Ordinanza collegiale 20 novembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Messina, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dell’informazione interdittiva ex art. 91 del d. lgs. n. 159/2011 della Prefettura di Messina del 21 maggio 2025, prot. n. -OMISSIS-, ivi compresi i pareri resi dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Messina del 29 maggio 2024 e successivi, di estremi ignoti, ivi menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. OR OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, operante nel settore della ristorazione e della gestione di locali aperti al pubblico, impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per i motivi di seguito esposti.
1.1. In primo luogo, affermava che vi sarebbero stati fatti sopravvenuti tra l’avvio del procedimento (aprile 2024) e la sua conclusione (maggio 2025) che avrebbero mutato il quadro istruttorio ma non sarebbero stati presi in considerazione dall’Amministrazione.
1.1.1. Premetteva, in proposito, che l’informativa si sarebbe incentrata sul fatto che il padre degli attuali soci della società ricorrente, -OMISSIS- - il quale avrebbe avuto rilevanti cointeressenze con questi ultimi - sarebbe stato coinvolto, per il tramite di altre società dallo stesso amministrate, in particolare la società -OMISSIS- s.r.l., in procedimenti sfociati in altre interdittive, le cui conseguenze si sarebbero riflesse anche sull’odierna ricorrente.
La circostanza sopravvenuta non tenuta in considerazione in fase di adozione del provvedimento sarebbe stata rappresentata dal fatto che le quote di proprietà di -OMISSIS- riferite alla società -OMISSIS- (detentrice del 99% delle quote di -OMISSIS-) sarebbero state pignorate, con provvedimento giudiziale definitivo del settembre 2024, in favore di terzi, il che avrebbe fatto emergere con chiarezza che non si sarebbe trattato di società fittiziamente intestate a dei prestanome al fine di favorire attività mafiose.
Nella specie, stante la sopravvenienza di tale elemento di novità rispetto all’inizio del contraddittorio, quest’ultimo, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere rinnovato; inoltre, nel merito, non avrebbe avuto più senso richiamare il contratto preliminare relativo al trasferimento della piena proprietà del fabbricato utilizzato per l’attività in favore di -OMISSIS-
Per quanto sopra, sarebbe stato, dunque, evidente il difetto di motivazione del provvedimento, che non avrebbe tenuto conto del fatto che -OMISSIS- non sarebbe stata più nella disponibilità del padre dei soci della -OMISSIS-, con la conseguenza che non sarebbe potuta persistere alcuna interferenza su quest’ultima.
1.1.2. Rilevava, ancora, che non avrebbe avuto alcun valore il rapporto di parentela, senza il supporto di ulteriori elementi idonei a confermare delle cointeressenze tra i componenti del nucleo familiare. Nella specie, infatti, eliminati i già riferiti contatti con -OMISSIS-, sarebbe rimasto solo un contratto di comodato di un immobile adibito a casa vacanze in favore di uno dei figli del -OMISSIS- che, tuttavia, in maniera evidente, non avrebbe avuto alcun rilievo nell’ambito dell’informativa.
1.2. In un secondo motivo di ricorso, riferito ai rapporti, indicati nel provvedimento, tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, soggetto asseritamente mafioso, si evidenziava che il riferimento alla precedente sentenza di questo Tribunale riguardante l’interdittiva pronunciata nei confronti di -OMISSIS- sarebbe stato inopponibile, in quanto, trattandosi di procedimento rispetto al quale la società -OMISSIS- e i suoi soci sono rimasti estranei, sarebbe stato necessario il preventivo contraddittorio, impedito tanto dal mancato riscontro dell’istanza di accesso da parte dell’Amministrazione, quanto dalla fissazione della camera di consiglio per la valutazione dell’istanza di visibilità del relativo fascicolo dopo la scadenza per la presentazione del ricorso.
1.2.1. Inoltre i precedenti penali a carico di -OMISSIS-, richiamati nel provvedimento, sarebbero risaliti a ben 15 anni prima e, per tale ragione, sarebbero stati privi dei caratteri dell’attualità.
Si sarebbe trattato, d’altra parte, di violazioni di natura fiscale, riconducibili all’attività imprenditoriale, e non già di delitti riconducibili, anche solo lontanamente, alla fenomenologia dei delitti di stampo mafioso (cc.dd. “reati-spia”).
Rilevante, quale reato spia, avrebbe potuto essere solo il reato di usura, ma in concreto neanche tale precedente sarebbe stato significativo, in quanto riguardante fatti di quasi vent’anni prima, per i quali la condanna, stante l’esiguità della somma da cui l’usura sarebbe derivata (appena 3.000 euro), sarebbe stata contenuta entro il minimo edittale, con ulteriore concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Ribadiva che, comunque, anche con riferimento a tali elementi sarebbe mancato il requisito dell’attualità.
1.2.2. Riguardo al fatto che il Sig. -OMISSIS- avrebbe fittiziamente attribuito la rappresentanza legale della società a dei “prestanomi” (il sig. -OMISSIS-, prima, ed il sig. -OMISSIS-, poi) al fine di schermare il ruolo di un dipendente, sig. -OMISSIS- (indicato quale “appartenente
all’associazione di tipo mafioso -OMISSIS-”) ritenuto il vero dominus di detta società, affermava la società ricorrente che le circostanze dedotte nel provvedimento sarebbero state smentite nella motivazione dell’ordinanza di dissequestro, citata, ma non valorizzata nell’informativa.
Sulla base della motivazione di tale ordinanza, affermava che i figli del sig. -OMISSIS- avrebbero avuto il know how necessario per dirigere il ristorante e che sarebbe stato assolutamente credibile il passaggio di mano per finalità di continuità familiare.
La coesione familiare tra -OMISSIS- e i propri figli, d’altra parte, non avrebbe avuto alcun significato sul piano della prevenzione antimafia.
1.2.3. Sarebbe rimasta indimostrata anche la circostanza che -OMISSIS- opererebbe quale vero dominus della società, in quanto, anche nella motivazione di dissequestro, sarebbe stato indicato il difetto del requisito del dolo specifico in suo capo e valorizzata la precedente qualità di dipendente dell’-OMISSIS- s.r.l. in capo al -OMISSIS-, il quale avrebbe svolto per anni la medesima attività di gestione del pontile annesso al punto di ristorazione.
1.2.4. Rilevava, ancora, che la consulenza tecnica contabile di parte, prodotta agli atti del giudizio n. 2704/2019 R.G.N.R. del Tribunale di Catania, avrebbe attestato che il -OMISSIS- non avrebbe mai posseduto nessuna quota societaria e non avrebbe mai ricoperto alcuna carica.
Sarebbe, inoltre, mancata la prova, sia pure indiziaria, della provenienza delle risorse economiche dallo stesso -OMISSIS-, avendo la -OMISSIS- fatto ricorso, dall’anno 2016, a finanziamenti e scoperture bancarie.
1.2.5. Evidenziava, poi, che nel provvedimento di dissequestro sarebbe stata messa in rilievo l’assenza del benché minimo principio di prova, anche nei colloqui delle telefonate intercettate, in merito alla consapevolezza, da parte della famiglia -OMISSIS-, della presunta mafiosità del -OMISSIS-.
In ogni caso, l’ipotetica qualità del -OMISSIS- di soggetto controindicato non sarebbe stata, comunque, sufficiente a fondare un giudizio di contiguità mafiosa.
1.2.6. Sottolineava che nel procedimento riguardante il -OMISSIS-, le dichiarazioni del pentito OR che avrebbero riguardato la -OMISSIS- si sarebbero, in ogni caso, riferite “alla stagione estiva 2014” quando, ancora, l’attuale governance non aveva acquisito l’attività, tanto è vero che, in tali dichiarazioni, non si sarebbe mai fatto riferimento alla -OMISSIS- o alla -OMISSIS- e non si sarebbe mai fatto il nome di alcuno della famiglia -OMISSIS-.
1.3. Infine, nell’ultimo motivo di ricorso sosteneva che gli elementi istruttori in possesso dell’Amministrazione prefettizia avrebbero dimostrato, comunque, l’occasionalità dei contatti con l’ex dipendente -OMISSIS-, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto, tutt’al più, procedere con l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale, di cui all’art. 94 bis del d. lgs. n. 159/2011.
2. In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
3. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Messina si costituivano in giudizio in data 12 agosto 2025.
4. Con atto depositato in data 1ottobre 2025, parte ricorrente, a seguito della trasmissione della documentazione richiesta all’Amministrazione, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. formulata in seno al ricorso, chiedendo solamente la condanna di controparte al pagamento di spese e compensi.
Sul punto, questo Tribunale, preso atto del rilascio della documentazione per la quale era stata presentata l’istanza ex art. 116 c.p.a., dichiarava, con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025, il non luogo a procedere, riservando la decisione sulle spese al definitivo.
5. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata in data 3 ottobre 2025, l’Amministrazione intimata formulava i propri rilievi sulle diverse censure formulate nel ricorso, chiedendone, in conclusione, il rigetto per infondatezza.
6. La società ricorrente depositava una memoria di replica in data 31 ottobre 2025.
7. All’udienza del 2 dicembre 2025, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
8. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
9. Infondato è, anzitutto, il primo motivo di ricorso.
9.1. Non corrisponde, in effetti, ai reali contenuti e all’articolazione della motivazione del provvedimento l’affermazione secondo cui l’informativa sarebbe incentrata sulle cointeressenze tra il padre degli attuali soci della -OMISSIS-, -OMISSIS-, ed i figli dello stesso -OMISSIS- e -OMISSIS- e sulla titolarità, da parte di quest’ultimo, della -OMISSIS-, già destinataria di informativa interdittiva, la cui legittimità ha resistito al vaglio di questo Tribunale.
Infatti, gli anzidetti rilievi compongono, in verità, una parte, certamente rilevante ma non centrale, della motivazione dell’informativa in esame.
Nell’interdittiva, infatti, si fa riferimento, anche e soprattutto, alle cointeressenze dei predetti soggetti con -OMISSIS-, soggetto gravemente controindicato in quanto sospettato di appartenere a clan mafiosi, desumibili dal contestato occultamento, mediante operazioni di intestazione fittizia, dell’effettiva titolarità della gestione della società in capo a quest’ultimo.
9.2. Prive di rilevanza, rispetto ai rilievi contenuti nell’interdittiva, sono, inoltre, le sopravvenute vicende, menzionate nello stesso ricorso, relative al pignoramento delle quote di -OMISSIS- avvenuto nel settembre 2024, dal momento che i fatti sui cui si basano le contestazioni contenute nell’interdittiva non sono comunque intaccati da tali successive vicende giudiziarie, in quanto, come riportato nel provvedimento, già dal 10 febbraio 2021 le quote della società odierna ricorrente sarebbero risultate, comunque, di proprietà dei citati -OMISSIS- e -OMISSIS-.
In definitiva, la circostanza che, a seguito del predetto pignoramento, la -OMISSIS- non sarebbe stata più nella titolarità di -OMISSIS-, non influisce sui rilievi contenuti nel provvedimento impugnato, i quali fanno riferimento alla situazione precedente e al rischio di condizionamento mafioso derivante da tale precedente situazione anche rispetto all’attività svolta dalla società al momento dell’adozione del provvedimento.
In definitiva, deve affermarsi, in contrasto con quanto ritenuto nel ricorso, che le più recenti vicende proprietarie legate al pignoramento delle quote sociali di -OMISSIS- non escludono, di per sé, il condizionamento mafioso, anche nell’attualità, dell’impresa ricorrente che risulta comunque distinta dalla predetta società.
Rispetto alla dimostrazione del rischio di infiltrazione mafiosa dell’impresa, d’altra parte, non è necessario che tutti gli elementi causali siano strettamente attuali, potendo farsi riferimento anche a circostanze del passato (peraltro nel caso in esame, del passato recente) idonei, comunque, a sostanziare il predetto rischio nell’attualità.
9.2.1. Per tale ragione, vista la sostanziale irrilevanza di tali fatti “sopravvenuti” rispetto alla valutazione di tale ultimo rischio, non può ritenersi sussistente neanche la violazione del contraddittorio in merito alla loro incidenza sulle precedenti contestazioni.
9.3. Da respingere, dunque, sono le contestazioni riguardanti la presunta inesistenza o mancanza di attualità dei fatti posti alla base del provvedimento al pari dell’asserito difetto di ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, così come non può ritenersi che il provvedimento si fondi su semplici sospetti o mere congetture, dal momento che la circostanza che -OMISSIS- “ non è più del padre dei soci della -OMISSIS- ” non fa venir meno la rilevanza del fatto che, in passato, lo sia invece stata, caratterizzando, sotto tale aspetto, il profilo del predetto -OMISSIS- e contribuendo, dunque, tramite il riferimento a vicende precedenti, alla ricostruzione del quadro generale di riferimento dell’attività della società attinta dal provvedimento interdittivo.
9.3.1. In tal senso, deve negarsi che sia privo di valore il riferimento al contratto preliminare di trasferimento della piena proprietà di fabbricato in favore di -OMISSIS- (pag. 4 ultimo capoverso), dal momento che si tratta, invece, di una significativa testimonianza delle cointeressenze esistite tra i due soggetti giuridici, che avvalora, insieme agli altri elementi, il rischio di infiltrazione mafiosa dell’impresa.
9.3.2. Trattasi, per l’appunto, di quegli elementi di cointeressenza che sostanziano il rischio di infiltrazione dell’impresa al di là del mero dato parentale, proprio secondo la giurisprudenza richiamata alle pagine 11 e 12 del ricorso.
9.3.3. Contrariamente a quanto affermato ritenuto nelle difese formulate dalla ricorrente, inoltre, anche il contratto di comodato dell’immobile di proprietà di -OMISSIS- in favore del figlio, costituisce elemento che sostanzia le cointeressenze rilevabili nello stesso contesto familiare.
9.4. Inoltre, nel caso in esame, non può ritenersi che vi sia stata un’automatica ed apodittica valutazione del solo dato del rapporto parentale - come affermato in un altro punto del primo motivo di ricorso - bensì l’apprezzamento di indici considerati nel loro insieme, che hanno condotto ad un giudizio di verosimile e probabile condizionamento delle scelte e degli indirizzi dell’impresa.
Del resto, come noto, la valutazione di verosimiglianza e il giudizio probabilistico sono strumenti tipici della logica indiziaria propria delle misure di prevenzione antimafia, che non è finalizzata ad accertare responsabilità penali, ma, al contrariosi prefigge di prevenire l’infiltrazione mafiosa di aziende che subiscono il condizionamento mafioso da parte di associazioni che si avvalgono della forza di intimidazione e della condizione di omertà ed assoggettamento sul territorio (T.A.R. Catania, sez. I, n. 1282 del 2022).
9.5. Per tutte le ragioni esposte va, quindi, affermata l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
10. Infondato, parimenti, è il secondo motivo di ricorso.
10.1. La pronuncia di questo Tribunale n. 1356/2025, richiamata, nel provvedimento oggetto di odierna impugnazione, al fine di indicare i precedenti penali di -OMISSIS- è, invero, liberamente accessibile dal sito della giustizia amministrativa e tanto basta per escludere che vi sia stata una violazione del diritto di accesso e, conseguentemente, della garanzia di partecipazione al procedimento, dal momento che, tra l’altro, nel provvedimento impugnato si fa riferimento alle statuizioni della stessa sentenza di questo TAR, in sé considerata - nella quale si dava conto, come riportato nel provvedimento oggetto di odierna impugnazione (esplicitamente citato, sul punto, nel ricorso introduttivo) di “ vicissitudini per fattispecie spia di usura e pregresse dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ” - e non ai provvedimenti penali nella stessa sentenza richiamati che, dunque, non hanno direttamente integrato la motivazione della predetta precedente sentenza.
10.2. In ogni caso, risulta dirimente la circostanza che la richiesta di accesso formulata in data 1 luglio 2025 è stata riscontrata dalla Prefettura di Messina il successivo 30 luglio (quindi nel termine di 30 giorni) consentendo la conoscenza della documentazione relativa al procedimento interdittivo che aveva riguardato -OMISSIS-.
10.2.1.Anche la censura con cui parte ricorrente sostiene che i fatti contestati a -OMISSIS- sarebbero privi del requisito dell’attualità, non appare fondata, in quanto anche i precedenti penali del -OMISSIS-, indubbiamente risalenti, non possono essere presi in considerazione isolatamente, ma vanno, invece, coordinati con tutti gli ulteriori profili indicati in seno alla motivazione dell’interdittiva.
Sul punto, questa Sezione si è già pronunciata con sentenza 1356 del 14 aprile 2025.
Quanto alla rilevanza delle condotte ascritte al suddetto -OMISSIS-, infatti, parte ricorrente ripropone nel ricorso in esame le medesime censure già esaminate – e ritenute prive di pregio – nell’ambito della citata sentenza.
Ed invero, tanto il reato di usura quanto i reati di natura fiscale rientrano nel novero dei cd. reati spia di cui all’art. 84, comma 4, D. lgs. n. 159/2001. In ogni caso, all’esito del giudizio complessivo e “non atomistico” degli elementi indiziari su cui deve basarsi la valutazione del rischio di permeabilità mafiosa, detti precedenti giudiziari costituiscono ragionevolmente degli elementi indiziari sintomatici del pericolo di infiltrazione criminale.
Come già precisato nella menzionata sentenza, il quadro indiziario delineato assume particolare rilevanza alla luce dell’imputazione a carico di -OMISSIS- e del figlio -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori), aggravato ai sensi dell’art. 416 bis 1 c.p. (circostanza aggravante per reati connessi ad attività mafiose).
Sul punto, infatti, nella richiamata sentenza si sottolinea che “ Non sono condivisibili, in proposito, le censure della società ricorrente riguardo sia alla presunta infondatezza della tesi accusatoria su cui si basa il procedimento penale, sia alle presunte carenze motivazionali del provvedimento impugnato.
Ed invero, appare centrale, in tale vicenda, in primo luogo, la figura di -OMISSIS-., soggetto ritenuto vicino a consorterie mafiose di primario rilievo, coinvolto nel procedimento penale appena richiamato per il reato di cui all’art. 512 bis c.p. il quale, pur nella veste formale di dipendente della società “-OMISSIS- s.r.l”, controllata al 99% dalla -OMISSIS-(a sua volta posseduta al 99% da E.M), sarebbe, in realtà, (in base alla tesi accusatoria, che non appare implausibile, per come ricostruita anche nel provvedimento, e che è stata sostanzialmente confermata nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari penali) il titolare ed il gestore di fatto della stessa -OMISSIS-, sicché la nomina, quali amministratori di quest’ultima, del fratello e dei figli di E.M., sarebbe stata finalizzata esclusivamente a creare uno schermo utile ad evitare l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale ”.
10.3. In effetti, a quest’ultimo proposito, la fondatezza e completezza della motivazione dell’interdittiva in esame non sembra scalfita neanche dai rilievi, formulati nel ricorso, in merito agli svolgimenti del procedimento penale, in corso presso il Tribunale di Catania, riguardanti la dedotta intestazione fittizia della rappresentanza legale della società ricorrente in capo ai signori G. C. e -OMISSIS-, in tesi effettuata per schermare l’effettiva titolarità della società in capo a -OMISSIS-, ritenuto appartenente all’associazione di tipo mafioso -OMISSIS-.
Infatti, a fronte degli elementi presenti nella motivazione dell’ordinanza di dissequestro delle quote della società emanata nell’ambito del procedimento penale che, a parere della difesa della ricorrente, testimonierebbero l’inconsistenza della tesi infiltrativa, nel provvedimento impugnato sono indicati elementi concreti (quali il rinvenimento, nell’abitazione di F. C., di documentazione comprovante la gestione della società da parte dello stesso F.C.) che, al di là delle valutazioni del giudice penale in sede cautelare, ai fini peculiari della prevenzione amministrativa possiedono, indubbiamente, un valore significativo, insieme agli altri elementi indicati nell’informativa, nel denotare e supportare la prognosi di rischio infiltrativo dell’impresa da parte delle organizzazioni mafiose.
10.4. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non è vero, poi, che la Prefettura si sia limitata a fare riferimento ai meri legami familiari, come tali irrilevanti, dal momento che nel provvedimento si dà conto dei diversi avvicendamenti di titolarità di quote e di ruoli di rappresentanza legali tra i componenti della famiglia -OMISSIS-.
10.5. Più in generale, in relazione alle indicazioni ricavabili dal provvedimento di dissequestro, che sarebbero, secondo quanto prospettato dal ricorrente, di segno opposto rispetto alla ricostruzione su cui basa l’interdittiva, deve ribadirsi, anzitutto, la differenza tra i giudizi della prevenzione penale e quelli della prevenzione amministrativa ed il diverso grado di accertamento probatorio richiesto in ciascuno dei due ambiti.
10.5.1. In tal senso, non appare affatto decisiva la circostanza che difetti, in merito alla dedotta intestazione fittizia della società, la prova o l’indizio di un apporto di capitali da parte del signor -OMISSIS-, in quanto, proprio dalla necessità di occultare l’effettiva titolarità del bene, deriva ordinariamente l’utilizzo di apporti non tracciabili, fermo restando che, in ambito penale, è del tutto legittimo che lo standard probatorio richiesto sia più elevato.
Giova, infatti, ricordare che “ l’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. Per questo, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento tra un’impresa e le organizzazioni mafiose o comunque di forme di condizionamento da parte di queste (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2023, n. 491 e 4 giugno 2021, n. 4293). A questo fine la valutazione del Prefetto, che si contraddistingue per uno spiccato profilo discrezionale, pur sempre fondato su fatti e circostanze, è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (v. tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2022, n. 9558).
Il rischio d’infiltrazione mafiosa dev’essere infatti valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale - e quindi fondato su prove indubbie, univoche e concordanti - ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di plausibilità che si fonda sulla base dei soli elementi indiziari, sì da far ritenere “più probabile che non”, per l’appunto, il pericolo d’infiltrazione mafiosa.
In questo senso, gli elementi posti a base dell’informativa possono anche essere penalmente non rilevanti e quindi non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali proprio per il carattere preventivo e precauzionale che contraddistingue la misura amministrativa interdittiva rispetto agli istituti proprio dell’ordinamento penale, essendo maggiormente rilevanti i fattori sintomatici di contaminazione ” (T.A.R. Catania, sez. V, 24 settembre 2024, n. 3161).
Sul punto, appaiono condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la Prefettura, secondo cui «con precipuo riferimento al dissequestro delle quote e del compendio aziendale della Società, in disparte gli insuperabili profili discretivi che sul versante di presupposti, funzione ed effetti demarcano la sfera delle misure di prevenzione patrimoniale da quella delle informative antimafia, è di intuitiva evidenza come la revoca del sequestro preventivo non impatti, elidendola, sulla riscontrata contiguità relazionale dei -OMISSIS- a quel contesto malavitoso, la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari sottese al sequestro preventivo non significando l’estraneità dei soggetti di cui trattasi da quell’ambiente denso di controindicazioni. Senza trascurare, poi, di considerare che i rilievi svolti dal Tribunale del Riesame risultano superati dal successivo rinvio a giudizio e contraddetti dalla menzionata e più recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 34192 del 07.06.2023 con la quale la Suprema Corte ha posto l’enfasi sulla caratura criminale del -OMISSIS-, avuto riguardo, giustappunto, alla qualità di “socio occulto” della Società -OMISSIS- S.R.L. e alla condivisione di “poteri gestori”…, “benché formalmente lo stesso fosse un semplice dipendente della Società…”».
10.5.2. D’altra parte, non rileva la circostanza che -OMISSIS- fosse soggetto incensurato e che, in tesi, le parti non conoscessero la sua appartenenza mafiosa, dal momento che il rischio di inquinamento mafioso opera oggettivamente, sulla base di elementi oggettivi idonei a compromettere la sana gestione dell’impresa e a condizionarne, sulla base di finalità criminali, l’attività.
La questione, infatti, non riguarda la presenza del nominativo di -OMISSIS- nell’elenco dei dipendenti della società, ma attiene al fatto che tale soggetto, innegabilmente, gestiva, quanto meno, una parte dell’attività della società, per la precisione quella relativa al pontile, e che, sulla base delle indicazione del collaboratore di giustizia indicato nello stesso provvedimento, non solo aveva poteri incisivi nella gestione della società ricorrente ma, soprattutto, avrebbe avuto, notoriamente, un’influenza criminale diffusa sulle attività del comprensorio turistico.
A quest’ultimo proposito, deve, peraltro ritenersi inconducente la memoria ex art. 73 c.p.a., nella quale la ricorrente ha formulato specifiche censure – incentrate, in particolare, sull’asserita inconsistenza e sulle contraddizioni della deposizione del collaborante OR in merito alle condotte criminali del -OMISSIS- – che attingono a questioni di merito non ancora definitivamente accertate neanche in sede penale, riguardo alle quali va ribadito che, ai fini della prevenzione amministrativa, è sufficiente la verosimiglianza dell’insieme delle deduzioni poste a motivazione del provvedimento di interdittiva, non potendo, neanche nelle ipotesi in cui singoli elementi della stessa motivazione possano risultare sforniti di prova adeguata o addirittura non collimare con altre risultanze, affermarsi per ciò solo che la motivazione sia insufficiente.
10.6. In conclusione, per tutte le ragioni indicate, deve escludersi la sussistenza del difetto di motivazione e di istruttoria dedotti con il secondo motivo di ricorso.
11. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, i rapporti e gli elementi di condizionamento ricostruiti nel provvedimento non hanno carattere di occasionalità, così come è da escludere il deficit di attualità del rischio di condizionamento, dal momento che i fatti ai quali si fa in esso riferimento sono relativamente recenti.
Alla stregua dei numerosi, coordinati e significativi elementi, indicati nel provvedimento, idonei a dimostrare la sussistenza di un rischio non occasionale di inquinamento mafioso dell’attività dell’impresa, appare, dunque, assolutamente infondata la censura secondo cui l’Amministrazione non avrebbe dato un’idonea spiegazione delle ragioni per cui avrebbe dovuto escludersi l’applicabilità dell’art. 94 bis del d. lgs. 159/2011.
Trattasi, d’altra parte, come noto, di un giudizio, quello relativo alla occasionalità ampiamente discrezionale e sindacabile solo in termini di manifesta irragionevolezza e illogicità, vizi che non si rinvengono nel caso di specie, a fronte del complessivo quadro di elementi di contatto con la criminalità organizzata, numerosi e tutt’altro che episodici, delineato nell’interdittiva.
12. Il ricorso, in definitiva, per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi infondato e va respinto.
13. Le spese, comprensive della fase incidentale dell’istanza di accesso ex art. 116, comma 2°, c.p.a. (che - come già accertato sub 10.2 - è stata riscontrata nel termine di 30 giorni) seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e altre persone giuridiche richiamate nel presente procedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NN ON, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
OR OL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR OL | NE NN ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.