Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2022, n. 18976
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Sentenza 13 giugno 2022

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Nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle soppresse USL, per le quali la legittimazione sostanziale e processuale spetta, in via concorrente, sia alle Regioni che alle gestioni liquidatorie, allorché al processo partecipi la sola gestione liquidatoria, il titolo esecutivo ottenuto contro quest'ultima, in relazione ad una obbligazione facente capo a una disciolta USL, può essere azionato anche contro la Regione, non già sulla base di una estensione soggettiva "ultra partes" della sua efficacia, ma in ragione dell'effetto diretto, in capo al soggetto processualmente sostituito, della condanna emessa in confronti del sostituto, atteso che la gestione liquidatoria agisce (o resiste), oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, anche quale sostituto processuale della regione, nell'esercizio della legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2022, n. 18976
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18976
    Data del deposito : 13 giugno 2022

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