Versione
29 settembre 2024
29 settembre 2024
Art. 4.
Patrimonio della Fondazione «Latina 2032»
1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione e' destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), e' destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e' destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
4. Il patrimonio della Fondazione puo' essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
Patrimonio della Fondazione «Latina 2032»
1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione e' destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), e' destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e' destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
4. Il patrimonio della Fondazione puo' essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4308Provvedimento: R.G. n. 13180/2024 TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 24/11/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti; letti gli atti, visto e applicato l'art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13180/2024 vertente tra le parti Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Castellaneta presso il cui studio sito in Gioia del Colle alla via …Leggi di più...
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