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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRONDELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA PARIGI 11 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BRONDELLI FRANCESCA e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRONDELLI CP_1 C.F._2
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA PARIGI 11 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BRONDELLI FRANCESCA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato in data 23.04.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a IZ OR (BO), in data 06.07.1996 – atto regolarmente iscritto nei Registri dello Stato Civile al n. 4, Parte II, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, Anno
1996; rilevato, altresì, che dalla loro unione è nata una figlia, (nata a [...], il [...]), Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
vista la sentenza di separazione personale con trasferimento immobiliare n. 358/2024 (pubblicata in data 24.07.2024), che omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
sentite personalmente le parti all'udienza del 20.02.2025, le quali hanno confermato la propria intenzione di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando la volontà di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale (22.07.2024); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; visto il parere favorevole del PM
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], VA, il 02.09.1963) CP_1
Unitisi in matrimonio a IZ OR (BO), in data 06.07.1996 – atto regolarmente iscritto nei
Registri dello Stato Civile al n. 4, Parte II, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, Anno 1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto e dispone che la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, poiché Per_1 iscritta all'Università di Bologna alla facoltà di Mediazione Linguistica, rimarrà a vivere con la madre presso l'abitazione di famiglia, sita in Bologna, via Carracci 71/12, che quindi viene assegnata alla sig.ra Parte_1 dà atto che il sig. si è trasferito presso altra abitazione;
CP_1 dà atto e dispone che il sig. provvederà al versamento in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia , della somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia;
tale somma sarà versata entro il giorno 15 del mese di pertinenza, a mezzo bonifico bancario. dà atto e dispone che le spese straordinarie, come identificate dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno sostenute al 50% da parte di ogni genitore e saranno rimborsate alla parte che le abbia sostenute per intero, previa esibizione dei necessari giustificativi, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute pagina 2 di 3 dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti dichiarano di avere già definito ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro, neppure a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti
Le spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRONDELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA PARIGI 11 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BRONDELLI FRANCESCA e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRONDELLI CP_1 C.F._2
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA PARIGI 11 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BRONDELLI FRANCESCA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato in data 23.04.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a IZ OR (BO), in data 06.07.1996 – atto regolarmente iscritto nei Registri dello Stato Civile al n. 4, Parte II, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, Anno
1996; rilevato, altresì, che dalla loro unione è nata una figlia, (nata a [...], il [...]), Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
vista la sentenza di separazione personale con trasferimento immobiliare n. 358/2024 (pubblicata in data 24.07.2024), che omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
sentite personalmente le parti all'udienza del 20.02.2025, le quali hanno confermato la propria intenzione di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando la volontà di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale (22.07.2024); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; visto il parere favorevole del PM
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], VA, il 02.09.1963) CP_1
Unitisi in matrimonio a IZ OR (BO), in data 06.07.1996 – atto regolarmente iscritto nei
Registri dello Stato Civile al n. 4, Parte II, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, Anno 1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto e dispone che la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, poiché Per_1 iscritta all'Università di Bologna alla facoltà di Mediazione Linguistica, rimarrà a vivere con la madre presso l'abitazione di famiglia, sita in Bologna, via Carracci 71/12, che quindi viene assegnata alla sig.ra Parte_1 dà atto che il sig. si è trasferito presso altra abitazione;
CP_1 dà atto e dispone che il sig. provvederà al versamento in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia , della somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia;
tale somma sarà versata entro il giorno 15 del mese di pertinenza, a mezzo bonifico bancario. dà atto e dispone che le spese straordinarie, come identificate dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno sostenute al 50% da parte di ogni genitore e saranno rimborsate alla parte che le abbia sostenute per intero, previa esibizione dei necessari giustificativi, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute pagina 2 di 3 dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti dichiarano di avere già definito ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro, neppure a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti
Le spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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