azione Pt_1 di risarcimento del danno possa essere promossa in via autonoma come consentito dallo stesso art. 1453 cod. civ. che, accanto al rimedio caducatorio della risoluzione, consente
“in ogni caso” il risarcimento del danno» (pag. 28 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, precisa che, «Nel caso di specie, fatta eccezione (i) per l'importo di
Euro 2.000,00, oltre IVA, corrisposto dalla Committente per la realizzazione del progetto esecutivo (comprensivo del progetto dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico) che la
SI.ra ha chiesto in restituzione e (ii) per l'importo di Euro 5.500,00, oltre IVA, per Pt_1 la quale l'odierna Appellante ha spiegato tempestiva eccezione di inadempimento a fronte della domanda riconvenzionale spiegata dal CN nel giudizio di primo grado, la domanda è stata, dunque, correttamente “impostata” come risarcitoria» (pag. 29 dell'atto d'appello).
, infine, deduce di aver dato prova dell'esistenza di un danno – «di gran lunga Pt_1 superiore agli importi ripetibili» – derivante dall'inabitabilità del proprio appartamento.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «L'impostazione esclusivamente risarcitoria delle richieste della rende queste ultime prive di prova, non essendo state prodotte Pt_1 fatture in relazione agli esborsi sostenuti dopo la fine dell'accertamento tecnico preventivo per ovviare ai mancati completamenti lamentati.
L'unica posta non risarcitoria è costituita dalla richiesta di restituzione di 2.200,00 euro, Iva inclusa, a titolo di corrispettivo per il progetto esecutivo degli impianti elettrico e idrico.
13 Si tratta di progetti però nei confronti dei quali nemmeno la Ctu ha espresso critiche tecniche, con conseguente rigetto delle domande restitutorie relative» (pag. 6 della sentenza impugnata).
II) Appare evidente che la previsione dell'azione di risarcimento, che in ogni caso è possibile svolgere, non esime la parte che esercita tale azione dall'onere di provarne i fatti costitutivi, quindi l'esistenza e l'ammontare del danno.
III) Tale prova nella fattispecie non è stata fornita, mentre, quanto all'unica posta non risarcitoria, è stata esclusa la sussistenza degli errori progettuali attribuiti all'appellata, sui quali la relativa richiesta era stata fondata.
IV) Quanto alla prova del danno derivante dalla inabilità del proprio appartamento, è irrilevante se non sono provate le condotte asseritamente inadempienti che avrebbe cagionato il danno.
V) Il motivo è, pertanto, infondato.
7) SETTIMO MOTIVO – “LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1223 COD. CIV.”.
L'appellante si duole della violazione dell'art. 1223 c.c. per avere il Tribunale affermato che
«L'impostazione esclusivamente risarcitoria delle richieste della rende queste Pt_1 ultime prive di prova, non essendo state prodotte fatture in relazione agli esborsi sostenuti dopo la fine dell'accertamento tecnico preventivo per ovviare ai mancati completamenti lamentati» (pag. 6 della sentenza appellata).
, innanzitutto, richiama il principio di diritto secondo cui «in tema di liquidazione Pt_1 del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell' insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare» (Cass.,
10/11/2010, n. 22826). L'appellante, quindi, sostiene che «il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare quale perdita subita gli importi quantificati dall'Arch. on Per_1 contestati dalle controparti in primo grado, quanto meno con riferimento alle opere da effettuare per (i) spostare la caldaia nella parte in aggetto presente nel bagno A, in quanto essendo presente una finestrella si può garantire la presa d'aria necessaria per il corretto funzionamento e per la sicurezza convogliando le tubazioni di scarico e di andata e ritorno di acqua sanitaria nel controsoffitto del bagno A, bagno B e disimpegno e da lì collegare il
14 tutto all'impianto esistente (cfr. Fascicolo ATP par. (ix) – Allegato 5, All. b Osservazioni
Arch. e doc. 1) e (ii) completare l'impianto di condizionamento, liquidando un Per_1 importo pari ad Euro 14.400,00» (pag. 30 dell'atto d'appello). , infine, pur Pt_1 precisando che il predetto importo non è stato oggetto di contestazione da parte di CP_1 rinnova la richiesta di CTU per la quantificazione dei danni subiti.
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella sostanza, il motivo si riduce alla reiterazione delle richieste risarcitorie correlate:
a) ad errori progettuali dei quali è stata esclusa la sussistenza nell'ambito dell'esame dei precedenti motivi (collocazione della caldaia);
b) al mancato completamento dell'impianto di condizionamento, in relazione al quale è stata ugualmente escluso che emergessero responsabilità a carico dell'appellata.
II) Il motivo è, pertanto, infondato.
8) OTTAVO MOTIVO – “IL DANNO DA MANCATA LOCAZIONE”.
L'appellante impugna la sentenza per non aver riconosciuto il danno da mancata locazione sulla base del fatto che «l'unico vizio che rendeva inabitabile l'immobile, e cioè la mancanza di una caldaia funzionante, non è risultato imputabile a nessuno dei convenuti» (pag. 6 della sentenza appellata).
Al riguardo, sostiene che la sentenza sia carente di motivazione, essendo Pt_1 pacifica l'indisponibilità dell'appartamento a causa del mancato completamento dei lavori ed essendo quindi facilmente presumibile il mancato guadagno sofferto dalla proprietà, «in quanto, se l'Appartamento fosse stato completato, la SI.ra ben avrebbe potuto Pt_1 affittarlo sito in una delle più ricercate località della riviera ligure ai prezzi di mercato in atti
(cfr. All. 2, Fascicolo 1° grado, docc. 19 e 20)» (pag. 32 dell'atto d'appello).
Ciò detto, l'appellante conclude la censura insistendo per il licenziamento di una CTU volta a quantificare i danni da mancata locazione.
LA CORTE OSSERVA.
Il rigetto dei precedenti motivi, con la conferma dell'esclusione dei profili di responsabilità professionale attribuiti all'appellata, comporta il rigetto del presente motivo.
9) NONO MOTIVO – “L'ERRATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE”.
L'appellante lamenta l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del compenso professionale per le attività svolte da CP_1
15 Quanto al pagamento del compenso per l'attività di direzione lavori, si richiama Pt_1
a quanto dedotto con il quarto motivo di censura in merito al rigetto dell'eccezione di inadempimento, in ragione della quale nulla sarebbe dovuto.
Quanto invece al compenso per l'attività di “arredo e interior desing”, l'appellante deduce che la documentazione versata in atti da e utilizzata dal Giudice ai fini della CP_1 decisione (doc. 1 ATP;
docc. 3, 28 e 29) non prova l'esecuzione di tutte le attività ivi descritte. In particolare, sostiene che non abbia provato l'esecuzione Pt_1 CP_1 dell'intera attività di “interior design”, in quanto: «(i) mancano le “proposte, spunti e indicazioni per la scelta di luci (…) accessori”; (ii) mancano i relativi “preventivi e ordini”;
(iii) manca la “D.L. dei mobili da eseguire su misura”; (iv) mancano gli “accessori necessari al completamento della casa: scelta e ordini/acquisti”». A ciò viene aggiunto che: 1)
«prima dell'avvio della fase di arredamento i rapporti tra il CN e la SI.ra si Pt_1 erano ormai deteriorati e questo aveva portato all'interruzione delle attività, sicché è certo che le attività relative alla direzione lavori dei mobili su misura, il supporto nella scelta delle luci e degli accessori, nonché la gestione di preventivi, ordini e acquisti non sono state eseguite e il relativo compenso non è dovuto»; 2) «la circostanza che alcune attività preventivate non siano state eseguite è stata confermata dall'Arch. che, nella CP_1 seconda memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ. ha riferito che gli arredi “non [sono stati] realizzati a causa di un ripensamento dell'avv. a ridosso dell'avvio della Pt_1 produzione da parte dell'artigiano incaricato” (doc.2)» (pag. 34-35 dell'atto d'appello).
L'appellante, infine, rappresenta che il Tribunale, quanto all'incarico di revisione del progetto iniziale che avrebbe determinato il c.d. extra fee, ha richiamato il doc. 17 senza specificare se ha inteso riferirsi al doc. 17 prodotto da o a quello prodotto da Pt_1
A quest'ultimo riguardo, viene evidenziato che «il doc. 17 dell'Arch. (doc. 2) è CP_1 CP_1 la diffida inviata dal proprio legale con la richiesta della somma di Euro 13.000,00, oltre accessori, che evidentemente non può costituire la prova del conferimento dell'incarico da parte della SI.ra . Mentre il doc. 17 della SI.ra è uno scambio e-mail Pt_1 Pt_1 inerente all'apposizione dell'unità esterna dell'impianto di condizionamento» (pag. 35 dell'atto d'appello). Ad avviso dell'appellante, quindi, la sentenza è carente di motivazione.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «L'eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata soltanto in sede di discussione orale, non appare proposta ritualmente, perché avrebbe dovuto essere proposta alla prima udienza, o comunque quantomeno indicata nelle conclusioni precisate.
16 Detratto il pacifico acconto di 6.500,00 euro, si osserva che:
- il primo progetto, documentato con le sue produzioni 3,27, 28, 30 e 41 è stato redatto regolarmente, e deve quindi essere pagato.
- l'incarico di direttore dei lavori è stato regolarmente espletato fino alla sua revoca, e la necessità del versamento del corrispettivo deriva dalla mancanza di colpe della e CP_1 dall'assenza di risarcimenti riconoscibili alla . Pt_1
- gli arredi sono stati progettati (doc. 3, 28 e 29 della , e la loro mancata installazione CP_1 appare irrilevante.
- l'incarico di revisione della progettazione iniziale (cosiddetto extra fee) risulta conferito dalla (v. doc. 17), ed il prezzo originario di favore proposto dalla deve Pt_1 CP_1 considerarsi venuto meno a causa della revoca dell'incarico, con conseguente applicazione del prezzo tariffario, non contestato specificamente dall'attrice.
Quest'ultima deve quindi essere condannata a versare alla 13.000,00 euro, oltre CP_1 accessori ed interessi di legge, in accoglimento della domanda riconvenzionale in esame»
(pag. 6 sentenza impugnata).
II) Si ricorda che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. » (Cass. Sez. 6, 11/02/2021, n. 3587, Rv. 660419 - 01).
III) In sede di esame del quarto motivo di appello, è stato già confermato il rigetto dell'eccezione di inadempimento, che in sostanza viene riproposta con il presente motivo.
IV) In ogni caso, le censure svolte sono del tutto generiche, in quanto il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale sulla base della disamina dei documenti menzionati, mentre l'appellante si limita genericamente: a) a ribadire che «la documentazione versata in atti da e utilizzata dal Giudice ai fini della decisione (doc. 1 ATP;
docc. 3, 28 e CP_1
29) non prova l'esecuzione di tutte le attività ivi descritte», in contrasto con la
Giurisprudenza secondo la quale “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” (Cass. Sez.
U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 02); b) a lamentare la mancata installazione dei
17 mobili, senza censurare la valutazione del Giudice circa l'irrilevanza di tale aspetto sotto il profilo dell'adempimento dell'incarico ricevuto;
c) a censurare la valutazione circa l'incarico di revisione del progetto iniziale, la domanda di condanna relativa a tale incarico è stata rigettata e quindi le relative censure sono inammissibili per difetto di interesse.
V) Il motivo è, pertanto, infondato.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza impugnata Parte_1 pronunciata inter partes in data 18/03/2024 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o
18 istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 04/09/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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