Sentenza 13 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2004, n. 7025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7025 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL0702 5 / 04 IN NOME DEL POO ITA LAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G. N. 18549/01 Dott. Michele DE LUCA Consigliere 20489/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron.13465 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 12/11/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS www. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BISSACCO GASTONE;
2003 - intimato e sul 2° ricorso n° 20489/01 proposto da: 5872 -1- BISSACCO GASTONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende CARLO VISCONTI, unitamente all'avvocato MARTINO CROLLE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 29/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 17/07/00 R.G. N. 35/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione;
assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 24 aprile 1998, TO BI proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del 29 gennaio 1998, emesso dal Pretore di Padova, con cui era stato intimato alla s.n.c. BI TO -cessata ditta BY AS s.n.c. -, di pagare, per contributi evasi e somme aggiuntive, l'importo di L. 220.490.296 in relazione agli obblighi previdenziali per il periodo 01.01.1984/28.02.1986. Premetteva il ricorrente: 1) che la s.n.c. BY AS di BI TO era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con pronuncia in data 18 maggio 1987, che ne aveva determinato lo scioglimento ex art. 2308 cc.; 2) che, come aveva ammesso lo stesso INPS nel ricorso per ingiunzione, il fallimento della BY AS si era chiuso con provvedimento del 13 ottobre 1994, onde non era consentito ad alcun creditore agire contro una società inesistente in quanto cancellata e di cui il BI non poteva più essere ritenuto né socio né legale rappresentante;
3) che comunque il credito era prescritto. Istituitosi il contraddittorio, l'INPS chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, giacché il BI era obbligato al pagamento del residuo credito, al netto dei riparti effettuati, una volta chiusa la procedura fallimentare in parola, essendo tenuto a risponderne anche dopo la cessazione della società di persone, di cui era socio e legale rappresentante. -Con sentenza del 2-16 febbraio 1999, il Pretore di Padova giudice del lavoro- respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti considerazioni: I) nel caso in esame si trattava del fallimento di una società di persone la BY AS s.n.c. - per cui la chiusura della procedura concorsuale, - pur avendo determinato lo scioglimento della società, non aveva eliminato la responsabilità personale dei singoli soci e quindi del BI, in quanto illimitatamente responsabile per i debiti della società stessa;
2) l'eccezione di prescrizione era priva di fondamento posto che il fallimento era stato chiuso il 13 ottobre 1994 ed il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato il 23 gennaio 1998, ben prima del decorso del termine prescrizionale. Con il proposto appello il BI deduceva: I) che la chiusura della procedura fallimentare non determinava lo scioglimento della società come i erroneamente aveva affermato il Pretore bensì l'estinzione, e, quindi, la cancellazione una volta accertata, come nella specie, l'integrale ripartizione dell'attivo; 2) che il giudice di ° primo grado aveva altresì omesso di rilevare che il provvedimento monitorio non era stato emesso nei confronti di BI TO come persona fisica bensì contro la cessata ditta BY AS;
3) che il società in nome collettivo BI TO decreto ingiuntivo era anche infondato nel merito. Resisteva l'INPS, eccependo che la responsabilità del socio e legale rappresentante G di una società di persone era illimitata e pertanto sussisteva anche dopo la cessazione della società stessa e che, nella specie, la chiusura della procedura concorsuale non aveva posto nel nulla la responsabilità dei singoli soci, cui l'Istituto si era rivolto. Con sentenza dell'11-17 luglio 2000, l'adita Corte d'appello di Venezia, in totale riforma della impugnata pronuncia, dichiarava nullo il decreto ingiuntivo n. 49/98 del Pretore di Padova, oggetto di opposizione, non essendo dato comprendere se l'INPS avesse voluto agire nei confronti della s.n.c. BI TO, quale persona giuridica nuova rispetto alla BY AS, alla quale sarebbe succeduta, oppure avesse inteso fare riferimento a quest'ultima. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS con un unico motivo. Resiste TO CC con controricorso, con cui propone anche ricorso incidentale, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2 Con l'unico motivo, il ricorrente Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 645 c.p.c. in relazione agli artt. 163, 3° comma, nn. 1 e 2, e 164 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), ritiene errata l'applicazione delle richiamate norme processuali, laddove il Giudice d'appello ha affermato che nell'indicazione del soggetto ingiunto s.n.c. CC TO - "cessata ditta dichiarata fallita dal Tribunale di Padova il 18.5.87, fallimento chiuso il 13.10.94 GABY CAST, già con sede in PO . (Pd), ora a via Bovio 3, 10137 Torino, in persona del suo legale rapprentante CC dovesse ravvisarsi un'assoluta incertezza in ordine al soggetto destinatarioTO" dell'intimazione monitoria. I Giudici veneziani avrebbero ancora errato nel ritenere applicabili le norme riguardanti l'atto di citazione con il conseguente combinato disposto degli artt. 163-164 c.p.c. h Assume poi l'Istituto ricorrente che tali norme non possono essere applicate automaticamente nel rito del lavoro dove peraltro l'eventuale nullità dell'atto introduttivo (ricorso) del giudizio "per assoluta incertezza in ordine alla persona del convenuto" non integra un difetto insanabile;
la costituzione del convenuto avrebbe infatti effetto sanante. Ancora l'INPS richiama altro principio che in precedenza questa Corte avrebbe già fatto proprio (Cass. 5 novembre 1985 n.5356) per cui l'eventuale errore nell'indicazione del nome del destinatario dell'atto di citazione non determina la nullità dell'atto quando sia possibile individuare il destinatario effettivo sulla base di altri elementi desumibili dallo stesso atto. Osserva ancora l'INPS che è consentito al convenuto opposto che nel processo di cognizione assume la posizione sostanziale di attore di più correttamente formulare le proprie domande nella comparsa di costituzione, secondo le indicazioni ed il disposto dell'art. 414 c.p.c. Dal che discenderebbe che il Giudice adito sarebbe pur sempre chiamato ad emettere "una pronuncia sostanziale in ordine alla domanda di condanna introdotta nel nuovo giudizio", 3 ossia nel giudizio di opposizione. Il ricorso è fondato. Giova preliminarmente chiarire, per meglio evidenziare la "portata” della esposta censura, che l'opposizione a decreto ingiuntivo da' luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non gia' limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento - monitorio, ma essenzialmente ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che puo' essere dall'attore eventualmente ridotta nel -deve accogliere la domanda giudizio d'opposizione) e se il credito risulti fondato1 indipendentemente dalla circostanza della regolarita', sufficienza e validita' degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino M l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece l'eventuale insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, puo' spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. ( ex plurimis, Cass. 25 marzo 2000 n.8162; Cass.28 gennaio 1995 n.1052; Cass. 5 settembre 1987 n.7224). In altri termini, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo istituito dall'intimato a mente dell'art. 645 cod. proc. civ., una volta instauratosi il contraddittorio, l'oggetto del giudizio verte, non solo, e non tanto, sull'ammissibilita' e sulla validita' del procedimento monitorio, a suo tempo, introdotto dall'opposto ma, soprattutto sulla fondatezza della domanda di merito da quest'ultimo coltivata, sulla quale il giudice e' tenuto a pronunciare anche quando, in ipotesi, riscontri le nullita' del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (cfr., in merito, sent. n.3671 del 14.4.1999, espressione di orientamento giurisprudenziale consolidato). Alla stregua del principio cosi' enunciato, risalta all'evidenza che la ritenuta nullità del decreto ingiuntivo opposto, non poteva esonerare il Giudice a quo dal pronunciarsi in ordine alla domanda di condanna introdotta con il giudizio di opposizione, eventualmente rigettandola, ove si fosse accertato che il credito azionato dall'Istituto non potesse essere fatto valere nei confronti dell'opponente, TO BI, ritualmente costituitosi in giudizio. Il ricorso principale va quindi accolto, nei termini suddetti, mentre risulta assorbito quello incidentale, con cui il CC deduce che l'ipotizzata richiesta di condanna nei suoi confronti, in proprio, sotto il riflesso di una diretta responsabilità -quale socio illimitatamente : responsabile- determinerebbe l'inammissibilità della domanda nuova. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice d'appello come designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce ✓ ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento. Roma, 12 novembre 2003. Il Consigliere est. Il Presidente тевны Tukimo Cizinch کےIL CANCELLIERECANCELLERE Depositato in Cancelleria 13 APR. 2004 A 0 oggi, 13 M 1 E - R 3 P BELLIERE Man 5