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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 3976/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3976/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1341/2019, pubblicata in data
5/2/2019, vertente
TRA
(C.F. , difeso, in AR C.F._1
virtù di procura in atti, dagli avv.ti Sergio de Costanzo (C.F.
e Rosa Leggio (C.F. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), difesa, in virtù di _1 C.F._4
procura in atti, dall'avv. Alessandro Laudisio (C.F. ) C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26/3/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, nei AR confronti di , deducendo: _1 2 R.G. n. 3976/2019
- che la , in virtù di contratto notarile 15/12/2003, aveva acquistato da _1
, che se ne era riservato la proprietà fino al pagamento dell'ultima Persona_1 rata, un appartamento in Napoli, via Piave, angolo Corso Europa,
- che il prezzo era stato pattuito in ragione di € 155.000,00, di cui € 16.000,00 versati al momento della stipula dell'atto, mentre la residua somma di €
139.000,00 sarebbe stata corrisposta in due rate, di cui la prima di € 99.000,00 scadente in data 15/4/2004 e la seconda di € 40.000,00 scadente in data
15/12/2004;
- che la , per far fronte al pagamento (integrale) del prezzo, aveva _1 ottenuto da esso attore un prestito di € 89.000,00, mediante tre assegni circolari tratti su Unicredit Banca S.p.A., di cui uno di € 40.000,00, uno di € 19.000,00 ed uno di € 30.000,00, tutti emessi in favore di , con l'obbligo di Persona_1 restituzione senza interessi nel termine di giorni 60;
- di aver domandato alla mutuataria, mediante lettera raccomandata a.r. in data
25/1/2013, la restituzione di quanto dovuto, ma inutilmente.
Quindi, ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di €
89.000,00.
Notificato l'atto di citazione, l'attore non ha iscritto a ruolo la causa.
Il giudizio però è stato iscritto a ruolo (al numero di R.G. 19204/2013) dalla convenuta, la quale ha chiesto rigettarsi la domanda perché sfornita di ogni supporto probatorio, deducendo, in particolare, che l'attore non aveva allegato, ancor prima che provato, alcunché circa il titolo della dazione della somma di €
89.000,00.
In particolare, ha dedotto la convenuta:
- di aver stipulato, a sua volta, quale promittente venditrice, un contratto preliminare di vendita di un immobile con il , il quale si era obbligato AR ad acquistare l'appartamento in Napoli, I^ Traversa Garzilli, per il prezzo di €
330.000,00, di cui € 30.000,00 versati a mezzo assegno circolare intestato a Per_1
(venditore dell'altro appartamento acquistato dalla ), consegnato
[...] _1 al momento dell'accordo preliminare, € 40.000,00 a mezzo assegni circolari intestati al entro il 30/6/2003, € 50.000,00 a mezzo assegni circolari Per_1 intestati al entro il 20/12/2003 ed € 210.000,00 al rogito;
Per_1 3 R.G. n. 3976/2019
- che detto rogito sarebbe stato stipulato nel momento del consolidamento della piena proprietà in capo alla , ossia alla morte dell'usufruttuaria _1 [...]
CP_2
- che, quindi, la somma di € 89.000,00, versata al trovava il suo titolo Per_1 non già in un contratto di mutuo, bensì nel diverso contratto preliminare di compravendita.
Pertanto, ha chiesto rigettarsi la domanda, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 2. Il , quando la causa era stata già rinviata per la precisazione delle AR conclusioni, non avendo consapevolezza dell'avvenuta iscrizione a ruolo da parte della convenuta diligente, ha riassunto il giudizio, provvedendo ad altra iscrizione a ruolo (al numero di R.G. 33648/2013).
Il Tribunale, con ordinanza depositata in data 3/4/2014, disposta la riunione dei giudizi, ha rigettato, perché tardiva, la richiesta formulata dal di AR concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
§ 3. Con sentenza n. 1341/2019 pubblicata in data 5/2/2019, il Tribunale di Napoli ha così deciso la causa:
“rigetta le domande proposte dalle parti;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di AR
, spese che liquida in complessivi Euro 2.580,00 (di cui Euro _1
1.800,00 per compensi, compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro
780,00 per spese vive), oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Alessandro
Laudisio”.
§ 4. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- la consegna alla dei tre assegni circolari, che sono mezzi di pagamento _1 di un'obbligazione preesistente, non costituisce prova sufficiente dell'esistenza di un mutuo;
- la contestazione, da parte della pretesa mutuataria, circa la causale del versamento dedotta dall'attore, integra gli estremi non di un'eccezione, ma di una contestazione del fatto costitutivo rappresentato dall'esistenza del contratto di mutuo;
- l'attore, a fronte di tale contestazione, pur essendone onerato, non ha fornito la prova del titolo contrattuale dedotto in lite;
4 R.G. n. 3976/2019
- la , anzi, ha dimostrato che i tre assegni circolari erano stati intestati dal _1
in favore di in adempimento dell'obbligo assunto con AR Persona_1 un contratto preliminare di compravendita intercorso fra la stessa ed il _1
in data 14/1/2003. AR
§ 5. Ha proposto appello, avverso la suindicata decisione, il , AR convenendo in giudizio la dinanzi a questa Corte e deducendo, quali _1 motivi di impugnazione:
A) la nullità della sentenza perché carente di motivazione;
B) che il primo Giudice non si era avveduto della prova della pretesa creditoria azionata, costituita sia dalla produzione della lettera raccomandata a.r. del
25/1/2013 contenente la richiesta di restituzione del “prestito”, sia dal deposito dei tre assegni circolari, attestanti l'erogazione del mutuo;
C) che detti assegni circolari, essendo stati emessi il 7/4/2004 ed il 10/12/2004, recavano date ben diverse rispetto a quelle indicate nel preliminare di compravendita richiamato dalla , sicché aveva errato il primo Giudice _1 nell'affermare che quest'ultima avesse dimostrato che tali titoli “erano stati intestati dal in favore di in adempimento di un AR Persona_1 contratto preliminare di compravendita intercorso tra la stessa ed il _1 [...]
”. Pt_1
§ 6. Costituitasi in giudizio, la ha prospettato l'inammissibilità del _1 gravame, perché redatto in difformità rispetto ai requisiti formali di cui all'art. 342
c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 7. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo evidenziata l'ammissibilità dell'appello.
In proposito, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o 5 R.G. n. 3976/2019 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dal AR
è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di rigetto della domanda attorea.
§ 8. Quanto al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 8.1. Il primo motivo è palesemente privo di pregio, non ravvisandosi l'asserita nullità della pronuncia di primo grado per difetto di motivazione.
Infatti, le ragioni giuridiche esposte dal Tribunale a sostegno del rigetto della pretesa attorea, così come sopra ricapitolate, non soltanto attestano l'esistenza di una motivazione, ma escludono in radice che la stessa sia meramente apparente. 6 R.G. n. 3976/2019
Più nel dettaglio, nella sentenza impugnata, attraverso un percorso motivazionale sintetico e consequenziale, il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda sul presupposto della mancanza di prova, da parte dell'attore, che i tre menzionati assegni circolari fossero stati consegnati alla a titolo di mutuo. _1
Ne deriva che, nella specie, la motivazione è presente, non solo in senso grafico, ma anche nello sviluppo argomentativo e nelle indicazioni delle ragioni logico- giuridiche che hanno portato il Tribunale a giungere alla soluzione qui impugnata,
a prescindere dalla esattezza di tale soluzione (cfr. Cass. 24/6/2024, n. 17291, in motivazione).
§ 8.2. Priva di pregio è anche la seconda doglianza.
In primo luogo, va detto che la contestazione può avere ad oggetto soltanto le circostanze allegate dalle parti e non anche le risultanze documentali, le quali, com'è noto, costituiscono mezzi di prova che il giudice deve valutare ai fini della decisione, a prescindere dalla posizione difensiva assunta dalle parti sulle stesse
(cfr. Cass. 26/6/2023, n. 18221; Cass. 21//2016, n. 12748). Ne deriva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, come non sia in alcun modo ipotizzabile che la avesse l'onere di contestare la richiesta scritta della _1 controparte di messa in mora ai fini della restituzione del “prestito”, trattandosi di una risultanza documentale sottratta alla dinamica della contestazione dei fatti costitutivi, nella prospettiva di cui all'art. 115 c.p.c.
In secondo luogo, è vero che, in linea astratta, un importo può essere mutuato anche a mezzo consegna di assegni circolari, ma è pur vero che nella controversia in esame, a fronte della specifica contestazione svolta dalla convenuta sulla causale della dazione come allegata dall'istante, questi fosse onerato di dimostrare che si trattasse di somme corrisposte a titolo di mutuo, il che invece non è avvenuto.
§ 8.3. Infondato, infine, è il terzo motivo di appello, in forza delle considerazioni di seguito esposte:
- innanzitutto, gli assegni circolari in questione non possono essere utilizzati ai fini della decisione, perché tardivamente depositati dal;
AR
- infatti, occorre osservare che nel giudizio di primo grado l'odierno appellante, dopo la notificazione dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio;
- come accennato, la causa è stata iscritta a ruolo dalla convenuta, la quale ha contestato la prospettazione dei fatti come svolta dall'attore; 7 R.G. n. 3976/2019
- dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, il
[...]
ha erroneamente riassunto il giudizio, il quale, come detto, era già Pt_1 pendente ed iscritto a ruolo su iniziativa della parte convenuta;
- correttamente, di conseguenza, il primo Giudice ha disatteso la richiesta attorea di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
- in ogni caso, che gli assegni circolari in oggetto siano stati emessi in date successive rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare di compravendita, è circostanza che prova poco, considerato che, per un verso, non può certamente escludersi un tardivo adempimento del contratto preliminare del 14/1/2003 da parte del e, per altro verso, l'eventuale differente causale degli stessi AR non potrebbe giammai, in mancanza di specifici elementi che l'attore aveva l'onere di offrire, assurgere ad univoco elemento di convincimento della conclusione di un contratto di mutuo con la . _1
§ 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del gravame, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
§ 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, riduzione al 50% del parametro relativo all'istruzione, la quale non ha avuto luogo, e determinazione, quanto alle altre voci, di un compenso prossimo alla metà fra parametri medi e parametri minimi, il tutto con attribuzione all'avv. Alessandro Laudisio, stante la dichiarazione resa in comparsa di costituzione ex art. 93 c.p.c.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 5/9/2019, AR nei confronti di , avverso la sentenza n. 1341/2019 del Tribunale di _1
Napoli, pubblicata in data 5/2/2019, così provvede: 8 R.G. n. 3976/2019
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna il al pagamento, in favore della , delle spese AR _1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali ed € 1.350,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro
Laudisio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 16/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3976/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1341/2019, pubblicata in data
5/2/2019, vertente
TRA
(C.F. , difeso, in AR C.F._1
virtù di procura in atti, dagli avv.ti Sergio de Costanzo (C.F.
e Rosa Leggio (C.F. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), difesa, in virtù di _1 C.F._4
procura in atti, dall'avv. Alessandro Laudisio (C.F. ) C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26/3/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, nei AR confronti di , deducendo: _1 2 R.G. n. 3976/2019
- che la , in virtù di contratto notarile 15/12/2003, aveva acquistato da _1
, che se ne era riservato la proprietà fino al pagamento dell'ultima Persona_1 rata, un appartamento in Napoli, via Piave, angolo Corso Europa,
- che il prezzo era stato pattuito in ragione di € 155.000,00, di cui € 16.000,00 versati al momento della stipula dell'atto, mentre la residua somma di €
139.000,00 sarebbe stata corrisposta in due rate, di cui la prima di € 99.000,00 scadente in data 15/4/2004 e la seconda di € 40.000,00 scadente in data
15/12/2004;
- che la , per far fronte al pagamento (integrale) del prezzo, aveva _1 ottenuto da esso attore un prestito di € 89.000,00, mediante tre assegni circolari tratti su Unicredit Banca S.p.A., di cui uno di € 40.000,00, uno di € 19.000,00 ed uno di € 30.000,00, tutti emessi in favore di , con l'obbligo di Persona_1 restituzione senza interessi nel termine di giorni 60;
- di aver domandato alla mutuataria, mediante lettera raccomandata a.r. in data
25/1/2013, la restituzione di quanto dovuto, ma inutilmente.
Quindi, ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di €
89.000,00.
Notificato l'atto di citazione, l'attore non ha iscritto a ruolo la causa.
Il giudizio però è stato iscritto a ruolo (al numero di R.G. 19204/2013) dalla convenuta, la quale ha chiesto rigettarsi la domanda perché sfornita di ogni supporto probatorio, deducendo, in particolare, che l'attore non aveva allegato, ancor prima che provato, alcunché circa il titolo della dazione della somma di €
89.000,00.
In particolare, ha dedotto la convenuta:
- di aver stipulato, a sua volta, quale promittente venditrice, un contratto preliminare di vendita di un immobile con il , il quale si era obbligato AR ad acquistare l'appartamento in Napoli, I^ Traversa Garzilli, per il prezzo di €
330.000,00, di cui € 30.000,00 versati a mezzo assegno circolare intestato a Per_1
(venditore dell'altro appartamento acquistato dalla ), consegnato
[...] _1 al momento dell'accordo preliminare, € 40.000,00 a mezzo assegni circolari intestati al entro il 30/6/2003, € 50.000,00 a mezzo assegni circolari Per_1 intestati al entro il 20/12/2003 ed € 210.000,00 al rogito;
Per_1 3 R.G. n. 3976/2019
- che detto rogito sarebbe stato stipulato nel momento del consolidamento della piena proprietà in capo alla , ossia alla morte dell'usufruttuaria _1 [...]
CP_2
- che, quindi, la somma di € 89.000,00, versata al trovava il suo titolo Per_1 non già in un contratto di mutuo, bensì nel diverso contratto preliminare di compravendita.
Pertanto, ha chiesto rigettarsi la domanda, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 2. Il , quando la causa era stata già rinviata per la precisazione delle AR conclusioni, non avendo consapevolezza dell'avvenuta iscrizione a ruolo da parte della convenuta diligente, ha riassunto il giudizio, provvedendo ad altra iscrizione a ruolo (al numero di R.G. 33648/2013).
Il Tribunale, con ordinanza depositata in data 3/4/2014, disposta la riunione dei giudizi, ha rigettato, perché tardiva, la richiesta formulata dal di AR concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
§ 3. Con sentenza n. 1341/2019 pubblicata in data 5/2/2019, il Tribunale di Napoli ha così deciso la causa:
“rigetta le domande proposte dalle parti;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di AR
, spese che liquida in complessivi Euro 2.580,00 (di cui Euro _1
1.800,00 per compensi, compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro
780,00 per spese vive), oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Alessandro
Laudisio”.
§ 4. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- la consegna alla dei tre assegni circolari, che sono mezzi di pagamento _1 di un'obbligazione preesistente, non costituisce prova sufficiente dell'esistenza di un mutuo;
- la contestazione, da parte della pretesa mutuataria, circa la causale del versamento dedotta dall'attore, integra gli estremi non di un'eccezione, ma di una contestazione del fatto costitutivo rappresentato dall'esistenza del contratto di mutuo;
- l'attore, a fronte di tale contestazione, pur essendone onerato, non ha fornito la prova del titolo contrattuale dedotto in lite;
4 R.G. n. 3976/2019
- la , anzi, ha dimostrato che i tre assegni circolari erano stati intestati dal _1
in favore di in adempimento dell'obbligo assunto con AR Persona_1 un contratto preliminare di compravendita intercorso fra la stessa ed il _1
in data 14/1/2003. AR
§ 5. Ha proposto appello, avverso la suindicata decisione, il , AR convenendo in giudizio la dinanzi a questa Corte e deducendo, quali _1 motivi di impugnazione:
A) la nullità della sentenza perché carente di motivazione;
B) che il primo Giudice non si era avveduto della prova della pretesa creditoria azionata, costituita sia dalla produzione della lettera raccomandata a.r. del
25/1/2013 contenente la richiesta di restituzione del “prestito”, sia dal deposito dei tre assegni circolari, attestanti l'erogazione del mutuo;
C) che detti assegni circolari, essendo stati emessi il 7/4/2004 ed il 10/12/2004, recavano date ben diverse rispetto a quelle indicate nel preliminare di compravendita richiamato dalla , sicché aveva errato il primo Giudice _1 nell'affermare che quest'ultima avesse dimostrato che tali titoli “erano stati intestati dal in favore di in adempimento di un AR Persona_1 contratto preliminare di compravendita intercorso tra la stessa ed il _1 [...]
”. Pt_1
§ 6. Costituitasi in giudizio, la ha prospettato l'inammissibilità del _1 gravame, perché redatto in difformità rispetto ai requisiti formali di cui all'art. 342
c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 7. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo evidenziata l'ammissibilità dell'appello.
In proposito, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o 5 R.G. n. 3976/2019 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dal AR
è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di rigetto della domanda attorea.
§ 8. Quanto al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 8.1. Il primo motivo è palesemente privo di pregio, non ravvisandosi l'asserita nullità della pronuncia di primo grado per difetto di motivazione.
Infatti, le ragioni giuridiche esposte dal Tribunale a sostegno del rigetto della pretesa attorea, così come sopra ricapitolate, non soltanto attestano l'esistenza di una motivazione, ma escludono in radice che la stessa sia meramente apparente. 6 R.G. n. 3976/2019
Più nel dettaglio, nella sentenza impugnata, attraverso un percorso motivazionale sintetico e consequenziale, il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda sul presupposto della mancanza di prova, da parte dell'attore, che i tre menzionati assegni circolari fossero stati consegnati alla a titolo di mutuo. _1
Ne deriva che, nella specie, la motivazione è presente, non solo in senso grafico, ma anche nello sviluppo argomentativo e nelle indicazioni delle ragioni logico- giuridiche che hanno portato il Tribunale a giungere alla soluzione qui impugnata,
a prescindere dalla esattezza di tale soluzione (cfr. Cass. 24/6/2024, n. 17291, in motivazione).
§ 8.2. Priva di pregio è anche la seconda doglianza.
In primo luogo, va detto che la contestazione può avere ad oggetto soltanto le circostanze allegate dalle parti e non anche le risultanze documentali, le quali, com'è noto, costituiscono mezzi di prova che il giudice deve valutare ai fini della decisione, a prescindere dalla posizione difensiva assunta dalle parti sulle stesse
(cfr. Cass. 26/6/2023, n. 18221; Cass. 21//2016, n. 12748). Ne deriva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, come non sia in alcun modo ipotizzabile che la avesse l'onere di contestare la richiesta scritta della _1 controparte di messa in mora ai fini della restituzione del “prestito”, trattandosi di una risultanza documentale sottratta alla dinamica della contestazione dei fatti costitutivi, nella prospettiva di cui all'art. 115 c.p.c.
In secondo luogo, è vero che, in linea astratta, un importo può essere mutuato anche a mezzo consegna di assegni circolari, ma è pur vero che nella controversia in esame, a fronte della specifica contestazione svolta dalla convenuta sulla causale della dazione come allegata dall'istante, questi fosse onerato di dimostrare che si trattasse di somme corrisposte a titolo di mutuo, il che invece non è avvenuto.
§ 8.3. Infondato, infine, è il terzo motivo di appello, in forza delle considerazioni di seguito esposte:
- innanzitutto, gli assegni circolari in questione non possono essere utilizzati ai fini della decisione, perché tardivamente depositati dal;
AR
- infatti, occorre osservare che nel giudizio di primo grado l'odierno appellante, dopo la notificazione dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio;
- come accennato, la causa è stata iscritta a ruolo dalla convenuta, la quale ha contestato la prospettazione dei fatti come svolta dall'attore; 7 R.G. n. 3976/2019
- dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, il
[...]
ha erroneamente riassunto il giudizio, il quale, come detto, era già Pt_1 pendente ed iscritto a ruolo su iniziativa della parte convenuta;
- correttamente, di conseguenza, il primo Giudice ha disatteso la richiesta attorea di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
- in ogni caso, che gli assegni circolari in oggetto siano stati emessi in date successive rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare di compravendita, è circostanza che prova poco, considerato che, per un verso, non può certamente escludersi un tardivo adempimento del contratto preliminare del 14/1/2003 da parte del e, per altro verso, l'eventuale differente causale degli stessi AR non potrebbe giammai, in mancanza di specifici elementi che l'attore aveva l'onere di offrire, assurgere ad univoco elemento di convincimento della conclusione di un contratto di mutuo con la . _1
§ 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del gravame, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
§ 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, riduzione al 50% del parametro relativo all'istruzione, la quale non ha avuto luogo, e determinazione, quanto alle altre voci, di un compenso prossimo alla metà fra parametri medi e parametri minimi, il tutto con attribuzione all'avv. Alessandro Laudisio, stante la dichiarazione resa in comparsa di costituzione ex art. 93 c.p.c.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 5/9/2019, AR nei confronti di , avverso la sentenza n. 1341/2019 del Tribunale di _1
Napoli, pubblicata in data 5/2/2019, così provvede: 8 R.G. n. 3976/2019
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna il al pagamento, in favore della , delle spese AR _1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali ed € 1.350,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro
Laudisio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 16/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.