TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 136
TAR
Ordinanza collegiale 20 novembre 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Fatti sopravvenuti non considerati dall'Amministrazione

    Il Tribunale ritiene che le vicende sopravvenute relative al pignoramento delle quote non siano rilevanti in quanto i fatti contestati nell'interdittiva si riferiscono a una situazione precedente e il rischio di condizionamento mafioso può basarsi anche su circostanze passate. La violazione del contraddittorio non sussiste.

  • Rigettato
    Mancanza di attualità e rilevanza dei precedenti penali e dei legami familiari

    Il Tribunale ritiene che il provvedimento non si basi solo sul dato parentale ma su un insieme di indici che sostanziano il rischio di infiltrazione mafiosa, inclusi precedenti contratti e comodati che evidenziano cointeressenze. La valutazione di verosimiglianza e il giudizio probabilistico sono propri delle misure di prevenzione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Tribunale afferma che il provvedimento si fonda su elementi concreti e non su meri sospetti, e che la differenza tra accertamenti penali e valutazioni preventive amministrative giustifica l'utilizzo di indizi anche se non sufficienti per una condanna penale. La revoca di un sequestro non elide la sussistenza di contiguità relazionali.

  • Rigettato
    Inopponibilità della precedente sentenza e violazione del contraddittorio

    Il Tribunale ritiene che la sentenza del TAR sia liberamente accessibile e che la richiesta di accesso sia stata riscontrata nei termini. La motivazione dell'interdittiva si basa sulle statuizioni della sentenza stessa, non sui provvedimenti penali richiamati in essa.

  • Rigettato
    Mancanza di attualità dei precedenti penali e loro natura

    Il Tribunale afferma che i precedenti penali, anche se risalenti, vanno coordinati con altri elementi indiziari e che reati come usura e frode fiscale rientrano nei reati-spia. La valutazione è complessiva e non atomistica, assumendo particolare rilevanza l'imputazione per trasferimento fraudolento di valori aggravato.

  • Rigettato
    Smentita delle circostanze sull'intestazione fittizia e sul ruolo di dominus

    Il Tribunale ritiene che elementi concreti, come la documentazione rinvenuta, supportino la prognosi di rischio infiltrativo ai fini della prevenzione amministrativa, al di là delle valutazioni del giudice penale in sede cautelare. La differenza tra giudizi penali e amministrativi giustifica l'utilizzo di indizi.

  • Rigettato
    Mancanza di prova sull'apporto di capitali e sulla consapevolezza della mafiosità

    Il Tribunale sottolinea che la natura cautelare dell'interdittiva non richiede la prova di un fatto ma la presenza di indizi che rendano plausibile il collegamento con organizzazioni mafiose. La gestione di una parte dell'attività da parte di -OMISSIS- e la sua influenza criminale sono elementi rilevanti, indipendentemente dalla sua incensuratezza o dalla consapevolezza altrui.

  • Rigettato
    Occasionalità dei contatti con l'ex dipendente

    Il Tribunale ritiene che i rapporti e gli elementi di condizionamento ricostruiti nel provvedimento non abbiano carattere di occasionalità e che il rischio di condizionamento sia attuale. Il quadro di elementi di contatto con la criminalità organizzata è numeroso e non episodico, escludendo l'applicabilità dell'art. 94 bis del d. lgs. 159/2011.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 136
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 136
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo